ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05855

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 445 del 18/06/2015
Firmatari
Primo firmatario: DELL'ARINGA CARLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/06/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 18/06/2015
Stato iter:
21/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/04/2016
Resoconto BIONDELLI FRANCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 21/04/2016
Resoconto DELL'ARINGA CARLO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/06/2015

DISCUSSIONE IL 21/04/2016

SVOLTO IL 21/04/2016

CONCLUSO IL 21/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05855
presentato da
DELL'ARINGA Carlo
testo di
Giovedì 18 giugno 2015, seduta n. 445

   DELL'ARINGA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   come noto, l'applicazione della importante normativa sulla responsabilità solidale tra imprese ha prodotto nel tempo non poche incertezze applicative;
   tra queste incertezze si segnala senz'altro quanto espresso dall'INPS, tramite una nota informale al Parlamento, in materia di responsabilità solidale e regolarità contributiva, affermando che: «L'Inps certifica la regolarità del debitore in solido, in ragione della circostanza che la regolarità contributiva attestata con il DURC deve essere accertata con riguardo a tutti gli adempimenti riconducibili all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa richiedente e l'Ente nei cui confronti gli adempimenti medesimi devono essere assolti (interpello n. 3/2010 del 2 aprile 2010). In ragione di ciò, la posizione debitoria di un soggetto dalla quale discende un vincolo di solidarietà per l'impresa richiedente il DURC, non impedisce l'attestazione di regolarità in capo a quest'ultima, tenuto conto che l'adempimento del debitore in solido è esterno al rapporto previdenziale instaurato. Le precisazioni effettuate in ordine alla modalità con la quale viene valutata l'incidenza di un debito per solidarietà ai fini del rilascio del DURC, consentono di chiarire che il medesimo debito correlato ad un accertato vincolo di solidarietà continua a permanere sotto il profilo civilistico pur in presenza di un Documento che abbia attestato la regolarità del debitore chiamato in solido»;
   da tale interpretazione, alla luce di un «vincolo di solidarietà», ne discende l'impressione di un DURC svalutato, forse presupponendo che, per un verso, il soggetto appaltante non debba far affidamento assoluto sull'attendibilità del DURC, dall'altro, che lo stesso imprenditore possa avere altri e ulteriori strumenti per l'accertamento della reale condizione contributiva di un soggetto terzo con il quale si sia instaurato un temporaneo rapporto di collaborazione produttiva;
   peraltro, tale orientamento appare in netta controtendenza rispetto a quanto recentemente statuito in ambito fiscale, laddove con l'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con il quale si sono soppresse le disposizioni contenute nei commi 28, 28-bis e 28-ter dell'articolo 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativi alla responsabilità solidale in materia fiscale –:
   quali iniziative intenda assumere, anche di carattere normativo, al fine di risolvere l'incongruità o, quantomeno, l'incertezza normativa che discende dall'interpretazione adottata dall'INPS in materia di responsabilità solidale contributiva, anche in caso dell'attestazione del DURC, in analogia con quanto già disposto in materia fiscale. (5-05855)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 21 aprile 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-05855

  L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – pone all'attenzione del Governo il tema dell'attestazione della regolarità contributiva nei casi di responsabilità solidale tra le imprese.
  Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 stabilisce che, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente è obbligato in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla conclusione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Tale disposizione risulta finalizzata a garantire, tra l'altro, l'effettività dei versamenti previdenziali ed assistenziali mediante l'estensione dell'obbligo di corresponsione ad un soggetto giuridico terzo (impresa committente) che si avvale, sulla base di un contratto di appalto o di subappalto, delle prestazioni eseguite dall'obbligato principale (impresa appaltatrice). Tale vincolo solidale opera esclusivamente in relazione all'omissione, riscontrata anche in sede di verifica ispettiva, dei versamenti relativi al periodo di esecuzione dell'appalto e limitatamente all'importo dello stesso, seppur resta salva l'azione di regresso da parte dell'impresa committente.
  Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) è il documento che attesta la regolarità contributiva di una impresa nei confronti di INPS, dell'INAIL e, nel caso di aziende che applicano il contratto collettivo dell'edilizia, nei confronti della Cassa edile.
  Tale documento è stato introdotto al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico delle imprese:
   ai fini del conseguimento di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;
   nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia – in relazione alle quali l'acquisizione del DURC è finalizzata ad evitare che le imprese, in violazione dei principi di concorrenza leale, possano trarre vantaggio dalla mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sociale;
   per il rilascio dell'attestazione SOA (la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d'appalto).

  L'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2014 ed il successivo decreto di attuazione (decreto ministeriale 30 gennaio 2015), con l'intento di semplificare ulteriormente il rilascio del DURC, ne hanno modificato la disciplina prevedendo che:
   la verifica di regolarità contributiva avvenga con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
   la verifica riguardi i pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata;
   la risultanza dell'interrogazione ha validità di centoventi giorni dalla data di acquisizione.

  Il DURC certifica la regolarità dei versamenti previdenziali come risultanti dal riscontro tra le denunce presentate dalle aziende e i versamenti dalle medesime eseguiti. Di conseguenza, se il datore di lavoro occupa irregolarmente dei lavoratori, tale circostanza non può risultare dal DURC ma potrà essere accertata solo all'esito di una specifica verifica ispettiva.
  Il DURC, d'altro canto, attesta una situazione di regolarità contributiva che, in ragione della tempistica dei flussi delle denunce e dei pagamenti, si riferisce ai due mesi antecedenti la prima richiesta.
  Le risultanze del DURC, dunque, vanno valutate tenendo in considerazione quanto appena rappresentato.
  In particolare, tenendo conto che, come già accennato, se le imprese effettuano denunce contributive non veritiere (ad esempio, omettono di regolarizzare un dipendente o lo regolarizzano in modo difforme da quanto dovuto), ciò non incide sul rilascio del DURC. Per ovviare a tale inconveniente o, comunque, limitarlo, sarebbe necessario che il rilascio di ogni DURC fosse preceduto da un'apposita verifica ispettiva; il che, considerato il numero di DURC chiesti e rilasciati, appare difficilmente praticabile.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

debito