ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10218

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 722 del 11/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: PISANO GIROLAMO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/01/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/01/2017
Stato iter:
19/01/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/01/2017
Resoconto CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 19/01/2017
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 20/01/2017

DISCUSSIONE IL 19/01/2017

SVOLTO IL 19/01/2017

CONCLUSO IL 19/01/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10218
presentato da
PISANO Girolamo
testo presentato
Mercoledì 11 gennaio 2017
modificato
Venerdì 20 gennaio 2017, seduta n. 727

   PISANO, VILLAROSA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ha stabilito che «la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario»;
   l'articolo 2-quater, comma 11, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha integrato la citata norma aggiungendo, dopo le parole «energia elettrica», quelle «e calorica» e dopo «fonti rinnovabili agroforestali», le parole «e fotovoltaiche»;
   le imprese agricole, dunque, possono produrre energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, da considerarsi attività connessa ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
   ai fini del riconoscimento del regime fiscale delle imprese agricole e dei requisiti della ruralità agli immobili oggetto di investimento, con la circolare 32/E del 2009, l'Agenzia delle entrate, recependo anche le indicazioni rese dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha indicato i criteri e i limiti entro i quali tale attività può considerarsi connessa, individuando specifici criteri di connessione, tra cui il principio della prevalenza e limiti quantitativi di energia prodotta;
   con la successiva circolare 36/E del 2013, l'Agenzia ha ulteriormente chiarito che agli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici realizzati su fondi agricoli deve essere riconosciuto il carattere di ruralità quando: esiste l'azienda agricola, cioè vi sono terreni e fabbricati correlati alla produzione agricola; risulta soddisfatto uno dei requisiti oggettivi richiamati ai punti 1 e 2 del paragrafo 4 della circolare n. 32/E/2009; inoltre, a superamento della precedente circolare, ha chiarito che i terreni sui quali insistono gli impianti fotovoltaici non devono essere necessariamente ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti dove l'imprenditore agricolo svolge l'attività principale;
   nella stessa circolare 36/E/2013, l'Agenzia delle entrate ha altresì precisato che le linee guida stabilite nella circolare per gli impianti fotovoltaici sono applicabili, per quanto compatibili, anche agli investimenti nel settore eolico –:
   tenuto conto del vigente quadro normativo, se trovi conferma la possibilità di estendere i criteri e i requisiti di connessione all'attività agricola, stabiliti nelle richiamate circolari, anche agli immobili destinati ad ospitare investimenti in impianti eolici, nell'ottica dell'incentivazione fiscale della produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili. (5-10218)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 gennaio 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-10218

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono al Governo chiarimenti interpretativi in merito al trattamento fiscale da applicare alla produzione di energia elettrica mediante impianti eolici installati in immobili appartenenti ad imprese agricole, e se la cessione di detta energia possa essere considerata attività connessa alle attività dell'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 c.c., comma terzo.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come modificato e integrato da disposizioni successive, stabilisce, tra l'altro, che «... la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti (...) fotovoltaiche (...) effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario ...».
  Con la circolare 6 luglio 2009, n. 32/E dell'Agenzia delle entrate al fine di rispettare la ratio della norma appena citata, sono stati individuati specifici criteri di connessione con l'attività agricola svolta sul fondo, in modo da concretizzare, come per le altre attività connesse, un significativo rapporto con l'attività agricola stessa, recependo i requisiti indicati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, necessari per poter qualificare la produzione di energia in parola come produttiva di reddito agrario.
  Con successiva circolare 19 dicembre 2013, n. 36/E, l'Agenzia con riferimento agli impianti fotovoltaici ha precisato quando gli stessi costituiscono beni mobili o beni immobili ed è stato altresì chiarito il trattamento fiscale degli stessi ai fini delle imposte dirette e indirette a seconda della loro natura mobile o immobile.
  Nella stessa circolare è stato chiarito, altresì, che in relazione ad alcune tematiche riguardanti anche investimenti nell'eolico, le soluzioni prospettate con riferimento al fotovoltaico sono applicabili, per quanto compatibili, anche a questi ultimi investimenti.
  Viene osservato che le indicazioni fornite ai fini delle imposte dirette e indirette con riferimento ad alcune operazioni aventi ad oggetto gli impianti fotovoltaici, come ad esempio quelle relative alla costituzione di un diritto di superficie per la successiva costruzione di un impianto fotovoltaico, valgono anche nel caso in cui venga costruito un impianto eolico.
  Tanto premesso, tuttavia, l'Agenzia evidenzia che non è possibile operare in via interpretativa l'equiparazione del trattamento fiscale auspicata dall'onorevole interrogante dal momento che non vi è alcuna norma che stabilisca che la produzione di energia derivante da impianti eolici costituisca un'attività agricola connessa così come è stato previsto dal citato articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 per la produzione di energia da fonte fotovoltaica.
  In assenza di apposita previsione normativa, deve ritenersi, dunque, che non è possibile estendere alla produzione di energia da fonte eolica i criteri di connessione legislativamente previsti con specifico riferimento alla produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica comunitaria dell'ambiente

energia rinnovabile

industria elettrica