ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/11192

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 782 del 20/04/2017
Firmatari
Primo firmatario: FANUCCI EDOARDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BURTONE GIOVANNI MARIO SALVINO PARTITO DEMOCRATICO 06/09/2017
BENI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 06/09/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 20/04/2017
Stato iter:
06/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/09/2017
Resoconto FARAONE DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 06/09/2017
Resoconto BENI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/04/2017

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 12/09/2017

DISCUSSIONE IL 06/09/2017

SVOLTO IL 06/09/2017

CONCLUSO IL 06/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11192
presentato da
FANUCCI Edoardo
testo presentato
Giovedì 20 aprile 2017
modificato
Martedì 12 settembre 2017, seduta n. 848

   FANUCCI, BURTONE, BENI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   il sangue è composto da numerose frazioni, ciascuna con un ruolo specifico nel mantenere le condizioni necessarie alla vita; esso è costituito da una parte liquida, il plasma e da una parte cellulare rappresentata da globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. Il plasma rappresenta il veicolo fondamentale della maggior parte delle sostanze indispensabili alla vita cellulare. Esso contiene acqua, lipidi, ormoni e proteine;
   la corretta scelta dell'emocomponente appropriato è spesso cruciale per il successo della terapia trasfusionale. L'impiego degli emocomponenti consente un uso più efficiente del sangue, che costituisce una risorsa rara e preziosa, in quanto più pazienti possono trarre beneficio da un'unica donazione e i singoli componenti possono, inoltre, essere conservati più a lungo;
   attualmente, in medicina umana, la definizione di «emoderivati» e «emocomponenti» è definita dalla legge n. 219 del 21 ottobre 2005, dal decreto ministeriale 3 marzo 2005 e dal decreto legislativo n. 191 del 19 agosto 2005 che disciplina le attività trasfusionali e la produzione nazionale di emoderivati. In essa vengono definiti Emocomponente: costituente terapeutico del sangue che può essere preparato utilizzando mezzi fisici semplici volti a ottenere la loro separazione ed Emoderivato: prodotto concentrato di singoli fattori molecolari presenti nel plasma umano. Esso si ricava dal plasma di numerosissimi donatori frazionato e sottoposto a un procedimento industriale. Gli emoderivati a differenza degli emocomponenti vanno considerati a tutti gli effetti prodotti medicinali con conseguente applicabilità normativa specifica. Tale definizione è confermata da quanto riportato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 28/11/2001 Direttiva 2001/83/EC, L 311/72 Titolo I punto 10 in cui si riporta: «Medicinali derivati dal sangue e dal plasma umani: medicinali a base di costituenti del sangue preparati industrialmente in stabilimenti pubblici o privati. Al contrario degli emocomponenti, gli emoderivati sono considerati farmaci a tutti gli effetti e la loro produzione e il loro utilizzo sono regolati dalla normativa sul farmaco e sulla farmacovigilanza»;
   il decreto legislativo n. 193 del 2006 nella definizione di «sostanza» riferita al medicinale veterinario, include il sangue umano e i soli prodotti derivati dal sangue di origine animale. Essendo definita, come sopra riportato, la differenza tra emocomponente e emoderivato, è appropriato intendere solo l'emoderivato quale medicinale veterinario, regolato dalla legge sul farmaco veterinario, mentre l'emocomponente, ottenuto mediante mezzi fisici semplici, dovrebbe essere assimilato al sangue intero e quindi, compreso nella regolamentazione «Linea guida relativa all'esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario», emanata il 17 dicembre 2015 dal Ministero della salute, e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 1o febbraio 2016 che contempla attualmente il solo utilizzo del sangue intero;
   nella linea guida attuale sono, erroneamente indicati come emoderivati «i prodotti derivati dal frazionamento del sangue con mezzi fisici semplici» e per la cui normativa si rimanda al decreto legislativo n. 193 del 2016 sul farmaco veterinario dove sono invece correttamente indicati «il sangue e i suoi derivati come sostanze farmacologiche». Quindi, in Italia, la differenziazione tra emocomponenti ed emoderivati in medicina veterinaria non ricalca quanto avviene in medicina umana e la normativa relativa all'impiego degli emocomponenti necessiterebbe di essere chiarita –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto descritto in premessa e se non ritenga di dover assumere iniziative per quanto di competenza, per la revisione della «Linea guida relativa all'esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario» affinché in essa vengano contemplati e conseguentemente regolamentati anche l'impiego e la commercializzazione degli emocomponenti secondo le definizioni, i modi e le leggi sopra riportate, a mutuazione di quanto avviene in medicina umana e in medicina veterinaria in molti Paesi del mondo. (5-11192)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 6 settembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-11192

  Desidero innanzitutto ringraziare l'onorevole interrogante poiché con questo atto ispettivo mi offre l'opportunità di illustrare le iniziative già adottate su di un tema da tempo all'attenzione del Ministero della salute.
  Preliminarmente devo precisare che la tematica in argomento rientra nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 193 del 2006, che costituisce attuazione della Direttiva europea 2001/82/CE, recante codice comunitario dei medicinali veterinari.
  Ai sensi di tale disciplina, come noto, i derivati del sangue, ad eccezione del sangue intero animale, necessitano di autorizzazione all'immissione in commercio al pari di ogni altro medicinale veterinario.
  È la disciplina comunitaria, dunque, ad indicare nel novero delle sostanze medicinali ad uso veterinario una congerie estremamente ampia di materie, quali: microrganismi, animali interi, parti di organi, secrezioni animali, tossine, sostanze ottenute per estrazione, e, specificatamente, i prodotti derivati dal sangue.
  In considerazione dei potenziali sviluppi della terapia trasfusionale, il Ministero della salute, nell'auspicare una revisione della citata Direttiva comunitaria, ha inviato alla Presidenza dello specifico gruppo di lavoro istituito presso il Consiglio dell'Unione Europea alcune proposte di modifica finalizzate ad omogeneizzare, per quanto qui di interesse, la disciplina dei medicinali ad uso veterinario a quella prevista per l'uso umano (Direttiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001), proponendo, al contempo, una armonizzazione delle rispettive regolamentazioni in tema di emocomponenti.
  Ma vi è di più: in alternativa, il Ministero della salute ha espressamente proposto di escludere dal campo di applicazione della disciplina comunitaria prodotti con cellule o tessuti allogenici o autologhi non sottoposti a manipolazioni rilevanti, preparati su base non ripetitiva, per produzioni limitate e destinati ad animali non produttori di alimenti.
  Posto ciò, ritengo doveroso precisare che, allo stato attuale, tutti i derivati del sangue esclusivamente ad uso eterologo (vale a dire quelli in cui il donatore non coincide con il ricevente) sono regolamentati dal decreto legislativo n. 193 del 2006, ad eccezione del sangue intero, il quale resta disciplinato dall'accordo Stato-Regioni 17 dicembre 2015, concluso sulla base della proposta di accordo sul documento recante «Linea guida per l'esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario».
  In sintesi, sia gli emoderivati che gli emocomponenti ad uso eterologo (termini, invero, non definiti da una specifica normativa veterinaria) possono essere somministrati agli animali solo se autorizzati all'immissione in commercio ai sensi del decreto legislativo n. 193 del 2006 e successive modificazioni.
  Pertanto, venendo allo specifico quesito posto dall'onorevole interrogante, la possibile revisione della Linea guida è condizionata all'accoglimento della proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai medicinali veterinari che, come già riferito, il Ministero della salute ha sollecitato tramite l'invio delle proposte sopra illustrate alla Presidenza del gruppo di lavoro presso il Consiglio dell'Unione europea.
  Ad ogni modo, mi preme rassicurare l'onorevole interrogante che il Ministero della salute seguirà l'evolversi della situazione in ambito europeo al fine di addivenire ad una nuova regolamentazione dell'impiego degli emocomponenti che possa risultare coerente con quanto già previsto nel campo della medicina umana.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto animale

prodotto farmaceutico

medicina veterinaria