XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4748



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GARAVINI, BRAGA, LUCIANO AGOSTINI, ALBANELLA, AMATO, BERLINGHIERI, CARRESCIA, D'INCECCO, FABBRI, FEDI, FRAGOMELI, LA MARCA, PATRIZIA MAESTRI, MARIANI, PINNA, PORTA, PREZIOSI, REALACCI, TACCONI

Introduzione dell'obbligo di deposito cauzionale per l'acquisto di bevande in contenitori non riutilizzabili e non ecosostenibili

Presentata il 22 novembre 2017


      Onorevoli Colleghi! — Il tema dei rifiuti è di attualità e riveste un'importanza strategica sotto il profilo sociale, politico ed economico nell'Italia di oggi. Come emerge dal rapporto Rifiuti Urbani 2016 dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) negli ultimi anni il nostro Paese – in linea con la maggior parte dei «vecchi» Stati membri dell'Unione europea – ha visto finalmente diminuire la produzione complessiva di rifiuti urbani – dopo che questa era invece raddoppiata nei due decenni precedenti la crisi – nonché crescere in modo notevole la percentuale di rifiuti urbani conferiti tramite raccolta differenziata e di quelli riciclati. Questi dati incoraggianti, tuttavia, non ci impediscono di notare che i passi avanti ancora da compiere nel campo dei rifiuti sono ancora tanti. Basti pensare alle recenti emergenze rifiuti in città come Roma e Napoli, con le relative ricadute negative, anche di natura emotiva, sulla popolazione e in termini di diminuita credibilità della politica, o al fatto che fino a circa due anni fa era attiva nel territorio della capitale, Roma, la più grande discarica d'Europa, quella di Malagrotta. Soprattutto, non va sottovalutato il fatto che il business dei rifiuti è uno dei più lucrosi per la criminalità organizzata: secondo il rapporto Ecomafia 2017 dell'associazione Legambiente, solo il business dei rifiuti speciali frutterebbe alle mafie in Italia circa 3 miliardi di euro all'anno. L'incidenza dei reati ambientali sulla nostra società è confermata, fra

 

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l'altro, dall'istituzione nell'attuale legislatura di un'apposita Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad esse correlati.
      Per tutti questi motivi, risulta quanto mai urgente colmare il gap che ci separa dagli Stati membri dell'Unione europea più virtuosi di noi nel limitare l'impatto ambientale dei rifiuti e al contempo capaci di trasformare il conferimento dei rifiuti in un'opportunità di crescita economica. Per fare questo appare opportuno fare riferimento anche ad alcune buone prassi sviluppatesi in questi Paesi, che prevedono anche il sistema del «vuoto a rendere», operativo da anni in diversi Paesi, fra i quali la Germania.
      La presente proposta di legge è strutturata proprio seguendo l'esempio della norma tedesca di modifica al decreto sull'arginamento e sul riutilizzo degli imballaggi (Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von VerpackungsabfällenVerpackungsverordnung) del 1998 promossa dall'allora Ministro dell'ambiente, Jürgen Trittin, e approvata nel 2002 dal Parlamento tedesco. In particolare, l'articolato riprende le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 9 del citato provvedimento, prevedendo, all'articolo 1, per i distributori e gli esercenti che immettono sul mercato bevande in contenitori sigillati non riutilizzabili e non ecocompatibili, con determinate caratteristiche, l'obbligo di esigere dai rispettivi acquirenti un deposito su cauzione dell'importo di almeno 0,25 euro, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, per contenitore. Il comma 3 demanda poi a un apposito decreto ministeriale la fissazione delle modalità di riconsegna dei contenitori e l'istituzione di un sistema che coinvolga i distributori di bevande nella riutilizzazione dei vuoti resi dai consumatori finali. Il comma 4 fissa i criteri per definire ecocompatibile un contenitore per bevande.
      Il comma 5 specifica i tipi di bevande i cui contenitori non ecocompatibili sono soggetti all'obbligo del deposito su cauzione. Il comma 6 prevede che il Governo proceda alla valutazione della legge e riferisca alle Camere sugli effetti della stessa legge nel tempo. Il comma 7, infine, proprio in ragione dell'alta incidenza di reati ambientali nella nostra società e dei citati interessi della criminalità organizzata, prevede che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il Governo predisponga un piano mirante a prevenire e contrastare sfruttamenti illeciti dell'introduzione dell'obbligo del deposito su cauzione.
      La presente proposta di legge si pone l'obbiettivo di diminuire l'impatto sull'ambiente dei rifiuti derivanti da contenitori. In particolare, anche in riferimento ai risultati disponibili relativi alla citata legge tedesca, è prevedibile che con l'approvazione della presente proposta di legge aumenterà la percentuale di bevande in contenitori riutilizzabili o ecosostenibili, in modo da portare la percentuale di questi all'80 per cento del totale di contenitori utilizzati nell'ambito del mercato delle bevande. In Germania, ad esempio, la legge Trittin ha provocato un drastico calo della circolazione di lattine: da 7 miliardi di lattine l'anno vendute in Germania prima del 2003, si è passati a 1,8 miliardi di lattine vendute nel 2014. Inoltre, i risultati sono stati ancora più positivi sul fronte della raccolta differenziata: dopo l'introduzione della legge Trittin circa il 95 per cento dei contenitori «a rendere» viene restituito e riciclato in terra tedesca. Anche alla luce di tali incoraggianti performances all'estero dell'introduzione del sistema del vuoto a rendere, l'approvazione della presente proposta di legge porterebbe un significativo beneficio alla collettività, al territorio dello Stato nonché alla nostra economia. L'attualità della tematica oggetto è dimostrata dall'avvio, il 10 ottobre 2017, di una sperimentazione, prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 luglio 2017, n. 142, in attuazione dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzata alla prevenzione dei rifiuti di imballaggio monouso attraverso l'introduzione, su base volontaria, di un sistema incentivato di restituzione delle bottiglie riutilizzabili. La sperimentazione riguarda gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi
 

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e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo e ha una durata di dodici mesi.
      La presente proposta di legge, infine, si pone in linea con gli attuali orientamenti dell'Unione europea in materia di economia circolare. Nella comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo del 2 dicembre 2015, recante il Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare, si legge, ad esempio, che «gli Stati membri sono incoraggiati a fornire incentivi e avvalersi di strumenti economici, come la tassazione, per garantire che i prezzi dei prodotti rispecchino più fedelmente i costi a carico dell'ambiente» e che «le autorità nazionali, regionali e locali possono svolgere un ruolo importante nell'incoraggiare il riutilizzo» degli imballaggi. Nello specifico, il Piano d'azione comprende un Piano strategico sulla plastica, che affronta questioni di riciclabilità, biodegradabilità, presenza di sostanze pericolose nelle materie plastiche e coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile per ridurre in modo significativo i rifiuti marini. È inoltre prevista l'emanazione, dalla parte della Commissione europea, di una specifica direttiva sulla qualità delle acque potabili, con impatto anche sui distributori e sul riutilizzo delle bottiglie in plastica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I distributori e gli esercenti che immettono sul mercato bevande in contenitori sigillati non riutilizzabili e non ecosostenibili, definiti ai sensi del presente articolo, hanno l'obbligo di esigere dagli acquirenti un deposito su cauzione dell'importo di almeno 0,25 euro, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, per ogni contenitore. I contenitori di cui al primo periodo devono avere le seguenti caratteristiche:

          a) essere di tipo primario, ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

          b) essere non riutilizzabili, ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

          c) non essere ecocompatibili ai sensi del comma 4;

          d) essere conformi ai requisiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, recante «Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all'articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio»;

          e) essere destinati all'uso alimentare;

          f) avere un volume compreso tra 0,1 e 3 litri.

      2. I distributori di bevande in contenitori monouso che rientrano fra quelli soggetti all'obbligo di deposito su cauzione stabilito dal comma 1 prima di immettere tali bevande sul mercato devono etichettarle con la dicitura «soggette a vuoto a rendere», riportata con caratteri chiaramente leggibili e in una posizione facilmente visibile. Essi devono inoltre prendere parte a un sistema istituito e operativo

 

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su base nazionale, che consenta ai partecipanti la reciproca liquidazione dei crediti derivanti dal deposito su cauzione. Il deposito su cauzione deve essere restituito all'atto della riconsegna del contenitore.
      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana un decreto per fissare le modalità di riconsegna dei contenitori da parte dei consumatori finali nonché le modalità di istituzione del sistema operativo su base nazionale di cui al comma 2. I contenitori monouso riconsegnati devono essere, ove possibile, riutilizzati.
      4. Ai fini di cui alla presente legge sono considerati ecocompatibili i seguenti contenitori per bevande:

              1) i contenitori di cartone;

              2) i contenitori in polietilene;

              3) i contenitori in pellicola.

      5. L'obbligo del deposito su cauzione stabilito dal comma 1 si applica ai contenitori non ecocompatibili che contengono le seguenti bevande:

          a) birra, inclusa birra analcolica, e bevande a parziale contenuto di birra;

          b) acque minerali e tutte le acque normalmente potabili;

          c) bevande rinfrescanti con o senza anidride carbonica aggiunta e, in particolare, limonate, bevande a base di cola, gassose, bitter e tè freddo. Non sono considerate bevande rinfrescanti ai fini di cui alla presente lettera succhi di frutta, nettari di frutta, succhi di verdura, nettari di verdura, bevande con almeno il 50 per cento di contenuto di latte o di derivati del latte ovvero miscele di tali bevande nonché bevande dietetiche destinate esclusivamente a bambini fino a tre anni di età;

          d) bevande miste a contenuto alcolico.

      6. Il Governo procede alla valutazione annuale dell'impatto della presente legge e pubblica ogni anno i relativi dati nella Gazzetta Ufficiale. Sulla base di tali dati il Governo, entro il 2025, presenta una relazione

 

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alle Camere che illustra l'impatto della presente legge sull'andamento del ciclo dei rifiuti.
      7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo predispone un piano per prevenire e contrastare eventuali truffe e manipolazioni miranti a trarre illeciti profitti dall'introduzione dell'obbligo del deposito su cauzione stabilito dal comma 1, prestando particolare attenzione all'importazione di contenitori dall'estero o alla richiesta della cauzione per contenitori immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore della presente legge.