XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3551



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

IACONO, ARLOTTI, ALBINI, AMATO, CAPONE, CARLONI, CENSORE, CIMBRO, FEDI, GANDOLFI, GASPARINI, MAGORNO, MONGIELLO, PORTA, PAOLO ROSSI, ROSTELLATO, VENITTELLI

Disposizioni per il censimento, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio archeologico ipogeo

Presentata il 21 gennaio 2016


      Onorevoli Colleghi! L'Italia, e in particolare la parte meridionale del Paese, è caratterizzata dalla presenza di numerose strutture ipogeiche, risalenti in alcuni casi a epoche assai antiche e che rappresentano una meta irrinunciabile per tutti gli appassionati di archeologia. Purtroppo, in molti casi, gli ipogei vengono tenuti ai margini dei tradizionali circuiti turistici o, peggio ancora, distrutti o lasciati inutilizzati, abbandonati a se stessi per decenni. Si stima, secondo varie indagini condotte da importanti associazioni per la promozione del territorio, che la valorizzazione di queste strutture potrebbe apportare notevoli benefìci all'economia turistica, motivo per cui appare quanto meno deprecabile consentire che gli ipogei possano restare ai margini dei circuiti quando, investendo sul loro recupero ai fini di una corretta fruizione, essi potrebbero diventare una nuova importante attrattiva. L'articolo 117 della Costituzione garantisce la tutela dei beni ambientali affermando che è prerogativa dello Stato la loro conservazione ma, per quanto riguarda alcuni di questi siti, si registra la mancanza di idonee normative nazionali. È pertanto necessario ripartire da una maggiore valorizzazione di questo straordinario patrimonio e la presente proposta di legge intende fornire alcuni strumenti in grado di promuovere la valorizzazione e la salvaguardia di questi straordinari beni. I fenomeni ipogeici artificiali rappresentano, come già ricavato, una caratteristica peculiare

 

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di molte aree del territorio italiano e molte regioni hanno emanato una disciplina per la tutela e la valorizzazione di tali siti. Ma la frammentazione delle leggi regionali rende assolutamente indispensabile l'adozione di una normativa unitaria e di carattere nazionale. La presente proposta di legge non intende sovrapporsi al lavoro svolto dalle regioni e dalle associazioni esistenti. Il primo obiettivo è quello di avere certezza e piena conoscenza dell'intero patrimonio sotterraneo, attraverso il censimento e la classificazione di tutti gli ipogei di natura artificiale presenti nel nostro Paese. Una più attenta conoscenza di questi luoghi sarebbe inoltre auspicabile per motivazioni inerenti alla valutazione della pubblica sicurezza e all'incolumità delle persone. Infatti vi sono diverse realtà urbane, spesso del Mezzogiorno d'Italia e dell'area della Magna Grecia, che nel proprio sottosuolo sono caratterizzate dalla presenza di cavità sotterranee artificiali che, oltre a rivestire un interesse turistico, rappresenta un elemento di rischio per le strutture soprastanti. Il patrimonio geologico e quello ipogeo artificiale sono anche la testimonianza del lunghissimo rapporto tra uomo e risorse geologiche e tra uomo e rischio geologico. Gli elementi individuati, nella maggior parte dei casi, sono sprovvisti di specifiche forme di tutela. Tra le città italiane che vantano la più estesa e antica rete ipogeica in Italia vi è Agrigento. Gli ipogei agrigentini sono stati costruiti nel V secolo avanti Cristo (aC) dagli schiavi cartaginesi condotti ad Akragas dopo la battaglia di Imera. La loro funzione era quella di raccogliere le acque sotterranee; quasi tutti hanno la forma di un parallelepipedo alto in media 1,85 centimetri e largo 80 centimetri. Originariamente si estendevano per circa 14 chilometri nel sottosuolo della città, tra la valle dei templi, la Rupe e le aree attigue. Non tutti gli ipogei di Agrigento appartengono alla stessa epoca; quelli del Santuario rupestre di Demetra sono molto più antichi e risalirebbero al VII secolo aC, a un periodo cioè anteriore addirittura alla fondazione della città. Mentre alcuni ipogei, come il Giacatello, sono stati negli anni messi in sicurezza e, seppur occasionalmente, sono fruibili da parte dei visitatori, la grande maggioranza dei condotti è stata distrutta dalla mano dell'uomo, mentre di altri, nei secoli, si sono perse le tracce e rappresentano un grave pericolo per la pubblica incolumità. Il centro storico della vecchia Girgenti è caratterizzato da centinaia di cunicoli sotterranei. Negli anni della grande speculazione edilizia, impavidi costruttori, temendo l'intervento delle autorità preposte alla tutela dei beni culturali, non esitarono a distruggere numerosi ipogei deviando il flusso delle acque nella rete fognaria dei moderni condomini realizzati. Gli ipogei agrigentini, oltre a rappresentare un pericolo, potrebbero anche essere la chiave per arricchire la fruizione turistica della città dei templi. Ecco un elenco dei condotti di maggiore interesse e per i quali è ipotizzabile un, anche parziale, recupero:

          1) ipogeo – labirinto purgatorio (piazza Purgatorio, via Atenea);

          2) ipogei acqua amara (Teatro Pirandello di Agrigento);

          3) ipogei del santuario rupestre;

          4) ipogeo Giacatello.

          Ad Agrigento non mancano, inoltre, esempi di fruizione degli ipogei che hanno riscosso notevole successo. In particolare, il Fondo ambiente italiano, insieme all'associazione Agrigento sotterranea, da alcuni mesi organizza escursioni negli ipogei del giardino della Kolymbetra, con risultati eccellenti. Dunque occorre tracciare un percorso virtuoso finalizzato, da un lato, alla messa in sicurezza di queste strutture, dall'altro alla fruizione delle stesse. Solo intervenendo direttamente con una legge ad hoc, infatti, è possibile procedere alla salvaguardia di questi condotti: una salvaguardia che non deve essere fine a se stessa, ma che contempli anche e soprattutto l'attuazione di un programma di fruizione da portare avanti insieme agli enti locali e alle associazioni presenti nel territorio.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge salvaguarda, promuove e valorizza gli ipogei artificiali monumentali presenti nel territorio nazionale inseriti in contesti di particolare pregio architettonico o che insistono in prossimità di siti archeologici o di agglomerati urbani storici.

Art. 2.
(Censimento e recupero dei geositi ipogei artificiali).

      1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottati i criteri per il censimento da parte di ogni regione, dei geositi ipogei artificiali individuati nel territorio di competenza.
      2. Ai fini del censimento di cui al comma 1, le regioni possono stipulare apposite convenzioni e avvalersi della collaborazione, anche gratuita, di università, ordini professionali e associazioni di speleologi che siano in possesso di dati esaurienti e aggiornati.
      3. Il censimento è funzionale alla redazione di un'apposita lista di priorità da stilare in base alla seguente scala di criteri:

          a) percentuale di recuperabilità del geosito ipogeo artificiale;

          b) ubicazione geografica del geosito ipogeo artificiale e contesto urbano;

          c) caratteristiche geologiche del geosito ipogeo artificiale;

 

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          d) ubicazione del geosito ipogeo artificiale in prossimità di parchi archeologici e naturalistici, in contesti architettonici di particolare pregio o infrastrutture per il trasporto pubblico.

      4. I risultati dei censimenti regionali sono inviati al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al fine di istituire un tavolo tecnico per individuare un piano comune d'intervento su scala nazionale.

Art. 3.
(Interventi).

      1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo procede alla pubblicazione dei progetti di recupero dei geositi ipogei artificiali ritenuti meritevoli di finanziamento, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4. Successivamente predispone, d'intesa con le regioni, interventi finalizzati al graduale recupero dei citati geositi, che consentano:

          a) la conservazione e la integrità, per quanto possibile, dei luoghi;

          b) l'eliminazione di tutti i pericoli di natura idrogeologica;

          c) la realizzazione di percorsi di visita aperti al pubblico.

      2. Per gli interventi di cui al comma 1 relativi a geositi ipogei artificiali situati in centri storici e aree residenziali è previsto anche il coinvolgimento dei comuni, al fine di garantire le necessarie condizioni per procedere al recupero dei geositi, provvedendo, ove necessario, a mettere in sicurezza i fabbricati circostanti e intervenendo con tutte le azioni di protezione civile ritenute indispensabili dagli organi preposti.
      3. Qualora i geositi ipogei artificiali siano risultati ricadenti in proprietà private, è cura degli organi preposti procedere all'esproprio dei terreni e degli immobili ai sensi di quanto dalla legislazione vigente, acquisendo gli stessi al demanio pubblico.

 

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      4. La gestione dei geositi ipogei artificiali, dopo la loro messa in sicurezza, è demandata alle regioni che possono predisporre piani specifici di valorizzazione, ricorrendo anche all'affidamento dei geositi a soggetti privati mediante bandi pubblici.
      5. Per quanto concerne la gestione diretta dei geositi ipogei artificiali è data precedenza a enti od organizzazioni di volontariato posti sotto la vigilanza della soprintendenza regionale competente per i beni culturali e dei componenti ordini professionali.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.