Legislatura: 18Seduta di annuncio: 602 del 24/11/2021
Primo firmatario: MANCA ALBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/11/2021 MACINA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
ACCOLTO IL 24/11/2021
PARERE GOVERNO IL 24/11/2021
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2021
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/11/2021
CONCLUSO IL 25/11/2021
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata;
in particolare, l'articolo 1, al comma 24, lettera a), enuncia princìpi e criteri direttivi per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni (acquisendo dunque competenze sia civili che penali) e ad assorbire le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia;
nello specifico, il tribunale si articolerà in una sezione distrettuale, costituita presso ciascuna sede di corte di appello o sezione di corte d'appello, e sezioni circondariali, costituite presso ogni sede di tribunale ordinario del distretto;
la Relazione della Commissione Luiso afferma che l'intervento legislativo proposto risponde all'esigenza unitariamente avvertita di unificare le competenze in materia procedimenti relativi a persone, minori e famiglie;
inoltre, la creazione di un unico tribunale altamente specializzato, con sezione distrettuale e più sezioni circondariali, permetterà l'adozione di orientamenti interpretativi uniformi nell'intero distretto, assicurando maggiore prevedibilità delle decisioni, con certa riduzione del contenzioso, potendo la prevedibilità dell'esito dei procedimenti (in particolari di quelli che non presentano particolari difficoltà) stimolare le parti a raggiungere accordi all'esito della crisi della relazione familiare, da concludere anche al di fuori delle aule giudiziarie, con certo incremento del ricorso alle convenzioni di negoziazione assistita in materia familiare;
al riguardo, si osserva che le finalità di tutela dei minori e della famiglia perseguite dalla richiamata previsione, impongono di dare piena realizzazione al principio di prossimità, per cui – anche nell'ottica di un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale – sarebbe opportuno chiarire pertanto, si ritiene necessario precisare che la sezione distrettuale sia costituita anche presso ciascuna sede distaccata di corte d'appello, laddove presente, e ciò in quanto sarebbe assolutamente impensabile che uffici a km di distanza possano garantire adeguatamente il rispetto dei diritti di cui sopra,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di precisare che la previsione secondo cui «la sezione distrettuale sia costituita presso ciascuna sede di corte d'appello o di sezione di corte d'appello» vada intesa congiuntamente, per cui la competenza distrettuale è attribuita anche alle sezioni distaccate di corte d'appello, laddove presenti.
9/3289/37. Alberto Manca.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):giurisdizione minorile
minore eta' civile
procedura civile