XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4651



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MANTERO, SILVIA GIORDANO

Disposizioni in materia di eutanasia

Presentata il 20 settembre 2017


      Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è finalizzata a introdurre norme che consentono e disciplinano i trattamenti eutanasici. La richiesta del trattamento eutanasico è riservata al paziente maggiore di età, capace di intendere e di volere, affetto da una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta e irreversibile, senza alcuna prospettiva di sopravvivenza o le cui sofferenze fisiche o psichiche siano costanti e insopportabili. Attualmente nel nostro ordinamento non è data la possibilità di decidere come porre fine alla propria vita, anche se questa è divenuta insostenibile per la persona affetta da insopportabili sofferenze e priva di prospettive. La proposta di legge andrebbe a colmare un vuoto normativo non più giustificabile e darebbe una risposta a centinaia di persone che chiedono il rispetto della propria dignità nella morte e che per vedere garantito questo loro diritto spesso sono costretti a lunghi e faticosi viaggi verso i Paesi dove l'eutanasia o il suicidio assistito sono legali. La proposta di legge tratta un tema delicato e complesso che va necessariamente affrontato per consentire di compiere un passo avanti in tema di diritti civili e di libertà.
      La Costituzione garantisce il diritto alla vita e alla salute, ma quando una vita degna non è più possibile, quando non esistono cure, allora scegliere di anticipare la propria morte, senza sofferenza e con dignità diventa un diritto. L'autodeterminazione è un diritto. Le Camere, continuando a rimandare il riconoscimento del diritto naturale a morire senza sofferenza, stanno di fatto negando ai cittadini la possibilità di scegliere.
      Uno Stato responsabile deve fornire ai suoi cittadini tutti gli strumenti necessari per garantire una scelta libera e consapevole anche nella fase terminale della loro

 

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vita, cure e rinuncia alle cure, trattamenti per combattere il dolore e anche eutanasia.
      Il professor Stefano Rodotà disse: «Ecco, questo è il tipo di intervento che il pubblico deve fare: io devo poter essere libero di decidere se proseguire la mia vita. Libero, per esempio, dal condizionamento che mi può venire da un dolore drammatico che non sono in condizione di poter lenire perché c'è una serie di norme – come quelle sulle sostanze stupefacenti – che mi impediscono di usare farmaci oppiacei o a base di cannabis. Il pubblico, allora, deve intervenire per permettermi di esercitare in piena libertà il mio diritto a scegliere se continuare a vivere – senza dolore – o morire dignitosamente».
      La presente proposta di legge si compone di sette articoli.
      L'articolo 1 definisce il trattamento eutanasico, che è qualificato come la somministrazione di farmaci, compiuta da personale medico e sanitario, che mette fine, in modo immediato e indolore, alla vita di una persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2 e su richiesta della medesima. L'articolo 2 reca le condizioni e i presupposti per poter richiedere il trattamento eutanasico, disponendo che ha diritto di chiedere tale trattamento il paziente maggiore di età, capace di intendere e di volere e affetto da una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta e irreversibile, o le cui sofferenze fisiche o psichiche sono costanti e insopportabili. L'articolo 3, comma 1, interviene sui presupposti e sulle modalità della richiesta di trattamento eutanasico del paziente, che oltre ad adempimenti formali (forma scritta, datata e firmata alla presenza di almeno due testimoni, che sottoscrivono a loro volta) deve rappresentare innanzitutto l'espressione di una scelta, libera, certa e consapevole, ben ponderata e volontaria. È prevista la possibilità per il paziente di esprimere la richiesta attraverso videoregistrazione o dispositivi che gli consentano di comunicare qualora non sia nelle condizioni di farlo nel modo indicato al medesimo comma (forma scritta e sottoscrizione). Al comma 2 è prevista la possibilità per il paziente di revocare in ogni momento la richiesta di trattamento eutanasico. L'articolo 4 dispone in merito a tutti gli adempimenti a cui è tenuto il personale medico e sanitario prima di procedere al trattamento eutanasico. Tale personale, in base al comma 1, dovrà: accertare che sussistano tutte le condizioni richieste dall'articolo 2, che persista l'intenzione del paziente di chiedere il trattamento eutanasico e di informarlo sulla sua situazione clinica e sulle sue prospettive di vita, nonché sulle possibilità terapeutiche ancora attuabili e sui trattamenti palliativi e sulle loro conseguenze; al comma 2 si prevede che le condizioni cliniche del paziente dovranno essere confermate anche da un altro medico, opportunamente consultato prima di procedere al trattamento eutanasico. Al comma 3 si prevede che sia redatto un rapporto delle condizioni cliniche del paziente e al comma 4 che il medico e il personale sanitario sono tenuti altresì a garantire che il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche nonché a informare, su richiesta del paziente, le persone da lui stesso indicate. L'articolo 5, comma 1, prevede che la dichiarazione scritta del paziente, la documentazione relativa alla procedura seguita dal personale medico con i relativi risultati, nonché il rapporto redatto dal medico o dai medici consultati sono inseriti nella cartella clinica del paziente. Ai sensi del comma 2, la persona deceduta a seguito di un intervento eutanasico praticato in conformità alle condizioni e alle procedure previste dalla legge, è dichiarata deceduta di morte naturale a tutti gli effetti di legge. All'articolo 6, comma 1, è stabilita la non punibilità del medico e del personale sanitario, purché abbiano operato nel rispetto delle modalità previste dalla legge, e non integrino i reati di cui agli articoli 575 (omicidio), 579 (omicidio del consenziente), 580 (istigazione e aiuto al suicidio) e 593 (omissione di soccorso) del codice penale. Il trattamento eutanasico non è assolutamente contemplato dai codici del nostro Paese, ragion per cui esso è assimilabile ai citati reati, pertanto la disposizione del comma 1 esclude che le condotte del personale medico e sanitario
 

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relative al trattamento eutanasico disciplinato dalla legge possano configurare le fattispecie di tali reati. Al comma 2 si precisa che, anche in caso di obiezione di coscienza da parte del personale medico e sanitario, le strutture sanitarie pubbliche garantiscono comunque il rispetto della volontà manifestata ai sensi dell'articolo 3. L'articolo 7, comma 1, rimette a un decreto del Ministro della salute – da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge – previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'adozione del regolamento di attuazione della stessa legge che prevede, in particolare, l'individuazione delle modalità necessarie a garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale la corretta applicazione della medesima legge, nel rispetto della dignità del paziente e dei suoi familiari. Al comma 2 si prevede che il Ministro della salute presenti, altresì, alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione di trattamento eutanasico).

      1. Ai fini della presente legge, per trattamento eutanasico s'intende la somministrazione, da parte del personale medico o sanitario, di farmaci aventi lo scopo di provocare, con il consenso del paziente, la sua morte immediata e indolore.

Art. 2.
(Condizioni e presupposti).

      1. Il paziente, maggiore di età e capace di intendere e di volere, affetto da una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta e irreversibile, o le cui sofferenze fisiche o psichiche sono costanti e insopportabili, ha diritto di richiedere il trattamento eutanasico.

Art. 3.
(Richiesta).

      1. La richiesta di trattamento eutanasico del paziente deve essere espressione di una scelta, libera, certa e consapevole, ben ponderata e volontaria e deve essere redatta, in forma scritta, alla presenza di almeno due testimoni, datata e sottoscritta dal disponente e dai testimoni. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, la richiesta può essere espressa attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano al paziente di comunicare. La richiesta del paziente deve essere inserita nella sua cartella clinica.
      2. Il paziente può revocare la richiesta di cui al comma 1 in ogni momento; in tale caso, la richiesta è tolta dalla cartella clinica e riconsegnata al paziente.

 

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Art. 4.
(Personale medico e sanitario).

      1. Il medico, prima di praticare il trattamento eutanasico al paziente, è tenuto ad accertare che sussistano le condizioni di cui all'articolo 2 e che permanga l'intenzione di chiedere il trattamento eutanasico, informandolo sulla sua situazione clinica e sulle sue prospettive di vita, nonché sulle possibilità terapeutiche ancora attuabili e sui trattamenti palliativi e sulle loro conseguenze.
      2. Le condizioni cliniche del paziente devono essere confermate anche da un altro medico, opportunamente consultato prima di procedere al trattamento eutanasico.
      3. I medici di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a redigere un rapporto sulle condizioni cliniche del paziente.
      4. Il medico e il personale sanitario sono tenuti altresì a garantire che il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche nonché a informare, se richiesto dal paziente, le persone indicate dallo stesso.

Art. 5.
(Documentazione e dichiarazione di morte).

      1. La dichiarazione documentata del paziente, la documentazione relativa alla procedura seguita dal medico curante con i relativi risultati, nonché il rapporto redatto dai medici consultati ai sensi dell'articolo 4 sono inseriti nella cartella clinica del paziente.
      2. La persona deceduta a seguito di un trattamento eutanasico, praticato in conformità alle condizioni e alle procedure stabilite dalla presente legge, è dichiarata deceduta di morte naturale a tutti gli effetti di legge.

Art. 6.
(Esclusione di punibilità).

      1. Il medico e il personale sanitario che praticano il trattamento eutanasico non

 

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sono punibili se prestano la propria opera alle condizioni e con le procedure previste dalla presente legge e tali condotte non integrano gli estremi dei reati di cui agli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale.
      2. Non sono altresì punibili coloro che agevolino o aiutino il paziente nell'accesso al trattamento eutanasico.
      3. Le strutture sanitarie pubbliche, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 7, sono tenute a garantire il rispetto della volontà manifestata ai sensi dell'articolo 3 anche in caso di obiezione di coscienza da parte del personale medico e sanitario.

Art. 7.
(Regolamento di attuazione e relazione alle Camere).

      1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto adotta il regolamento di attuazione della medesima legge prevedendo, in particolare, le modalità necessarie a garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale la corretta applicazione della stessa legge, nel rispetto della dignità del paziente e dei suoi familiari.
      2. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.