XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1598



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CENSORE

Disposizioni per l'inquadramento dei soggetti incaricati di funzione dirigenziale presso l'Agenzia delle entrate nei ruoli dirigenziali della medesima

Presentata il 18 settembre 2013


      Onorevoli Colleghi! Si può affermare che il successo del progetto di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni e la loro evoluta trasformazione a soggetti capaci di fornire soluzioni efficaci ed efficienti in termini di servizi all'utenza dipendono in misura decisiva dalla figura e dalle capacità del dirigente, chiamato come attore di un ruolo strategico del cambiamento, inteso come dimensione permanente della gestione in un mondo in continua e rapida evoluzione.
      In questo nuovo panorama della pubblica amministrazione nasce l'Agenzia delle entrate, ente pubblico non economico istituito ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999 e attivo dal 2001. L'Agenzia delle entrate è dotata di uno statuto e di un regolamento di amministrazione.
      L'Agenzia ha proceduto fin dalla sua attivazione all'affidamento di incarichi dirigenziali, anche di particolare rilievo, a personale non dirigente, senza procedere, secondo il disposto regolamentare, alla contestuale attivazione dei concorsi per la copertura delle posizioni dirigenziali disponibili e affidate temporaneamente.
      L'Agenzia, tenuto conto della sempre maggiore carenza di dirigenti, a causa del progressivo collocamento a riposo degli stessi, e impossibilitata, per le vincolanti disposizioni legislative in materia di assunzione nel pubblico impiego, a promuovere (di fatto) apposite procedure concorsuali, ha ricorso all'affidamento di incarichi dirigenziali provvisori, attraverso procedure selettive interne (cosiddetti «interpelli»), previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico. In particolare, nell'Agenzia, dal

 

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2001, sono stati conferiti a funzionari circa 800 incarichi dirigenziali, che rappresentano la larga maggioranza del totale dei posti assegnati, destinata ad aumentare per ovvie ragioni anagrafiche.
      Il presupposto normativo che ha consentito all'Agenzia la gestione autonoma di questa tipologia di contratti può essere rinvenuto nell'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni agenzia fiscale, con il proprio regolamento di amministrazione, «determina le regole per l'accesso alla dirigenza». Infatti, nel regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, all'articolo 24, comma 1, è previsto che «(...) l'Agenzia può stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva».
      Gli incarichi dirigenziali attribuiti sono stati assegnati in piena osservanza dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante la normativa fondamentale che regola il conferimento degli incarichi dirigenziali. Tale articolo stabilisce, infatti, che per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si deve tenere conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti. In sostanza, si tratta di combinare le caratteristiche oggettive legate alle funzioni proprie della posizione da ricoprire e agli obiettivi che vi sono connessi con i requisiti soggettivi costituiti dalla personalità del dirigente e dalla sua storia professionale.
      In relazione a tale criterio generale enunciato dalla legge, vanno evidenziati tre punti:

          1) il processo di conferimento degli incarichi dirigenziali ha inteso raccordare al più alto livello possibile le caratteristiche funzionali della posizione da ricoprire con le specifiche competenze professionali dei dirigenti, in funzione, prioritariamente, dell'efficacia e dell'efficienza del funzionamento delle strutture, valutate in un'ottica di considerazione generale del quadro complessivo delle posizioni dirigenziali, nonché della valorizzazione e della gratificazione professionale delle persone;

          2) per quel che riguarda le connotazioni funzionali delle posizioni da ricoprire sono stati oggetto di considerazione:

              a) le caratteristiche dimensionali e gestionali, anche in relazione alle criticità ambientali;

              b) gli obiettivi da perseguire nel presidio della posizione;

              c) il contesto in cui si inserisce il conferimento della posizione stessa;

              d) i requisiti specifici di esperienza e di preparazione professionali, specie ove abbiano particolare rilievo critico per la copertura della posizione, in ragione anche della rilevanza della posizione stessa nell'ordinamento dell'Agenzia;

          3) per quel che riguarda i profili professionali dei dirigenti sono stati considerati:

              a) le competenze possedute, quale somma delle conoscenze e delle capacità maturate in termini di sapere e di saper fare, nonché delle attitudini individuali;

              b) i risultati conseguiti e le prestazioni rese nei precedenti incarichi, desunti dal sistema di valutazione, con riferimento, fra l'altro, agli aspetti di gestione delle risorse e alle capacità di negoziazione e di gestione costruttiva delle situazioni conflittuali, anche con le organizzazioni sindacali;

              c) le aspettative di crescita professionale e di carriera coerenti con le esigenze gestionali e organizzative dell'Agenzia.

      Con tali procedure selettive sono stati conferiti ai funzionari, in possesso dei necessari requisiti, gli incarichi dirigenziali. Gli incarichi prevedono l'equiparazione

 

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in tutto e per tutto ai dirigenti di ruolo con le sole seguenti eccezioni:

          1) provvisorietà dell'incarico che, stante il contratto firmato, può essere revocato in qualsiasi momento e non solo a seguito di una valutazione negativa;

          2) mancato riconoscimento ai fini previdenziali e del trattamento di fine rapporto per la parte eccedente gli emolumenti previsti per la qualifica di funzionario.

      La valenza transitoria della norma regolamentare dell'Agenzia delle entrate (come anche quella dell'ex Agenzia del territorio) è stata di anno in anno rinnovata e nessun concorso pubblico è mai stato avviato.
      Il blocco del turn over, insieme alla complessità delle procedure concorsuali, si sono mal conciliati con le urgenze operative e organizzative dell'Agenzia delle entrate.

Motivi a sostegno della proposta di legge.

      L'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, contiene, come già rilevato, la normativa fondamentale che regola il conferimento degli incarichi dirigenziali.
      La provvisorietà dell'incarico rappresenta un elemento di forte turbamento in considerazione del fatto che l'amministrazione potrebbe procedere all'interruzione del mandato anche per cause non dipendenti dall'operato del funzionario; la consapevolezza di questa situazione introduce un elemento destabilizzante soprattutto per chi svolge tale incarico già da diversi anni.
      Da qui nasce l'esigenza di procedure atte a eliminare questo stato di precarietà per gli incaricati di funzioni dirigenziali. È diffusa, invero, fra molti dirigenti dell'Agenzia delle entrate la percezione di una sorta di incongruenza e di ingiustizia per il fatto che, ai fini del loro passaggio alla qualifica dirigenziale, non abbia potuto contare l'apprezzamento delle capacità e delle attitudini dimostrate concretamente, giorno per giorno, in una vita di lavoro. Indicazioni di segno diverso vengono, invece, oltre che dalle aziende più attente alla tematica della valutazione e della valorizzazione del capitale umano, dalle amministrazioni pubbliche di grandi Paesi, il cui «modello» non può essere ignorato.
      Bisogna considerare, poi, che i concorsi per la dirigenza, a oltre undici anni dall'attivazione dell'Agenzia delle entrate, non sono stati espletati, ledendo le legittime aspettative di chi da molti anni esercita le funzioni dirigenziali, senza averne neanche la retribuzione piena (ai fini contributivi e previdenziali), contravvenendo ai princìpi che stabiliscono parità di retribuzione quando si espletano i medesimi compiti (principio peraltro stabilito dal comma 5 dell'articolo 12 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate).
      Si pone l'attenzione sulla situazione di precarietà degli incaricati di funzioni dirigenziali, la cui fattispecie si configura, tra l'altro, come un «ingiusto arricchimento» per l'amministrazione finanziaria. Infatti, i dirigenti incaricati, da una parte, vengono equiparati ai dirigenti di ruolo, in termini di funzioni e di responsabilità e, dall'altra, hanno un diverso trattamento economico e vivono nella costante condizione di provvisorietà dell'incarico stesso che, stante il contratto sottoscritto, potrebbe essere revocato in qualsiasi momento, anche a fronte di valutazioni non negative.
      Inoltre, per gli stessi incaricati non viene ingiustamente riconosciuta, ai fini previdenziali e del trattamento di fine servizio, la parte eccedente gli emolumenti previsti per la qualifica di funzionario.
      Le emergenze sono note e se è necessario puntare con decisione alla spending review è irrinunciabile il recupero dell'efficienza. In questo particolare momento di crisi economica e finanziaria in cui versa il Paese, nonché di carenza di risorse, la scelta di inquadrare con uno specifico intervento normativo i funzionari pubblici, che da numerosi anni esercitano funzioni

 

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dirigenziali a tutti gli effetti, costituisce una soluzione di giustizia, oltre che di notevole risparmio per le casse dello Stato, che altrimenti dovrebbe investire ingenti somme di denaro per affrontare i necessari concorsi.
      Da quanto esposto è sorta l'esigenza della presente proposta di legge, costituita da una modifica normativa, che (in questo particolare momento di riconosciuta crisi economica e finanziaria), tenendo in gran conto le priorità, da una parte, della lotta all'evasione e all'elusione fiscali e, dall'altra, l'ormai necessaria revisione dei valori catastali, crei le condizioni necessarie a un miglior funzionamento della macchina fiscale, sempre più adeguata e con una dotazione organica dirigenziale coerente con gli obiettivi affidati dai vertici dell'Agenzia delle entrate.
      La modifica è finalizzata a stabilizzare le posizioni ricoperte dal personale in possesso dei requisiti di seguito elencati, con l'inserimento, nei ruoli della dirigenza, del personale attualmente incaricato di funzioni dirigenziali che, alla data di entrata in vigore della legge, ha già:

          1) superato un concorso per l'accesso alla pubblica amministrazione, con qualifica funzionale apicale (ad esempio: ingegnere, direttore, qualifica funzionale di terza area del contratto collettivo nazionale di lavoro), come previsto dall'articolo 97 della Costituzione che sancisce l'obbligo di accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso;

          2) svolto un'esperienza professionale di almeno cinque anni nella pubblica amministrazione e attualmente in servizio presso l'Agenzia delle entrate;

          3) superato procedure selettive interne per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico ai sensi del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, come stabilito dal citato articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni agenzia fiscale, con il proprio regolamento di amministrazione, «determina le regole per l'accesso alla dirigenza»;

          4) un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in modo continuativo e da almeno cinque anni, presso l'Agenzia delle entrate (o l'ex Agenzia del territorio);

          5) ottenuto per l'incarico dirigenziale valutazioni della gestione dei risultati continuativamente positive.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il personale dell'Agenzia delle entrate con incarico di funzioni dirigenziali, con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso dei requisiti elencati al comma 2 del presente articolo, è inquadrato, nel ruolo dirigenziale della medesima Agenzia delle entrate, con lo stesso incarico ricoperto alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il personale da inquadrare nel ruolo dirigenziale dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 1, deve possedere i seguenti requisiti:

          a) essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli dell'Agenzia delle entrate o dell'ex Agenzia del territorio da più di cinque anni;

          b) aver superato un concorso per l'accesso alla pubblica amministrazione, con qualifica funzionale apicale, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione;

          c) aver superato una procedura selettiva interna per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, ai sensi del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate o dell'ex Agenzia del territorio, come stabilito dall'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

          d) aver svolto, da più di cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, in modo continuativo, funzioni dirigenziali presso l'Agenzia delle entrate o l'ex Agenzia del territorio, con formale

 

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contratto di incarico dirigenziale provvisorio, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e aver ottenuto, continuativamente, per il suddetto incarico dirigenziale, valutazioni positive della gestione dei risultati.