Atto Camera
Mozione 1-00541
presentata da
ROSA MARIA VILLECCO CALIPARI
testo di
giovedì 27 gennaio 2011, seduta n.425
La Camera,
premesso che:
l'articolo 297, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (come già previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 2, comma 627) stabilisce: «In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4»;
lo stesso decreto legislativo n. 66 del 2010, all'articolo 306, comma 3, prevede il diritto alla continuità alla conduzione dell'alloggio, rimanendo in affitto, per coloro che non sono in grado di acquistare l'alloggio in cui abitano, se messo in vendita, laddove sancisce che sia assicurata «la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e del coniuge superstite, alle condizioni di cui al comma 2, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato con il decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici Istat»;
il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, all'articolo 6, comma 21-quater, prevede: «Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1o gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa»;
il termine del 1o gennaio 2011 è trascorso senza che sia stato emanato il decreto ministeriale sopra richiamato,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative, anche normative, intese:
a) a rideterminare la data di vigenza degli eventuali nuovi canoni, fissando una data successiva a quella di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
b) a prevedere, in sede di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, relative alla determinazione di nuovi canoni, anche alla luce del richiamo esplicitamente riportato nelle citate norme al «reddito dell'occupante», la non applicabilità di maggiorazioni di canone, rispetto a quello già in vigore, nei confronti degli utenti con reddito familiare annuo lordo non superiore a quello da fissare annualmente con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché degli utenti nel cui nucleo familiare sia compreso un portatore di handicap;
c) a esplicitare che l'applicazione di qualunque variazione di canone ha efficacia solamente a partire dalla data di notifica al conduttore del nuovo canone determinato;
d) con particolare riguardo a quanto disposto nell'articolo 7, commi 4 e 5, lettera a), del decreto del Ministro della difesa n. 112 del 2010, recante il regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, a garantire che l'esercizio del diritto di acquisto dell'usufrutto sia esercitato dai conduttori, così come definiti nell'articolo 7, comma 4, del citato regolamento, senza la necessità di corrispondere una caparra confirmatoria a mezzo di assegno circolare non trasferibile ovvero fideiussione bancaria o assicurativa pari al 5 per cento del valore dell'usufrutto, considerato il carattere oneroso di tale garanzia, che, peraltro, risulta non necessaria, in quanto l'amministrazione della difesa è già garantita, così come previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera a), del predetto regolamento, attraverso il pagamento del valore dell'usufrutto con il prelievo automatico di un importo non superiore al 20 per cento del reddito mensile del conduttore;
e) a disporre la sospensione delle procedure di recupero forzoso, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 112 del 2010, sino all'emanazione del decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi da alienare, di cui all'articolo 6, comma 3, dello stesso decreto n. 112 del 2010;
f) a riconoscere, per quanto riguarda gli alloggi per i quali non si prevede la vendita, possibili ed alternative formule di acquisizione e/o conduzione dell'immobile, come l'acquisizione dell'usufrutto a vita per i conduttori sine titulo ultrasessantacinquenni che manifestino la volontà di continuare nella conduzione stessa.
(1-00541)
«Villecco Calipari, Rugghia, Garofani, Gianni Farina, La Forgia, Laganà Fortugno, Mogherini Rebesani, Rampi, Recchia, Samperi, Schirru, Vico».