ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01123

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 695 del 19/10/2016
Firmatari
Primo firmatario: BERRETTA GIUSEPPE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/10/2016


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 02/11/2016
BERRETTA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 02/11/2016
FERRANTI DONATELLA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO GOVERNO 02/11/2016
MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 02/11/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 02/11/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 21/02/2017

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01123
presentato da
BERRETTA Giuseppe
testo di
Mercoledì 19 ottobre 2016, seduta n. 695

   La II Commissione,
   premesso che:
    la portata dei flussi migratori costituisce un dato epocale, destinato a trasformarsi da emergenza in dato sempre più strutturale e l'impatto di questi sul nostro sistema richiede la massima trasparenza delle procedure amministrative e giudiziarie; tutto ciò all'interno di un contesto di massima efficienza del sistema di scambi informativi tra le istituzioni a vario titolo coinvolte;
    per quanto riguarda il riconoscimento del diritto di asilo, costituzionalmente protetto, e il tema della protezione internazionale, il legislatore ha previsto un sistema «bifasico» (una prima fase, amministrativa, di fronte alla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, una eventuale seconda fase di opposizione giurisdizionale – impugnazione al diniego, di fronte all'autorità giudiziaria), che consente al richiedente protezione internazionale di adire il giudice solo proponendo ricorso contro il diniego totale o parziale della sua domanda;
    nella fase amministrativa con la commissione territoriale, lo straniero ha la facoltà di farsi assistere a proprie spese da un avvocato, mentre nella successiva (ed eventuale) fase giurisdizionale deve essere assistito da un difensore e può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato se ricorrono le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (articolo 16);
    ultimata la fase amministrativa, qualora la commissione territoriale non abbia accolto la domanda di protezione internazionale, ovvero quando la Commissione nazionale per il diritto di asilo abbia (a norma degli articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo n. 251 del 2007) revocato o dichiarato la cessazione dello status di protezione internazionale in precedenza riconosciuto dalla Commissione territoriale, è consentito al richiedente di adire il giudice ordinario;
    il decreto legislativo n. 150 del 2011 ha modificato i commi 1 e 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo del 2008, ed abrogato i commi da 3 a 14 dell'articolo 35, optando per il giudizio sommario di cognizione, prevedendo, all'articolo 19, comma 1, che le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 siano regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal medesimo articolo;
    il nuovo articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008, comma 1, prevede dunque che, avverso le decisioni della Commissione territoriale e della Commissione nazionale, è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e che il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e gli sia stata riconosciuta esclusivamente la protezione sussidiaria (comma 1), mentre il comma 2 rinvia all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011 per la disciplina di tali controversie;
    l'articolo 19, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2011 attribuisce al giudice naturale la pienezza dei poteri istruttori necessari per la definizione della controversia, anche per quanto riguarda la ricerca delle notizie utili alla definizione della situazione sociale del Paese di provenienza dello straniero;
    il numero dei procedimenti ex articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008 e articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011 vanno, dunque, aumentando esponenzialmente;
    presso il tribunale di Catania, dove la pressione è stata fortissima, (solo alla data del 29 settembre 2015, erano pendenti complessivamente circa 3.029 procedimenti di questa natura) in considerazione della mole di procedimenti pendenti, della carenza di organico, che non consentiva all'ufficio giudiziario di ottemperare in tempi brevi alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di rito nei confronti della competente commissione, dello stato di attuazione del processo civile telematico dei miglioramenti in termini di certezza delle tempistiche di notificazione e deposito conseguiti in questi anni grazie alla sua applicazione e dello stato di informatizzazione delle commissioni che redigevano e sottoscrivevano già allora i verbali delle audizioni con modalità telematiche, è stato sottoscritto, con il benestare del Ministero della giustizia, un «Accordo di Collaborazione per il miglioramento dell'efficienza del processo e per l'innovazione nella gestione degli scambi informativi-documentali nelle controversie ex articolo 35 decreto legislativo n. 25 del 2008 e articolo 19 decreto-legge n. 150 del 2011», tra il tribunale di Catania e la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;
    l'accordo in questione aveva ad oggetto il miglioramento delle procedure relative al diritto di asilo nei rapporti tra le istituzioni coinvolte, nonché l'efficienza del processo e l'innovazione nella gestione degli scambi informativi-documentali nelle controversie ex articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008 e articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011, e la piena condivisione dei dati informativi nella disponibilità delle parti, anche per mezzo della regolazione della comunicazione di atti processuali e dello scambio informativo e documentale tra le parti, nella direzione della massima efficienza e rapidità nelle trasmissioni, così da consentire la riduzione dei tempi di definizione della posizione dello straniero, per mezzo di una comunanza di modalità nell'utilizzo delle strumentazioni tecnologiche a loro disposizione nel rispetto dei principi del codice dell'amministrazione digitale e delle soluzioni PCT quando tecnicamente adottabili;
    la Commissione nazionale, ad esempio, nell'accordo, si impegnava ad attivare, in via sperimentale, la condivisione delle informazioni sui Paesi d'origine (C.O.I.) dei richiedenti protezione internazionale, nelle proprie disponibilità, con il tribunale interessato, mentre il tribunale di Catania a condividere le ordinanze conclusive dei procedimenti, al fine di rendere nota la giurisprudenza di sezione in materia; inoltre si prevedevano appositi periodi formativi destinati ai soggetti coinvolti;
    si è trattato di un esperimento che, a risorse invariate, ha rappresentato un modello di organizzazione e velocizzazione della giurisdizione,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per promuovere ed implementare presso i tribunali forme di sperimentazione simili a quella descritta in premessa, le quali, a fronte del crescente contenzioso giudiziario che si registra in materia di protezione internazionale e alle conseguenti difficoltà che ne derivano per gli uffici giudiziari, possono rappresentare una buona prassi funzionale e organizzativa al fine di gestire l'emergenza nonché i procedimenti in corso in modo efficiente, veloce ed efficace.
(7-01123) «Berretta».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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