ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12454

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 870 del 13/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: GINEFRA DARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 13/10/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/10/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12454
presentato da
GINEFRA Dario
testo di
Venerdì 13 ottobre 2017, seduta n. 870

   GINEFRA e PELILLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   negli ultimi mesi l'agenzia delle entrate ha emesso numerosi accertamenti con cui ha rettificato l'aliquota iva applicata per la cessione di acqua di sorgente;

   recependo la direttiva comunitaria 2009/54/Ce, anche in Italia è stata regolamentata (con il decreto legislativo n. 176 del 2011) la distinzione tra le acque minerali e le acque di sorgente;

   sotto il profilo fiscale, la tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (al punto 81) elenca tra i beni soggetti ad aliquota iva ridotta del 10 per cento l'acqua e l'acqua minerale, rientranti nel codice di nomenclatura combinata;

   a modificare il trattamento iva dell'acqua minerale è stato poi l'articolo 5, comma 3 del decreto-legge n. 261 del 1990, che l'ha assoggettata all'aliquota ordinaria, allora del 19 per cento (ora è al 22 per cento);

   emerge quindi che per l’«acqua» si applica l'aliquota al 10 per cento mentre per «l'acqua minerale» quella ordinaria;

   l'agenzia delle entrate, con la risoluzione 11/E/2014, ha equiparato le acque di sorgente alle acque minerali, perché vengono commercializzate alle stesse condizioni;

   secondo questa interpretazione, si applicherebbe quindi l'aliquota iva ordinaria sia all'acqua minerale sia a quella di sorgente;

   con la suddetta risoluzione si riterrebbe che con il termine «acqua» si debba intendere solo il servizio di erogazione mediante l'allacciamento alle condotte della rete idrica comunale;

   questa interpretazione, in realtà, sembrerebbe contrastare con la norma secondo la quale l'aliquota del 10 per cento è riferita a tutte le cessioni di acqua e non soltanto all'erogazione attraverso il servizio idrico comunale;

   gli uffici, inoltre, applicherebbero retroattivamente i chiarimenti contenuti nella risoluzione rettificando così l'iva anche per i periodi precedenti il 2014, anno in cui è stato emesso il documento di prassi;

   sotto questo profilo si potrebbe ritenere lesa anche la tutela del legittimo affidamento del contribuente;

   le imprese nei cui confronti vengono notificati gli accertamenti, da un lato, si vedono contestare una maggiore iva dovuta, dall'altro, essendo trascorso molto tempo, risultano essere impossibilitate dal recuperare dai propri clienti la maggiore imposta;

   a parere degli interroganti la normativa fiscale può essere modificata soltanto dal legislatore e, perciò, non si dovrebbe estendere, con mera interpretazione, tale trattamento anche a tipologie di acqua diverse;

   tale principio sarebbe stato ribadito dalla Commissione Tributaria provinciale di Bologna che ha sconfessato l'Agenzia con sentenza depositata il 4 novembre 2016 affermando che «le cessioni dei beni in questione erano da considerarsi cessioni di beni alimentari suscettibili di applicazione dell'aliquota agevolata in base al n. 1, Allegato III, direttiva 2006/112/Ce. Viene negata l'equiparabilità economica effettuata dall'Agenzia, affermando invece la legittimità di applicazione dell'aliquota iva agevolata»;

   a confermare questo orientamento vi sarebbe la successiva pronuncia della Commissione Tributaria provinciale di Modena 570/2/2017 depositata il 25 luglio 2017 che ha fissato il principio che la commercializzazione di acqua i sorgente, anche se operata attraverso la distribuzione in bottiglia o boccioni, sconta l'Iva agevolata al 10 per cento;

   è inoltre evidente che, in presenza di tale incertezza giuridica, viene a determinarsi una situazione di palese concorrenza sleale tra operatori del settore –:

   se il Ministro sia a conoscenza di quanto richiamato in premessa e se non ritenga opportuno intervenire con un'apposita iniziative chiarificatrice, al fine di evitare un inutile contenzioso tributario e restituire un quadro di certezza fiscale agli operatori.
(5-12454)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

detrazione fiscale

acqua minerale

acqua dolce