XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2251



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DALL'OSSO, BARONI, CECCONI, DI VITA, GRILLO, LOREFICE

Estensione dell'applicazione delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e di pensionamento anticipato, di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ai lavoratori occupati nella produzione di fibre ceramiche refrattarie

Presentata il 1o aprile 2014


      Onorevoli Colleghi! Con la presente proposta di legge si prevede l'adozione di adeguate misure di sostegno e di tutela nei confronti dei lavoratori occupati nella produzione di fibre fiberfrax.
      In particolare, essa è finalizzata ad estendere ai lavoratori addetti alla produzione di fibre fiberfrax i benefìci previdenziali riconosciuti dalla legislazione vigente ai lavoratori esposti all'amianto, a seguito della nocività di tale fibra, desumibile anche dalla classificazione adottata dalle competenti sedi dell'Unione europea, in base alla quale il fiberfrax stesso è stato inserito nella categoria 2 relativa alle «sostanze che devono essere considerate come se fossero cancerogene per l'uomo», nonché dalle valutazioni espresse dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), che ha confermato la possibile cancerogeneità per l'uomo di tale sostanze.
      L'unico stabilimento in Italia in cui veniva lavorato il fiberfrax, elemento principale del materiale di coibentazione degli altoforni, è la Thermal Ceramics Italiana srl di Atella (Potenza), la quale ha cessato la sua attività.
      Vale la pena sottolineare che le fibre fiberfrax sono presenti in tutta una serie di prodotti (materassini, pannelli, cementi, tessuti, corde, vernici e altro) utilizzabili solo a fini industriali ed in particolare come isolanti termici o guarnizioni per forni o per caldaie ovvero nel settore

 

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aerospaziale e automobilistico. E va ricordato, altresì, che il fiberfrax non poteva essere venduto direttamente al pubblico, ma solo per uso professionale. Attualmente, comunque il fiberfrax non è più commercializzato nel mercato europeo perché riconosciuto dannoso per la salute e per l'ambiente.
      È comprovato, del resto, che le fibre ceramiche refrattarie (RCF) sono un potente agente che causa il mesotelioma e che esiste una chiara relazione tra la dose di esposizione e l'insorgere del mesotelioma in termini di incidenza e di tempo di latenza. I rischi per i lavoratori lungamente esposti durante la lavorazione del prodotto sono altresì confermati dal programma intensivo che l'Associazione europea delle industrie delle fibre ceramiche (ECFIA) ha promosso al fine di monitorare la concentrazione di polveri presso i produttori e gli utilizzatori finali, con l'intento, all'epoca, di ridurre il più possibile l'esposizione dei lavoratori alle polveri. Uno studio dell'Istituto per l'occupazione e lo sviluppo della medicina di Stoccolma ha dimostrato che le fibre ceramiche in oggetto, proprio come l'amianto, causano nell'uomo disturbi della pleura. Questo ha peraltro spinto le autorità svedesi ad emanare per le RCF norme sul tipo di quelle adottate nei confronti dei lavoratori esposti all'amianto. Lo stesso è accaduto in Francia.
      Nel nostro ordinamento si deve ricordare che già con la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) all'articolo 1, comma 241, si è provveduto a istituire presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) un apposito Fondo, con contabilità autonoma, in favore degli eredi di soggetti deceduti per malattie derivanti dall'esposizione alla fibra fiberfrax, nonché per malattie asbesto-correlate, disciplinandone l'attività e il funzionamento nei commi da 242 a 246.
      Alla luce di tale quadro complessivo è evidente la necessità di equiparare le tutele dei lavoratori coinvolti nella produzione di fibre fiberfrax a quelle riconosciute ai lavoratori esposti all'amianto.
      A tal fine, con l'articolo 1 si è provveduto a estendere ai lavoratori impegnati nella produzione di fibre fiberfrax i benefìci previsti della legislazione vigente a favore dei lavoratori esposti all'amianto, in base a quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in modo da consentire agli stessi lavoratori di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale e al pensionamento anticipato.
      Sebbene l'intervento legislativo previsto riguardi esclusivamente i lavoratori occupati nel citato stabilimento di Atella, l'unico in Italia dove si lavorava il fiberfrax, esso assume un carattere e un valore generali perché discende da un principio universale di tutela della salute dei lavoratori esposti a rischi per la salute.
      L'articolo 2 reca la copertura finanziaria, in relazione alla quale appare opportuno precisare che l'intervento legislativo riguarda un ristretto numero di lavoratori, occupati nello stabilimento di Atella prima della cessazione dell'attività di tale azienda, e conseguentemente gli oneri finanziari attinenti risultano limitati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato dei lavoratori occupati nella produzione di fibre fiberfrax).

      1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è estesa ai lavoratori occupati in imprese di produzione delle fibre fiberfrax che sono stati esposti in maniera continuativa alle medesime fibre per un periodo non inferiore a cinque anni.
      2. I lavoratori di cui al comma 1 devono presentare la domanda di pensionamento anticipato di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. La gestione previdenziale di cui al comma 2 precede all'esame delle domande di cui al medesimo comma 2 previo parere della competente azienda sanitaria locale (ASL) entro i due mesi successivi al termine di cui al citato comma 2. Decorso tale termine, ove la domanda non risulti respinta per scritto, la stessa si intende accolta con la conseguente maturazione in capo al lavoratore dei benefìci di legge.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma

 

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«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.