Legislatura: 17Seduta di annuncio: 547 del 14/01/2016
Primo firmatario: MARZANO MICHELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/01/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ROSTAN MICHELA PARTITO DEMOCRATICO 14/01/2016 PINI GIUDITTA PARTITO DEMOCRATICO 14/01/2016 VERINI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 14/01/2016 VAZIO FRANCO PARTITO DEMOCRATICO 14/01/2016 MATTIELLO DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 14/01/2016 MAESTRI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 14/01/2016 CAMPANA MICAELA PARTITO DEMOCRATICO 14/01/2016 MORANI ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 14/01/2016 ERMINI DAVID PARTITO DEMOCRATICO 14/01/2016 IORI VANNA PARTITO DEMOCRATICO 14/01/2016 MAZZOLI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 14/01/2016 MARCHETTI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 14/01/2016 MARTELLI GIOVANNA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 14/01/2016 PASTORELLI ORESTE MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI) 14/01/2016 CAPUA ILARIA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 14/01/2016 VEZZALI MARIA VALENTINA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 14/01/2016 FITZGERALD NISSOLI FUCSIA DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO 14/01/2016 MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 14/01/2016 BRIGNONE BEATRICE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 14/01/2016 CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 14/01/2016 PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 14/01/2016 TINAGLI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 14/01/2016 GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 14/01/2016 GREGORI MONICA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 14/01/2016 FASSINA STEFANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 14/01/2016 FONTANA CINZIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 14/01/2016 LOCATELLI PIA ELDA MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI) 14/01/2016
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 14/01/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 25/02/2016 Resoconto BOBBA LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 25/02/2016 Resoconto GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/01/2016
DISCUSSIONE IL 25/02/2016
SVOLTO IL 25/02/2016
CONCLUSO IL 25/02/2016
MARZANO, ROSTAN, GIUDITTA PINI, VERINI, VAZIO, MATTIELLO, ANDREA MAESTRI, CAMPANA, MORANI, ERMINI, IORI, MAZZOLI, MARCHETTI, MARTELLI, PASTORELLI, CAPUA, VEZZALI, FITZGERALD NISSOLI, MAZZIOTTI DI CELSO, BRIGNONE, CIVATI, PASTORINO, TINAGLI, GNECCHI, GREGORI, FASSINA, CINZIA MARIA FONTANA e LOCATELLI. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
. — Per sapere – premesso che:
in base al decreto legislativo n. 80 del 2015 il congedo parentale è un diritto spettante sia alla madre sia al padre di godere di un periodo di dieci mesi di astensione dal lavoro da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi dodici anni di vita del bambino al fine di soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali;
il diritto al congedo parentale è riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti titolari di uno o più rapporti di lavoro in atto, nonché alle lavoratrici madri autonome per un periodo massimo di tre mesi;
alla madre lavoratrice compete, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; al padre lavoratore compete un periodo continuativo o frazionato non superiore ai sei mesi; se è presente un solo genitore, a questo compete un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi;
per ottenere il congedo parentale, se solo, il genitore richiedente deve compilare in tutte le parti un modulo in cui deve specificare i motivi per cui è solo scegliendo tra le seguenti opzioni:
morte dell'altro genitore;
grave infermità dell'altro genitore;
abbandono del figlio da parte dell'altro genitore;
affidamento esclusivo del figlio al solo genitore richiedente;
esistono numerosi casi di genitori single che, costretti a scegliere l'opzione «abbandono del figlio da parte dell'altro genitore» sono poi obbligati a specificare la data dell'abbandono, anche in casi in cui lo statuto di «genitore single» non è la conseguenza di un abbandono ma di una scelta;
i dati personali presenti nei moduli possono essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui istituti di credito o uffici postali, altre amministrazioni, enti o casse di previdenza obbligatoria –:
se il Governo intenda:
a) individuare una soluzione che eviti che i genitori single, nel momento in cui specificano i motivi per cui sono soli, siano costretti a dichiarare l'abbandono del figlio da parte dell'altro genitore;
b) valutare l'opportunità di inserire un'opzione supplementare del tipo «unico genitore ad aver riconosciuto il figlio» oppure semplicemente «genitore single» senza che questo comporti la necessità di spiegarne i motivi. (5-07363)
Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Marzano e altri, concernente la formulazione del modulo per la richiesta del congedo parentale. Ricordo che ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del testo unico della maternità e della paternità (decreto legislativo n. 151 del 2001) è riconosciuto ai genitori un periodo di congedo parentale che di regola non può complessivamente eccedere il limite di dieci mesi; più precisamente spetta alla madre lavoratrice e al padre lavoratore il diritto al godimento di un periodo individuale massimo di congedo parentale pari a 6 mesi da fruire entro il dodicesimo anno di età del bambino. Tale periodo viene elevato fino a un massimo di 10 mesi, qualora vi sia un «solo» genitore.
Per ottenere il congedo parentale il genitore richiedente, qualora sia l'unico genitore, deve compilare un modulo, disponibile sul sito dell'Inps in cui specifica il periodo di congedo e i motivi per i quali si trova nella condizione di unico genitore – morte dell'altro genitore, grave infermità dell'altro genitore, abbandono del figlio da parte dell'altro genitore, affidamento esclusivo del figlio al solo genitore richiedente – e in caso di abbandono del minore, la data dell'abbandono.
Nonostante la legge nulla preveda circa le ragioni per le quali il genitore può essere «solo», l'INPS anche prendendo spunto dall'articolo 28 del testo unico della maternità e della paternità ha approntato un modulo in cui è richiesto all'istante di indicare le ragioni per le quali è «solo» richiamando le ragioni elencate nell'articolo 28.
Questa scelta dipende dalla necessità in cui si trova l'INPS di verificare se l'istante sia effettivamente «solo» ed abbia, perciò, diritto di godere di un determinato periodo di congedo parentale.
Tale verifica da parte dell'INPS sarebbe impossibile o difficile da fare, se l'istante potesse limitarsi ad affermare la sua condizione di genitore «solo» senza indicare le motivazioni.
Infatti, secondo l'INPS, la situazione di «ragazza madre» o di «genitore single» non realizza di per sé la condizione di genitore «solo», ma deve anche risultare il non riconoscimento dell'altro genitore o, nei casi di separazione, deve risultare che il figlio è affidato ad uno solo dei genitori.
Di conseguenza, nel presentare domanda all'INPS, il genitore richiedente non può limitarsi a dichiarare la propria condizione di genitore «solo», ma deve necessariamente specificare in quale delle condizioni previste si trovi, per consentire all'INPS di effettuare le opportune verifiche al fine di prevenire abusi o irregolarità.
Voglio concludere evidenziando che il Ministero che rappresento terrà in considerazione la problematica segnalata, ricordando la necessità di contemperare le esigenze di tutela della genitorialità e della riservatezza delle persone con le esigenze di controllo sottese ad ogni impegno di risorse pubbliche.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):congedo parentale
salariato
attivita' non salariata