ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02757/070

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 477 del 30/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: BATTELLI SERGIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 30/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 30/03/2021


Stato iter:
31/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 30/03/2021
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
PARERE GOVERNO 31/03/2021
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/03/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/03/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 31/03/2021

ACCOLTO IL 31/03/2021

PARERE GOVERNO IL 31/03/2021

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 31/03/2021

CONCLUSO IL 31/03/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02757/070
presentato da
BATTELLI Sergio
testo presentato
Martedì 30 marzo 2021
modificato
Mercoledì 31 marzo 2021, seduta n. 478

   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 9 del disegno di legge in esame reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale;
    la direttiva ha come obiettivo principale quello di adattare al contesto digitale la protezione del diritto d'autore ed, in particolare il Titolo IV, Capo 3, si propone di rafforzare la posizione degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori nell'ambito dello sfruttamento delle loro opere nel mercato dell’online;
    l'articolo 18 della direttiva prevede che «gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori, se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, abbiano il diritto a ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata»;
    il quadro normativo nazionale vigente non prevede che gli artisti interpreti ed esecutori dell'audio ricevano un compenso per gli utilizzi delle loro opere in streaming on demand da parte degli utilizzatori come invece avviene per gli utilizzi c.d. lineari;
    tale diritto al compenso è previsto invece per gli artisti interpreti ed esecutori del video, che attraverso le loro organizzazioni collettive negoziano direttamente con le piattaforme digitali di distribuzione la loro remunerazione;
    lo sfruttamento in streaming on demand delle opere musicali ha avuto un incremento del 26 per cento nel 2019;
    i dati della Federazione Industria Musicale Italiana attestano che nel 2020 i ricavi del primo semestre del mercato musicale sono per l'86 per cento dovuti al digitale, di cui l'82 per cento rappresentato dallo streaming;
    appare necessario introdurre una forma di remunerazione volta a tutelare gli artisti interpreti ed esecutori della musica per lo sfruttamento on demand delle loro opere come è già previsto per gli sfruttamenti c.d. lineari;
    la VII Commissione della Camera dei Deputati, in sede consultiva ha espresso parere favorevole sul provvedimento in esame formulando, tra le altre, la seguente osservazione: «nel dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE)2019/790 (che stabilisce il principio che gli autori e gli artisti interpreti o esecutori, se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, hanno il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata), il Governo valuti la possibilità di prevedere che anche agli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi deve spettare un compenso adeguato e proporzionato anche da parte delle piattaforme di servizi di musica a richiesta che utilizzano le loro esecuzioni, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, che gli artisti della musica, interpreti o esecutori di fonogrammi, che hanno ceduto i diritti per lo sfruttamento delle loro opere, ricevano un compenso per la messa a disposizione delle stesse, da far gestire agli organismi di gestione collettiva e entità di gestione indipendente che intermediano diritti connessi al diritto d'autore.
9/2757/70. (Testo modificato nel corso della seduta) Battelli, Vacca.