XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4790



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata FREGOLENT

Disposizioni per la sicurezza degli impianti a fune

Presentata il 18 dicembre 2017


      Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha l'obiettivo di migliorare la sicurezza degli impianti a fune e di garantire una sempre maggiore competitività del «sistema neve» nazionale.
      Le norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, stabilivano i termini di durata della vita tecnica degli impianti a fune decorsi i quali gli impianti dovevano essere rinnovati o sostituiti.
      L'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al quale è stata data attuazione con il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2012, ha previsto che gli impianti a fune in scadenza di vita tecnica possono godere di una proroga della loro durata fino a quattro anni, ottemperando ad alcune verifiche e prove tecniche e funzionali di sicurezza (articolo 3, comma 1, e articolo 6, comma 1, del citato decreto).
      L'articolo 31-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 1, prevede che: «I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 (...), relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali (...)» eliminando di fatto il concetto di «fine vita tecnica».
      Il successivo regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, ai punti 2.5.1 e seguenti dell'allegato tecnico A prevede che, ai sensi del citato articolo 31-bis del decreto-legge n. 133 del 2014, «alla scadenza complessiva massima della vita tecnica di un impianto, l'autorizzazione o il nulla osta (...) per il proseguimento dell'apertura

 

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al pubblico esercizio, è rilasciato a seguito del favorevole esito delle verifiche e prove previste (...)».
      È quindi necessario un raccordo fra i due disposti normativi: quello dell'articolo 145, comma 46, della legge n. 388 del 2000 e del successivo decreto direttoriale del 2012, e quello dell'articolo 31-bis del decreto-legge n. 133 del 2014 e del successivo regolamento di cui al decreto ministeriale n. 203 del 2015, stabilendo nel contempo che ai fini del calcolo della vita tecnica (dieci anni) di un impianto, come previsto dal regolamento, si debba ovviamente tenere conto della proroga precedentemente ottenuta ai sensi della normativa vigente e che, pertanto, la proroga sarà rilasciata solo per sei anni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni dell'articolo 31-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, a decorrere dalla data di completamento del periodo di proroga di cui all'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche agli impianti a fune che già usufruiscono del citato periodo di proroga, nonché a quelli che chiedono di usufruire di tale proroga.
      2. I nuovi termini della vita tecnica degli impianti a fune di cui al punto 2.5.1. dell'allegato tecnico A del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, si applicano a decorrere dalla data di scadenza originale della vita tecnica dei medesimi impianti.