CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3310 |
Onorevoli Colleghi! La legge 13 luglio 2015, n. 107, all'articolo 1, comma 33, prevede la possibilità per gli istituti tecnici-professionali e per i licei di attivare l'alternanza scuola-lavoro a partire dalle classi terze.
La presente proposta di legge intende prevedere l'apprendistato per lo studente fin dal compimento dei 14 anni di età al fine di combattere la dispersione scolastica, formare lo studente e rilanciare l'occupazione. L'apprendistato è, infatti, utile per offrire allo studente un'alternativa di formazione con esperienze in ambiti lavorativi.
I dati sulla dispersione scolastica in Italia sono chiari: con il 17,6 per cento è ancora una delle nazioni europee con il maggiore numero di giovani che abbandonano anticipatamente gli studi, dietro soltanto a Malta, Spagna e Portogallo.
I giovani disoccupati diplomati sono il 40,2 per cento mentre è disponibile un'offerta di circa 147.000 posti di lavoro nelle piccole imprese e nelle aziende artigianali.
Nell'anno scolastico 2014/2015 quasi la metà delle scuole italiane (43,5 per cento) ha intrapreso un percorso didattico che alterna ore di lezioni in classe a stage in aziende coinvolgendo circa 210.506 studenti (10,7 per cento) degli istituti superiori in 10.279 progetti. Questi numeri dimostrano che qualcosa nel mondo dell'istruzione sta cambiando perché il tema dell'alternanza è prima di tutto di origine culturale: si è sempre pensato che prima si studia e poi si cerca lavoro. In realtà questo concetto deve essere cambiato. Risulta,
1. Al comma 33 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «dalle classi terze» sono sostituite dalle seguenti: «dalle classi prime».