XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4772



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GALGANO, MUCCI, BUENO

Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia
di attribuzione del cognome ai figli

Presentata il 6 dicembre 2017


      Onorevoli Colleghi! – Con la sentenza n. 286 dell'8 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale, n. 52 del 28 dicembre 2016, la Corte costituzionale, pronunciandosi sulla questione di costituzionalità sollevata dalla corte di appello di Genova, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma relativa al sistema di attribuzione del cognome ai figli «nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno», estendendo la pronuncia anche ai figli nati fuori dal matrimonio o adottati. Questa sentenza ha una portata storica perché segna il superamento dell'attribuzione automatica del cognome paterno, già definita dalla stessa Corte costituzionale come «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia» (sentenza n. 61 del 2006).
      Nella stessa sentenza, la Consulta sollecita il legislatore ad emanare «un indifferibile intervento legislativo, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità». Tuttavia, nonostante i numerosi progetti di legge d'iniziativa parlamentare presentati sin dagli anni ’80, la condanna nel 2014 della Corte di Strasburgo e la conseguente presentazione di un disegno di legge governativo, il Parlamento non ha ancora approvato alcuna norma al riguardo. Anzi, l'atto Senato n. 1628, già approvato dalla Camera dei deputati, è da oltre due anni all'esame del Senato della Repubblica unitamente ad altri progetti di legge.
      Inoltre, a quasi un anno dalla data di pubblicazione della citata sentenza n. 286 della Corte costituzionale, le problematiche connesse alla fase di sua prima e

 

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concreta applicazione risultano in gran parte non risolte. Anche alla luce di questo s'impone un urgente adeguamento del quadro normativo, affinché sia dato doveroso seguito alle perentorie e chiarissime conclusioni della Consulta riportate. Le due circolari emanate dal Ministero dell'interno per adeguarsi alla pronuncia della Corte non hanno risolto le criticità burocratiche riscontrate dagli uffici amministrativi, a cominciare dal fatto che il padre da solo può presentare la denuncia di nascita, senza considerare che potrebbe essere leso il diritto della madre che abbia concordato il doppio cognome ma anche che non vuole essere nominata. Un'altra problematica attiene all'assenza di riferimenti ai nuovi nati con altri fratelli o sorelle e al fatto che i genitori possono solo chiedere che il cognome della madre sia aggiunto come secondo a quello del padre, sulla base di un'interpretazione per cui, come rilevato, l'Italia è stata già condannata dalla Corte di Strasburgo nel 2014. Infine, il doppio cognome, di uno o di entrambi i genitori, va considerato in blocco, cosa che di fatto impedisce l'aggiunta del cognome materno quando uno o entrambi i genitori hanno un doppio cognome.
      La presente proposta di legge mira, dunque, a dare attuazione a quanto sancito dalla Corte costituzionale, disciplinando organicamente la materia secondo criteri consoni al principio di parità genitoriale e, contemporaneamente, a superare le criticità e le complicazioni burocratiche che, fino ad oggi, hanno reso difficile l'attribuzione del doppio cognome.
      In particolare, con l'articolo 1 si supera la previsione normativa che imponeva il doppio cognome solo come soluzione residuale nel caso di disaccordo tra i genitori, recependo quanto la Corte costituzionale ha affermato nella citata sentenza n. 286 essere la soluzione più rispettosa dei princìpi costituzionali (articoli 2 e 3 della Costituzione) per ogni persona.
      Anche la scelta di identificare la prole con il cognome di uno solo dei genitori, così come stabiliva il menzionato atto Senato n. 1628, non sembra possa ritenersi un atto di esercizio della responsabilità genitoriale adeguato a tutelare l'interesse del minore. In tale caso deve prevalere l'interesse del minore, salvi giustificati motivi. Dopo la sentenza della Corte costituzionale va, dunque, abbandonata l'ottica manifestamente «adulto-centrica» e impostata la regolamentazione per legge su un cambiamento di prospettiva più coerente con i princìpi giuridici del nostro ordinamento e del quadro sovranazionale e quindi rispettosa della parità tra uomo e donna (articolo 3 della Costituzione), ribadita per i coniugi dall'articolo 29 della Costituzione. Con tale articolo si introduce, dunque, una prospettiva maggiormente adeguata all'obiettivo della costruzione di una società composta di individui per i quali l'appartenenza di genere non costituisca più elemento di discriminazione in ogni fase dell'esistenza e per i quali l'origine materna e paterna sia elemento di valorizzazione e di specificazione.
      L'articolo 2 modifica l'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio, introducendo la possibilità di attribuire il cognome di ambedue i genitori.
      Con l'articolo 3 viene normata la fattispecie dell'adozione e introdotta la possibilità di scelta da parte del minore che abbia compiuto quattordici anni a dichiarare la volontà di mantenere solo il proprio cognome o di anteporlo a quello dell'adottante. Un riconoscimento, questo, del fatto che il diritto all'identità del minore presenta aspetti di particolari rilevanza e delicatezza nel caso in cui sia adottato, aspetti che si accentuano se il minore non è in tenera età.
      L'articolo 4 stabilisce che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile sono apportate le modificazioni necessarie per adeguarla alle disposizioni della stessa legge.
      L'articolo 5 riconosce il principio di invarianza finanziaria: l'attuazione di questa legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

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      L'articolo 6 introduce il rinvio della maggior parte degli effetti della legge all'adeguamento dell'ordinamento dello stato civile. I tempi non brevi dovuti al necessario rinvio della maggior parte degli effetti della legge all'adeguamento dell'ordinamento dello stato civile impongono di avviare le attività previste non appena pubblicata la legge.
      Le disposizioni dei commi 2 e seguenti hanno l'obiettivo di facilitare, se richiesta, l'aggiunta, finora possibile solo con la procedura del cambio di cognome, del cognome materno anche al figlio al quale era stato imposto per legge il solo cognome paterno.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 143-quater del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio).

      1. Dopo l'articolo 143-ter del codice civile è inserito il seguente:

          «Art. 143-quater. – (Cognome del figlio nato nel matrimonio). – Al figlio di genitori coniugati sono attribuiti entrambi i cognomi dei genitori, nell'ordine dagli stessi concordato all'atto della dichiarazione di nascita del figlio.

          In caso di mancata dichiarazione da parte dei genitori sull'ordine dei cognomi al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

          I genitori coniugati, con concorde richiesta motivata, possono chiedere di attribuire al figlio il cognome del padre o quello della madre.

          I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

          Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio solo il primo cognome».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio).

      1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

          «Art. 262. – (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio). – Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater.

          Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome. Quando il riconoscimento del secondo genitore

 

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avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore.

          Ai fini di cui al secondo comma, sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto quattordici anni di età.

          Le disposizioni del terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata giudizialmente.

          In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-quater, terzo comma.

          Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143-quater, quarto comma».

Art. 3.
(Modifiche dell'articolo 299 del codice civile e all'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato).

      1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

          «Art. 299. – (Cognome dell'adottato). – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. L'adottante con doppio cognome trasmette all'adottato solo il primo.

          L'adottato che ha già un doppio cognome ne conserva solo il primo.

          L'adottato di età superiore a quattordici anni può dichiarare la volontà di mantenere solo il proprio cognome o di anteporlo a quello dell'adottante.

          Se l'adozione avviene da parte di coniugi, si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater, salvo nel caso di un adottato di età superiore a quattordici anni, che può dichiarare la volontà di mantenere solo il proprio cognome o di anteporlo a quello degli adottanti».

      2. Il primo comma dell'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

          «Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti.

 

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All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater del codice civile».

Art. 4.
(Modifiche alle norme regolamentari
in materia di stato civile).

      1. Con regolamento emanato, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie per adeguarla alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono agli obblighi previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.
(Disposizioni finali).

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano alle dichiarazioni di nascita rese dopo la data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 e alle adozioni pronunciate con decreto emesso dopo la medesima data di entrata.
      2. I genitori, anche adottivi, di un figlio minorenne nato prima della data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5, con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, possono chiedere all'ufficiale dello stato civile di

 

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procedere all'annotazione nell'atto di nascita del figlio del cognome materno in aggiunta a quello paterno, previo consenso, reso con la stessa formalità, del figlio minorenne qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.
      3. La richiesta di cui al comma 2 può essere presentata da un solo genitore nel caso l'altro non sia più in vita o siano intervenuti il divorzio o la risoluzione del contratto di convivenza.
      4. Se dagli stessi genitori sono nati più figli, la richiesta dell'aggiunta del cognome materno deve riguardare contestualmente tutti i figli.
      5. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno sulla base della normativa vigente alla data della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.
      6. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, non si applicano le disposizioni del titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.