ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01409

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 892 del 28/11/2017
Abbinamenti
Atto 7/01331 abbinato in data 13/12/2017
Atto 7/01408 abbinato in data 20/12/2017
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00286
Firmatari
Primo firmatario: MIOTTO ANNA MARGHERITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/11/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AMATO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2017
BOLDRINI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2017
CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2017
CASATI EZIO PRIMO PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2017
D'INCECCO VITTORIA PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2017
GRASSI GERO PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2017
MARIANO ELISA PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2017
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2017
CAPONE SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2017
PATRIARCA EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO 28/11/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Stato iter:
20/12/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 13/12/2017
FARAONE DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 13/12/2017
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
PARERE GOVERNO 20/12/2017
FARAONE DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 13/12/2017

DISCUSSIONE IL 13/12/2017

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 13/12/2017

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 13/12/2017

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 20/12/2017

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 20/12/2017

ACCOLTO IL 20/12/2017

PARERE GOVERNO IL 20/12/2017

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 20/12/2017

CONCLUSO IL 20/12/2017

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01409
presentato da
MIOTTO Anna Margherita
testo di
Martedì 28 novembre 2017, seduta n. 892

   La XII Commissione,

   premesso che:

    l'annosa controversia riguardante migliaia di persone danneggiate negli anni ’70-’80 da sangue infetto ha indotto il Parlamento a disporre con la legge n. 210 del 1992 alcune misure a titolo di indennizzo e di risarcimento a cui hanno accesso soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali, danneggiati da trasfusione con sangue infetto, o da somministrazione di emoderivati infetti, e soggetti danneggiati da vaccinazioni;

    a seguito di un consistente contenzioso che ha visto soccombere il Ministero della salute, con legge n. 244 del 2007 è stata avviata una procedura transattiva alla quale hanno aderito 7000 persone; ciò nonostante, il contenzioso non è diminuito anche a causa di difficoltà operative che hanno rallentato i risarcimenti;

    si addiviene così ad un accordo fra Ministero della salute ed associazioni dei malati che conduce all'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, che ha previsto un'equa riparazione per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto, o emoderivati infetti, o vaccinazioni obbligatorie (o per i loro aventi causa, in caso di decesso), che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro il 19 gennaio 2010. È prevista la corresponsione, a titolo di equa riparazione, di una somma di denaro – euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto, o somministrazione di emoderivati infetti, ed euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria – in un'unica soluzione per i soggetti che hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva;

    l'accordo intervenuto prevedeva che entro il 2014 si potesse procedere alla liquidazione dei primi 1000 risarcimenti mentre per i successivi al ritmo di 1835 l'anno in modo da terminare l'erogazione entro il 31 dicembre 2017 grazie alle coperture finanziarie previste nei diversi esercizi finanziari. A tal fine, il disegno di legge di bilancio aveva previsto il trasferimento alle regioni e alle province autonome, chiamate ad effettuare le liquidazioni degli indennizzi, di un totale di 735 milioni di euro suddivisi nelle varie annualità;

    la liquidazione degli indendizzi doveva avvenire in base allo scorrimento di una graduatoria già definita in base alla gravità dell'infermità e, in caso di parità, alla condizione economica degli interessati;

    la scadenza del 31 dicembre 2017 è prossima, ma il programma di liquidazione è lontano dalla ipotizzata conclusione per cui si rende necessaria l'adozione di idonei provvedimento normativo che individui data certa e corrispondenti finanziamenti per ottemperare all'impegno assunto nel 2014, considerando la circostanza che le somme inizialmente previste non sono state materialmente erogate;

    con riferimento, in particolare, alla verifica della ricevibilità della istanza, nel corso dell'istruttoria è risultato che, per talune posizioni relative ai danneggiati deceduti, è pendente un contenzioso instaurato dagli eredi, nei confronti del Ministero della salute, avente ad oggetto esclusivamente il riconoscimento del risarcimento del danno «iure proprio». In proposito, l'Avvocatura dello Stato ha più volte sostenuto che le procedure transattive non riguardano gli eredi che agiscono per ottenere risarcimento per i danni connessi alle malattie del proprio congiunto e pertanto non sarebbe riconosciuta la possibilità di ottenere l'importo previsto a titolo di equa riparazione; tuttavia, il Ministero della salute ha più volte riconosciuto che «il contenzioso proseguirebbe dinanzi ai Tribunali civili e, in caso di pronuncia di condanna al risarcimento del danno, anche solo “iure proprio” in favore degli eredi di danneggiati deceduti, la liquidazione dell'importo previsto in sentenza nella gran parte dei casi sarebbe superiore alla somma riconosciuta a titolo di equa riparazione» e, pertanto, sarebbe auspicabile un'adeguata iniziativa normativa;

    appare inoltre necessario chiarire che il vitalizio disposto in base alla legge n. 210 del 1992,è una misura assistenziale e pertanto è impignorabile;

    inoltre, appare utile chiarirle con idoneo provvedimento, anche alla luce della estensione dell'obbligo vaccinale previsto dal decreto-legge n. 73 del 2017 che le provvidenze previste dalla legge n. 210 del 1996 si applicano alle persone danneggiate da vaccinazione indipendentemente dal fatto se tali vaccinazioni siano obbligatorie o raccomandate, in conformità all'indirizzo della Corte costituzionale;

    si rende, infine, necessario avviare una riflessione sulla necessità di prendere in considerazione la sussistenza di un danno psicologico per i familiari conviventi contemporaneamente all'accertata lesione fisica del soggetto danneggiato da vaccinazione o trasfusione, in quanto la lesione alla salute provocata da una vaccinazione altera l'integrità psicologica dell'intero contesto familiare e pertanto l'ambito di applicazione della legge n. 210 del 1992 andrebbe esteso anche a tale fattispecie finora non accolta dal Ministero della salute e dalle competenti commissioni mediche,

impegna il Governo:

1) a predisporre una idonea iniziativa normativa per far fronte ai ritardi nella liquidazione delle somme stabilite a titolo di equa riparazione dall'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90 del 2014, fissando una nuova data data certa per il completamento delle procedure, prevedendo i necessari finanziamenti e dando piena attuazione alle norme contenute nel decreto-legge n. 73 del 2017 in ordine al potenziamento dell'organico del personale addetto a tali procedure;

2) a predisporre una idonea iniziativa normativa rivolta a riconoscere l'accesso all'equa riparazione da parte degli eredi delle persone danneggiate decedute, che agiscono «iure proprio»;

3) a predisporre una idonea iniziativa normativa orientata ad affermare l'impignorabilità dell'assegno vitalizio corrisposto ai sensi della legge n. 210 del 1992;

4) a predisporre una idonea iniziativa avente la finalità di riconoscere che non esiste differenza fra vaccinazioni obbligatorie e raccomandate ai fini dei risarcimenti alle persone danneggiate da vaccinazioni;

5) ad avviare in tempi rapidi un approfondimento orientato ad accertare le condizioni per il riconoscimento del danno psicologico riportato dalle persone congiunte, appartenenti allo stesso nucleo familiare del soggetto indennizzato ai sensi della legge n. 210 del 1992.
(7-01409) «Miotto, Amato, Paola Boldrini, Carnevali, Casati, D'Incecco, Grassi, Mariano, Lenzi, Capone, Patriarca».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

responsabilita' civile

trasfusione di sangue

vaccinazione