Legislatura: 17Seduta di annuncio: 625 del 16/05/2016
Primo firmatario: SIMONETTI ROBERTO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 16/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 16/05/2016
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 19/05/2016 SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI INTERVENTO GOVERNO 19/05/2016 BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) INTERVENTO PARLAMENTARE 13/07/2016 ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 21/07/2016 BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) INTERVENTO PARLAMENTARE 21/07/2016 CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
DISCUSSIONE IL 19/05/2016
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 19/05/2016
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/05/2016
DISCUSSIONE IL 13/07/2016
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 13/07/2016
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 21/07/2016
ACCOLTO IL 21/07/2016
PARERE GOVERNO IL 21/07/2016
DISCUSSIONE IL 21/07/2016
APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 21/07/2016
CONCLUSO IL 21/07/2016
La XI Commissione,
premesso che:
il lavoro stagionale implica, per sua stessa definizione, un'attività lavorativa espletata in un determinato periodo dell'anno e, pertanto, caratterizzata dalla discontinuità;
con ben due atti di sindacato ispettivo (n. 5-05116 e n. 5-06704) è stata richiamata l'attenzione del Governo sulla scure che si è abbattuta sui lavoratori stagionali con l'introduzione della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);
con il nuovo sussidio di disoccupazione, introdotto dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, emanato in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il cosiddetto Jobs act, è riconosciuta una indennità proporzionale alla retribuzione mensile ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentano almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e 30 giorni di lavoro effettivo o equivalenti nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione;
in particolare, l'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dispone che la «NASpI» è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni e, ai fini del calcolo della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione;
tale previsione comporta, rispetto al passato, una forte penalizzazione per i lavoratori del settore turistico, occupati per sei mesi all'anno e percettori dell'assegno di disoccupazione per i restanti sei mesi in virtù della previgente normativa; con la «NASpI», infatti, si ritroverebbero privi di copertura reddituale per tre mesi;
a tale stortura è stato posto rimedio parzialmente con il successivo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, anch'esso emanato in attuazione del cosiddetto Jobs Act, il cui articolo 43, comma 4, ha previsto, per il solo 2015 e per i soli lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, un correttivo al sistema di calcolo della durata della «NASpI», atto a garantire una tutela fino a sei mesi di copertura sostanzialmente simile a quella previgente;
dal 2016, pertanto, per effetto della normativa, i lavoratori stagionali del turismo che godevano dell’«ASpI» o della precedente indennità di disoccupazione non avranno più una completa copertura economica dei periodi non lavorati nell'anno: dal 1o gennaio 2016, cessando l'effetto del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, anche per la categoria dei lavoratori stagionali, la durata della prestazione «NASpI» sarà calcolata secondo il regime ordinario, di cui alle disposizioni del decreto legislativo n. 22 del 2015, con la conseguenza che, a fronte di un rapporto di lavoro della durata di sei mesi nell'anno, la durata della prestazione sarà di tre mesi;
è innegabile la necessità di apportare ulteriori correttivi alla normativa «NASpI» per gli stagionali, atteso il rilevante danno economico che la stessa causerà alle famiglie per le quali il lavoro stagionale rappresenta l'unica forma di impiego,
impegna il Governo
ad assumere iniziative per apportare ulteriori correttivi al sistema di computo dell'indennità «NASpI», al fine di garantire ai disoccupati per i quali il lavoro stagionale rappresenta l'unica forma di impiego un sostegno al reddito per tutto il periodo di disoccupazione involontaria.
(7-00995) «Simonetti, Fedriga».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):lavoro stagionale
disoccupazione
lavoratore stagionale