ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08200

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 594 del 21/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: VEZZALI MARIA VALENTINA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 21/03/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 21/03/2016
Stato iter:
26/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/07/2016
Resoconto DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 26/07/2016
Resoconto VEZZALI MARIA VALENTINA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/03/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 06/07/2016

DISCUSSIONE IL 26/07/2016

SVOLTO IL 26/07/2016

CONCLUSO IL 26/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08200
presentato da
VEZZALI Maria Valentina
testo di
Lunedì 21 marzo 2016, seduta n. 594

  VEZZALI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   alcuni studi scientifici hanno dimostrato che bottiglie di plastica usate e pellicole low cost liberano ftalati;
   le notifiche al Rasff (sistema di allerta rapido europeo) per il 2015 sono state 153 e hanno evidenziato che alcuni materiali utilizzati per il confezionamento, l'imballaggio o la conservazione di alimenti possono generare problemi alla salute;
   le segnalazioni di materiali a rischio provengono soprattutto dalla Cina, perché questi materiali rilasciano metalli pesanti come cromo, nichel, cadmio e piombo;
   gli esperti di sicurezza alimentare rilevano che ci può essere una migrazione di composti come gli ftalati o i perfluorati, ritenuti da tempo interferenti endocrini, dalle confezioni al prodotto da consumare;
   oggi, la maggior parte dei contenitori è realizzato con materiale plastico; se il materiale con cui è realizzato questo contenitore presentasse impurità di vario tipo, il contenitore stesso potrebbe rilasciare sostanze potenzialmente tossiche in presenza di cibi composti o che contengono sostanze grasse;
   il Pet (polietilene tereftalato) potrebbe rilasciare formaldeide (sostanza cancerogena per l'uomo) o l'acetaldeide (possibile cancerogeno) che sono responsabili del cosiddetto «sapore di plastica»;
   queste sostanze se esposte a fonti di calore e radiazione solare diretta e per tempi prolungati, potrebbero migrare dalla bottiglia alla bevanda –:
   se il Ministro interrogato non ritenga che sia necessario assumere iniziative per specificare ai fini della salute dei consumatori cosa si intende per «tempo prolungato» e quali temperature possano rendere il consumo di bevande pericoloso considerato che il trasporto delle forniture di acqua in bottiglia avviene con mezzi che viaggiano su autostrade e in ogni stagione, e che molti centri commerciali hanno capannoni e piazzole di stoccaggio delle merci che non escludono l'esposizione ai raggi solari e che non garantiscono una bassa temperatura o la protezione dai raggi solari neppure in inverno, nonché che la maggior parte dei locali (bar, ristoranti e altro) potrebbero conservare le provviste in prossimità di frigoriferi (con motori che emanano calore), quindi rendendo potenzialmente a rischio tutte le bevande confezionate in bottiglie di plastica;
   quali iniziative intenda assumere per escludere che le bevande commercializzate nel nostro Paese siano contenute in bottiglie prodotte in Cina che contengano metalli pesanti o sostanze cancerogene;
   se possa fornire elementi circa la reale entità del rischio per la salute dei consumatori e su come questi vengono informati sul corretto utilizzo delle bevande confezionate in bottiglie di plastica e cosa abbia fatto per sconsigliare il riuso delle stesse, cosa che non è affatto scontata. (5-08200)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 26 luglio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-08200

  Gli oggetti di materia plastica destinati al contatto con gli alimenti sono disciplinati dal Regolamento (CE) 1935/2004 (normativa quadro) e dal Regolamento (UE) 10/2011, normativa specifica per le materie plastiche.
  Il Regolamento (CE) n. 1935/2004 fissa i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione. Segnatamente stabilisce che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e, in condizioni d'impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da: costituire un pericolo per la salute umana, comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari, comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.
  Inoltre, l'articolo 15 del medesimo Regolamento prescrive che l'etichettatura e le informazioni adeguate siano predisposte in maniera tale da aiutare gli utilizzatori nell'impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti, in conformità della legislazione alimentare.
  Il regolamento (UE) 10/2011 stabilisce, invece, norme di base per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti introducendo, inoltre, limiti di migrazione per le sostanze utilizzate in tali imballaggi e stabilisce le condizioni per il loro uso al fine di garantire la sicurezza alimentare.
  Gli operatori del settore alimentare hanno l'obbligo di verificare e garantire che nelle loro imprese, gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione.
  Per quanto riguarda l'importazione di materia plastica da paesi extraeuropei, il materiale importato deve essere accompagnato da una dichiarazione di conformità alle norme vigenti (Reg. CE 1935/2004, Reg. UE 10/2011 e Reg. CE 2023/2006 riguardante le buone pratiche di fabbricazione). I materiali a contatto di importazione sono oggetto di controllo da parte degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della salute e le partite non conformi, in particolare per cessione di contaminanti chimici e metalli pesanti, vengono respinte verso il Paese di provenienza. I respingimenti (border rejection) per materiali a contatto con alimenti effettuati dagli USMAF italiani e pubblicati in RASFF WINDOW risultano essere n. 65 nel 2015 e n. 10 nel 2016.
  Per quanto concerne i materiali a contatto immessi in commercio sul territorio comunitario il controllo viene effettuato dalle ASL sia per gli aspetti inerenti la produzione che per gli aspetti inerenti il loro utilizzo. In particolare, la problematica della cessione degli ftalati da parte delle bottiglie di plastica è conosciuta, laddove si verifichino condizioni di esposizione alla luce solare ed a fonti di calore e laddove le condizioni di stoccaggio nei magazzini e negli espositori per la vendita non siano adeguate. Gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) sono al corrente delle corrette prassi da seguire ed a loro compete l'applicazione di corrette procedure di autocontrollo.
  Occorre precisare che le ASL, mediante audit ed ispezioni, effettuano attività di controllo ufficiale sia negli stabilimenti di produzione alimentare, sia sulle attività di distribuzione e di vendita al dettaglio. Nel 2015 hanno effettuato 143.174 ispezioni al dettaglio, 19.800 presso la distribuzione all'ingrosso e 134.567 presso esercizi di ristorazione. Ad ogni modo, il Ministero della salute procederà a sensibilizzare le ASL ad una intensificazione dei controlli, compatibilmente con le esigue risorse di personale disponibili, e ad effettuare una più attenta valutazione nel corso dei controlli ufficiali sulle condizioni di stoccaggio e di esposizione alla luce delle bevande in bottiglie di pet.
  Inoltre, il regolamento CE 282/2008 stabilisce misure specifiche per i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti. La plastica riciclata impiegata per la produzione dei materiali e degli oggetti coperti da questo regolamento deve provenire da un processo di riciclo autorizzato e deve essere stata trattata conformemente alle norme indicate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.
  Per quel che concerne il consumatore, preme precisare che sulle etichette deve figurare il termine di consumo, che deve ritenersi valido in condizioni di corretta modalità di conservazione in luogo asciutto e fresco ed al riparo dalla luce solare come indicato dal produttore. In ogni caso dovrebbe essere ormai acquisita l'informazione sulla necessità di consumare gli alimenti entro i termini di consumo indicati e comunque entro pochi giorni dall'apertura, così come dovrebbe essere già acquisito dal consumatore il concetto che la bottiglia di pet è monouso e finalizzata a contenere la bevanda che in essa viene venduta e che quindi il riutilizzo della stessa non è consigliabile.
  Per ultimo, si vuole precisare che il numero di notifiche, provenienti dal Sistema di Allerta Rapido per gli Alimenti e Mangimi (RASFF), effettuate dall'Italia (75) è considerevolmente inferiore a quello riportato nell'interrogazione e che in tali notifiche non figura nessun caso di migrazione o di non conformità riguardanti il materiale in questione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sostanza cancerogena

protezione del consumatore

rischio sanitario