ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06279

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 476 del 05/08/2015
Firmatari
Primo firmatario: DI BATTISTA ALESSANDRO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/08/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 05/08/2015
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 05/08/2015
GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE 05/08/2015
SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 05/08/2015
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 05/08/2015
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 05/08/2015


Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 05/08/2015
Stato iter:
06/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/10/2016
Resoconto DELLA VEDOVA BENEDETTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
 
REPLICA 06/10/2016
Resoconto DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/08/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/07/2016

DISCUSSIONE IL 06/10/2016

SVOLTO IL 06/10/2016

CONCLUSO IL 06/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06279
presentato da
DI BATTISTA Alessandro
testo di
Mercoledì 5 agosto 2015, seduta n. 476

   DI BATTISTA, MANLIO DI STEFANO, SCAGLIUSI, GRANDE, SPADONI, DEL GROSSO e SIBILIA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
   l'interrogante ha ricevuto alcune segnalazioni da parte del signor S.L., cittadino italiano che ha contratto matrimonio in Italia con la signora G.L.L., di nazionalità rumena;
   dalla loro relazione è nato A.L., che oggi ha nove anni;
   la signora G., pochi mesi dopo la nascita del piccolo A., ha fatto ritorno in Romania con il bambino, che però, da quel momento, non è più rientrato in Italia;
   a ciò si aggiunga che la signora G. sembra abbia ostacolato e stia ostacolando il rapporto tra il signor L. con suo figlio, che, da molti anni ormai, non riesce più neppure a vedere;
   il signor L. ha adito l'Autorità giudiziaria italiana ottenendo, in primo grado, un provvedimento (sentenza del 28.06.2013), emesso dal tribunale di Teramo, con il quale è stato disposto l'affidamento del minore in via esclusiva al padre, con obbligo di immediato rientro in Italia del piccolo A.;
   la Corte d'appello di L'Aquila, a seguito del gravame proposto dalla signora G., è però giunta a ribaltare completamente l'esito del giudizio di prime cure pervenendo, per contro, al riconoscimento della sentenza n. 7660/2010, emessa dal tribunale di primo grado del settore 3 di Bucarest, nel frattempo emessa dalle autorità giudiziarie rumene e passata in giudicato;
   a prescindere dagli aspetti giuridici della vicenda – e, più precisamente, processuali, relativi a questioni di litispendenza internazionale che, per quanto risulta all'interrogante, saranno oggetto di un giudizio innanzi alla Corte di cassazione – si evidenzia come sia in ogni caso necessario garantire i diritti del padre di vedere suo figlio;
   da un lato, il signor L. ha diritto di trascorrere del tempo con il figlio, di contribuire al suo mantenimento ed alla sua educazione, di sapere come sta e dove si trovi;
   ciò in applicazione dei molteplici trattati ed accordi internazionali in materia, posti a tutela del fanciullo, con i quali si garantisce il diritto dei minori ad intrattenere rapporti personali con entrambi i genitori;
   si tratta della convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (ratificata dall'Italia con legge n. 64 del 1994), del regolamento (CE) n. 2201 del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2003 (cosiddetto regolamento di Bruxelles II bis) nonché della convenzione ONU di New York del 20 novembre 1989 sui diritti dell'infanzia (ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 1991);
   il diritto di vedere il piccolo A., dall'altro lato, discende direttamente dalla stessa sentenza rumena di cui in precedenza, riconosciuta dalla corte d'appello italiana, nella quale si garantisce il diritto del signor S.L. «di avere relazioni personali con il minorenne ossia potrà visitarlo all'alloggio dell'attrice due volte al mese, nel primo e nel terzo week-end, il sabato e la domenica, potrà trascorrere un mese, ossia il mese di agosto di ogni anno, al suo alloggio in Italia»;
   per quanto risulta all'interrogante, il signor L. si è rivolto all'ambasciata d'Italia a Bucarest al fine di comprendere dove si trovasse il piccolo A. ed al fine di ricevere la massima assistenza possibile;
   in effetti, dopo molti anni e nonostante innumerevoli contatti con l'ufficio diplomatico a Bucarest, il signor L. non è riuscito a rivedere suo figlio, né è stato per lui possibile capire dove abitasse e come fosse il suo stato di salute;
   l'interrogante si è allora deciso di scrivere una comunicazione all'ambasciata d'Italia a Bucarest, al fine di ricevere le informazioni circa l'attività svolta dall'ambasciata in merito alla vicenda de qua, ed anche per avere le rassicurazioni necessarie in ordine al fatto che verranno poste in essere tutte le azioni nonostante tutte le attività riportate nella risposta dell'ambasciata, e nella consapevolezza delle sempre minori risorse a disposizione, alcun risultato concreto è stato ottenuto;
   l'interrogante ritiene, difatti, che gli uffici diplomatici, in casi come questo, debbano attivarsi, nei confronti di tutte le autorità preposte, al fine di tutelare i diritti dei cittadini italiani S.L. ed A.L. anche ai sensi degli articoli 37 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, i quali stabiliscono che tra le funzioni delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari è prevista quella di proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;
   in particolare si ritiene che sarebbe stato indispensabile richiedere ed ottenere, dalle autorità rumene competenti, notizie certe sul luogo di residenza del piccolo A. nonché sul suo stato di salute, informazioni che, per quanto, ci risulta, l'ambasciata d'Italia a Bucarest non è stata in grado di reperire in alcun modo;
   risulta agli interroganti inoltre che il signor S.L. abbia anche attivato la procedura di cui all'Autorità centrale presso il Ministero della giustizia, di cui agli articoli 3 e ss. della citata legge 15 gennaio 1994, n. 64, volta a garantire quantomeno il diritto di visita del minore, ma – a prescindere da tale procedura ed in attesa di verificarne gli esiti – l'interrogante ritiene che, in ogni caso, sia dovuta la massima attenzione, da parte del Ministero e degli uffici diplomatici, alla vicenda oggetto di interrogazione, in relazione alla quale, l'interrogante intende comprendere se siano stata percorse tutte le strade possibili e quali ulteriori attività potranno essere poste in essere –:
   se sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa;
   se intenda verificare e chiarire se gli uffici diplomatici italiani in Romania abbiano prestato la miglior assistenza possibile al cittadino italiano S.L.;
   quali atti di propria competenza intenda adottare al fine di dare riscontro alle esigenze di tutela del diritto del signor L. di avere notizie e di vedere il proprio figlio A., nonché del diritto del minore ad intrattenere rapporti personali con entrambi i genitori come espressamente sancito e riconosciuto da più fonti di diritto internazionale;
   se intenda, eventualmente, chiedere informazioni e chiarimenti sulla vicenda de qua direttamente al Governo rumeno ed al Ministro degli affari esteri della Romania. (5-06279)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 6 ottobre 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione III (Affari esteri)
5-06279

  Vorrei innanzitutto ringraziare l'onorevole Interrogante per avermi dato la possibilità di chiarire alcuni aspetti legati alla sottrazione internazionale di minori, con particolare riferimento alla vicenda che vede coinvolto il minore italiano A.L., trattenuto in Romania dalla madre, cittadina romena, sin dal novembre 2006.
  La Farnesina segue attentamente il caso dal gennaio 2010, ovvero da quando il padre del minore, il Signor S.L., cittadino italiano, si è rivolto per la prima volta ai competenti Uffici del Ministero al fine di far presente l'illecito trattenimento del figlio in Romania. Essendo ormai decorso il termine di 12 mesi per chiederne il rimpatrio ai sensi della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, il Signor. S.L. e il suo legale sono stati sin da subito invitati a contattare quanto prima l'Autorità Centrale italiana, al fine di presentare istanza per l'esercizio del diritto di visita.
  Nel corso di questi anni, parallelamente alla prosecuzione della vicenda sul piano giudiziario, l'Ambasciata d'Italia a Bucarest e la Farnesina sono rimasti in costante contatto con il Signor S.L. e con il suo legale, fornendogli tutta l'assistenza del caso.
  In particolare, il connazionale è stato ricevuto alla Farnesina, dove gli sono state fornite indicazioni in merito ai possibili interventi ai sensi della Convenzione de L'Aja del 1980 e dove gli è stato rinnovato l'invito a rivolgersi all'Autorità Centrale.
  L'Ambasciata a Bucarest, dal canto suo, ha prontamente fornito i nominativi degli avvocati romeni di riferimento, di lingua italiana ed esperti in materia di minori contesi, al fine di intraprendere le opportune azioni legali in loco a tutela dell'esercizio del diritto di visita. La sede diplomatica è inoltre intervenuta ripetutamente sia sulla madre del minore, al fine di sensibilizzarla sulla necessità di garantire un rapporto tra padre e figlio nell'interesse superiore del bambino, sia sulle competenti Autorità locali e sul Governo romeno (Servizi Sociali, la Polizia locale, i Ministri del Lavoro e della Protezione Sociale e dell'istruzione) per acquisire notizie sul minore. In tali occasioni, gli interlocutori hanno fornito rassicurazioni in merito alle condizioni di vita e allo stato di salute del bambino, informazioni che l'Ambasciata sempre riferito in tempi rapidi al padre. Invocando la normativa locale in materia di protezione dei dati personali, la madre rifiuta tuttavia dall'inizio del 2015 di fornire ogni ulteriore informazione a terzi, inclusa l'Ambasciata italiana, il cui margine di azione è necessariamente limitato dal rispetto dell'ordinamento locale e dal fatto che il minore è anche cittadino romeno.
  Come più volte rappresentato al connazionale, è possibile comunque avvalersi del sostegno dell'Autorità Centrale per l'attivazione della procedura prevista dalla Convenzione Aja 1980 limitatamente al diritto di visita, nonché per ottenere la cooperazione dell'omologa autorità romena ai fini della localizzazione del minore e l'acquisizione di informazioni sulle sue condizioni, secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 2201/2003. In alternativa, l'interessato può promuovere le necessarie azioni legali in Romania per tutelare il proprio diritto di intrattenere rapporti con il figlio, sulla base di quanto previsto dalla normativa locale.
  In ogni caso, come anche l'Ambasciatore d'Italia a Bucarest ha avuto modo di assicurare in una missiva rivolta all'On. Interrogante, la Farnesina e la nostra Sede diplomatica in Romania continueranno a prestare la massima assistenza e collaborazione possibile, in linea con quanto già fatto nel corso degli ultimi anni, pur nel pieno rispetto dei limiti imposti dalla normativa interna romena.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti del bambino

ambasciata

convenzione ONU