ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02757/039

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 477 del 30/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: ERMELLINO ALESSANDRA
Gruppo: MISTO-CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 30/03/2021


Stato iter:
31/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 30/03/2021
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
PARERE GOVERNO 31/03/2021
AMENDOLA VINCENZO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/03/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/03/2021

INVITO AL RITIRO IL 31/03/2021

PARERE GOVERNO IL 31/03/2021

RITIRATO IL 31/03/2021

CONCLUSO IL 31/03/2021

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02757/039
presentato da
ERMELLINO Alessandra
testo presentato
Martedì 30 marzo 2021
modificato
Mercoledì 31 marzo 2021, seduta n. 478

   La Camera,
   premesso che:
    il 10 novembre 2019 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 125 che recepisce nel nostro Paese la direttiva n. 2018/843 (V direttiva antiriciclaggio) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, andando a modificare la direttiva 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), già recepita in Italia dal d.lgs. n. 90/2017;
    tra gli elementi cardine della direttiva vi è la proposta di superare l'attuale parcellizzazione normativa all'interno dell'UE, determinata da un'eccessiva ampiezza degli spazi conferiti agli Stati membri in sede di recepimento delle direttive che si è tradotta, con l'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, nel venir meno dell'interlocuzione tra le UIF e le autorità di contrasto, elemento indispensabile per una tempestiva azione di opposizione al terrorismo e ai reati gravi (la modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 231 del 2007 comma 8 secondo il quale, «fuori dai casi di cooperazione tra le forze di polizia, tutte le informazioni in possesso delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e rilevanti per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto sono coperte da segreto d'ufficio» unitamente all'introduzione del comma 1-bis secondo il quale solo le autorità MEF, Autorità di vigilanza di settore, DIA e Guardia di finanza collaborano tra loro scambiando informazioni anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio);
    tale problematica non viene risolta neanche a seguito della legge di delegazione europea 2019/2020 che all'articolo 21 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio;
    infatti, nonostante la direttiva (UE) 2019/1153 ribadisca la centralità dell'informazione finanziaria e il valore che la stessa assume se condivisa e utilizzata a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi anche diversi da quelli economici e, introduca disposizioni in ambito di cooperazione tra autorità offrendo la possibilità di ampliare il raggio della collaborazione attraverso la valorizzazione del patrimonio informativo in possesso delle FIU, il comma 2 del suddetto articolo 21 stabilisce che è compito del governo individuare le autorità autorizzate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari e quelle autorizzate a richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalle UIF di cui al par. 2 dell'articolo 3 della direttiva 2019/1153 tra gli organismi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia. Le autorità di contrasto, pertanto, non vengono contemplate nonostante il legislatore europeo abbia più volte sottolineato l'importanza di un'adeguata cooperazione tra le stesse e le UIF per essere in grado di scambiare informazioni in modo rapido e senza alcun ostacolo;
    il fine della direttiva UE è il potenziamento dello scambio di informazioni tra tutte le autorità competenti: la Commissione europea garantisce alle autorità di contrasto l'accesso diretto al registro centrale dei conti bancari e segnala come «l'interconnessione a livello dell'UE dei registri centrali dei conti bancari permetterà di accelerare – per le autorità di contrasto e le unità d'informazione finanziaria — l'accesso alle informazioni finanziarie e di agevolare la cooperazione transfrontaliera e dovrebbe in ogni caso coinvolgere le autorità di contrasto. Tale interconnessione dovrebbe essere considerata prioritaria»,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie competenze a provvedere al coerente recepimento della direttiva 2019/1153/UE, ampliando il contesto delle autorità abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari e di quelle che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalle UIF, al fine di attuare un sistema di prevenzione e contrasto tempestivo ed efficace che possa garantire la sicurezza nazionale e globale.
9/2757/39Ermellino.