CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1980 |
Onorevoli Colleghi! La proposta di legge di iniziativa popolare è un istituto relativo all'iniziativa legislativa previsto dalla nostra Carta costituzionale, mediante il quale i cittadini possono, attraverso la raccolta di almeno 50.000 firme, presentare al Parlamento un progetto di legge affinché questo sia poi discusso e votato.
«Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli» (articolo 71 della Costituzione).
Gli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, stabiliscono che il progetto, accompagnato dalle firme degli elettori proponenti, deve essere presentato al Presidente di una delle due Camere, la quale deve poi verificare il computo delle firme e accertare la regolarità della richiesta.
Così come il referendum, l'iniziativa legislativa popolare è istituto di democrazia diretta previsto anche negli statuti regionali, con differenze tra regione e regione per ciò che riguarda il numero di firme necessarie per la presentazione.
Il problema di fondo, dal quale nasce la spinta alla presentazione di questa proposta di legge costituzionale, è che spesso le proposte di legge di iniziativa popolare vengono completamente ignorate e in sostanza parcheggiate tra gli innumerevoli progetti di legge che non saranno mai esaminati.
Non si tratta, sia ben chiaro, di accogliere automaticamente tutte le iniziative di legge popolare in maniera positiva, soltanto perché di provenienza diversa da quelli che sono i classici canali attraverso i quali le proposte di legge vengono presentate.
1. All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'esame dei progetti di legge d'iniziativa popolare di cui all'articolo 71, secondo comma, presentati ad una Camera, previa verifica dell'ammissibilità formale e sostanziale secondo le norme del suo regolamento, deve iniziare entro sei mesi dalla data della presentazione».