ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02757/060

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 477 del 30/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: OSNATO MARCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 30/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MONTARULI AUGUSTA FRATELLI D'ITALIA 30/03/2021


Stato iter:
31/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 30/03/2021
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
PARERE GOVERNO 31/03/2021
Resoconto AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 31/03/2021
Resoconto MONTARULI AUGUSTA FRATELLI D'ITALIA
 
PARERE GOVERNO 31/03/2021
Resoconto AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/03/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/03/2021

INVITO AL RITIRO IL 31/03/2021

PARERE GOVERNO IL 31/03/2021

DISCUSSIONE IL 31/03/2021

NON ACCOLTO IL 31/03/2021

PARERE GOVERNO IL 31/03/2021

RESPINTO IL 31/03/2021

CONCLUSO IL 31/03/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02757/060
presentato da
OSNATO Marco
testo presentato
Martedì 30 marzo 2021
modificato
Mercoledì 31 marzo 2021, seduta n. 478

   La Camera,
   premesso che:
    tra gli aspetti trattati dal provvedimento in esame figura anche la tenuta del mercato interno dell'Unione;
    nel 2018, in una relazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alle restrizioni sui pagamenti in contanti, si legge che le «disposizioni nazionali divergenti sui pagamenti in contanti falsano la concorrenza nel mercato interno, determinando potenziali trasferimenti di imprese oltre frontiera, in particolare per alcuni settori specifici che si basano molto sulle operazioni in contanti, come quello dei gioielli o della rivendita di automobili»;
    secondo la Relazione tali disposizioni nazionali divergenti «creano potenzialmente lacune che permettono di aggirare i limiti nazionali ai pagamenti in contanti e pertanto di ridurne l'efficienza»;
    si osservava, inoltre, che «le restrizioni ai pagamenti in contanti sono una questione delicata per i cittadini europei e che molti di loro considerano la possibilità di pagare in contanti una libertà fondamentale che non dovrebbe essere limitata in maniera sproporzionata»;
    ciononostante il Governo Conte II, con l'articolo 18 del decreto-legge n. 124 del 2019, cosiddetto «decreto fiscale», ha ulteriormente ridotto la soglia del limite dei pagamenti in contante, a decorrere dal 1o luglio 2020 da tremila a duemila euro, e poi a mille euro a partire dal 1o gennaio del 2022, scadenza ormai prossima;
    il 13 dicembre 2019 la BCE si è espressa sulla misura con una lettera firmata da Yves Mersch, vicepresidente del Consiglio di Vigilanza dell'istituto di Francoforte, e indirizzata ai presidenti di Camera e Senato e al Ministro dell'economia Roberto Gualtieri;
    in tale lettera la BCE richiama la raccomandazione della Commissione 2010/191/UE5 con la quale si sancisce che l'accettazione dei pagamenti in contanti debba costituire la norma, riconoscendo che il contante possa essere rifiutato per motivi connessi al principio di buona fede, senza che ciò integri una violazione del principio del corso legale del contante;
    la BCE richiama, altresì, l'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 974/98, secondo cui «le eventuali limitazioni di pagamento in banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivi d'interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari»; tali strumenti devono essere disponibili in tutti gli strati della società, a costi comparabili con i pagamenti in contanti;
    la BCE osserva, inoltre, che le «limitazioni ai pagamenti in contanti devono rispettare il corso legale delle banconote in euro sancito negli articoli 128, paragrafo 1, e 282, paragrafo 3, del TFUE. Pertanto, sarebbe necessario dimostrare che le limitazioni ai pagamenti in contanti proposte, che incidono sul corso legale delle banconote in euro, siano efficaci ai fini del conseguimento delle finalità pubbliche legittimamente perseguite attraverso tali limitazioni. Si dovrebbe quindi dimostrare chiaramente che tali limitazioni permettano, di fatto, di conseguire la dichiarata finalità pubblica della lotta all'evasione fiscale»;
    la BCE ha evidenziato come le limitazioni dirette o indirette ai pagamenti in contanti debbano essere proporzionate agli obiettivi perseguiti senza andare al di là di quanto necessario per conseguirli;
    per esplicitare il principio di proporzionalità la BCE ha richiamato le raccomandazioni verso altri Paesi europei tra cui Grecia, Spagna e Olanda;
    in relazione alla Grecia la BCE ha ritenuto sproporzionata la limitazione ai pagamenti in contanti di 500 euro per le operazioni tra consumatori e imprese alla luce delle possibili ripercussioni negative sul sistema di pagamento in contanti, e, di conseguenza, ha raccomandato al legislatore, ove intenda mantenere le limitazioni ai pagamenti in contanti, di scegliere soglie più elevate e di introdurre un certo grado di flessibilità;
    in relazione alla Spagna la BCE ha ritenuto sproporzionata la riduzione della limitazione ai pagamenti in contanti a mille euro per operazioni in cui chi paga agisce nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, alla luce delle possibili ripercussioni negative sul sistema di pagamento in contanti, e ha, inoltre, affermato che la limitazione proposta rende più difficile regolare operazioni legittime mediante l'utilizzo del contante come mezzo di pagamento, mettendo in tal modo a rischio il concetto di corso legale sancito nel 18 TFUE;
    in relazione alla riforma proposta nei Paesi bassi che impone un divieto di pagamento in contanti a partire dalla somma di 3.000 euro per i soggetti che commerciano beni secondo cui, in ottica di contrasto al riciclaggio di denaro, chiunque acquisti o venda beni nell'esercizio delle proprie attività commerciali o societarie non può effettuare o accettare pagamenti in contanti pari o superiori a 3.000 euro, la BCE osserva come il limite ai contanti non si applichi ai consumatori. Nello specifico osserva come la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio richieda che i soggetti che commerciano beni, non altrimenti soggetti obbligati ai sensi di tale direttiva, debbano applicare misure di adeguata verifica della clientela, soltanto nei casi in cui effettuano o accettano pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 10.000 euro;
    la normativa italiana applicando il limite dell'uso dei contanti a tutta la popolazione indistintamente e per un tetto assai stringente risulta pertanto al di fuori dei criteri indicati dalla BCE e non del tutto conforme al diritto europeo,

impegna il Governo

a rivedere la normativa in relazione al limite dei pagamenti in contante considerandone l'abolizione o quantomeno la rivisitazione in senso proporzionato e non discriminatorio.
9/2757/60Osnato, Montaruli, Prisco, Ciaburro.