XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4703



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PELLEGRINO, AIRAUDO, BRIGNONE, CIVATI, COSTANTINO, DANIELE FARINA, FASSINA, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, ANDREA MAESTRI, MARCON, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PASTORINO, PLACIDO, D'AGOSTINO, MANFREDI, MATARRESE, PAOLA BOLDRINI, SBROLLINI

Agevolazioni per favorire il contenimento del consumo del suolo, il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, nonché disposizioni concernenti l'istituzione del fascicolo del fabbricato

Presentata il 19 ottobre 2017


      Onorevoli Colleghi! — La rigenerazione urbana sta diventando sempre più centrale nell'ambito di uno sviluppo urbanistico sostenibile basato sul recupero degli immobili che oggi sono lasciati nel degrado, al fine di renderli fruibili, riducendo così drasticamente il consumo del suolo spesso associato a evidenti interventi speculativi che diventano molto onerosi per i comuni.
      Da questo assunto nasce la necessità, da parte dei firmatari della presente proposta di legge, di prevedere norme adeguatamente finanziate che consentano forme di rigenerazione urbana basate sui necessari interventi di restauro, risanamento conservativo, recupero e ristrutturazione.
      In particolare, la proposta di legge, composta da sei articoli, prevede, all'articolo 1, che qualora imprese di costruzione o cooperative edilizie acquistino un fabbricato non utilizzato che necessiti di interventi di restauro, risanamento conservativo, recupero o ristrutturazione e provvedano alla sua vendita, purché in assenza di contratti di locazione, sia riconosciuto loro un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo complessivo sostenuto, nel limite di 50.000 euro per ciascuna unità immobiliare interessata dagli interventi.
      Gli interventi previsti dall'articolo 1 non devono comportare modifiche alla sagoma del fabbricato. Si prevede altresì che qualora,

 

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a seguito di controlli, sia accertata un'indebita fruizione del credito d'imposta, si provvede al recupero dell'intero importo. L'articolo 3, al fine di favorire il recupero e la riqualificazione delle facciate e delle parti comuni degli edifici privati situati nei centri storici o in aree di particolare pregio dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, prevede che presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sia istituito il Fondo per il recupero delle facciate degli immobili situati nei centri storici, con una dotazione annuale di 50 milioni di euro per il triennio 2018-2020.
      Per le medesime finalità è istituito un Fondo con una dotazione annuale di 100 milioni di euro destinato ai comuni con popolazione compresa tra 15.000 e 30.000 abitanti.
      L'articolo 4 specifica che gli interventi edilizi di cui agli articoli 1 e 3 devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un professionista laureato e iscritto al rispettivo albo professionale.
      Con l'articolo 5 si dispone che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, ciascuna regione è tenuta a istituire, relativamente a ciascun fabbricato, il fascicolo del fabbricato. Si prevede, inoltre, che nel fascicolo siano annotate, per ciascun edificio, le informazioni di tipo identificativo, progettuale, strutturale e impiantistico e siano registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali e impiantistiche. Il fascicolo deve essere aggiornato con cadenza non superiore a dieci anni e tenuto a cura del proprietario o dell'amministratore del condominio. Si prevede, altresì, che alla compilazione del fascicolo del fabbricato provvede un tecnico abilitato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dal proprietario o dall'amministratore del condominio.
      Le risorse per sostenere gli interventi recati dalla presente proposta di legge derivano dall'aumento del prelievo sull'ammontare complessivo dei giochi.
      Siamo certi che data l'importanza delle disposizioni recate dalla presente proposta di legge questa possa essere approvata in tempi rapidi dando così un sostegno concreto ed efficace a interventi che possono non solo rilanciare un mercato immobiliare che ormai langue, ma anche essere un volano occupazionale per interventi che con tutta evidenza, basandosi sul recupero dell'esistente, contrastano la cementificazione del territorio e possono consentire il riutilizzo di fabbricati oggi lasciati nel degrado.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni per favorire
la rigenerazione urbana).

      1. Al fine di contribuire al riuso del suolo edificato, alla rigenerazione nelle aree urbane e alla riduzione del consumo di suolo, in caso di acquisto da parte di un'impresa di costruzione o di cooperative edilizie di un intero fabbricato, oggetto da parte dei medesimi soggetti di interventi di restauro, risanamento conservativo, recupero o ristrutturazione nonché di vendita dello stesso fabbricato è riconosciuto a tali soggetti, purché in assenza di contratti di locazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2027, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo complessivo sostenuto per gli interventi edilizi di cui al presente comma, fino a un importo massimo di 50.000 euro annui per ciascuna unità immobiliare interessata dagli interventi.
      2. Gli interventi di cui al comma 1 devono avvenire senza modifiche della sagoma esistente, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, nonché nel rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso di immobili soggetti a vincolo e fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
      3. Nel caso in cui gli interventi definiti all'articolo 3, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, consistano in opere di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, anche con sagoma differente, il nuovo edificio deve essere ricostruito in conformità alle leggi regionali sulla bioedilizia, sulla bioarchitettura, sull'abitare sostenibile o come altrimenti denominate, ove vigenti. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano

 

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ove tali norme non siano state emanate è fatto obbligo a tutti i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo di procedere alla progettazione degli interventi secondo il Protocollo dell'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA) relativo alla prassi di riferimento UNI/PdR 13:2015, se aventi destinazione d'uso residenziale, con la condizione di raggiungere almeno un punteggio pari a 3; nel caso di diversa destinazione d'uso è obbligatorio l'impiego dello stesso protocollo, per quanto applicabile, fino alla pubblicazione di un corrispondente codice di valutazione per la destinazione d'uso appropriata.
      4. Il credito d'imposta di cui al comma 1, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è elevato al 40 per cento con un limite di 70.000 euro, qualora l'immobile oggetto degli interventi di cui al medesimo comma 1 risulti situato nei centri storici o nelle zone territoriali omogenee A interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.
      5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
      6. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata un'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, si provvede al recupero dell'intero importo, maggiorato di interessi e di sanzioni, come previsto dalla normativa vigente.
      7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono individuati le modalità e i criteri per l'attuazione del presente articolo.
 

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Art. 2.
(Disposizioni in materia di imposta
municipale propria).

      1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati oggetto degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, destinati dall'impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia alla vendita di cui al medesimo comma, fino a quando permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati.
      2. Il comma 9-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

          «9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le imprese costruttrici di immobili sono tenute a corrispondere l'imposta municipale propria sui fabbricati dalle stesse costruiti e destinati alla vendita, non contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile, né locati, solo al momento dell'effettivo atto di trasferimento della proprietà degli stessi. L'importo complessivo dell'imposta da versare, commisurato al periodo in cui il fabbricato è rimasto invenduto, è maggiorato degli eventuali interessi legali nel frattempo maturati».

Art. 3.
(Disposizioni per favorire il recupero delle facciate degli immobili situati nei centri storici dei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti).

      1. Al fine di favorire il recupero e la riqualificazione delle facciate e delle parti comuni degli edifici privati situati nei centri storici o in aree di particolare pregio dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo per il recupero delle facciate degli immobili situati nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione

 

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annuale di 50 milioni di euro per il triennio 2018-2020.
      2. Hanno accesso ai finanziamenti erogati dal Fondo di cui al comma 1 gli interventi finalizzati al recupero delle facciate degli edifici che sono situati nei centri storici, nelle zone territoriali omogenee A interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nonché in eventuali ulteriori aree individuate dai comuni mediante specifica deliberazione del consiglio comunale. Nell'erogazione delle risorse, hanno priorità gli immobili di maggiore pregio storico e architettonico sottoposti a regime di tutela mediante decreto di vincolo del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o che necessitano di più urgenti e importanti interventi di consolidamento statico che ne assicurino la conservazione e che siano propedeutici al loro recupero.
      3. I contributi erogati dal comune coprono fino al 50 per cento dei costi per i lavori e le spese tecniche relativi agli interventi di cui al comma 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 1. I comuni possono stabilire di coprire il 100 per cento dei costi per i lavori e le spese tecniche solo nel caso in cui i soggetti proprietari siano in condizioni accertate di impossibilità a sostenere i costi relativi al recupero delle facciate degli immobili.
      4. Ai fini delle agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie previste dalla normativa vigente, i soggetti proprietari possono riferirsi alle sole somme eccedenti la quota di contributo erogata dal comune ai sensi del comma 3.
      5. Con le medesime finalità di cui al comma 1 e per i medesimi interventi di cui al comma 2, nei comuni con popolazione compresa tra 15.000 e 30.000 abitanti è istituito il Fondo per il recupero delle facciate degli immobili siti nei centri storici dei comuni con popolazione compresa tra
 

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15.000 e 30.000 abitanti con una dotazione annuale di 100 milioni di euro per il triennio 2018-2020.
      4. I contributi erogati dal comune coprono gli interessi passivi dei mutui contratti dai singoli proprietari al fine di sostenere i costi per lavori e spese tecniche, relativi agli interventi di cui al comma 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 5, nonché le modalità con cui devono essere sottoscritti gli accordi tra i comuni e gli istituti di credito, le modalità con cui questi sono selezionati e le modalità di assegnazione e di erogazione dei contributi.

Art. 4.
(Responsabile dei lavori).

      1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 1 e 3 devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un professionista laureato e iscritto al rispettivo albo professionale.

Art. 5.
(Fascicolo del fabbricato).

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni regione è tenuta a istituire, relativamente a ciascuna unità immobiliare registrata presso gli uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate, il fascicolo del fabbricato, nel quale sono annotate almeno le seguenti informazioni di tipo:

          a) architettonico;

          b) strutturale;

          c) impiantistico.

      2. Nel fascicolo del fabbricato sono altresì registrate, anche per mezzo di elaborati grafici da allegare, le modifiche apportate rispetto alla configurazione e alle tecnologie

 

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originarie dell'unità immobiliare, con particolare riferimento alle componenti strutturali, funzionali e impiantistiche. Il fascicolo è aggiornato con cadenza non superiore a dieci anni, con le modalità stabilite dalle regioni, ed è tenuto a cura del proprietario o dell'amministratore del condominio.
      3. Qualora le regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 1, i proprietari o gli amministratori di condominio possono procedere all'istituzione del fascicolo del fabbricato ai sensi del presente articolo.
      4. L'istituzione del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato, è presupposto necessario ai fini del rilascio delle autorizzazioni o delle certificazioni di competenza comunale relative all'intero fabbricato o a singole parti dello stesso. Al momento della stipulazione o del rinnovo di contratti di locazione, nonché in caso di alienazione del fabbricato o di singole parti dello stesso è resa, da parte del proprietario e dell'amministratore del condominio, un'apposita dichiarazione circa l'avvenuta istituzione del fascicolo del fabbricato.
      5. Alla compilazione del fascicolo del fabbricato provvede un tecnico abilitato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dal proprietario o dall'amministratore del condominio e, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e di rilievi.
      6. L'acquisizione presso gli uffici pubblici, a livello centrale e locale, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo del fabbricato ai sensi del comma 5, avviene senza oneri per la parte interessata.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 3, pari a 100 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede a valere sulle risorse derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

 

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      2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente: «La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».