Legislatura: 17Seduta di annuncio: 722 del 11/01/2017
Primo firmatario: PETRINI PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CARELLA RENZO PARTITO DEMOCRATICO 11/01/2017 PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 11/01/2017 FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 11/01/2017
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/01/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 19/01/2017 Resoconto CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI) REPLICA 19/01/2017 Resoconto PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 19/01/2017
SVOLTO IL 19/01/2017
CONCLUSO IL 19/01/2017
PETRINI, CARELLA, PELILLO e FRAGOMELI. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
nell'ambito del ciclo integrato delle acque, alcuni comuni hanno messo a disposizione delle società pubbliche di gestione la proprietà degli impianti in seguito a convenzioni attraverso la concessione in affidamento diretto;
Tennacola spa, società di capitali interamente pubblica, con sede in Sant'Elpidio a Mare (Falconara Marittima), che redige il bilancio adottando i principi contabili internazionali, ha iscritto in bilancio costi per interventi di manutenzione straordinaria sulle infrastrutture messe a disposizione dagli ATO (ambiti territoriali ottimali costituiti da più comuni) ed ha ritenuto di operare un ammortamento in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui sono state sostenute;
la ratio legis dell'articolo 113, comma 9, del TUEL, il quale prevede che al termine della concessione le spese non completamente ammortizzate sarebbero oggetto di rimborso da parte del soggetto subentrante, è una chiara dimostrazione del fatto che al termine del periodo di concessione possono verificarsi casi di non completo ammortamento delle spese in esame;
l'articolo 108, comma 3, del TUIR dispone che le spese diverse da quelle per studi, ricerche e pubblicità, sostenute in più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio e quelle non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi;
l'amministrazione finanziaria non ha reputato corretta la scelta effettuata dagli amministratori della società, attenendosi strettamente a criteri civilistici di imputazione e ai principi contabili dell'O.I.C. nn. 16 e 24 ripresi nella circolare n. 73/E del 1994, riprendendo di fatto a tassazione i maggiori costi dedotti «nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore», dando per scontato che il periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione fosse proprio quest'ultimo;
l'orientamento emergente dai richiamati principi contabili internazionali e quello a cui si rifà l'amministrazione finanziaria si riferisce tuttavia a casi di «locazione» di beni sui quali sono state sostenute spese di manutenzione straordinaria, laddove il caso in esame riguarda invece una situazione di concessione, per la gestione del servizio idrico integrato che è disciplinata da una lex specialis –:
quali iniziative intenda assumere al fine di individuare una soluzione che dissolva i dubbi interpretativi e riconduca ad omogeneità i comportamenti discordanti. (5-10219)
Con l'interrogazione in esame l'onorevole interrogante rileva che l'articolo 108, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), concernente il trattamento fiscale di alcune spese a carattere pluriennale, è interpretato e, dunque, applicato dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate in modo non omogeneo, non tenendo, fra l'altro, conto della peculiarità della fattispecie delle spese di manutenzione straordinaria su impianti condotti in concessione, e di conseguenza chiede le iniziative che si intendono assumere al fine di individuare una soluzione che dissolva i dubbi interpretativi e riconduca ad omogeneità i comportamenti discordanti.
Il caso da cui traggono spunto le considerazioni dell'Interrogante, riguarda la società Tennacola Spa, società di capitali interamente pubblica concessionaria degli impianti relativi al servizio idrico integrato per la gestione del ciclo completo delle acque, per il fatto di aver capitalizzato, ossia iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale e, quindi, ammortizzato (in 5 quote costanti) i costi di manutenzione straordinaria da essa sostenuti sulle infrastrutture che gestisce.
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate riferisce quanto segue.
La società Tennacola Spa, che redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), ha iscritto tali spese «in bilancio, nell'attivo dello stato patrimoniale, sotto la voce “altre immobilizzazioni immateriali”», operando l'ammortamento in cinque quote costanti, a partire dall'esercizio in cui sono state sostenute e nei successivi quattro.
Al riguardo, l'interrogante, rappresenta che l'Amministrazione finanziaria non ha reputato corretta la scelta effettuata dagli amministratori della società, attenendosi strettamente a criteri civilistici d'imputazione e ai principi contabili dell'O.I.C. nn. 16 e 24», riprendendo a tassazione «i maggiori costi dedotti nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore».
In proposito l'Agenzia, per quanto di competenza, pur evidenziando l'esiguità delle informazioni contenute nell'interrogazione, rappresenta che, per le imprese IAS/IFRS adopter (quale è la società di cui trattasi), ai sensi dell'articolo 83 del TUIR, «valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili» (cosiddetto principio di «derivazione rafforzata»). In altri termini, i componenti di reddito assumo rilevanza fiscale così come correttamente rappresentati nel bilancio IAS/IFRS compliant (vedi anche circolare n. 7/2011).
Pertanto, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, si ritiene che il trattamento fiscale delle «spese di manutenzione straordinaria sulle infrastrutture» debba necessariamente «derivare» da una valutazione sul corretto trattamento contabile delle spese stesse, individuato secondo le regole previste dai richiamati principi contabili internazionali IAS/IFRS.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):restrizione quantitativa
ammortamento
bilancio di societa'