XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 848



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARTELLA

Trasformazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo in società per azioni a maggioranza pubblica per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici nazionali in Italia e all'estero

Presentata il 26 aprile 2013


      Onorevoli Colleghi! Rilanciare e riorganizzare l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, attraverso una vera e incisiva riforma, è fondamentale per il riposizionamento del Paese sul mercato turistico nazionale e internazionale. Non sono più realistici piccoli ritocchi, aggiustamenti regolamentari, ampliamenti o restringimenti del consiglio di amministrazione: serve una svolta radicale. Una riforma efficace non può non porsi il problema della fuoruscita dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo dal modello di ente pubblico, per vedere valorizzata una molteplicità di presenze e di soggetti, anche privati, che possono, per la loro natura e per il loro grado di rappresentatività, imprimere un carattere dinamico e flessibile alle funzioni di servizio della struttura.
      La promozione dell'immagine del nostro Paese non può essere più un'attività isolata, sganciata dalle altre iniziative promozionali e organizzative che a vario titolo si svolgono sul mercato internazionale. Occorre costruire una struttura specializzata capace di competere sui mercati internazionali, in particolare sui mercati emergenti e potenziali che stanno modificando la natura del turismo. Una struttura, in sostanza, che risponda esclusivamente a precisi indirizzi programmatici e che possa essere giudicata sulla base dei risultati operativi conseguiti.
      L'Italia, una delle più importanti destinazioni turistiche a livello mondiale, non può continuare a proporre campagne promozionali classiche, scarsamente incisive, non in grado di rispondere ai bisogni di un

 

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turista sempre più maturo, informato ed esigente. Dobbiamo saper offrire ai turisti un Paese che guarda al mondo, ai suoi problemi di crescita e di sviluppo, che è attento ai temi ambientali e alla tutela dei diritti. Un Paese che per le sue tradizioni e culture e per i suoi luoghi sia in grado di offrire un turismo di qualità, ma soprattutto con un'anima.
      La promozione turistica è in piena evoluzione nei concetti, nei criteri e negli strumenti. Cambia il modo di fare marketing turistico. Il rapporto diretto, on-line, tra turista e servizio turistico sta rivoluzionando l'intero comparto. Il modo tradizionale di fare promozione attraverso brochure, fiere, workshop o tramite tradizionali campagne di advertising non è più sufficiente e risponde sempre meno alla realtà del consumatore e dei soggetti che compongono il sistema turistico. Le parole chiave del web 2.0 sono interazione e partecipazione. Gli utenti possono interagire con il sito, inserire i loro contenuti, creare un blog in maniera semplice e veloce. Le strategie promozionali devono tramutarsi, e velocemente, in vere e proprie strategie di marketing web.
      La presente proposta di legge intende trasformare l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo in una società per azioni, denominata ENIT Spa e finalizzata alla promozione dell'immagine turistica unitaria dell'Italia, alla realizzazione e al coordinamento della comunicazione e della diffusione delle informazioni turistiche anche attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello secondo linee direttive che la proposta di legge individua con precisione.
      ENIT Spa avrà il compito di coinvolgere le regioni, i grandi vettori nazionali, i tour operator, che potranno entrare a far parte del capitale sociale, e di operare in accordo con le agenzie di viaggio che potranno commercializzare pacchetti turistici complessi e con le singole imprese ricettive che potranno vendere direttamente i propri prodotti: le imprese balneari, il sistema dei campeggi, il comparto crocieristico, il sistema delle terme, le organizzazioni che promuovono il turismo sociale. Un insieme di soggetti, di territori e di prodotti destinati a comporre un sistema sotto il «marchio Italia».
      L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede pertanto l'istituzione di una società per azioni a maggioranza pubblica, per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici in Italia e all'estero denominata ENIT Spa, la cui maggioranza azionaria è attribuita al Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, il turismo e lo sport e degli affari esteri, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano i diritti dell'azionista. È tuttavia ammessa la partecipazione al capitale sociale da parte di soggetti pubblici e privati, tramite l'acquisto di azioni di nuova emissione, per una quota non superiore al 49 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
      Si prevede inoltre che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, il turismo e lo sport e degli affari esteri, di natura non regolamentare, siano stabiliti funzioni, sede legale, composizione del capitale sociale, dotazione finanziaria; contenuti e modalità di conclusione di un contratto di servizio volto a regolare le attività ed i servizi che la società svolge per conto dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e di altri organismi pubblici e privati; intervento finanziario dello Stato relativo al contratto di servizio medesimo; criteri di integrazione delle sedi della società con le altre sedi di rappresentanze italiane all'estero; modalità di attuazione della partecipazione al capitale sociale da parte di altri soggetti pubblici e privati; modalità dell'eventuale costituzione da parte di ENIT Spa di altre società che perseguano fini di interesse generale nonché modalità di partecipazione, anche con quote di minoranza, a enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri.
      Con il medesimo decreto è approvato lo statuto della società e sono nominati i
 

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componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Le successive modifiche allo statuto di ENIT Spa e le nomine dei componenti degli organi sociali per i periodi successivi sono deliberate ai sensi del codice civile.
      Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione presentata da ENIT Spa, riferisce annualmente alle Camere sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla medesima.
      Si prevede infine una norma di tutela per l'attuale personale dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, sia che scelga di lavorare presso l'ENIT Spa, sia che scelga il collocamento presso le amministrazioni dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di una società per azioni a maggioranza pubblica per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici in Italia e all'estero).

      1. L'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è trasformata in società per azioni con la denominazione di ENIT Spa, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 5. La società, finalizzata alla promozione dell'immagine turistica unitaria dell'Italia, realizza e coordina la comunicazione e la diffusione delle informazioni turistiche anche attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello.
      2. L'ENIT Spa:

          a) realizza le strategie di promozione, di commercializzazione dei prodotti turistici italiani e di informazione a livello nazionale e all'estero;

          b) svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e per altri organismi pubblici e privati in materia di promozione del turismo, individuando strategie idonee a realizzare un'efficace comunicazione dell'immagine turistica del nostro Paese sui mercati stranieri e a promuovere le destinazioni nazionali presso i cittadini italiani;

          c) realizza e gestisce il portale nazionale del turismo;

          d) gestisce un sistema informativo relativo al mercato turistico nazionale e a quelli esteri, finalizzato alla raccolta e all'elaborazione di banche dati informative e alla loro diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico

 

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nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo;

          e) organizza e produce servizi di consulenza, assistenza e collaborazione, in favore di soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere e di sviluppare la certificazione della qualità dei servizi di accoglienza e di informazione ai turisti.

      3. L'ENIT Spa subentra all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, beni, partecipazioni e gestioni sociali e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.
      4. La maggioranza delle azioni che costituiscono il capitale sociale di ENIT Spa è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano i diritti dell'azionista, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, d'intesa con i Ministri per gli affari regionali, il turismo e lo sport e degli affari esteri; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le azioni sono inalienabili. È ammessa la partecipazione al capitale sociale da parte di soggetti pubblici e privati, tramite l'acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 49 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.
      5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, il turismo e lo sport e degli affari esteri, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti:

          a) le funzioni, le attività e le passività dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze;

          b) la sede legale, la composizione del capitale sociale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4, e la dotazione finanziaria iniziale dell'ENIT Spa comunque

 

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in misura non inferiore al fondo di dotazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo risultante dall'ultima legge di bilancio dello Stato;

          c) i casi di incompatibilità, al fine di evitare conflitti tra gli interessi privati di chi ricopre la carica di membro degli organi di amministrazione e di controllo e gli interessi dell'ENIT Spa;

          d) i contenuti e le modalità di conclusione di un contratto di servizio volto a regolare le attività e i servizi che l'ENIT Spa svolge per conto dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e di altri organismi pubblici e privati;

          e) l'intervento finanziario dello Stato relativo al contratto di servizio di cui alla lettera d);

          f) i criteri di integrazione delle sedi dell'ENIT Spa con le altre sedi di rappresentanze italiane all'estero, al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali;

          g) le modalità di attuazione della partecipazione al capitale sociale dell'ENIT Spa da parte di altri soggetti pubblici e privati;

          h) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono eventualmente trasferite all'ENIT Spa anche in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionali nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti;

          i) gli eventuali impegni accessori assunti dallo Stato;

          l) la data di chiusura del primo esercizio sociale dell'ENIT Spa;

 

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          m) le modalità dell'eventuale costituzione da parte dell'ENIT Spa di altre società che perseguono fini di interesse generale e di partecipazione, anche con quote di minoranza, a enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri;

          n) le modalità di consultazione da parte di ENIT Spa delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto del turismo.

      6. Con il decreto di cui al comma 5 è altresì approvato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto dell'ENIT Spa e sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Le successive modifiche allo statuto dell'ENIT Spa e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate ai sensi del codice civile.
      7. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, l'ENIT Spa svolge le funzioni dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, secondo le disposizioni vigenti prima della data di trasformazione in società per azioni. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 continuano a essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme legislative e regolamentari vigenti prima della medesima data. Per quanto non disciplinato dal decreto di cui al comma 5 continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto compatibile. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo anteriori alla trasformazione sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio di amministrazione e, se previsto, dall'amministratore delegato dell'ENIT Spa.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un'apposita relazione presentata dall'ENIT Spa, riferisce annualmente alle Camere sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla medesima.
      9. Il controllo della Corte dei conti sull'ENIT Spa si svolge con le modalità

 

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previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
      10. Ai decreti ministeriali emanati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
      11. La pubblicazione del decreto di cui al comma 5 nella Gazzetta Ufficiale tiene conto degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente
      12. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la trasformazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo e per l'effettuazione dei trasferimenti e dei conferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta.
      13. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo al momento della trasformazione prosegue con l'ENIT Spa ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti, per i dipendenti dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, rivenienti dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali è richiesta una specifica anzianità di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi al personale già dipendente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima attuazione non può essere attribuito al predetto personale un trattamento economico meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il personale già dipendente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, che ne fa richiesta, entro due mesi dalla trasformazione sono attivate, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità, con collocamento presso le amministrazioni dello Stato. Il personale trasferito è inquadrato, in base all'ex livello di appartenenza, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti
 

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servizi prestati presso altre amministrazioni pubbliche se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle amministrazioni pubbliche ai sensi del presente comma è riconosciuto un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione, come definita dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale già dipendente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente con l'ENIT Spa può richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle amministrazioni pubbliche. Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, l'opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Al finanziamento degli oneri derivanti dal contratto di servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

 

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iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.