ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00889

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 553 del 22/01/2016
Abbinamenti
Atto 7/00747 abbinato in data 02/02/2016
Atto 7/00885 abbinato in data 02/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: BALDASSARRE MARCO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 22/01/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 02/02/2016
BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 02/02/2016
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 02/02/2016

DISCUSSIONE IL 02/02/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 02/02/2016

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00889
presentato da
BALDASSARRE Marco
testo di
Venerdì 22 gennaio 2016, seduta n. 553

   L'XI Commissione,
   premesso che:
    con i decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 alcuni enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, dediti all'erogazione di prestazioni di previdenza obbligatoria per le categorie di lavoratori appartenenti a categorie professionali disciplinate da ordini e albi, sono stati trasformati, dal 1o gennaio 1995 e costituiti a partire dal 1996, in enti di diritto privato, associazioni o fondazioni;
    perpetuando la propria natura di enti senza scopo di lucro, hanno così assunto personalità giuridica di diritto privato;
    le interpretazioni contrastanti sulla natura di tali enti, perpetuate dai maggiori attori – legislatore, Consiglio di Stato ed enti stessi in primis – sono state svariate e hanno altresì comportato notevoli criticità sotto i diversi profili; la definizione della natura pubblicistica o privatistica dei suddetti enti comporta l'applicazione del relativo regime a cui sottostare, quali natura del bilancio, regime dei controlli, applicazione delle normative relative al pubblico impiego;
    a seguito della sentenza del 2012, emessa dal Consiglio di Stato sezione VI, n. 6014 – in merito alla trasformazione operata dal decreto legislativo n. 509 del 1994 – vi è stata una definitiva chiarificazione sull'immutata caratteristica di tali enti, quale quella della natura pubblicistica dell'attività di previdenza e assistenza svolta; tale funzione rientra nell'ambito dell'interesse pubblico e lascia altresì il concetto di «privatizzazione» a mera caratteristica applicabile all'ambito organizzativo degli enti in questione;
    la stima del patrimonio aggregato di fondi pensione preesistenti, casse di previdenza e fondi pensione negoziali ammonta a circa 170 miliardi di euro;
    criticità che ha assunto nel tempo sempre maggior rilievo è quella della «vigilanza e controllo» intrapresa verso tali enti: è pacifico il potere esercitato da parte ministeriale sull'operato e sulla gestione e di conseguenza il permanente controllo della Corte dei Conti, al fine di mantenere trasparenza e legalità in un settore delicato quale quello deputato a gestire ed erogare trattamenti previdenziali obbligatori, in forma sostitutiva rispetto alla previdenza pubblica;
    valutata la natura pubblicistica della funzione svolta da tali enti e valutati altresì i numerosi casi giudiziari e contabili, esplosi sui mass media, a cui si è assistito negli ultimi anni, in relazione a investimenti imprudenti, conflitti di interesse nelle cariche ricoperte all'interno degli stessi consigli di amministrazione, gestioni finanziarie irresponsabili, consulenze di svariata natura rivelatesi rischiose oltre il limite della prudenza che dovrebbe esistere verso il patrimonio dei propri iscritti, si ritiene improcrastinabile una riorganizzazione radicale degli enti e della relativa normativa;
    notevoli criticità sono riscontrabili nel ruolo della Corte dei conti: il controllo viene fatto sui consuntivi deliberati e approvati dagli stessi enti, successivamente inviati alla Corte dei conti per un referto; la normativa di riferimento impone alle Casse l'invio dei consuntivi entro sei mesi dalla fine dell'esercizio; attraverso questo sistema di controllo la Corte dei Conti, per esempio, attua una verifica nel febbraio 2015 di bilanci approvati al dicembre 2013; il sistema così rappresentato non appare certo come modello di riferimento ottimale per quel che concerne tempestività e trasparenza verso i propri iscritti e verso gli organi che sono deputati alla vigilanza e al controllo;
    gli enti di previdenza pubblici, come previsto dalla legge, ricevono da parte della Corte dei conti, un trattamento molto diverso, essendoci una presenza fisica costante di un magistrato contabile alle sedute degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente; non si capisce per quale ragione esista una tale disparità di trattamento appurato che anche le stesse casse privatizzate hanno una natura funzionale di tipo pubblicistico, dovendo garantire il futuro dei trattamenti pensionistici verso i propri iscritti, al pari di una «gestione separata» quale quella di INPS; se venisse attuata tale auspicabile riforma di trattamento si assisterebbe ad un controllo di tipo «simultaneo» che sopperirebbe ad innumerevoli inconvenienti successivi all'approvazione dei bilanci;
    a tutt'oggi, alcune Casse di previdenza, hanno all'interno del loro portafoglio investimenti, titoli strutturati definiti come «tossici»; le relative perdite derivate da tali scriteriati investimenti, in alcuni casi, sono state devastanti per i bilanci stessi;
    una «riflessione per assurdo» che si dovrebbe fare riguarda quale trattamento verrà riservato agli iscritti dell'ente nel caso di fallimento di una cassa previdenziale ovvero chi ripianerà tali mancanze finanziarie, quali garanzie avranno i professionisti iscritti verso un tale catastrofico avvenimento e se sarà garantito in qualche modo il loro trattamento pensionistico; probabilmente prima di un eventuale ipotetico fallimento, si assisterebbe ad una fusione con altra cassa ed un intervento dello Stato in ottemperanza della Carta Costituzionale; la riflessione per quanto «assurda» possa sembrare, dovrebbe far riflettere su un eventuale cambio radicale della tutela e della gestione previdenziale;
    le Casse di previdenza ed assistenza furono vincolate alla destinazione di una quota dei propri fondi all'acquisto di immobili che rientravano in un piano di investimento che veniva sottoposto al controllo e all'approvazione dei Ministeri competenti; dal 1982 una parte di tali investimenti serviva alla locazione di immobili alle fasce sociali disagiate, quali per esempio i soggetti sfrattati da precedenti locazioni;
    il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha predisposto un controllo sugli investimenti anche di natura immobiliare attraverso un successivo decreto da emanare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    l'articolo 9, comma 4, del testo dello schema di decreto in corso di predisposizione, prevedrebbe un limite quantitativo del 20 per cento con riferimento agli investimenti diretti in beni immobili e diritti reali immobiliari del patrimonio dell'ente; a tutt'oggi non vi è ancora traccia del suddetto decreto e rimangono molti dubbi sulla reale capacità di alcuni enti di rispettare tale limite normativo, verificata altresì la robusta dismissione immobiliare attuata a favore di specifici fondi gestiti da società di gestione del risparmio; come segnalato e denunciato dai vari mass media, si assiste in molti casi a dismissioni attuate attraverso una determinazione di prezzi non assolutamente corrispondente alla reale situazioni degli immobili;
    sarebbe auspicabile una attenta analisi dei patrimoni immobiliari di tali enti, attraverso una specifica analisi e verifica delle stime inserite nei rispettivi bilanci in qualità di «riserve tecniche» al fine di verificare che tutte le norme in materia di sostenibilità e solidità economica-finanziaria siano rispettate tutelando così il patrimonio degli iscritti e le conseguenti erogazioni pensionistiche presenti e future;
    appare inoltre auspicabile una verifica da parte degli organi competenti, sui valori storici immobiliari inseriti in bilancio dai vari enti previdenziali al fine di valutare la legittimità di alcune concessioni, locazioni e vendite che mettano a rischio la solidità delle singole Casse;
    valutata la natura pubblicistica delle funzioni svolte dalle Casse è inoltre fondamentale garantire l'uguaglianza di tutti i liberi professionisti, indipendentemente dallo specifico lavoro svolto, operando al fine di razionalizzare la normativa sulle contribuzioni degli iscritti,

impegna il Governo:

   ad esaminare la eventuale fattibilità dell'ipotesi di far confluire tutti gli enti privatizzati di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 con i relativi patrimoni immobiliari, anche se conferiti a fondi immobiliari gestiti da società di gestione del risparmio di qualsiasi tipo, nell'attuale gestione separata INPS;
   ad assumere ogni iniziativa normativa al fine di omogeneizzare e razionalizzare la normativa sulle contribuzioni degli iscritti delle varie Casse previdenziali;
   ad assumere iniziative al fine di prevedere per le Casse privatizzate – così come già previsto per gli enti previdenziali pubblici – la presenza fisica di un magistrato contabile alle sedute degli organi di amministrazione e di controllo dell'ente;
   a implementare le disposizioni relative all'articolo 9, comma 4, del testo dello schema di decreto in corso di predisposizione relativo al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel quale viene previsto un limite quantitativo del 20 per cento in riferimento agli investimenti diretti in beni immobili e diritti reali immobiliari;
   a porre in essere iniziative di carattere ispettivo per quel che concerne le cosiddette «riserve tecniche» e i relativi valori inseriti a bilancio dagli enti privatizzati e altresì i valori storici immobiliari applicati alle concessioni, locazioni e vendite immobiliari, al fine di verificare la legittimità e il rispetto delle relative norme sulla sostenibilità finanziaria;
   ad assumere iniziative di carattere ispettivo, volte a verificare l'andamento delle dismissioni immobiliari di Casse e Fondi, e a promuovere iniziative di carattere normativo finalizzate alla puntuale e corretta gestione delle stesse nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei diritti degli inquilini;
   a porre in essere ogni iniziativa utile ad eliminare ogni possibile conflitto di interesse tra i soggetti responsabili della gestione all'interno degli enti gestori e i membri di soggetti giuridici che interagiscano con essi, ponendo particolare attenzione alle gestione del risparmio;
   ad assumere ogni iniziativa, anche di tipo normativo, finalizzata all'applicazione della disciplina prevista per le dismissioni immobiliari degli enti previdenziali pubblici anche alle dismissioni immobiliari delle casse privatizzate.
(7-00889) «Baldassarre».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

restrizione quantitativa

bilancio

acquisto della proprieta'