ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03289/008

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 602 del 24/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: VARCHI MARIA CAROLINA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 24/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MASCHIO CIRO FRATELLI D'ITALIA 24/11/2021


Stato iter:
24/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 24/11/2021
Resoconto MASCHIO CIRO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/11/2021

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 24/11/2021

CONCLUSO IL 24/11/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03289/008
presentato da
VARCHI Maria Carolina
testo presentato
Mercoledì 24 novembre 2021
modificato
Giovedì 25 novembre 2021, seduta n. 603

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata;

    in particolare, specifici principi di delega sono dedicati alla riforma dei procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia e all'istituzione del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

    uno dei temi più delicati del quale il nuovo tribunale sarà chiamato ad occuparsi riguarda il riconoscimento dei figli nati attraverso la tecnica della maternità surrogata all'estero, come i recenti fatti di cronaca dimostrano: il Tribunale di Milano per ben due volte negli ultimi mesi ha ordinato al comune di procedere con la trascrizione in anagrafe dei figli di due genitori uomini nato attraverso la maternità surrogata negli Stati Uniti;

    a Termini Imerese è stato il sindaco a riconoscere la genitorialità di una coppia omosessuale, che si era sposata civilmente nel 2019 ed era ricorsa alla procreazione medicalmente assistita eterologa all'estero; mentre ha veramente dell'assurdo la recente vicenda di una bimba di 15 mesi nata da maternità surrogata, ma rifiutata dalla sua famiglia italiana che l'ha riconosciuta e poi abbandonata, affidandola a una tata in Ucraina;

    siamo di fronte a un far west, in cui tutti decidono a proprio piacimento sul futuro di neonati, nati da una pratica medica che, è il caso di ricordare, è considerata illegale in Italia; una pratica che ha generato un vero e proprio traffico illegale di embrioni e che con la maternità ha poco o nulla a che fare;

    la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8029 del 2020, ha, infatti, statuito che «il riconoscimento di un minore concepito con il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo da parte di una donna legata in unione civile con quella che lo ha partorito, ma che non ha nessun legame biologico con il minore, si pone in contrasto con l'articolo 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004 e con l'esclusione del ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie omosessuali, non essendo consentita, al di fuori dei casi previsti dalla legge, la realizzazione di forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico, con i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio o riconosciuto», riconoscendo, peraltro, che «negare al genitore non biologico di essere “mamma” non viola il diritto del minore perché non gli nega di fare lo stesso parte di un nucleo familiare, e non gli nega il trattamento giuridico previsto per lo status di figlia»;

    la Corte Costituzionale, con la sentenza 33/2021, ha lanciato un monito al Legislatore affinché intervenga per garantire piena tutela ai bambini, individuando il «ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana», per fornire, in maniera organica, adeguata tutela ai diritti del minore «alla cura, all'educazione, all'istruzione, al mantenimento, alla successione e, più in generale, alla continuità e al conforto di abitudini condivise»;

    esiste il sacrosanto diritto del minore ad una famiglia, ma non esiste, invece, un diritto di una coppia (o di un single) al figlio; la finalità dei soggetti committenti la surrogazione di maternità è quella di potere tenere un bimbo nato da altra donna (che ne ha portato a termine la gestazione), ma «progettato» fin dall'inizio (rectius concepito) per essere loro consegnato alla nascita, al fine di soddisfare il loro desiderio di genitorialità;

    nella pratica della maternità surrogata il bimbo viene predestinato all'abbandono materno ancor prima del suo concepimento e così nasce già discriminato, senza le pari opportunità che la natura concede agli altri neonati, senza la possibilità di proseguire quella continuità relazionale esclusiva già sviluppata con 1 madre durante i nove mesi di gravidanza, senza la possibilità dell'allattamento al suo seno,

impegna il Governo

a procedere con urgenza, nell'ambito del processo di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, ad una riforma organica della normativa in materia di riconoscimento di minori nati dalla pratica della maternità surrogata.
9/3289/8. Varchi, Maschio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procreazione artificiale

diritti del bambino

protezione dell'infanzia