ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03289/036

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 602 del 24/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: D'ORSO VALENTINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/11/2021


Stato iter:
25/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/11/2021
MACINA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 24/11/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/11/2021

ACCOLTO IL 25/11/2021

PARERE GOVERNO IL 25/11/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/11/2021

CONCLUSO IL 25/11/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03289/036
presentato da
D'ORSO Valentina
testo presentato
Mercoledì 24 novembre 2021
modificato
Giovedì 25 novembre 2021, seduta n. 603

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge, all'esame dell'assemblea, reca la delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;

    il comma 7 dell'articolo 1 individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo dinanzi al giudice di pace;

    in particolare, alla lettera a) si dispone che il processo davanti al giudice di pace venga uniformato al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (anch'esso oggetto di riforma da parte del comma 5 dell'articolo 1);

    inoltre, la lettera b) stabilisce che la riforma dovrà provvedere alla rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche attraverso la modifica dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 116 del 2017 in vigore dal 31 ottobre 2025 (concernenti, rispettivamente, l'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile e in materia tavolare), ma non chiarisce se la rideterminazione riguarderà la competenza per valore o quella per materia o entrambe e se andrà nella direzione di un'estensione delle competenze ovvero in senso opposto, rappresentando dunque una delega in bianco al Governo;

    ebbene, poiché si ritiene necessario riempire di contenuto sostanziale il principio e criterio direttivo espresso dal Parlamento nella legge delega, si chiede al Governo di apportare modifiche all'attuale articolo 7 del codice di procedura civile prevedendo che il Giudice di pace sia competente per le cause di valore non superiore ai diecimila euro, qualunque sia la materia, compresi il procedimento monitorio e le procedure esecutive, con esclusione delle procedure esecutive immobiliari e presso terzi, dei procedimenti di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, dei procedimenti cautelari e del procedimento per convalida di sfratto;

    le suddette modifiche comporterebbero l'abrogazione della competenza per materia, come attualmente prevista, e l'attribuzione della sola competenza per valore, che verrebbe estesa dalle cause di valore sino ad euro 5.000 a quelle fino ad euro 10.000 euro, a prescindere dalla materia della controversia trattata, escludendo dalla competenza dello stesso giudice le procedure esecutive immobiliari e mobiliari presso terzi e i relativi giudizi di opposizione, i procedimenti cautelari e il procedimento per convalida di sfratto;

    si ritiene che le modifiche proposte possano meglio conciliare, rispetto all'impianto attuale, la natura ed entità delle controversie assegnate alla competenza del giudice di pace con i tempi di lavoro, i compensi e le responsabilità connesse all'esercizio della giurisdizione, come delineati nel decreto legislativo n. 116 del 2017, non ancora superato dalla riforma strutturale della magistratura onoraria tuttora in gestazione,

impegna il Governo

ad apportare, in sede di emanazione dei decreti legislativi attuativi del disegno di legge delega oggi all'esame dell'Assemblea, le modifiche normative all'attuale articolo 7 del codice di procedura civile prevedendo un aumento della competenza per valore del giudice di pace da valutare fino ad una soglia di 15 mila euro, qualunque sia la materia, compresi il procedimento monitorio e le procedure esecutive, con esclusione delle procedure esecutive immobiliari e mobiliari presso terzi, dei procedimenti di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, dei procedimenti cautelari e del procedimento per convalida di sfratto.
9/3289/36. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Orso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

magistrato non professionale

giudice

durata del lavoro