ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03314/008

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 578 del 20/10/2021
Firmatari
Primo firmatario: GALLI DARIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 20/10/2021


Stato iter:
20/10/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 20/10/2021
MACINA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 20/10/2021

PARERE GOVERNO IL 20/10/2021

RITIRATO IL 20/10/2021

CONCLUSO IL 20/10/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03314/008
presentato da
GALLI Dario
testo di
Mercoledì 20 ottobre 2021, seduta n. 578

   La Camera,

   in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia»,

   premesso che:

    la disposizione in esame si inserisce all'interno di un sistema di tutele che il Legislatore è chiamato a predisporre al fine di evitare l'aggravio di posizioni debitorie che possano comportare il venir meno dell'impresa causato da crisi sopravvenuta;

    la norma ha l'evidente intento di tutelare il tessuto produttivo del Paese per evitare che la situazione conseguente alla pandemia COVID-19 si inasprisca, ma anche al fine di agevolare la ricrescita economica conseguente alla ripresa delle attività;

    è evidente che in questa ottica una azione volta a sostenere le imprese che si trovino in condizioni di difficoltà economica prima di giungere allo stato di insolvenza è certamente positivo: lo Stato è però chiamato anche a strutturare norme che non si pongano in contrasto con le imprese e non costituiscano un ulteriore ostacolo, da aggiungere alle consuete dinamiche e fluttuazioni del libero mercato;

    in siffatto quadro, è opportuno ricordare che la norma vigente in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali comporta la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032, per gli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui, mentre per importi inferiori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, fermo restando la non punibilità – né assoggettabilità alla sanzione amministrativa – del datore di lavoro qualora provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento;

    risulta palese, pertanto, che una legislazione troppo sanzionatoria nei riguardi del datore di lavoro, specie se in buona fede, gravato da adempimenti burocratici ed oggettivamente impossibilitato a rispettare le scadenze di legge, non agevola la crescita, la fiducia nell'investimento, nell'innovazione e nell'occupazione;

    l'attuale norma sanzionatoria risulta, quindi, assolutamente sproporzionata rispetto al contesto generale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire, con provvedimenti di propria competenza, per rivedere la disposizione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016, prevedendo una soglia più elevata di omesso versamento contributivo ai fini della applicazione della sanzione penale ovvero, in alternativa, l'estinzione del procedimento penale qualora entro la prima udienza di comparizione delle parti il datore di lavoro abbia provveduto al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali comprensivi di una sanzione aggiuntiva pari al 25 per cento dell'importo pagato tardivamente.
9/3314/8. Galli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto del lavoro

garanzia degli investimenti

liberalizzazione del mercato