ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03289/035

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 602 del 24/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: PALMISANO VALENTINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 24/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 24/11/2021


Stato iter:
25/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/11/2021
MACINA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 24/11/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/11/2021

ACCOLTO IL 25/11/2021

PARERE GOVERNO IL 25/11/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/11/2021

CONCLUSO IL 25/11/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03289/035
presentato da
PALMISANO Valentina
testo presentato
Mercoledì 24 novembre 2021
modificato
Giovedì 25 novembre 2021, seduta n. 603

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge, all'esame dell'assemblea, reca la delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;

    il comma 24 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, enuncia princìpi e criteri direttivi per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni (acquisendo dunque competenze sia civili che penali) e ad assorbire le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia. Il tribunale si articolerà in una sezione distrettuale, costituita presso ciascuna sede di corte di appello, e sezioni circondariali, costituite presso ogni sede di tribunale ordinario del distretto; in base alle nuove disposizioni, questo tribunale in alcuni procedimenti civili di propria competenza (lettera a) e successive, e in particolare lettera n) del comma 24), giudicherà in composizione monocratica; l'abbandono della collegialità e della multidisciplinarietà nella decisione di alcune delicatissime controversie in materia di famiglia e minori (si tratta dei procedimenti ai sensi degli articoli 330-333 del codice civile, riguardanti la tutela del minore mediante interventi limitativi o, nei casi più gravi, ablativi della responsabilità genitoriale o dei provvedimenti di allontanamento urgente del minore ex articolo 403 del codice civile, procedimenti che oggi sono trattati dai tribunali per i minorenni da 4 magistrati – due togati e due onorari – e che invece con la proposta di modifica verrebbero affidati a un solo giudice) non è condivisibile, e desta perplessità anche nella maggior parte dei soggetti auditi in Commissione Giustizia in occasione dell'esame della delega sulla riforma del processo civile, tra cui la stessa Autorità Garante per l'infanzia e l'Adolescenza;

    quest'ultima ha precisato che: «l'assegnazione delle delicatissime cause minorili a un giudice monocratico...priva l'organo giudicante delle garanzie della collegialità e della multidisciplinarietà, necessarie per interventi in materie così delicate che incidono in modo profondo sulla vita dei minori coinvolti. La delicatezza e la complessità della questione porta, infatti, a ritenere che le stesse debbono essere trattate in composizione collegiale, in modo da consentire il confronto dei giudici togati con i giudici onorari la cui funzione arricchisce di interdisciplinarietà e competenze specialistiche i procedimenti a tutela dell'infanzia, connotate sovente da multi problematicità. Neanche può ritenersi che la collegialità, nel senso della multidisciplinarietà, possa essere recuperata in appello, in quanto il gravame è meramente eventuale e, in ogni caso, secondo la proposta in esame, in tale fase del giudizio la componente onoraria sarebbe comunque assente. Inoltre secondo la lettera n) del comma 24, le sezioni distrettuali giudicano in prima istanza in composizione collegiale, con collegio composto da togati e onorari, solo per i procedimenti in materia di adozione di cui ai titoli IL, III, e IV, della legge n. 184 del 1983. Restano esclusi tutti gli altri procedimenti parimenti dedicati e incisivi per la vita dei minorenni, per i quali non viene garantita tale composizione rafforzata, quale garanzia delle diverse competenze necessarie per comprendere e assumere decisioni complesse che incidono sulla vita dei bambini e dei ragazzi e sulle loro famiglie. Si osserva infine che l'assegnazione dei suddetti procedimenti a un giudice monocratico potrebbe comportare un incremento delle consulenze tecniche d'ufficio con conseguente allungamento dei tempi e aggravio dei costi per le famiglie e per l'erario (nel sistema minorile molte famiglie fragili presentano i requisiti per essere ammesse al patrocinio a spese dello stato).»;

    il professore Giuliano Scarselli conferma anch'egli che «La delicatezza dei provvedimenti, sconsiglia che questi possano essere decisi da un giudice monocratico»;

    anche l'Associazione Amici dei bambini non trova condivisibile «la scelta del Giudice monocratico nelle sedi circondariali lasciando che collegialità e pluralismo di competenze, che caratterizza l'attuale lavoro dei Tribunali per i Minorenni, siano applicate dai Tribunali distrettuali solo in sede di “ricorso” per decisioni relative a minorenni (comprese quelle attinenti ai minorenni fuori famiglia per l'affidamento temporaneo e sue proroghe) in cui il fattore tempo è determinante»; il Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie – Tavolo nazionale affido saluta con favore «L'istituzione di un unico e specializzato organo giudicante e requirente, indirizzato a superare l'odierna frammentazione tra Tribunali ordinari e Tribunali per i minorenni, di competenze in materia minorile e della famiglia» ma «con il presupposto di garanzia dei principi della collegialità e della multidisciplinarietà, fondamentali per l'assunzione di decisioni delicate e complesse che segnano profondamente la vita dei minori coinvolti». E aggiunge che «trattasi di provvedimenti estremamente rilevanti e incisivi sulla vita del minore interessato e che, se assunti da un unico giudice, determinano la dispersione del complesso di saperi e professionalità coltivate nel tempo dai Tribunali per i minorenni. A tal proposito bisogna rilevare che il giudice monocratico, di prossimità, operando in un territorio circoscritto, di fronte a decisioni difficili e determinanti, dovrà essere capace di assumersi tutte le responsabilità, senza lasciarsi influenzare da eventuali rischi determinati anche dall'esposizione mediatica». E «in virtù di una eliminazione dell'interdisciplinarietà e della collegialità, vi sarà un proliferare generalizzato del ricorso alle consulenze tecniche d'ufficio (C.T.U.) che, non solo rendono i tempi di decisione più lunghi ed aggravano i costi sia per le famiglie che per l'erario (ovvero per tutti quei soggetti ammessi al patrocinio dello Stato), ma si caratterizza anche come un sistema che trascura la velocità del mutamento delle situazioni familiari»;

    l'A.I.M.M.F. (Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia) evidenzia le «criticità legate al mancato rispetto di principi costituzionali e delle indicazioni europee con specifico riferimento alla perdita della collegialità multidisciplinare che in questa legge delega scompare proprio in ordine alle scelte più gravi per la vita dei minori e delle loro famiglie». E precisa che «La ministra non ha accolto la richiesta di uno stralcio, tuttavia, nel condividere le nostre riflessioni, ha garantito il suo impegno personale nel trovare il modo di introdurre l'elemento della collegialità e della multidisciplinarietà, laddove assente nella legge delega, quantomeno in riferimento alle procedure più delicate e drammatiche». Esprimono, anche loro, «la preoccupazione sul fatto che un giudice da solo, senza il conforto del collegio e della componente onoraria, sarà costretto a decidere situazioni gravissime senza confrontarsi nella discussione in camera di consiglio, senza poter condividere con i colleghi togati e onorari il peso e la responsabilità di scelte legate a situazioni familiari estreme, scelte dolorose anche per il giudice, con il rischio di sbagliare per troppo interventismo o per inerzia. Non importa che sia previsto il reclamo: i bambini hanno bisogno di interventi protettivi ed equilibrati, non possono attendere le ragioni degli adulti, ne hanno bisogno subito come prima scelta, non dopo una impugnazione. Il giudice monocratico solo, senza la preziosa componente onoraria che grazie alla sua competenza facilita la comprensione della particolarità delle vicende umane, rischierà anche di appiattirsi sulle proposte dei servizi e di aderire acriticamente ai loro progetti, senza esercitare alcun controllo critico, o rischia al contrario di non decidere. In entrambi i casi si cagionerà la mancata tutela del minore. Aggiungo che la collocazione circondariale di un giudice che può assumere scelte anche molto incisive, tanto enfatizzata con riguardo alla prossimità, può creare al contrario pericolose contiguità con i servizi locali tanto da attenuarne il controllo e ne evidenzia l'esposizione a rischi personali. Lavorerà infatti non solo nelle sedi metropolitane, ma spesso in piccole città, dove tutti lo conoscono, sanno dove abita, dove manda i figli a scuola, in quale supermercato fa la spesa. Un conto è allontanare a Varese o a Lodi, un conto a Locri, Patti o Paola. Nel caso dovesse allontanare un minore da una famiglia criminale, o psichiatrica o gravemente reattiva, sarà facilmente raggiungibile e rischierà conseguenze gravi, potrebbe anche astenersi dall'allontanare, perché non gli si può chiedere di essere un eroe, ci sarà un reclamo del PMM, ma intanto chi ne farà le spese saranno i bambini non protetti adeguatamente e tempestivamente»;

    l'Anfaa, l'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie «esprime in particolare la propria contrarietà ad una riforma che propone di eliminare l'attuale sistema presente all'interno dei Tribunali per i minorenni, laddove le decisioni sono sempre assunte da un collegio multidisciplinare composto da quattro giudici di cui due magistrati (giudici togati) e due esperti nelle scienze umane (giudici onorari). Decisioni difficilissime come allontanamenti, limitazioni della responsabilità genitoriale tali anche da determinare un affidamento e decadenza dalla responsabilità genitoriale, decisioni che incidono in modo profondo sulla vita dei minori coinvolti, sarebbero assunte da un giudice solo, arrivando a disperdere il patrimonio di conoscenze e di specializzazioni maturate nel tempo dai Tribunali per i minorenni, patrimonio professionale e culturale costruito in anni di attività di questo organo». Anche questa associazione si sofferma sul fatto che «l'assegnazione ad un giudice monocratico dei suddetti procedimenti, verosimilmente porterebbe ad un incremento delle consulenze tecniche d'ufficio (C.T.U.) che, oltre all'allungamento dei tempi e ad un aggravio dei costi per le famiglie e per l'erario (per tutti quei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato), è un sistema che non tiene conto della velocità con cui mutano le situazioni familiari»;

    e, infine, anche per il Forum delle Associazioni Familiari «la previsione del giudice monocratico è sicuramente uno degli aspetti di maggiore criticità del disegno di legge». E sottolinea che «nell'esperienza del passato la collegialità e la multidisciplinarietà, come confronto tra giudici togati ed onorari, ha caratterizzato l'attività dei Tribunali per i Minorenni, costruendo negli anni un patrimonio giurisdizionale e culturale significativo, come sottolineato anche dalla Ministra Marta Cartabia (Convegno nazionale AEMMF del 23/04/2021 ) e una specializzazione indispensabile riguardo le tematiche minorili, svolgendo il giudice minorile il proprio ruolo, anche decisionale, con il coinvolgimento di psicologi, psichiatri, educatori, assistenti sociali, considerati una risorsa imprescindibile. L'assegnazione al giudice monocratico delle decisioni in merito all'affidamento familiare come da titolo 1 e 1-bis legge n. 184 del 1983, sembra prefigurare una modalità in cui le situazioni dei minori siano definibili e statiche. L'esperienza di accoglienza dei minori in affidamento ci dimostra invece che le situazioni familiari dei minori in affido sono estremamente variabili e volubili. Avviene che, nell'ambito di un procedimento ex articolo 330 e seguenti del codice civile, emergano circostanze tali per cui il Pubblico Ministero proceda al deposito di ricorso per l'apertura di un procedimento di adottabilità. In questi casi la valutazione della storia del bambino, il suo percorso, la sua famiglia, i suoi legami passerà ad un altro giudice, precisamente al collegio competente per i procedimenti d'adottabilità, che dovrà riesaminare gli atti, le relazioni del territorio, le audizioni delle parti con inevitabile allungamento dei tempi processuali»;

    non si comprende, poi, questa scelta di abbandonare i principi della collegialità e della multidisciplinarietà, quando questi sono raccomandati dalle stesse Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010, ove ai punti da 16 a 18 delle linee guida si incoraggiano gli Stati membri a rafforzare l'approccio interdisciplinare quando si opera con i minori;

    pertanto alla luce di quanto esposto, abbandonare il principio della collegialità e della multidisciplinarietà sarebbe un grave errore. Serve, invece, ribadire la necessità che ad occuparsi dei minori siano persone particolarmente competenti, in grado di tenere conto della multi-fattorialità, di avere uno sguardo prognostico, di leggere i bisogni del bambino e i suoi legami, al fine di arrivare a formulare un progetto adeguato, in ordine all'età e al cammino di crescita;

    da qui la necessità che a decidere ci sia una pluralità di giudici e l'importanza della presenza dei giudici onorari all'interno del collegio giudicante;

    non si può tacere, inoltre, che nell'istituire il nuovo «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie», la legge delega all'esame dimentica del tutto di disciplinare la sorte della competenza amministrativa pure propria del tribunale per i minorenni, giusto quanto previsto dal regio decreto-legge n. 1404 del 1934, Parte III, recante «Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni»,

impegna il Governo

fermo l'impianto generale già previsto dal disegno di legge, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a mantenere la collegialità della decisione nell'ambito dei procedimenti in tema di limitazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale, e a valutare le modalità attraverso le quali garantire, in questo ambito, il contributo multidisciplinare sinora apportato dai componenti privati.
9/3289/35. (Testo modificato nel corso della seduta) Palmisano, D'Orso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

patrocinio

giurisdizione minorile

giudice