ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12591

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 881 del 06/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: PARIS VALENTINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 31/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 31/10/2017
ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 31/10/2017
ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 31/10/2017
BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 31/10/2017
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 31/10/2017
CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 31/10/2017
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 31/10/2017
DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO 31/10/2017
FONTANA CINZIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 31/10/2017
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 31/10/2017
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 31/10/2017
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 31/10/2017
LAVAGNO FABIO PARTITO DEMOCRATICO 31/10/2017
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 31/10/2017
MICCOLI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 31/10/2017
ROSTELLATO GESSICA PARTITO DEMOCRATICO 31/10/2017
ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 31/10/2017
TINAGLI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 31/10/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 31/10/2017
Stato iter:
08/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/11/2017
Resoconto MADIA MARIA ANNA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
 
REPLICA 08/11/2017
Resoconto PARIS VALENTINA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/11/2017

DISCUSSIONE IL 08/11/2017

SVOLTO IL 08/11/2017

CONCLUSO IL 08/11/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12591
presentato da
PARIS Valentina
testo di
Lunedì 6 novembre 2017, seduta n. 881

   PARIS, GIACOBBE, ALBANELLA, ARLOTTI, BARUFFI, BOCCUZZI, CASELLATO, DAMIANO, DI SALVO, CINZIA MARIA FONTANA, GNECCHI, GRIBAUDO, INCERTI, LAVAGNO, PATRIZIA MAESTRI, MICCOLI, ROSTELLATO, ROTTA e TINAGLI. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, che reca misure volte al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, stabilisce che le medesime amministrazioni, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, possano assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni; ai fini di tali assunzioni ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 75;

   il comma 2 del medesimo articolo 20 prevede che le pubbliche amministrazioni, nel medesimo triennio 2018-2020, possano bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e ferma la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non, superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga-tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

   il medesimo articolo 20 precisa che: per il personale tecnico-professionale e infermieristico del servizio sanitario nazionale, nonché per il personale delle amministrazioni finanziate dal fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca, il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni possa essere maturato rispettivamente presso diverse amministrazioni del servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca;

   in caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza;

   appare necessario acquisire indicazioni utili ai fini dell'attuazione delle medesime disposizioni –:

   quale sia lo stato del processo di adozione dei piani triennali dei fabbisogni, con particolare riferimento agli enti locali; a quali procedure di stabilizzazione possa accedere il personale precario dei centri per l'impiego; quali iniziative si intendano adottare per tutelare i lavoratori assunti con contratti a tempo determinato che abbiano maturato il requisito dei tre anni di servizio continuativo e non potranno beneficiare di proroghe né essere assunti in assenza di nuovi bandi di concorso; se vi sia la possibilità di assumere a tempo indeterminato lavoratori assunti con contratti a tempo determinato che, alla data del 31 dicembre 2017, non abbiano maturato il requisito dei tre anni di servizio continuativo, ma abbiano svolto in modo prolungato le medesime funzioni sulla base di contratti di collaborazione.
(5-12591)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 8 novembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-12591

  Si chiedono una serie di chiarimenti in merito alle disposizioni di superamento del precariato previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  Preliminarmente, preciso che le procedure in esame saranno oggetto di una circolare di prossima pubblicazione e di linee guida che chiariranno tutti gli aspetti applicativi in essere.
  Nello specifico dei chiarimenti richiesti:

A. Stato di adozione dei piani triennali dei fabbisogni:
  «quale sia lo stato del processo di adozione dei piani triennali dei fabbisogni con particolare riferimento agli enti locali».

  Il Dipartimento della funzione pubblica sta procedendo all'elaborazione delle linee guida in materia di reclutamento del personale, previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 75 del 2017, che, per gli enti locali, verranno adottate previo accordo in sede di Conferenza Unificata.
  Si segnala, che, in sede di prima applicazione, nelle more di adozione dei suddetti piani, le pubbliche amministrazioni potranno comunque procedere alle assunzioni a tempo indeterminato nei termini previsti dall'articolo 22, comma 1.

B. Personale precario dei centri per l'impiego e possibilità di accedere per gli stessi alle procedure di reclutamento stabile:
  «a quali procedure di stabilizzazione possa accedere il personale precario dei centri per l'impiego».
  È indubbio che le disposizioni di cui all'articolo 20 ricomprendano anche questo personale. Tra l'altro, nel disegno di legge di bilancio AS 2960, all'articolo 68, comma 20, si prevede che le Regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego e l'ANPAL, al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possano applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga alle misure di contenimento della spesa di personale. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere possono, quindi, essere prorogati fino alla conclusione delle predette procedure.

C. Lavoratori con contratti a tempo determinato, che abbiano maturato il requisito dei tre anni di servizio continuativo:
  «quali iniziative si intendano adottare per tutelare i lavoratori assunti con contratti a tempo determinato che abbiano maturato il requisito dei tre anni di servizio continuativo e non potranno beneficiare di proroghe né essere assunti in assenza di nuovi bandi di concorso».

  Con la circolare di prossima pubblicazione si chiarirà che tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato saranno tutelati in quanto rientranti nelle categorie dell'articolo 20, con conseguente possibilità di proroga dei contratti in essere al fine di consentire l'espletamento delle procedure.

D. Possibilità di assumere a tempo indeterminato lavoratori a tempo determinato che, non abbiano maturato i tre anni di servizio continuativo a tale titolo, bensì abbiano svolto le medesime funzioni sulla base di contratti di collaborazione:
  «se vi sia la possibilità di assumere a tempo indeterminato, lavoratori assunti con contratti a tempo determinato che, alla data del 31 dicembre 2017, non abbiano maturato il requisito dei tre anni di servizio continuativo, ma abbiano svolto in modo prolungato le medesime funzioni sulla base di contratti, di collaborazione».

  Sempre nella predetta circolare verrà specificato che l'articolo 20, comma 1, sarà applicabile agli stessi purché siano stati assunti a seguito del superamento di procedure concorsuali e abbiano maturato il requisito dei tre anni, anche con diverse tipologie di contratti flessibili.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

mercato del lavoro

contratto di lavoro

assunzione