XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4710



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MINARDO

Incentivi per l'occupazione giovanile e per la produzione e l'esportazione dei prodotti nazionali

Presentata il 26 ottobre 2017


      Onorevoli Colleghi! — La grave crisi economica che ha colpito il nostro Paese a partire dal 2007 ha contribuito a deprimere il tessuto economico produttivo, ma ha anche provocato effetti dannosi dal punto di vista sociale con la perdita di numerosi posti di lavoro. Questa proposta di legge vuole contribuire a creare condizioni ottimali per la ripresa dello sviluppo delle imprese e conseguentemente creare occupazione in settori trainanti per la nostra economia, in particolare per favorire le imprese che producono prodotti italiani caratteristici del «Made in Italy». Si vogliono pertanto riconoscere a tutte le imprese, comprese quelle artigiane e quelle agricole, apposite agevolazioni in modo che possano sviluppare ulteriormente la loro attività non solo interna, ma anche internazionale.
      Per questo la proposta di legge incentiva (ad esempio all'articolo 5) le imprese che si costituiscono ex novo e favorisce il rapporto tra le università (quindi le attività di ricerca) e le medesime imprese per ottenere prodotti innovativi che possano essere esportati a livello europeo e internazionale. Infatti è importante individuare, come già avviene da diversi anni in Europa, un percorso virtuoso che porti i nostri ricercatori che hanno grandi capacità dimostrate sul campo a interagire con il mondo imprenditoriale in modo da creare una sinergia tra le imprese e le università che possa contribuire allo sviluppo economico e occupazionale del Paese. In tale senso sono importanti le disposizioni recate dagli articoli 4, 5 e 6. In particolare l'articolo 4 prevede delle agevolazioni per la costituzione di imprese finalizzate alla promozione internazionale, alla penetrazione commerciale e all'organizzazione delle reti di vendita sui mercati esteri e che necessitano, pertanto, di personale qualificato. L'articolo 5 individua poi alcune agevolazioni per le imprese di nuova costituzione, mentre

 

Pag. 2

l'articolo 6 stabilisce alcune priorità nella concessione delle agevolazioni per le imprese che investono in attività di ricerca e di sviluppo.
      Insomma, una proposta di legge che consente un'efficace ed efficiente azione per sviluppare attività economiche specializzate e che possano creare anche, come detto, un connubio solido tra mondo della ricerca e applicazione concreta della stessa per le imprese. Un metodo, quindi, di fare impresa per valorizzare le eccellenze produttive del nostro Paese, nonché per creare le condizioni per un rapporto più intenso tra il mondo dell'università e della ricerca e il mondo imprenditoriale. Occorre valorizzare le imprese che investono in ricerca e in sviluppo e che consentono di creare prodotti innovativi indispensabili in un'economia in continua evoluzione.
 

Pag. 3


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca disposizioni per favorire l'occupazione dei giovani e per incentivare la produzione e l'esportazione di prodotti caratterizzati dall'indicazione «Made in Italy».

Art. 2.
(Agevolazioni in favore delle imprese).

      1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo in favore delle imprese, comprese quelle artigiane e agricole, che realizzano prodotti caratterizzati dall'indicazione «Made in Italy».
      2. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono di un credito d'imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per l'utilizzo di figure professionali di comprovata e documentata esperienza nel settore produttivo di riferimento.
      3. Le imprese usufruiscono, altresì, di una riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi per l'assunzione di personale specializzato nella realizzazione di prodotti caratterizzati dall'indicazione «Made in Italy».
      4. Le imprese usufruiscono, inoltre, di una riduzione del 60 per cento degli oneri contributivi per l'assunzione di giovani di età compresa tra 18 e 40 anni che risultano inoccupati o disoccupati.
      5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento che stabilisce le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

Art. 3.
(Contributi a fondo perduto).

      1. Il Fondo di cui all'articolo 2 eroga alle imprese, per un periodo massimo di cinque

 

Pag. 4

anni, contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari e di attrezzature per la realizzazione di prodotti caratterizzati dall'indicazione «Made in».
      2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento per l'attuazione del comma 1.

Art. 4.
(Agevolazioni fiscali per l'esportazione).

      1. Al fine di favorire le imprese di cui all'articolo 2 che intendono esportare i loro prodotti all'estero è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di progetti di promozione internazionale e di penetrazione commerciale nei mercati esteri.
      2. Le imprese di cui all'articolo 2 usufruiscono, altresì, di un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la costituzione, in collaborazione con le università, di imprese finalizzate alla promozione internazionale, di penetrazione commerciale e di organizzazione delle reti di vendita nei mercati esteri.
      3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un regolamento per l'attuazione del presente articolo.

Art. 5.
(Agevolazioni per le imprese di nuova costituzione).

      1. Le imprese di cui all'articolo 2 di nuova costituzione sono esonerate, per i primi cinque anni di attività, dal pagamento delle imposte locali e non sono soggette al pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.

Art. 6.
(Priorità delle imprese che investono in attività di ricerca e di sviluppo).

      1. Le imprese di cui all'articolo 2 che investono in attività di ricerca e di sviluppo

 

Pag. 5

hanno la priorità ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge.

Art. 7.
(Sanzioni).

      1. Qualora sia accertata l'indebita fruizione delle agevolazioni di cui alla presente legge, il Ministro dello sviluppo economico procede al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.