ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11393

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 799 del 18/05/2017
Firmatari
Primo firmatario: MOGNATO MICHELE
Gruppo: ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Data firma: 18/05/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MURER DELIA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA 18/05/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 18/05/2017
Stato iter:
20/12/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/12/2017
Resoconto FARAONE DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 20/12/2017
Resoconto MOGNATO MICHELE ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA-LIBERI E UGUALI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/05/2017

DISCUSSIONE IL 20/12/2017

SVOLTO IL 20/12/2017

CONCLUSO IL 20/12/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11393
presentato da
MOGNATO Michele
testo di
Giovedì 18 maggio 2017, seduta n. 799

   MOGNATO e MURER. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 57, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale, statuisce che «sono altresì ufficiali e agenti polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le relative attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55», rubricato «funzioni della polizia giudiziaria»;
   l'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, incardina nelle aziende sanitarie locali i compiti e le funzioni in materia di prevenzione e vigilanza sui luoghi del lavoro;
   con decreto ministeriale del 17 gennaio 1997, n. 58 (norma di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), è stata istituita la professione sanitaria di «tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro»;
   lo stesso decreto ministeriale n. 58 del 1997 stabilisce che il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è «nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria»;
   la legge 26 febbraio 1999, n. 42, statuisce il profilo professionale del «tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro» come professione sanitaria;
   la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è condizione imprescindibile per l'espletamento dei compiti di vigilanza e ispettivi tipici del servizio di prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
   secondo la normativa, pertanto, solo il tecnico della prevenzione in possesso del relativo titolo abilitante e professionale è ufficiale di polizia giudiziaria; con ciò si viene a determinare un legame inscindibile tra possesso del titolo e qualifica di polizia giudiziaria;
   pertanto, è il possesso del titolo abilitante e non l'essere inquadrato nel servizio di prevenzione il prerequisito per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;
   risulta, anche da segnalazione delle organizzazioni sindacali, che in alcune unità socio-sanitarie locali del Veneto si starebbe procedendo all'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ad altro personale privo del titolo professionale di «tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro»;
   le funzioni in materia di vigilanza nell'ambiente e nei luoghi di lavoro rivestono un ruolo strategico nell'attività di prevenzione delle sicurezza lavorativa, tanto da essere rigidamente disciplinate dalla normativa –:
   se il Ministro sia a conoscenza di casi di attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in difformità dalla vigente normativa e, laddove ciò trovi conferma, quali iniziative intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, per assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di attribuzione della citata qualifica nell'ambito della prevenzione sui luoghi e negli ambienti di lavoro. (5-11393)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 dicembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-11393

  Con riferimento all’ interrogazione in esame, devo preliminarmente far presente che il Ministero della salute è venuto a conoscenza dei fatti esposti nell'atto ispettivo in questione solo a seguito della preposizione dell'atto medesimo. Ciò si deve, ovviamente, all'assenza – sulla base del ben noto riparto di competenze in materia sanitaria tra Stato e Regioni – di un onere specifico di informazione e/o di vigilanza su tali provvedimenti, aventi natura prettamente organizzatoria.
  Tanto premesso, al fine di rispondere ai quesiti degli onorevoli interroganti, devo precisare che si è reso necessario richiedere alla Regione Veneto di fornire gli opportuni chiarimenti sulla presunta attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in difformità dalla vigente normativa.
  Al riguardo, la Regione Veneto, con nota del 24 luglio scorso, nel richiamare quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 57 del codice di procedura penale (secondo cui «sono altresì ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, coloro ai quali la legge ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55»), ha rilevato che la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è strettamente connessa alle funzioni esercitate. Inoltre, la medesima Regione ha fatto presente che tra i soggetti cui la legge o i regolamenti attribuiscono le funzioni di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale nell'ambito delle Aziende ulss, vi sono senz'altro, nei limiti delle proprie attribuzioni, gli esercenti la professione di Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ciò ai sensi del decreto ministeriale 58/1997. L'Ente in questione, inoltre, pur riconoscendo l'esistenza di altre norme o regolamenti che attribuiscono le funzioni anche a soggetti esercenti altre professioni, non ha, tuttavia, specificato i riferimenti normativi.
  Ad avviso della Regione Veneto, pertanto, il quesito posto dagli onorevoli interroganti è troppo generico, «dovendosi far riferimento – riporto testualmente quanto riferito dalla Regione – all'ambito del servizio di destinazione, alle attribuzioni specifiche, nonché alle funzioni alle quali consegue la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria».
  Sul punto, desidero precisare, per quanto di competenza del Ministero della salute, che, nell'ambito delle attribuzioni riservate alla professione sanitaria di Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, di cui al decreto ministeriale n. 58/1997, la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria deve essere rilasciata unicamente al personale abilitato all'esercizio della professione sanitaria stessa.
  Nel caso specifico, appare evidente che l'ambito del servizio richiesto è quello della vigilanza sull'ambiente e nei luoghi di lavoro, all'interno del quale, secondo quanto comunicato dalla Regione Veneto, potrebbero essere impiegate altre figure professionali non sanitarie nelle ispezioni svolte periodicamente dalle Azienda sanitarie locali presso le strutture di attività produttive.
  Ad ogni modo, desidero rassicurare gli onorevoli interroganti che il Ministero della salute, nell'ambito delle proprie competenze, svolgerà i necessari accertamenti al fine di verificare l'eventuale violazione della normativa vigente e valutare, quindi, l'opportunità di intraprendere idonee iniziative volte a ripristinare il rispetto della normativa vigente.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza del lavoro

licenza edilizia

professioni tecniche