XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4768-A



 

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ALLEGATO 1
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 30 novembre 2017 (v. stampato Senato n. 2960)

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020
e relativa nota di variazioni (4768/I)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 1° dicembre 2017

(Relatore per la maggioranza: BOCCIA)


NOTA: Relazioni approvate dalle Commissioni permanenti sulle parti del disegno di legge di bilancio di rispettiva competenza.
 

Pag. 2-3

ALLEGATO 1
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
 

Pag. 4-5

INDICE

I COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) ... Pag. 7

II COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia) ... » 15

III COMMISSIONE PERMANENTE (Affari esteri e comunitari) ... » 33

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa) ... » 45

VI COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze) ... » 49

VII COMMISSIONE PERMANENTE (Cultura, scienza e istruzione) ... » 71

VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Ambiente, territorio e lavori pubblici) ... » 85

IX COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti, poste e telecomunicazioni) ... » 93

X COMMISSIONE PERMANENTE (Attività produttive, commercio e turismo) ... » 103

XI COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro pubblico e privato) ... » 113

XII COMMISSIONE PERMANENTE (Affari sociali) ... » 157

XIII COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura) ... » 165

XIV COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell'Unione europea) ... » 193

 

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I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
 

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I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

(Relatore: Emanuele FIANO)

RELAZIONE
sul
DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (4768)
e relativa nota di variazioni (4768/I)

      La I Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato);

          preso atto, con favore, di alcune misure recate dalla manovra che interessano la competenza della Commissione medesima, con particolare riferimento agli strategici temi della sicurezza, della valorizzazione del personale, dell'immigrazione, delle istituzioni territoriali;

          ricordato, quanto al tema della sicurezza, che i commi 171, 172, 174, 176 e 177, autorizzano assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino a complessive 7.394 unità nel quinquennio 2018-2022 e che a tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

          rilevato che il comma 178 autorizza la spesa massima di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 per l'invio di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e per rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo;

          ricordato poi, sempre per quanto concerne le politiche di immigrazione, che talune disposizioni della sezione I (articolo 1, comma 332) aumentano gli importi degli oneri finanziari per i volontari del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia, a partire dal 2018, al fine di consentire l'avvio di urgenti misure per fronteggiare il fenomeno migratorio;

          valutati poi i commi 464-466, che riguardano risorse per province e città metropolitane;

          osservato che il comma 665, lettera a), in particolare, proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono

 

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o sono appartenuti a comunità montane);

          preso atto che le lettere da a) a g) del comma 666, introdotte nel corso dell'esame al Senato, dispongono la proroga – al 31 dicembre 2018 – di validità dei termini di specifiche assunzioni, nonché di graduatorie concorsuali, di determinate amministrazioni pubbliche (tra cui Corpi di polizia e Corpo nazionale di vigili del fuoco);

          valutato poi, in particolare, lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tab. 8), che si articola in 6 missioni e 12 programmi, dal quale si evince come, anche nel 2018, la maggior entità delle risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero è assorbita dalla Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che, insieme con la missione Ordine pubblico e sicurezza rappresentano, rispettivamente, circa il 46 per cento e il 32 per cento del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo;

          confermato, inoltre, il dato – già riscontrato negli ultimi due esercizi finanziari – della crescita delle risorse a disposizione della missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, che all'interno dello stato di previsione del Ministero pesa nel 2018 per circa il 10,5 per cento degli stanziamenti complessivi;

          fatto notare che le previsioni del bilancio integrato per la promozione e la garanzia delle pari opportunità sono pari a 69,2 milioni di euro per il 2018, in linea con i dati del 2017, e che le previsioni di spesa per il resto del triennio risultano pari a 67,3 milioni per il 2019 e di 62,3 milioni di euro per il 2020;

          valutati gli stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), rientranti nella competenza della I Commissione,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      e trasmette gli emendamenti approvati.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

      Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

      92-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

      «3-bis. Gli amministratori locali che rivestano le cariche di cui al comma 1, che, nel corso del mandato non risultino iscritti ad alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione, hanno facoltà di riscattare, con oneri totalmente a proprio carico, un periodo, effettivamente svolto, non superiore ad un mandato amministrativo, applicando il metodo contributivo.».

      Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:

      126-bis. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti volti al contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale, l'ISTAT sulla base delle fonti di dati di cui al comma 2, definisce i parametri e gli indicatori misurabili con l'obiettivo di perimetrare le zone oggetto di intervento prioritario di cui al presente comma.

      Dopo il comma 171 inserire i seguenti:

      171-bis. Al fine di assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre

 

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2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 15 dicembre 2018, con scorrimento delle graduatorie vigenti.
      171-ter. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 300 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 300 unità. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma si applica quanto previsto dal comma 174 del presente articolo con decorrenza 1° ottobre 2018. In caso di incapienza delle graduatorie vigenti, le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019.
      171-quater. Gli oneri derivanti dal comma 171-ter sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 2.945.854 per l'anno 2018 e di euro 12.124.370 a decorrere dall'anno 2019.

      Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:

          2018: – 2.945.854;

          2019: –12.124.370;

          2020: –12.124.370.

      Dopo il comma 174 aggiungere i seguenti:

      174-bis. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
      174-bis. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni corrispondenti, degli stanziamenti alla Tabella A, voce Ministero dell'interno.

      Al comma 223, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al Fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è ulteriormente incrementato di 3.561.258 per l'anno 2018 e di 3.561.737 per gli anni 2019 e 2020.

      Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, Missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri», Programma «Organi costituzionali», apportare le seguenti variazioni:

      2018:
CP: –3.561.258;
CP: –3.561.737;

      2019:
CP: –3.561.737;
CS: –3.561.258;

      2020:
CS: –3.561.737;
CS: –3.561.737.

      Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:

      All'articolo 113, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 è aggiunto in fine il seguente comma:

      «6. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di

 

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spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture».

      Dopo il comma 370, aggiungere i seguenti:

      370-bis. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 370, sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2018, 150 milioni di euro per l'anno 2019 e 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinati ad incrementare i trattamenti accessori relativi all'espletamento delle specifiche funzioni per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, comprensivi di 5 milioni per l'anno 2018, 5 milioni per l'anno 2019 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2020, destinati all'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate anche in proporzione del personale che con decorrenza 1° gennaio 2018 non rientra più nelle procedure previste dal predetto decreto legislativo n. 195 del 1995. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e delle pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in aggiunta a quanto previsto dal comma 370, sono stanziati 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, comprensivi delle risorse per finanziare i conseguenti miglioramenti economici del restante personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Per le medesime finalità di cui al periodo precedente, per il triennio 2019-2021, sono stanziati 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, comprensivi delle risorse per finanziare i conseguenti miglioramenti economici del restante personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.
      370-ter. Agli oneri derivanti, pari a 57 milioni di euro per l'anno 2018, 182 milioni di euro per l'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

      Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:

      374-bis. L'Agenda nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nel limite della propria dotazione organica e fino al completamento delle procedure di cui all'articolo 113-bis, commi 2 e 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. L'agenzia, inoltre, può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale nel limite massimo di venti unità. Il predetto personale, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

 

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      Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:

      374-bis. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, avente sede principale a Roma e sede secondaria a Reggio Calabria, svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso l'istituzione di presidi territoriali nelle regioni ove si registra una particolare incidenza quantitativa di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle previsioni di cui all'articolo 113-bis, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, continuano ad operare le sedi secondarie già istituite.

      Al comma 666, alla lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: ad eccezione della con la seguente: la;

          b) sostituire le parole: all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e comunque non oltre il con la seguente: al.

 

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II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
 

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II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

(Relatore: Walter VERINI)

RELAZIONE
sul
DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (4768)
e relativa nota di variazioni (4768/I)

      La II Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

          premesso che:

              il disegno di legge contempla misure dirette a migliorare, nel loro complesso, l'efficienza dell'amministrazione giudiziaria;

              in particolare, sono istituiti due Fondi nello stato di previsione del Ministero della giustizia, il primo dei quali, con risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mira alla realizzazione di interventi urgenti volti, alla funzionalità degli uffici giudiziari, (con particolare riferimento a quelli colpiti da eventi sismici), nonché al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari (co. 272-273); il secondo è istituito, invece, per l'attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario (legge 103 del 2017), con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, 20 milioni per l'anno 2019 e 30 milioni annui a decorrere dal 2020 (comma 279);

              il provvedimento, inoltre, incrementa di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Tali risorse sono destinate alla erogazione di borse di studio, spese mediche e iniziative assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici, orfani di madre a seguito di omicidio commesso dall'autore di stalking nei confronti della medesima vittima, di omicidio a seguito di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo; le stesse somme andranno a finanziare l'inserimento lavorativo degli orfani (co. 168-170);

              sono altresì previsti interventi relativi al personale, essendo il Ministero della giustizia autorizzato ad assumere nel 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nonché ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un ulteriore contingente massimo di 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020;

              ulteriori misure contemplate dal provvedimento riguardano l'attività e il funzionamento degli uffici giudiziari, nonché

 

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proroghe di termini riguardanti ben individuati settori di competenza del Ministero della giustizia;

          rilevato che:

              l'amministrazione della giustizia minorile e di comunità ha subito nell'ultimo decennio consistenti tagli agli organici del personale; nel contempo non è stata autorizzata la reintegrazione delle risorse collocate a riposo, ma, al contrario, nel rideterminare le piante organiche a seguito della revisione della spesa, si è proceduto con tagli lineari, incidendo sulle professionalità presenti soprattutto negli Uffici di servizio sociale preposti all'esecuzione penale esterna dei minori (Uffici di Servizio sociale per minorenni) e degli adulti (Uffici per l'esecuzione penale esterna);

              va considerato d'altra parte che, per effetto della riforma dell'organizzazione del Ministero della giustizia, è stato operato lo spostamento presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità dell'intero settore dell'esecuzione penale esterna, già in capo al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Tali misure organizzative derivano dall'accentuata recente attenzione del legislatore verso forme trattamentali diverse dalla detenzione nonché di sospensione del procedimento penale dell'imputato e sua messa alla prova. Di qui, l'esigenza, nonostante le specificità intrinseca tra il trattamento penale esterno del minore rispetto a quello degli adulti, di un comune contesto organizzativo e di un comune percorso formativo sia del personale amministrativo che di polizia penitenziaria che degli assistenti sociali per aree di competenza omogenee, quali quelle del trattamento inframurario nonché dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova;

              un'azione indispensabile di miglioramento per rendere funzionalmente capaci tali uffici di provvedere agli adempimenti istituzionali loro demandati è l'integrazione di personale con particolare riferimento al personale di servizio sociale che, nello specifico, è quello incaricato di assicurare l'attuazione dei provvedimenti penali in area esterna;

              infatti solo un maggiore numero di personale, giovane, motivato e adeguatamente formato, permetterà al Dipartimento di far diventare, nel futuro, l'esecuzione penale esterna maggioritaria rispetto all'esecuzione penitenziaria;

          considerato che:

              al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari e, in particolare, dell'ufficio per il processo di cui all'articolo 50 del decreto-legge n. 90 del 2014, è indispensabile prorogare al 31 dicembre 2018 il termine di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in materia di tirocinio formativo. Da un monitoraggio effettuato presso il Ministero della giustizia, risulta, infatti, che circa 140 uffici giudiziari, tra tribunali e corti di appello, hanno istituito l'ufficio per il processo, nell'ambito del quale prestano attività molti di coloro che attualmente svolgono tale percorso formativo;

              appare, inoltre, necessario introdurre misure dirette ad incentivare il personale amministrativo degli uffici giudiziari che abbiano conseguito significativi obiettivi di riduzione dei procedimenti civili pendenti, nella misura almeno del 10 per cento, o di riduzione delle spese di funzionamento. In tale ambito, dovrebbero essere, quindi, introdotte disposizioni dirette a prevedere specifiche misure, che consentano di ovviare alle criticità connesse all'inadeguatezza delle risorse finanziarie destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal predetto personale. A tal fine, dovrebbe essere modificato, pur restando sostanzialmente invariato l'impianto complessivo della norma, l'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011;

          considerato altresì che:

              la riforma dell'ordinamento penitenziario, oggetto di specifica delega al Governo prevista dalla legge n. 103 del 2017, prevede, tra le altre misure, la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari e l'incremento del lavoro carcerario;

              in tale ambito, appare necessario, anche con riferimento agli anni 2018 e

 

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2019, estendere il periodo di sperimentazione della competenza del Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevedendo che il Fondo si occupi anche del pagamento dei premi assicurativi relativi ai rapporti di lavoro subordinato degli imputati ammessi alla prova in lavori di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dell'articolo 168-bis del codice penale, assunti alle dipendenze di enti del terzo settore;

          osservato che:

              al fine di migliorare l'efficienza dei servizi complementari all'esercizio dell'attività giudiziaria e di contenere i costi relativi, si profila l'esigenza di consentire ai presidenti della Corte di appello ovvero ai procuratori generali presso le corti medesime, eventualmente su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto interessati, la stipula di convenzioni con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche;

              tale previsione si rende necessaria al fine di razionalizzare e rendere meno frammentaria la stipula, da parte di numerosi uffici giudiziari, di accordi, protocolli o convenzioni con i predetti soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni; fenomeno dal quale è derivato, in particolare sotto il profilo del possibile mancato rispetto dei principi di evidenza pubblica, un consistente contenzioso giudiziario;

          ritenuto che:

              come evidenziato anche nel Documento di economia e Finanza relativo all'anno 2018, la riduzione dei tempi del processo civile, nella direzione indicata dalle istituzioni europee e dagli organismi internazionali, rappresenta una imprescindibile priorità per il Paese, con positive ripercussioni sia sull'efficienza del sistema giudiziario complessivamente inteso, sia sulla crescita del prodotto interno lordo;

              a tal fine, dovrebbero essere introdotte disposizioni dirette, da un lato, ad affermare con maggiore incisività il principio della «responsabilizzazione» del giudice, chiamato, a delineare il rito sulla base delle difficoltà del caso concreto (cosiddetto case management), dall'altro, a semplificare fortemente la trattazione dei procedimenti civili davanti al tribunale monocratico, prevedendo al contempo misure di contenimento delle liti temerarie;

              la contrazione dei tempi della giustizia civile è, infatti, indispensabile a rendere un servizio più funzionale ed efficiente ai cittadini, che si rivolgono al «sistema giustizia» per far valere i propri diritti;

              la riforma del processo civile, così come quella in materia di procedure concorsuali (ora legge n. 155 del 2017), rende, inoltre, necessaria ed urgente l'introduzione di una più puntuale disciplina in tema di specializzazione nel settore delle professioni forensi. In particolare, dovrebbero essere introdotte specifiche disposizioni relative sia all'elenco dei settori di specializzazione, da individuare sulla base di una ricognizione ampia di quelli più rilevanti dal punto di vista della domanda di servizi legali specializzati, sia alla disciplina concernente il colloquio diretto ad accertare la «comprovata esperienza» per ottenere il titolo di specialista, anche in assenza del compimento dei previsti percorsi formativi;

              analogamente, al fine di individuare figure professionali adeguate alla gestione dei sempre nuovi adempimenti in materia fiscale, contabile e di trasparenza, dovrebbero essere previsti adeguati percorsi di specializzazione per dottori commercialisti ed esperti contabili;

          ritenuto altresì che:

              l'articolo 1, comma 289, del disegno di legge in esame, interviene sulla legge n. 89 del 1913, concernente l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, contenere le spese, nonché mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato;

              in riferimento all'attività notarile, appare opportuno inserire nel provvedimento

 

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in discussione disposizioni finalizzate ad agevolare la circolazione dei beni di provenienza donativa, nonché a favorire l'accesso al credito ipotecario;

          evidenziato che:

              relativamente alle materie di interesse del Ministero della giustizia, al fine di salvaguardare le esigenze di funzionalità delle sedi delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ubicate, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, è necessario disporre la proroga al 13 settembre 2020 del termine di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 210 del 2015, convertito nella legge 25 febbraio 2016, n. 21;

              appare altresì necessario, in considerazione dell'attuale vuoto normativo venutosi a determinare a seguito della dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 237 e 238 del Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), prevedere un'espressa disciplina relativa all'attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie rimaste insolute. Attualmente, infatti, difetta una norma che stabilisca le modalità di acquisizione delle informazioni, da parte degli uffici giudiziari, relative all'impossibilità di esazione della pena pecuniaria in tempi compatibili con la tempestiva attivazione del procedimento di conversione della pena pecuniaria e che stabilisca la sorte dei procedimenti di riscossione nelle more dell'attivazione e dello svolgimento del procedimento di conversione della pena pecuniaria. L'introduzione di tale disciplina si rende necessaria per agevolare il processo di recupero dei crediti giudiziari, ivi compresi quelli di difficile esigibilità, tutti destinati, quindi, ad aumentare il gettito nelle casse dello Stato;

          evidenziato altresì che:

              per favorire lo smaltimento del contenzioso tributario, i commi 534-554 dell'articolo 1 del disegno di legge prevedono la nomina di 50 giudici ausiliari da destinare alla sezione che si occupa dei procedimenti civili in materia tributaria della Corte di cassazione;

              in particolare, il comma 553 prevede, inoltre – fino ai 3 anni successivi alla data di entrata in vigore della indicata disciplina – l'applicazione nelle sezioni tributarie anche dei magistrati ordinari addetti al massimario della Cassazione con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità; si tratta dei requisiti già indicati nell'articolo 115, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, richiesti per l'applicazione temporanea dei magistrati, addetti all'ufficio del massimario, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità. L'applicazione di tali magistrati riguarderà esclusivamente la sezione alla quale sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria;

              tale disposizione, che prevede l'applicazione «esclusivamente» alla sezione tributaria dei magistrati dell'Ufficio del Massimario per comporre i collegi giudicanti, benché tesa a fornire, nell'immediato e con natura transitoria, un significativo contributo alla riduzione delle pendenze del contenzioso tributario di legittimità, potrebbe pregiudicare il fondamentale contributo del predetto ufficio alle complessive attività della Corte di Cassazione, atteso l'imprescindibile collegamento tra le attività di studio e di massimazione. Inoltre, la predetta assegnazione «esclusiva», e non invece «prevalente», potrebbe comprimere le prerogative organizzative del Presidente della Corte, al quale compete istituzionalmente di verificare l'adeguatezza delle risorse destinate a tutte le sezioni in rapporto alle pendenze e ai flussi di ingresso,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          1) siano introdotte disposizioni dirette ad implementare le dotazioni organiche del personale degli Uffici di servizio sociale preposti all'esecuzione penale esterna;

          2) sia introdotta una disposizione diretta a prevedere la proroga, sino al 31 dicembre 2018, del termine di cui all'articolo

 

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1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari;

          3) siano introdotte disposizioni dirette a incentivare, attraverso la modifica dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, il personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari che abbiano conseguito obiettivi di riduzione dei procedimenti pendenti nonché di riduzione delle spese di funzionamento;

          4) siano introdotte disposizioni dirette a prevedere, in riferimento agli anni 2018 e 2019, l'estensione del periodo di sperimentazione della competenza del Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere relativo alla copertura degli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevedendo che il predetto Fondo si occupi anche del pagamento dei premi assicurativi relativi ai rapporti di lavoro subordinato degli imputati ammessi alla prova in lavori di pubblica utilità;

          5) al fine di migliorare l'efficienza dei servizi complementari all'esercizio dell'attività giudiziaria e di contenere i relativi costi, siano introdotte disposizioni dirette a prevedere, attraverso la modifica dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la possibilità per il presidente della Corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, di stipulare convenzioni con soggetti diversi dall'amministrazione pubblica;

          6) al fine di incrementare l'efficienza della giustizia civile, siano previste disposizioni dirette a disciplinare, attraverso la modifica del libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile, il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, nonché ad introdurre misure di contenimento delle liti temerarie;

          7) siano introdotte disposizioni dirette a conferire un grado di maggiore certezza applicativa alla disciplina relativa alle specializzazioni nel settore forense, attraverso la modifica dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

          8) siano previsti adeguati percorsi di specializzazione per dottori commercialisti ed esperti contabili, attraverso la modifica del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;

          9) siano introdotte disposizioni dirette ad agevolare la circolazione dei beni di provenienza donativa, nonché a favorire l'accesso al credito ipotecario, a tal fine modificando gli articoli 561, 563 e 2655 del codice civile;

          10) al fine di salvaguardare le esigenze di funzionalità delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, ubicate, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, sia disposta la proroga al 13 settembre 2020 del termine di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 210 del 2015, convertito nella legge 25 febbraio 2016, n. 21;

          11) siano introdotte disposizioni dirette a disciplinare le procedure di conversione delle pene pecuniarie rimaste insolute, a tal fine modificando il Testo Unico in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002);

      e con la seguente osservazione:

          si valuti l'opportunità di prevedere, all'articolo 553, comma 3, del disegno di legge, che dispone l'applicazione nelle sezioni tributarie anche dei magistrati ordinari addetti all'Ufficio del Massimario della Cassazione, che tale applicazione sia «prevalente» e non «esclusiva»;

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 1.

      Dopo il comma 275 inserire il seguente:

      275-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Le spese relative alle attività di cui al comma 1, autorizzate dal procuratore generale, presso la corte d'appello di Roma, sono imputate ai fondi iscritti nel programma “Sicurezza democratica”, nell'ambito della missione “Ordine pubblico e

 

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sicurezza” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
      1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di ristoro dei costi sostenuti, in forma di canone annuo, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni effettuate nell'anno precedente, individuate con apposito repertorio».

      Dopo il comma 275 inserire i seguenti:

      275-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 787, sono aggiunti i seguenti:

      «787-bis. Al fine di migliorare l'efficienza dei servizi complementari all'esercizio dell'attività giudiziaria e di contenere i costi agli stessi connessi, il presidente della Corte di appello o il procuratore generale presso la corte di appello, anche su proposta dei capi degli uffici giudiziari del distretto, possono stipulare convenzioni con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche. L'individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione ha luogo sulla base di un bando adottato dal presidente della corte di appello ovvero dal procuratore generale presso la corte di appello in conformità ad un modello-quadro predisposto dal Ministero della giustizia, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione. Lo schema del bando predisposto dal presidente della corte di appello ovvero dal procuratore generale presso la corte di appello di cui al secondo periodo è preventivamente comunicato al Ministero della giustizia, che comunica gli eventuali profili di incompatibilità con le regole che governano l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia ovvero di contrasto con il modello-quadro. In assenza della comunicazione di cui al terzo periodo, il bando può essere adottato.
      787-ter. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
      787-quater. L'elenco delle convenzioni concluse a norma dei commi 787 e 787-bis è pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia.
      787-quinquies. Le comunicazioni di cui al comma 787-bis, terzo periodo, sono inserite in un'area riservata del sito internet del Ministero della giustizia, accessibile ai capi degli uffici giudiziari.».

      275-ter. Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 787-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non devono dare luogo a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      275-quater. II modello-quadro di cui all'articolo 1, comma 787-bis della legge 28 dicembre 2015 è adottato con provvedimento del responsabile del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      Dopo il comma 278 inserire il seguente:

      278-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, prima dell'articolo 239 (R) è inserito il seguente articolo:

«Art. 238-bis (L).
(Attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate).

      1. Entro la fine di ogni mese l'agente della riscossione trasmette all'ufficio, anche in via telematica, le informazioni relative allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni dette pene pecuniarie effettuati nel mese precedente. L'agente della riscossione che viola la disposizione del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del predetto decreto.
      2. L'ufficio investe il pubblico ministero perché attivi la conversione presso il magistrato di sorveglianza competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione da parte dell'agente della

 

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riscossione, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
      3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'ufficio investe, altresì, il pubblico ministero se, decorsi 24 mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell'agente della riscossione e in mancanza della comunicazione di cui al comma 2 non risulti esperita alcuna attività esecutiva ovvero se gli esiti di quella esperita siano indicativi dell'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa.
      4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, sono trasmessi al pubblico ministero tutti i dati acquisiti che sono rilevanti ai fini dell'accertamento dell'impossibilità di esazione.
      5. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso dalla data in cui il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente.
      6. Il magistrato di sorveglianza, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del debitore, può disporre le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si abbia ragione di ritenere che gli stessi possiedono altri beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
      7. Quando il magistrato di sorveglianza competente accerta la solvibilità del debitore, l'agente della riscossione riavvia le attività di competenza sullo stesso articolo di ruolo.
      8. Nei casi di conversione della pena pecuniaria o di rateizzazione della stessa o di differimento della conversione di cui all'articolo 660, comma 3, del codice di procedura penale, l'ufficio ne dà comunicazione all'agente della riscossione, anche ai fini del discarico per l'articolo di ruolo relativo.
      9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le partite di credito per le quali si è già provveduto all'iscrizione a ruolo alla data di entrata in vigore delle medesime».

      Dopo il comma 279 inserire i seguenti:

      279-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 312, le parole «In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017», sono sostituite dalle seguenti: «In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019».
      279-ter. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 87, le parole «per l'anno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019».

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2018: – 3.000.000;

          2019: – 3.000.000;

          2020: 0.

      Dopo il comma 288 inserire il seguente:

      288-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al terzo periodo dopo le parole «A decorrere dall'anno 2015» sono inserite le seguenti «e sino all'anno 2017»;

              2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui al terzo periodo è destinata a fronteggiare le imprevedibili esigenze di servizio, ivi comprese quelle connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai programmi di cui al comma 1, ove il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario; l'autorizzazione al prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario è disposta, in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili.»;

          b) al comma 12, primo periodo, le parole «entro il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile di ciascuno degli anni interessati»;

 

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          c) il comma 13, è sostituito dal seguente:

      «13. L'organo di autogoverno della magistratura tributaria provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 1, e tenuto conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.
      Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-bis tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio.
      Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della giustizia provvede, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici della giustizia ordinaria in conformità ai criteri di cui al primo periodo».

      Dopo il comma 288, inserire il seguente:

      288-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1: le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2017-2019» e le parole: «60 unità» sono sostituite dalle seguenti: «300 unità»;

          b) al comma 3: le parole: «e di euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 4.493.000 per l'anno 2018 e di euro 11.958.000 annui a decorrere dall'anno 2019».

      Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

          voce Ministero dell'economia e delle finanze:

              2018: –;

              2019: –;

              2020: –140.000.

          voce Ministero della giustizia:

              2018: –2.093.000;

              2019: –9.558.000;

              2020: –9.418.000.

      Dopo il comma 289 inserire i seguenti:

      289-bis. Al fine di favorire il mercato e l'accesso al credito ipotecario dei beni immobili di provenienza donativa, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 561, primo comma, primo periodo, dopo le parole: «n. 8 dell'articolo 2652», sono aggiunte le seguenti: «e salvo che all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento della costituzione di ipoteca volontaria sul bene donato abbiano rinunciato all'azione di restituzione prevista dall'articolo 563 con atto annotato a margine della trascrizione della donazione»;

          b) all'articolo 563, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti: «Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante. Se all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento dell'alienazione del bene donato hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori nei confronti degli aventi causa dal donatario»;

          c) all'articolo 2655, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'articolo 563 c.c.».

      289-ter. Gli atti di rinuncia all'azione di restituzione di cui all'articolo 561 codice civile sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa.

      Dopo il comma 289 inserire il seguente:

      289-bis. All'articolo 161, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante «Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie», le parole: «non possono essere liquidati acconti

 

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in misura superiore al cinquanta per cento» sono sostituite con le parole: «, al momento del deposito della perizia e comunque non oltre dodici mesi, sono liquidati acconti in misura non inferiore al venti e non superiore al cinquanta per cento»; dopo le parole: «del compenso calcolato sulla base del valore di stima», inserire le parole: «unitamente al rimborso delle spese documentate».

      Dopo il comma 289 inserire i seguenti:

      289-bis. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera r) è inserita la seguente:

          «r-bis) garantisce la possibilità per i propri iscritti di conseguire il titolo di specialista promuovendo o organizzando l'istituzione di scuole di alta formazione»;

          b) all'articolo 29, lettera d), dopo la parola «professionale» sono inserite le seguenti: «nonché l'istituzione di scuole di alta formazione e l'organizzazione di corsi di specializzazione per le finalità di cui all'articolo 39-bis»;

          c) all'articolo 34, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La Sezione A) dell'Albo comprende altresì elenchi suddivisi per specializzazioni nei quali sono riportati gli iscritti nella Sezione A in possesso di titolo di specializzazione professionale collegato ad attività rientranti tra le competenze riconosciute. In aggiunta ai dati e alle notizie richiesti per le Sezioni A) e B), in questi elenchi devono essere indicati per ciascun iscritto il titolo di specializzazione e la modalità di conseguimento.»;

          d) dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

      «Art. 39-bis. – (Specializzazioni). – 1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità stabilite, nel rispetto del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, previo parere del consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.
      2. Il regolamento individua i settori di specializzazione, in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
      3
. Il titolo di specialista può essere conseguito:

          a) da iscritti da almeno cinque anni nella Sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1;

          b) da iscritti nella Sezione A dell'albo da almeno cinque anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;

          c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.

      4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione-tipo definita dal Consiglio nazionale

 

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per il conseguimento del titolo di specialista.
      5
. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
      6
. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.
      7
. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39».

      289-ter. All'attuazione del comma 289-bis si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      Dopo il comma 289, inserire i seguenti:

      289-bis. All'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

      «2-bis. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista nei seguenti settori di specializzazione:

          a) diritto di famiglia e delle successioni;

          b) diritti reali, condominio e locazioni;

          c) responsabilità civile e diritto delle assicurazioni;

          d) diritto agrario;

          e) diritto commerciale e societario;

          f) diritto industriale e della proprietà intellettuale;

          g) diritto della crisi di impresa, dell'insolvenza e dell'esecuzione forzata;

          h) diritto bancario e dei mercati finanziari;

          i) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

          j) diritto tributario;

          k) diritto internazionale e del commercio internazionale;

          l) diritto dell'Unione europea;

          m) diritto dei trasporti e della navigazione;

          n) diritto penale minorile;

          o) diritto penale dell'ambiente;

          p) diritto penale dell'impresa;

          q) diritto dell'esecuzione penale;

          r) diritto amministrativo;

          s) diritto urbanistico e diritto pubblico dell'ambiente;

          t) diritto dei contratti pubblici;

          u) diritto della concorrenza;

          v) diritto dell'informazione e dell'informatica.

      2-ter. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si procede ove necessario all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2-bis sulla base dell'accertata evoluzione della domanda di servizi legali specializzati e del riconoscimento di nuove associazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera s), con rilevante numero di iscritti in ambito nazionale.»;

          b) dopo il comma 4 è inserito il comma:

      «4-bis. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense, ai fini del conferimento del titolo ai sensi del comma 5, convoca l'istante per sottoporlo a un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione davanti a una commissione di valutazione composta da due avvocati in possesso di adeguata qualificazione individuati tra i suoi componenti dal Consiglio stesso, da un avvocato iscritto all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori non facente parte del Consiglio nazionale forense nominato dallo stesso Consiglio, da un professore universitario di ruolo in materie giuridiche e da un magistrato che abbia conseguito almeno la quarta

 

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valutazione, entrambi nominati dal Ministero della giustizia, con la necessaria qualificazione nel settore di specializzazione oggetto di valutazione. La commissione è presieduta da uno dei membri nominati dal Ministero della giustizia e delibera a maggioranza dei componenti. Il colloquio è diretto ad accertare l'adeguatezza dell'esperienza maturata nel corso dell'attività professionale e formativa nel settore di specializzazione. Il regolamento adottato ai sensi del comma 1 disciplina i requisiti di cui al comma 4 stabilendo anche il numero di incarichi fiduciari la cui trattazione è necessaria ai fini della dimostrazione della comprovata esperienza, salva diversa e motivata valutazione della commissione in relazione alla natura e alla rilevanza degli incarichi documentati e alle specifiche caratteristiche del settore di specializzazione».

      289-ter. L'avvocato può ottenere e indicare il titolo di specialista con le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 e successive modificazioni.
      289-quater. Dall'attuazione dei commi 289-bis e 289-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      Dopo il comma 289, inserire il seguente:

      289-bis. La legge 2 febbraio 1990 n. 17 è modificata come segue:

          a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «perito industriale» sono sostituite dalle parole: «ingegnere di primo livello»;

          b) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

      «3. Il titolo di “ingegnere di primo livello” spetta a coloro, che abbiano conseguito la laurea triennale, di cui all'articolo 1-septies della legge 28 maggio 2016 n. 89, tra quelle previste all'articolo 55 comma 2 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, previo superamento del relativo esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, previsto dalla legge. Resta immutato il titolo professionale di “perito industriale” per tutti gli iscritti all'albo con titolo di studio diverso dalla laurea, che saranno iscritti in apposita sezione fino ad esaurimento»;

          c) all'articolo 2, comma 1, le parole: «periti industriali» sono sostituite dalle seguenti: «ingegneri di primo livello»;

          d) all'articolo 2, comma 1, lettera d) la parola: «collegio» è sostituita dalla seguente: «ordine»;

          e) all'articolo 2, comma 5, le parole: «collegi» e «periti industriali» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «ordini» e «ingegneri di primo livello».

      Dopo il comma 554 inserire i seguenti:

      554-bis. Al libro secondo, titolo I del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il capo III-bis è sostituito dal seguente:

«Capo III-bis
Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

Art. 281-bis.
(Norme applicabili).

      Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.
      Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 281-ter.
(Forma della domanda. Costituzione delle parti).

      Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente.

 

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Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
      A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
      Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.
      Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere precisa posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
      Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 281-quater.
(Procedimento).

      Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
      Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i documenti e i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto.
      Alla stessa udienza il giudice ammette i documenti e i mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre prima, assicurando il diritto della controparte a dedurre le prove che si rendano necessarie in relazione a quelle ammesse.
      Le udienze di mero rinvio sono vietate.

Art. 281-quinquies.
(Poteri istruttori del giudice).

      Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-sexies.
(Decisione e impugnazione).

      Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei trenta giorni successivi alla discussione.
      Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.
      Il termine perentorio per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di sessanta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita. Si applica l'articolo 327».

          b) all'articolo 281-septies, le parole: «degli articoli 281-quater, 281-quinquies e

 

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281-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 281-sexies».

      554-ter. Gli articoli 183-bis, 348-bis, secondo comma, lettera b) e le disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; è fatto salvo quanto previsto ai commi 554-quinquies e 554-sexies.
      554-quater. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica introdotti dopo il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
      554-quinquies. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 554-quater continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile. Ai medesimi procedimenti continua altresì ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 348-bis secondo comma, lettera b) del codice di procedura civile.
      554-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 183-bis nonché al Capo III-bis del titolo I del libro secondo e all'articolo 281-septies, nella formulazione previgente, del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 554-ter.
      554-septies. Del numero dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 281-quater, quinto comma, del codice di procedura civile si tiene conto ai fini di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
      554-octies. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) la lettera a) è soppressa;

              2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) Rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-bis del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile».

          b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica»;

              2) il comma 1 è soppresso;

              3) al comma 2, le parole: «702-bis» sono sostituite dalle seguenti: «281-ter»;

              4) al comma 3, le parole: «702-bis e 702-ter» sono sostituite dalle seguenti: «281-ter e 281-quater»;

          c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica»; le parole: «rito sommario di cognizione» ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: «rito davanti al tribunale in composizione monocratica» e la parola: «ordinanza» è sostituita dalla seguente «sentenza»;

          d) all'articolo 22, comma 9, le parole: «all'articolo 702-quater» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 281-sexies, terzo comma»;

          e) dopo l'articolo 30, le parole: «Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione» sono soppresse;

          f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1 le parole: «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al tribunale in composizione monocratica»;

              2) al comma 3, le parole: «L'atto di citazione è notificato» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati»;

          g) all'articolo 32, comma 1, le parole: «ordinario di cognizione» sono sostituite

 

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dalle seguenti: «davanti al tribunale in composizione monocratica»;

          h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1, le parole: «ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al tribunale in composizione monocratica»;

              2) al comma 5, le parole: «L'atto di citazione è notificato» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati».

      554-novies. Le disposizioni del comma 554-octies si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
      554-decies. Nelle cause di risarcimento del danno alla persona, anche proposte mediante costituzione di parte civile nel processo penale, la parte che risulta aver agito con dolo o colpa grave è condannata, con il provvedimento che rigetta la domanda, al pagamento di una pena pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, di importo non inferiore al cinque per cento e non superiore al dieci per cento del valore della domanda; in ogni caso, la pena pecuniaria non può essere applicata in misura superiore ad euro 30.000.

      Dopo il comma 554 inserire il seguente:

      554-bis. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate.
      2. Alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l'inefficacia o la legittimità dei licenziamenti ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza.
      3. I dirigenti degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 2.
      4. I giudizi già introdotti con ricorso depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge sono trattati e definiti secondo le norme di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
      5. Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, sono introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006. n. 198, e 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. La proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.
      6. Le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui, con il rapporto di lavoro, venga a cessare quello associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile e sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

      Dopo il comma 554 inserire il seguente:

      554-bis. 1. Alla lettera b) dell'articolo 2, comma secondo, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, le parole: «o vertere in materia di lavoro» sono soppresse.
      2. All'articolo 3, primo comma, terzo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, dopo le parole: «è condizione di procedibilità della domanda giudiziale» sono aggiunte le parole: «, con eccezione delle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile».
      3. All'articolo 2113 del codice civile, quarto comma, dopo le parole: «del codice di procedura civile» sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita disciplinata dal capo II del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162.».

      Dopo il comma 665 inserire il seguente:

      665-bis. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente

 

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proroga di termini: all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2018 e a tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018.

      Dopo il comma 665 inserire il seguente:

      665-bis. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2018 e a tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018.

      Dopo il comma 667 inserire il seguente:

      667-bis. Per le esigenze di funzionalità delle sedi delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, il termine di cui all'articolo 2, comma 2-bis, decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», è ulteriormente prorogato al 13 settembre 2020.

      Conseguentemente, alla Tabella A concernente i «Fondi speciali di parte corrente», di cui all'articolo 94 del presente disegno di legge, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti riduzioni:

Voce

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020 e
successivi

      Ministero dell'economia e
      delle finanze

– 8.000.000

– 8.000.000

– 8.000.000

 

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III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
 

Pag. 34-35


III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

(Relatrice: Lia QUARTAPELLE PROCOPIO)

RELAZIONE
sul
DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (4768)
e relativa nota di variazioni (4768/I)

      La III Commissione,

          esaminato il disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e l'allegata Tabella 6;

          richiamato l'impegno onorato nel corso di questa legislatura sul versante del consolidamento dei conti pubblici, per l'avvio della ripresa economica e per il sostegno all'occupazione nel rispetto dei Trattati e degli accordi assunti dall'Italia in sede europea, in un contesto congiunturale di crisi economica globale senza precedenti e di necessitata riduzione del disavanzo e del debito pubblico;

          richiamato altresì che:

              nell'impegno rivolto al futuro per valorizzare il potenziale di crescita dell'economia nazionale e per incrementare l'occupazione e le capacità innovative e competitive delle imprese, la specificità del disegno di legge di bilancio in esame si concentra nelle misure volte a sterilizzare le clausole di salvaguardia su IVA e accise, nonché in riforme e policy che hanno contribuito negli ultimi anni a ridurre il differenziale del nostro Paese rispetto alla media dell'Unione europea, restituendo credibilità all'Italia;

              verificata la conformità del provvedimento con gli interventi di riforma della contabilità pubblica, apportati da ultimo con la legge n. 163 del 2016, che hanno avuto il merito di portare al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico considerato nella sua interezza, nonché la coerenza degli importi del saldo netto da finanziare con i livelli programmatici indicati nella Nota di aggiornamento e approvati con le risoluzioni parlamentari;

              evidenziato che il provvedimento focalizza gli interventi prioritari su alcune direttrici prioritarie: in primo luogo le misure volte a sterilizzare le clausole di salvaguardia su IVA e accise, gli interventi per la crescita, la promozione dell'occupazione e il sostegno sociale alle fasce più deboli della popolazione; a queste si aggiungono le misure settoriali, per lo sviluppo del Mezzogiorno e per gli enti territoriali; infine, le misure per il contenimento della spesa e per il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale;

              sottolineato che il disegno di legge di bilancio registra ingenti risorse in termini di maggiori entrate (pari a 10,7 miliardi nel 2018, 9,1 miliardi nel 2019 e 8,1 miliardi nel 2020), derivanti in larga misura dalle disposizioni per il contrasto all'evasione

 

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fiscale contenute nell'articolato, e risparmi correnti riconducibili per il 50 per cento nel 2018 e per l'80 per cento nel 2020 a misure di spending review della Pubblica Amministrazione;

              d'altra parte – ricordando gli sgravi contributivi e le detrazioni IRPEF per interventi di ristrutturazioni edilizie, riqualificazione energetica, per assunzioni a tempo indeterminato di giovani e in favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quarant'anni – talune riduzioni di gettito sono riconducibili alle misure per accrescere la competitività delle imprese attraverso la proroga e il rafforzamento delle misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle imprese e ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali ad alto contenuto tecnologico, a fronte di nuovi investimenti effettuati;

              segnalate le maggiori spese correnti per i contratti della Pubblica Amministrazione, per la lotta alla povertà, per le politiche per la famiglia, per gli investimenti pubblici, per investimenti nell'ambito del Patto nazionale incentivato degli enti locali, da cui deriva il carattere espansivo della manovra per ciascuno degli esercizi considerati;

              evidenziati gli stanziamenti a supporto della partecipazione italiana alle Organizzazioni multilaterali, sia a carattere regionale che universale, ed a grandi iniziative promosse dalla Comunità internazionale, a partire dalla spesa per l'anno 2018 per fare fronte agli oneri correlati alla presidenza in esercizio italiana dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), che il nostro Paese assumerà dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e dall'autorizzazione di spesa per l'anno 2018, introdotta al Senato, per avviare la preparazione della partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020;

              apprezzata l'istituzione nello stato di previsione del MAECI, a seguito dell'approvazione di un emendamento al Senato, di un apposito fondo per la partecipazione italiana al finanziamento delle spese di costruzione e manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali aventi sede in Italia;

              segnalati gli stanziamenti a sostegno dei progetti per la formazione universitaria e post universitaria previsti e organizzati in attuazione degli accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione di cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica;

              valorizzato l'inserimento al Senato di significative risorse per il triennio per l'attuazione del Piano di Azione nazionale adottato in ottemperanza della Risoluzione 1325 del 2000 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza e delle successive risoluzioni;

              apprezzate le norme per uniformare la base imponibile e contributiva dei redditi percepiti dal personale assunto in loco dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali all'estero, nonché l'incremento di 100 unità del contingente del personale a contratto assunto in loco e l'assunzione, con modifica apportata dal Senato, di 75 dipendenti a tempo indeterminato per ciascuno degli anni 2018 e 2019;

              apprezzate in modo specifico, sul piano della valorizzazione dell'apporto delle comunità italiane nel mondo, le modifiche introdotte dal Senato che hanno introdotto una serie di misure a carattere finanziario per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero, a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero e dei Comites, per adeguare le retribuzioni del personale a contratto assunto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari di prima categoria e dagli istituti italiani di cultura e a favore delle Camere di commercio italiane all'estero e delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano

 

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svolto tale servizio per il MAECI da almeno cinque anni, nell'auspicio che gli organi di informazione degli italiani all'estero vogliano conformare il proprio operato a criteri di utilità, efficienza e tempestività rispetto alle collettività dei connazionali;

              richiamate con favore, seppure non strettamente rientranti nelle competenze della III Commissione, le misure introdotte a sostegno all'internazionalizzazione al Sistema-Paese con particolare riferimento alle misure volte a consentire che in determinati Paesi stranieri qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale, Invitalia possa operare quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una nuova società autorizzata a effettuare finanziamenti, al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato a cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi. Espressa quindi preoccupazione per quelle aziende italiane operanti all'estero in situazioni di crisi e particolarmente esposte a criticità determinate dalle decisioni dei Paesi committenti – tra i quali, in primo luogo, il Venezuela – nei cui confronti si ritiene opportuno adottare strumenti di sostegno;

              apprezzate altresì le misure introdotte al Senato per l'efficientamento del Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione e per il finanziamento parziale della quota di capitale di rischio di imprese italiane in imprese all'estero;

              valutato con preoccupazione il dato sugli stanziamenti di spesa del MAECI autorizzati dal disegno di legge di bilancio che si confermano, in termini di competenza, nella misura dello 0,4 per cento della spesa finale del bilancio statale in tutto il triennio di riferimento, che rappresenta una cifra notevolmente al di sotto dell'investimento necessario in politica estera e nello strumento diplomatico, a differenza di quanto si registra negli altri maggiori Stati dell'Unione europea;

              registrato che la parte più consistente dei finanziamenti è comunque ascrivibile al programma Cooperazione allo sviluppo, in omaggio ad un impegno onorato nella legislatura quanto al rilancio delle politiche di aiuto allo sviluppo, anche grazie alla riforma normativa del settore e, in particolare, all'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

              segnalato, infine, il rifinanziamento per quasi 1 miliardo di euro dell'ulteriore rilevante fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia grazie all'approvazione della legge n. 145 del 2016, che ha introdotto una normativa di carattere generale riguardante la partecipazione italiana alle missioni internazionali,

          delibera di

RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          1. valuti la Commissione di merito l'opportunità di autorizzare le procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di ruolo nei profili professionali delle aree funzionali, tenuto conto della significativa riduzione di questa categoria di personale nell'ultimo decennio, che rischia di determinare gravi ripercussioni sulla funzionalità dei servizi alle collettività dei connazionali all'estero e alle imprese;

          2. valuti la Commissione di merito l'opportunità di reintegrare le risorse destinate al Fondo Africa, già istituito all'articolo 1, comma 621, legge 11 novembre 2016, n. 232, tenuto conto che esso rappresenta un importante strumento della strategia italiana per il rilancio del dialogo e della cooperazione con i Paesi africani da cui originano o transitano i flussi migratori verso l'Unione europea;

          3. valuti la Commissione di merito l'opportunità di destinare le maggiori entrate derivanti dalla riscossione della tariffa consolare al soddisfacimento delle esigenze degli uffici consolari all'estero;

          4. valuti la Commissione di merito l'opportunità di istituire un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione del

 

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Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale specificamente destinato ad assicurare il pieno rispetto degli accordi di sede che regolano le condizioni per la presenza in Italia delle Organizzazioni internazionali, consentendo di fare fronte tempestivamente alle esigenze di restauro e di manutenzione di complessi architettonici spesso di considerevole valore storico ed artistico;

          5. valuti la Commissione di merito l'opportunità di prorogare, per il biennio 2019-2020, l'autorizzazione ad assumere diplomatici per far fronte ai sempre maggiori impegni internazionali, all'apertura di nuove ambasciate in aree di interesse strategico per la promozione degli interessi economici del Paese e per la tutela dei cittadini italiani all'estero, nonché per garantire la continuità della partecipazione italiana al Servizio europeo per l'azione esterna;

          6. valuti la Commissione di merito l'opportunità di adottare strumenti di sostegno specifico per i connazionali all'estero che risiedano in Paesi segnati da gravi instabilità e crisi politiche, con riferimento precipuo alla situazione in Venezuela, includendo misure mirate alle aziende italiane operanti all'estero che si trovano ad essere particolarmente esposte a criticità determinate dalle decisioni dei Paesi in cui operano;

          7. si valuti nel complesso l'opportunità che nel futuro si possa registrare un salto di qualità nell'incidenza della spesa per la politica estera sul bilancio dello Stato in quanto investimento lungimirante e remunerativo in termini di pace e stabilità regionale durature, e ciò anche nel raffronto con quanto avviene nei maggiori Stati dell'Unione europea.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 1.

      Al comma 148, sostituire le parole: «3 milioni» con le seguenti: «6 milioni».

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare la seguente variazione:

          2018: – 3.000.000.

      Dopo il comma 148, inserire il seguente:

      148-bis. In occasione del 70mo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per la realizzazione, nel 2018, delle iniziative celebrative, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato Storico Scientifico per gli anniversari di interesse nazionale.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

          2018: –500.000.

      Sostituire il comma 165 con il seguente:

      165. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:

          a) la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

          b) la spesa di 400.000 euro per l'anno 2018, a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera e) è abrogata;

          c) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018, a favore dei Comitati degli italiani all'estero;

          d) la spesa di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2018, per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento

 

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di cui all'articolo 157 del medesimo decreto;

          e) la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2018, a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da almeno cinque anni;

          f) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018, ad integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

          g) la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 a favore delle Camere di commercio italiane all'estero.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –2.900.000;

          2019: –2.000.000;

          2020: –2.500.000.

      Al comma 165, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          a-bis) la spesa di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per il finanziamento di lettorati di lingua italiana presso istituzioni universitarie estere, da conferire in via preferenziale a personale dotato di dottorato di ricerca.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –500.000;

          2019: –500.000;

          2020: –500.000.

      Al comma 165, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

          g-bis) la spesa di euro 272.000 per il 2018, di euro 22.000 per il 2019 e di euro 22.000 per il 2020 per la ristrutturazione, manutenzione e guardiania del cimitero italiano di Hammangi nella città di Tripoli in Libia e della sola guardiania a decorrere dal 2019. All'onere derivante dalle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

      Al comma 165 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

          g-bis) la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, ad integrazione delle misure in corso di applicazione, a sostegno della particolare condizione di emergenza riguardante gli italiani residenti in Venezuela, con particolare considerazione per quelli esposti a situazioni di disagio sociale.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

          2018: –1.500.000;

      Dopo il comma 170, inserire i seguenti:

      170-bis. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 8, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

      «1-ter. Gli interventi del fondo di garanzia di cui al comma 1-bis possono essere assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai relativi eventuali oneri si provvede a valere sul fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009»;

          b) all'articolo 12:

              1) al comma 2, le parole «tenuto conto della relazione di cui al comma 4» sono soppresse;

              2) al comma 4, ultimo periodo, le parole «in allegato allo schema di documento

 

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triennale di programmazione e di indirizzo» sono soppresse;

          c) all'articolo 13, comma 1, le parole «, cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4» sono soppresse;

          d) all'articolo 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Al rendiconto generale dello Stato è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4, per la parte relativa agli stanziamenti dei Ministeri»;

          e) all'articolo 21, comma 2:

              1) al primo periodo, dopo le parole: «dal direttore dell'Agenzia» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, limitatamente alle questioni concernenti le iniziative di cui agli articoli 8 e 27, dal direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze»;

              2) al secondo periodo, dopo le parole: «all'ordine del giorno e» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto disposto al primo periodo,»;

          f) all'articolo 26, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, oppure anticipatamente, dietro presentazione, per il 30 per cento dell'importo anticipato, di idonea garanzia ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia è svincolata in seguito ad approvazione della rendicontazione finale dell'iniziativa.»;

          g) all'articolo 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 8 può essere destinata a:

          a) concedere finanziamenti in qualsiasi forma, anche in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;

          b) concedere finanziamenti in qualsiasi forma ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino, secondo modalità identificate dal CIGS, imprese miste in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi;

          c) costituire un fondo di garanzia per finanziamenti in qualsiasi forma a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti».

      170-ter. All'articolo 18, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, la lettera e) è soppressa.
      170-quater. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui 2 milioni, sempre a decorrere dall'anno 2018, per maggiori spese di funzionamento.».

      Dopo il comma 170, inserire il seguente:

      170-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 144, il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «Il decreto di cui al primo comma individua le residenze in aree di crisi nelle quali i termini di cui all'articolo 181, comma 1, sono dimezzati»;

          b) all'articolo 171, il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. Qualora dipendenti in servizio all'estero condividano, a qualsiasi titolo, l'abitazione, l'indennità di servizio all'estero è ridotta per ciascuno di essi nella misura del 10 per cento»;

          c) all'articolo 173, comma 4, le parole: «al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'8 per cento»;

 

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          d) all'articolo 175, il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. L'indennità di sistemazione spetta nella misura del 50 per cento al dipendente che condivide, a qualsiasi titolo, l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte del primo anno dall'assunzione in servizio nella sede estera»;

          e) all'articolo 176, il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. L'indennità di rientro spetta nella misura del 50 per cento al dipendente che ha condiviso, a qualsiasi titolo, l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte dell'ultimo anno precedente al rientro in Italia»;

          f) all'articolo 199:

              1) al comma 1, le parole da: «un contributo fisso onnicomprensivo» fino a: «richiamato in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2»;

              2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

      «2-bis. La maggiorazione di cui al presente articolo non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di Missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1 del presente articolo»;

              3) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se dipendenti condividono, a qualsiasi titolo, l'abitazione durante il servizio estero, e sempre che il divario fra le date di assunzione sia inferiore a centottanta giorni, la maggiorazione di cui al comma 1 spetta al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, aumentata del 20 per cento».

      Dopo il comma 170 inserire il seguente:

      170-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, primo periodo, le parole: «nel triennio 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2016-2019»;

          b) al comma 6, le parole: «e di euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 6.205.577 per l'anno 2018, di euro 6.488.245 per l'anno 2019 e di euro 8.147.805 a decorrere dall'anno 2020».

      Conseguentemente, al comma 624, il primo periodo è sostituito dal seguente: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 17.585.300 per l'anno 2018, di euro 53.585.532 per l'anno 2019, di euro 133.869.872 per l'anno 2020, di euro 178.066.272 per l'anno 2021, di euro 167.362.072 per l'anno 2022, di euro 121.858.472 per l'anno 2023, di euro 106.654.172 per l'anno 2024, di euro 137.449.872 per l'anno 2025, di euro 147.445.672 per l'anno 2026, di euro 139.141.372 per l'anno 2027, di euro 139.141.372 per l'anno 2028, di euro 142.441.372 a decorrere dall'anno 2029.

      Dopo il comma 170, inserire il seguente:

      170-bis. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata ad assumere fino a 10 unità di livello dirigenziale non generale, con reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, comprendente una prova scritta di carattere tecnico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.427.390 a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.

      Dopo il comma 170, inserire il seguente:

      170-bis. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata ad assumere fino a 10 unità di livello dirigenziale non generale, con reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami,

 

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comprendente una prova scritta di carattere tecnico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.427.390 a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.

      Dopo il comma 170, inserire il seguente:

      170-bis. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata ad assumere fino a 10 unità di livello dirigenziale non generale, con reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, comprendente una prova scritta di carattere tecnico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.427.390 a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.

      Dopo il comma 684 inserire i seguenti:

      684-bis Richiamata la Strategia italiana per l'Artico, adottata nel 2015 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la partecipazione italiana all’International Arctic Science Committee (IASC), al Sustaining Arctic Observing Networks (SAON) ed al Ny Alesund Science Managers Committee (NySMAC), nonché l'adesione dell'Italia alla Dichiarazione congiunta dei ministri della ricerca firmata alla prima Arctic Science Ministerial a Washington il 28 settembre 2016, è istituito per il triennio 2018-2020 il Programma di ricerche in Artico (PRA), finalizzato al sostegno dell'Italia come Paese osservatore del Consiglio artico.
      684-ter. Le linee strategiche e di indirizzo attuativo del PRA sono elaborate e proposte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nell'ambito di un Comitato scientifico per l'Artico (CSA), di cui ai commi da 684-quinquies a 684-septies.
      684-quater. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto tra loro, approvano il PRA, contenente le linee strategiche e di indirizzo attuativo, i programmi annuali di ricerca e vigilano sulla sua attuazione.
      684-quinquies. Allo scopo di elaborare, proporre e gestire il PRA è istituito presso il CNR, nell'ambito del Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente (DTA), il Comitato scientifico per l'Artico che provvede a:

          a) elaborare su base triennale il PRA ed i relativi programmi annuali;

          b) assicurare il collegamento con gli organismi scientifici internazionali;

          c) coordinare le attività di ricerca italiane con quelle di altri Paesi presenti in Artico;

          d) promuovere collaborazioni e sinergie tra il PRA e le altre iniziative nazionali in Artico, in particolare quelle inserite in progetti europei;

          e) predisporre alla fine del triennio una relazione per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          f) raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attività scientifiche svolte in Artico.

      684-sexies. Il CSA è nominato dal presidente del CNR ed è composto da un presidente e da 6 membri designati dal CNR e selezionati tra esperti di problematiche polari appartenenti alla comunità scientifica nazionale degli enti pubblici di ricerca, individuati secondo i seguenti criteri:

          a) un esperto del CNR;

          b) un esperto dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);

          c) un esperto dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS);

          d) un esperto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

          e) il delegato italiano allo IASC;

 

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          f) il rappresentante italiano nel NySMAC.

      684-septies. Alle riunioni del CSA partecipano di diritto il Capo della delegazione italiana al Consiglio artico (Senior Arctic Official) e un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      684-opties. Il CNR provvede all'attuazione del Programma annuale (PA) nel rispetto delle norme stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il PA deve indicare le attività di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Artico, il supporto tecnico-logistico necessario, le risorse umane impegnate per le attività e la ripartizione delle spese. Il PA deve assicurare quote di partecipazione a favore dei soggetti (università, enti di ricerca pubblici e privati) selezionati attraverso bandi pubblici emanati dal CNR. I progetti di ricerca sono valutati e approvati sulla base dei seguenti criteri: adeguatezza scientifica, culturale e tecnica, contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie alla loro realizzazione.
      684-novies. L'attuazione operativa del PA è affidata al CNR. Attraverso le risorse del PRA, il CNR provvede all'acquisto, al noleggio e alla manutenzione delle infrastrutture e delle apparecchiature installate presso la Stazione Dirigibile Italia a Ny Alesund – Svalbard e presso strutture italiane ospitate in altre stazioni artiche. Le spese fisse per i contratti di affitto che assicurano la disponibilità della stazione Dirigibile Italia, dei servizi basilari e delle aree riservate all'attività scientifica sono a carico dei competenti uffici del CNR.
      684-decies. Per assicurare la copertura finanziaria del PRA, valutata in 6 milioni di euro per il triennio 2018-2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il programma di ricerche in Artico con dotazione di 2 milioni di euro per il 2018, 2 milioni di euro per il 2019 e 2 milioni di euro per il 2020.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –2.000.000;

          2019: –2.000.000;

          2020: –2.000.000.

      Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

          2018: –3.000.000;

      Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 «L'Italia in Europa e nel mondo», programma 1.9 «Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese», apportare le seguenti variazioni:

          2018:
CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000.

      Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

          2018: –800.000;

      Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 «L'Italia in Europa e nel mondo», programma 1.9 «Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese», apportare le seguenti variazioni:

          2018:
CP: +800.000;
CS: +800.000.

 

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IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
 

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IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

(Relatore: Antonino MOSCATT)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (4768)
e relativa nota di variazioni (4768/I)

      La IV Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e di bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e la relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato);

          rilevato che:

              il comma 171 reca l'autorizzazione all'assunzione straordinaria, per il quinquennio 2018-2022, di personale dei Carabinieri fino a un massimo di 2155 unità, allo scopo di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale e dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta agli incendi;

              il comma 376 proroga fino al 31 dicembre 2019, e limitatamente a 7.050 unità, l'impiego di militari per il controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia;

              il comma 180 autorizza l'Agenzia industrie difesa a prorogare, fino al 31 dicembre 2018, i contratti a tempo determinato di diritto privato relativi all'assunzione di personale tecnico o altamente qualificato destinato ad esigenze cui non si è potuto far fronte con il personale in servizio;

              il comma 181 introduce una serie di disposizioni volte ad incrementare la sicurezza e la tutela della salute del personale impiegato nei poligoni militari delle Forze armate, la cui osservanza ricade sotto la diretta responsabilità del comandante dello stesso poligono di tiro;

              preso atto del fatto che, rispetto alla legge di bilancio per il 2017, il disegno di legge di bilancio pluriennale 2018-2020 espone per il Ministero della difesa, nel triennio di riferimento, un andamento crescente per gli anni 2018-2019 e decrescente per il 2020,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

      Dopo il comma 170, aggiungere il seguente:

      «170-bis. È autorizzata, in favore del Ministero della difesa, la spesa di 600.000 euro per l'anno 2018 per le operazioni di

 

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messa in sicurezza, trasporto e installazione presso l'Università degli studi di Milano del relitto del naufragio avvenuto il 18 aprile 2015 nel Canale di Sicilia».

      Conseguentemente, al comma 624, primo periodo, sostituire le parole: 17.585.300 euro con le seguenti: 16.985.300 euro.

      Dopo il comma 180, inserire il seguente:

      «180-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 3) del decreto-legge n. 148 del 2017, le parole: “entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche” sono sostituite dalle seguenti: “entro dieci giorni dalla data di autorizzazione delle missioni da parte delle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 74 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche”».

      Dopo il comma 376, aggiungere il seguente:

      «376-bis. Al fine di agevolare la mobilità del personale militare, con particolare riguardo a quello appartenente ai ruoli della truppa, nella regione dove presta servizio, è istituito presso il Ministero della difesa un fondo pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2018, 2019 e 2020, destinato a consentire la realizzazione di convenzioni con le Regioni, intese a garantire allo stesso personale la possibilità di fruire gratuitamente dei trasporti pubblici regionali.».

      Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: – 300.000;

          2019: – 300.000;

          2020: – 300.000.

 

Pag. 49

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
 

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VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

(Relatore: Michele PELILLO)

RELAZIONE
sul
DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (4768)
e relativa nota di variazioni (4768/I)

      La VI Commissione,

          esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 4768, approvato dal Senato, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, e le annesse Tabella 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2018-2020, e Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2018-2020, e relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato), limitatamente alle parti di competenza;

          rilevato preliminarmente come gli andamenti macroeconomici nazionali confermino la ripresa dell'economia italiana, a testimonianza della bontà dell'impostazione di politica economica coerentemente seguita dal Governo e della serietà delle previsioni formulate negli anni scorsi dall'Esecutivo;

          evidenziato, in linea generale, come il provvedimento ribadisca la linea di riduzione della pressione fiscale perseguita dal Governo già negli anni scorsi, pur in un quadro di compatibilità finanziaria con gli equilibri di bilancio e con i vincoli europei;

          segnalato altresì come il disegno di legge confermi la volontà del Governo di rafforzare il più possibile gli strumenti di politica fiscale a sostegno delle famiglie e della ripresa dell'economia reale;

          rilevato in particolare positivamente come il disegno di legge confermi l'impegno dell'Esecutivo a proseguire nella sterilizzazione degli aumenti di IVA e accise previsti dalle clausole di salvaguardia, prevedendo, al comma 2 dell'articolo 1, la completa sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018 e delle accise per l'anno 2019, già parzialmente sterilizzati con il decreto-legge n. 148 del 2017;

          segnalato in particolare, a tale riguardo, come la predetta sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA, determini un beneficio in termini di riduzione della pressione fiscale pari a oltre 14,9 miliardi, mentre, per il 2019, la parziale sterilizzazione degli incrementi previsti per tale anno avrà effetti in termini di minori entrate IVA per complessivi 6,1 miliardi;

          sottolineato come i commi da 14 a 20 dell'articolo 1 proroghino per l'anno 2018 le cosiddette misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati;

          valutata altresì positivamente l'ulteriore proroga di un anno, disposta dal

 

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comma 3 dell'articolo 1, della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto ecobonus), nonché della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici connessi a ristrutturazioni;

          segnalato come, in armonia con le misure di sostegno alla riqualificazione del patrimonio edilizio già vigenti, i commi da 4 a 7 dell'articolo 1 introducano per il 2018 una detrazione del 36 per cento dall'IRPEF delle spese sostenute per interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;

          rilevato come il comma 8 dell'articolo 1 confermi per ulteriori due anni (2018 e 2019) l'aliquota ridotta al 10 per cento dell'imposta sostitutiva sui redditi di locazione per talune tipologie di contratti di locazione;

          evidenziato, sempre sotto il profilo della riduzione della pressione fiscale, come il comma 21 dell'articolo 1 proroghi al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, e come il comma 75 dell'articolo 1 ampli la platea dei destinatari del cosiddetto bonus degli 80 euro, elevando le soglie reddituali per l'accesso al beneficio;

          richiamate le agevolazioni fiscali e finanziarie introdotte dai commi da 396 a 420 dell'articolo 1 per le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, per i comuni di Ischia colpiti dal sisma del 2017 e per le regioni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016;

          segnalati, tra le altre misure rivolte a favorire la crescita e l'occupazione:

              i commi da 151 a 157, i quali prevedono che per promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), Invitalia possa operare quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una nuova società autorizzata a effettuare finanziamenti, per il rilascio di garanzie e l'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato a cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi;

              il comma 495, il quale incrementa il finanziamento del credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo);

              i commi da 500 a 506, istitutivi del Fondo imprese Sud, a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

          ribadita l'esigenza di proseguire nel processo di rafforzamento del rapporto di collaborazione tra contribuenti e fisco e di semplificazione delle procedure tributarie, e richiamati a tale proposito i commi da 509 a 513 dell'articolo 1, i quali prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati e, contestualmente, l'eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (cosiddetto spesometro);

          confermata l'esigenza di migliorare ulteriormente gli strumenti di contrasto all'evasione tributaria, potenziando le Agenzie fiscali e gli altri organismi preposti alle attività di accertamento e verifica, rafforzando i meccanismi di adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e riducendo il contenzioso tributario in essere;

          richiamati, in tale prospettiva, i commi da 578 a 597 dell'articolo 1, i quali introducono una forma di tassazione per le imprese operanti nel settore del digitale, dando in tal modo una prima risposta ad esigenze emerse da tempo anche in ambito internazionale ed europeo, riscrivendo i

 

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criteri per determinare l'esistenza di una «stabile organizzazione» nel territorio dello Stato e istituendo un'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici;

          segnalata l'esigenza di ampliare i canali di finanziamento delle imprese alternativi a quello bancario, e rilevato positivamente, a tale proposito, come i commi da 46 a 49 dell'articolo 1 intendano favorire la quotazione sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione europei delle PMI, prevedendo un credito d'imposta in relazione ai relativi costi di consulenza;

          sottolineata l'esigenza di sostenere i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, e richiamati a tale proposito i commi da 652 a 655 dell'articolo 1, i quali istituiscono un fondo in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dalla legge nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento;

          rilevato come i commi da 649 a 651 dell'articolo 1 intervengano sulla gerarchia dei crediti in insolvenza, istituendo la categoria degli «strumenti di debito chirografario di secondo livello», emessi da una banca o da una società di un gruppo bancario;

          evidenziati i commi da 619 a 621 dell'articolo 1, i quali recano disposizioni volte a disciplinare i criteri per le concessioni in materia di giochi, contemperando i principi concorrenziali nella loro attribuzione con l'esigenza di perseguire un corretto assetto distributivo;

          segnalato il miglioramento a legislazione vigente nel 2018 del saldo netto da finanziare, che risulterà in ulteriore miglioramento nel successivo biennio, per effetto dell'incremento atteso delle entrate tributarie, grazie al favorevole andamento delle variabili macroeconomiche, nonché alla riduzione delle spese finali;

          evidenziato altresì il miglioramento delle entrate finali attese per il 2018 a legislazione vigente, determinato sostanzialmente dall'incremento stimato delle entrate tributarie;

          rilevato come lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) rechi, tra l'altro, consistenti stanziamenti per il finanziamento dei crediti di imposta, segnatamente in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, nonché per l'ACE e per la riduzione dell'IRAP,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre ulteriori strumenti di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e degli intermediari fiscali, in particolare per quanto concerne gli adempimenti relativi alla trasmissione dei modelli 730 e 770, della Certificazione unica e delle comunicazioni dei dati riguardanti le operazioni e le liquidazioni IVA, nonché per quanto riguarda la fatturazione elettronica e l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

          b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare ed ampliare l'ambito di applicazione della disciplina agevolativa sugli investimenti nei Piani di risparmio a lungo termine (PIR), nonché di incentivare l'utilizzo dello strumento del crowdfunding, nella prospettiva di ampliare i mezzi di finanziamento delle imprese italiane, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;

          c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre meccanismi atti a sostenere l'estensione delle tecnologie finanziarie (fintech) nei comparti finanziario, creditizio e assicurativo, in considerazione del fondamentale ruolo che tale settore potrà svolgere ai fini della modernizzazione e dello sviluppo economico del Paese nel suo complesso, attraverso un approccio che coinvolga tutte le autorità di vigilanza competenti e nel pieno rispetto dell'esigenza di tutela dei risparmiatori;

 

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          d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre misure per favorire il rilancio del commercio nei centri storici, prevedendo a tal fine l'applicazione del regime della cedolare secca alle locazioni di immobili commerciali ubicati nei predetti centri storici, nel caso di avvio di attività di vendita al dettaglio per esercizi di vicinato o di attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero di attività artigianali;

          e) con riferimento al comma 623 dell'articolo 1 del disegno di legge, il quale differisce ulteriormente di un anno l'introduzione della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'esclusione dell'applicazione di sanzioni nei confronti di quei contribuenti che si avvarranno dell'istituto del ravvedimento operoso ai fini della regolarizzazione del primo acconto IRPEF effettuato nel 2017, qualora abbiano calcolato tale acconto nella prospettiva di applicare la predetta imposta.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

Art. 1.

      Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:

          5) al comma 2-ter le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito.» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito.»;

          2) alla lettera a), dopo il numero 5) inserire il seguente:

      «5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso».

          3) alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:

      1-bis) Al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.

          4) alla lettera b) sostituire il numero 4) con il seguente:

          4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previste in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
      2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

      Conseguentemente, ai maggiori oneri, stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020, si

 

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provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.

      Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

      5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1135 comma 4 del codice civile, per rendere operativa la norma di cui al comma precedente, sono immediatamente eseguibili i lavori straordinari sulle pertinenze a verde dei fabbricati in condominio, anche in mancanza della costituzione del fondo speciale per le opere di manutenzione straordinaria e innovazioni.

      Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

      13-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 8:

              1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;

              2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;

          b) all'articolo 55-bis:

              1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;

              2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;

          c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;

          d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;

          e) all'articolo 116:

              1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;

              2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

      13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
      13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

          a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

          b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

      Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di

 

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123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 3.868.200 euro per l'anno 2019, di 75.812.100 euro per l'anno 2020, 120.008.500 euro per l'anno 2021, di 109.304.300 euro per l'anno 2022, di 63.800.700 euro per l'anno 2023, di 48.596.400 euro per l'anno 2024, di 79.392.100 euro per l'anno 2025, di 89.387.900 euro per l'anno 2026, di 81.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 84.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle Finanze ridurre come segue gli importi previsti:

          2019: –50.000.000.

      Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

      21-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 8:

              1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;

              2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;

          b) all'articolo 55-bis:

              1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;

              2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;

          c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;

          d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;

          e) all'articolo 116:

              1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;

              2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

      21-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 21-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

          a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

          b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

      21-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 21-bis e 21-ter, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

 

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strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

      Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

      21-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento».
      21-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 21-bis, pari a 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

      Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

      21-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.
      21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.

      Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1):

          2018
CP: –160.000.000
CS: –160.000.000

          2019
CP: –250.000.000
CS: –250.000.000

          2020
CP: –250.000.000
CS: –250.000.000

      Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

      21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
      21-ter. Ai maggiori oneri determinati dal comma 21-bis, stimati in 120 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

      Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

      21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».

      Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1):

          2018
CP: –120.000.000
CS: –120.000.000

 

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          2019
CP: –120.000.000
CS: –120.000.000

          2020
CP: –120.000.000
CS: –120.000.000

      Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

      21-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

          «b-bis) per le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. La riduzione di cui alla presente lettera non si applica agli immobili, o porzioni di immobili, dotati di autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, da censire nell'appropriata categoria catastale, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri».

      Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –5.000.000;

          2019: –5.000.000;

          2020: –5.000.000.

      Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

      21-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. Sono esenti dall'imposta municipale propria le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. L'esenzione di cui al precedente periodo non si applica agli immobili o porzioni di immobili che presentano autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri, che sono comunque dichiarati in catasto come unità immobiliari autonome, censite nella categoria catastale più appropriata.».

      Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –8.000.000;

          2019: –8.000.000;

          2020: –8.000.000.

      Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

      21-bis. All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017 e 2018».

      Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

      24-bis. Al fine di supportare le attività delle imprese che intendono potenziare la tecnologia finanziaria (FinTech) e l'offerta di prodotti e servizi nei settori finanziario, creditizio e assicurativo, erogati attraverso le più moderne tecnologie messe a disposizione dall'ICT, anche agevolando il confronto tra gli operatori, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto per stabilire condizioni e modalità per l'esercizio dell'attività da parte degli operatori FinTech. Il decreto di cui al presente comma si conforma al principio di proporzionalità previsto dalle normative europee e stabilisce, per un periodo massimo di trentasei mesi, requisiti patrimoniali ridotti e adempimenti semplificati.
      24-ter. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, produce annualmente una relazione d'analisi sul settore FinTech, segnala eventuali modifiche normative necessarie a favorirne lo sviluppo, anche proponendo gli

 

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eventuali interventi di modifica del decreto di cui al comma 24-bis.
      24-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze istituisce un tavolo denominato «Regulatory Fintech Hub», con il compito di osservare direttamente l'evoluzione del settore FinTech, identificando aree di rischio e strumenti tecnico-normativi per lo sviluppo della tecnologia finanziaria sul mercato finanziario, creditizio e assicurativo, e di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale, anche al fine di tutelare il risparmio e la stabilità finanziaria.
      24-quinquies. Il tavolo di cui al comma 24-quater è composto da otto componenti, di cui tre individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, e di cui 5 rappresentanti, ciascuno individuato dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), dall'Agenzia per l'Italia digitale e dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
      24-sexies. Al fine di favorire il dialogo e il raccordo tra il tavolo di cui al comma 24-quater e gli operatori del settore FinTech e di promuovere i progetti nazionali del settore, è istituito L'Ente nazionale FinTech, ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, di seguito denominato «Ente».
      24-septies. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente di cui al comma 24-sexies può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità acquisito da altre pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, la Banca d'Italia e la Consob, mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza. L'Ente è presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina il compenso a valere sulle risorse di cui al comma 24-undecies. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ente sono indicati nel numero di 5 dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel numero di 5 dal Ministero dello sviluppo economico, esercitano l'attività a titolo gratuito e durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta. Il Direttore è componente di diritto del Consiglio direttivo.
      24-octies. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente di cui al comma 24-sexies collabora, anche attraverso la stipula di appositi accordi, con le altre amministrazioni, con gli enti di diritto pubblico, con gli enti partecipati da soggetti pubblici e con le associazioni di categoria. L'Ente può, inoltre, concludere intese con amministrazioni ed enti per l'accesso alle banche dati in materia di mercati finanziario, creditizio e assicurativo.
      24-novies. All'Ente di cui al comma 24-sexies vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti della tecnologia finanziaria. L'Ente ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, anche al fine di tutelare il risparmio e la stabilità finanziaria; supporta altresì le aziende Fintech nell'interpretazione della normativa vigente in relazione all'attività svolta, anche in riferimento a singoli progetti, per prevenire potenziali conflitti con la legislazione. Collabora attivamente con la Banca d'Italia e con la Consob anche ai fini di cui al comma 24-ter.
      24-decies. Lo statuto dell'Ente, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può essere modificato con delibera del Consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze.
 

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      24-undecies. All'articolo 1260 del codice civile, il secondo comma è sostituto dal seguente: «Sono nulle tutte le clausole che prevedono il divieto di cessione del credito».
      24-duodecies. Al primo comma, secondo periodo, dell'articolo 2481-bis, del codice civile, le parole: «in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.», sono sostituite dalle seguenti: «in tal caso, fermo restando il diritto di sottoscrizione, spetta ai soli soci con diritto di voto che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 salvo che il loro recesso non sia escluso da diversa previsione dello statuto.».
      24-terdecies. All'articolo 44, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: « d-bis) le somme percepite a titolo di remunerazione dai soggetti che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, erogano finanziamenti attraverso portali on line».
      24-quaterdecies. In alternativa al regime di tassazione ordinario, i redditi di cui al comma 24-terdecies, corrisposti alle persone fisiche, possono essere assoggettati, in sede di dichiarazione, a tassazione con imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota prevista per le ritenute applicate alle medesime tipologie di reddito di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
      24-quinquisdecies. Al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 5-novies, sono aggiunte in fine le seguenti: «e di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129»;

          b) all'articolo 100-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o strumenti finanziari di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali ed a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla CONSOB e deve avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio.».

              2) al comma 2-bis, alinea, dopo le parole: «per la sottoscrizione e per la successiva alienazione», sono aggiunte le seguenti: «anche qualora non ci si sia avvalsi del regime alternativo in sede di sottoscrizione»;

              3) al comma 2-bis, lettera a), è sostituita dalla seguente: «la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e) nonché attraverso i gestori di portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 50-quinquies; gli intermediari abilitati o i gestori di portali per la raccolta di capitali effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale»;

              4) al comma 2-bis, lettera b), l'alinea è sostituita dalla seguente: « b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati o i gestori di portali per la raccolta di capitali depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari o ai gestori di portali per la raccolta di capitali incaricati affinché i medesimi:»;

              5) al comma 2-bis, la lettera c), è sostituita dalla seguente: « c) l'alienazione

 

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delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario o dal gestore di portali per la raccolta di capitali; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario o dal gestore di portali per la raccolta di capitali, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile»;

              6) al comma 2-ter, le parole: «ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità per consentire all'investitore di esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario», sono sostituite dalle seguenti: «ove in ogni momento successivo alla sottoscrizione dell'offerta è possibile richiedere l'applicazione del regime ordinario»;

              7) il comma 2-quater, è sostituito dal seguente: «2-quater. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese e da imprese sociali ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari o dei gestori di portali per la raccolta di capitali coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario o gestore di portali per la raccolta di capitali. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari o ai gestori di portali per la raccolta di capitali».

      24-sexiexdecies. All'onere derivante dal funzionamento dell'Ente di cui al comma 24-sexies, con esclusione del personale di cui al comma 24-septies, pari a 750.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2018, e all'onere derivante dall'attuazione dei commi 24- terdecies e 25-quaterterdecies, pari a 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

      Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

      «25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35»; e al comma 26 sopprimere le parole: «, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali».

      Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)

          2018
CP: –500.000.000
CS: –500.000.000

          2019
CP: –500.000.000
CS: –500.000.000

          2020
CP: –500.000.000
CS: –500.000.000

      Al comma 40, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

          a-bis) dopo le parole: «o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati» aggiungere, infine, le seguenti: «e per almeno l'1,5 per cento in organismi di investimento collettivo del risparmio o società di capitali, che investono per un valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rispettivo rendiconto di gestione o bilancio d'esercizio, in start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, o in incubatori certificati, ai sensi

 

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dell'articolo 25, comma 5, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179»

      e dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:

      40-bis. All'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» ovunque ricorrano e le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro» ovunque ricorrano.
      40-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 40-bis, pari a 28,2 milioni di euro per l'anno 2018, 73,5 milioni di euro per l'anno 2019, 133,8 milioni di euro per l'anno 2020, 209,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 290,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

      Dopo il comma 43 aggiungere i seguenti:

      43-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) All'articolo 5 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

      «5-bis. Per le società sportive professionistiche la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del contratto dello sportivo professionista, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91, concorre a formare il valore della produzione netta per l'intero ammontare nell'esercizio in cui la medesima è stata realizzata ovvero, se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore ad un anno, a scelta della società sportiva professionistica, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi non oltre il quarto».

          b) All'articolo 11 dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

      «1-ter. Per le società sportive professionistiche sono interamente ammessi in deduzione i costi sostenuti per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti, dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali.
      1-quater. I costi sostenuti dalla società a beneficio dei procuratori per l'attività di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipula di contratti tra società sportive e sportivi professionisti sono considerati “oneri pluriennali” e seguono la disciplina fiscale per le spese relative a più esercizi, di cui all'articolo 108, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

      43-ter. All'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente:

          «i-ter) i compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali».

      Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

      43-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

      «1-ter. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di agenti di commercio che operino con attività prevalentemente personale senza l'ausilio di dipendenti o di collaboratori ad eccezione dei membri dell'impresa familiare. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta».

 

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      Dopo il comma 49 aggiungere i seguenti:

      49-bis. All'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

      «2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione, anche nel caso non ci si sia avvalsi del regime alternativo in sede di sottoscrizione, di quote rappresentative del capitale di start-up innovative, di piccole e medie imprese innovative e di imprese sociali costituite in forma di società a responsabilità limitata:

          a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;

          b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

              1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

              2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

              3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;

              4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;

          c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

      2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove, in ogni momento successivo all'offerta, è possibile richiedere l'applicazione del regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.».

      49-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49-bis, pari a 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

      Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:

      49-bis. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale e la continuità dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile di

 

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cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati dai confidi soci al pagamento del contributo previsto ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

      Dopo il comma 69 aggiungere il seguente:

      69-bis. Al fine di consentire la più ampia ed effettiva circolazione giuridica dei terreni, rimuovendo limiti onerosi ed ostativi al conseguimento del credito ed alla vendita dei terreni, allo scopo eliminando dall'ordinamento istituti fondiari superati e inattuali, non noti in maniera esplicita agli interessati, all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, dopo le parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1o dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766» sono inserite le seguenti: «nonché di ogni analoga tipologia di vincolo derivante da istituti giuridici quali livelli, censi, decime, canoni enfiteutici ed altri».

      Dopo il comma 147 aggiungere i seguenti:

      147-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 10, comma 2, terzo periodo, le parole: «lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.500»;

          b) all'articolo 15, comma 1, lettera i-septies) le parole: «2.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 euro»;

      147-ter. Agli oneri di cui al comma 147-bis si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 151.

      Dopo il comma 159 aggiungere i seguenti:

      159-bis. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il regime è altresì accessibile ai soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale».
      159-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dopo le parole: «in cui avviene l'investimento e durature» sono inserite le seguenti: «e le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano».

      Dopo il comma 289 aggiungere i seguenti:

      289-bis. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2017, n. 231, dopo le parole: «del regolamento EU n. 901/2014.» sono aggiunte le seguenti parole: «Il riscontro si considera assolto qualora l'identificazione, di cui alla lettera a) del presente comma, sia stata effettuata attraverso la lettura, alla presenza del titolare e secondo le specifiche di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta di identità elettronica.».
      289-ter. La carta d'identità elettronica di cui al comma 289-bis costituisce strumento di autenticazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, e il riconoscimento dell'identità fisica del soggetto può essere effettuato attraverso la lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica nonché attraverso

 

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la verifica dei medesimi alla presenza del titolare della carta stessa. La lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica avviene secondo le specifiche pubblicate nel Portale della stessa carta previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.
      289-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2019 in tutte le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le nuove installazioni o sostituzioni di dispositivi per la rilevazione della presenza tramite timbratura in ingresso e in uscita dal luogo di lavoro, dovranno anche contenere appositi lettori per consentire l'utilizzo della carta d'identità elettronica in associazione alla lettura dell'impronta digitale del dipendente, da effettuare attraverso la lettura dei dati personali e biometria contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica, secondo le specifiche pubblicate nel Portale della stessa carta previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.

      Al comma 513, dopo le parole: alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserire le seguenti: e della Società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

      e dopo il comma 513 aggiungere i seguenti:

      513-bis. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: «affidabilità fiscale» sono inserite le seguenti: «la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento dei processi,». All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 12, è introdotto il seguente:

      «12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, di cui al precedente comma 12, è sentita una apposita commissione di esperti che esprime il proprio parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati. La commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, della SOGEI, nonché delle organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di software. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute.».

      513-ter. La commissione consultiva di cui all'articolo 10, comma 12-bis, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, esprime entro il 30 novembre 2018 un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica IVA.
      513-quater. Al comma 15, ultimo periodo, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «– Dipartimento del tesoro».

      Dopo il comma 513 aggiungere i seguenti:

      513-bis. All'articolo 21-bis, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, se il contribuente provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3 del predetto articolo 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, l'ammontare delle sanzioni è ridotto a un sesto.».

 

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      513-ter. La disposizione di cui al comma 513-bis si applica a partire dalle comunicazioni degli esiti del controllo per le quali il termine di trenta giorni non è ancora decorso alla data di entrata in vigore della presente legge.

      Dopo il comma 513 aggiungere il seguente:

      513-bis. Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell'evasione fiscale e degli altri illeciti in materia economico-finanziaria, all'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le stesse informazioni sono altresì utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime finalità, anche in coordinamento con l'Agenzia delle entrate, e per le altre finalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonché dal Dipartimento delle finanze, ai fini della quantificazione e del monitoraggio del tax gap»;

          b) al comma 4-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La relazione contiene anche i risultati relativi all'attività svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al comma 4. A tal fine, i dati sono comunicati all'Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante Generale della Guardia di finanza.».

      Dopo il comma 513 aggiungere il seguente:

      513-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3-bis, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre di ciascun anno.»:;

          b) al comma 4-bis, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre di ciascun anno.»;

          c) al comma 6-quinquies, sono apportate le seguenti modifiche:

              1) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1.»;

              2) nell'ultimo periodo, le parole: «entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo,».

      Dopo il comma 513 aggiungere il seguente:

      513-bis. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole: «il 7 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «il 23 luglio»;

          b) all'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

              1) alla lettera a) le parole: «entro il 7 luglio di ciascun anno» sono eliminate;

              2) alla lettera b), le parole: «e comunque entro il 7 luglio» sono eliminate;

              3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte»;

          c) all'articolo 16, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

      1-bis. I Caf dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14,

 

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concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), entro:

          1) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;

          2) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;

          3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 23 luglio;

          4) nell'articolo 16, comma 2, sostituire le seguenti parole: «le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e b)» con le seguenti: «le comunicazioni, le consegne e le trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c)».

      Dopo il comma 513 aggiungere il seguente:

      513-bis. Al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

      Dopo il comma 513 aggiungere il seguente:

      513-bis. Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo è fissato al 30 settembre e il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell'articolo 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza al 30 settembre, è prorogato al 31 ottobre.

      Dopo il comma 554 aggiungere il seguente:

      554-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992 è aggiunto il seguente:

      4-bis. Il punteggio ottenuto dagli iscritti agli albi professionali che concorrono per diventare componente delle Commissioni Tributarie è aumentato di 10 punti se gli stessi, entro il termine di formazione degli elenchi di cui al comma 2, dimostrino di essere in stato di quiescenza e di aver provveduto alla cancellazione dal proprio albo professionale.

      Dopo il comma 554 aggiungere il seguente:

      554-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, dopo le parole «31 dicembre 1992, n. 546», sono inserite le seguenti: «, ferma restando la facoltà dell'ente di avvalersi anche in questo caso dell'Avvocatura dello Stato o degli avvocati del libero foro».

      Dopo il comma 577 aggiungere il seguente:

      577-bis. All'articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      2-bis. Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al secondo comma del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

          a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di

 

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titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

          b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

      Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
      Il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma.

      Dopo il comma 577 aggiungere il seguente:

      577-bis. All'articolo 23, comma 1, lettera f), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al numero 1) dopo le parole: «in mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «e sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da un soggetto che gestisce ovvero amministra l'attività di un mercato regolamentato».

      Dopo il comma 597 aggiungere il seguente:

      597-bis. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate, ivi indicate, erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

      Dopo il comma 623 aggiungere il seguente:

      623-bis. I soggetti passivi che, in prospettiva dell'applicazione dell'articolo 55-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo d'imposta 2017, hanno omesso o versato in modo inferiore a quanto dovuto in base dall'articolo 17, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, possono regolarizzare tale inadempimento eseguendo spontaneamente il pagamento entro il 30 giugno 2018, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi e delle riscossioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

      Dopo il comma 623 aggiungere il seguente:

      623-bis. L'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che nel caso di accollo del debito d'imposta di cui al comma 2 del medesimo articolo, l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con i crediti tributari dell'accollante.

      Dopo il comma 623 aggiungere il seguente:

      623-bis. All'articolo 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 2 è sostituito dal seguente:

      2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, il quale può essere liberato solo dietro presentazione di idonea

 

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polizza assicurativa o fidejussione bancaria a garanzia dei crediti tributari dell'accollante utilizzati per la compensazione.

      Dopo il comma 655 inserire il seguente:

      655-bis. Alla legge del 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) all'articolo 9, comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e previa verifica della volontà concreta e fattiva del debitore di far fronte con ogni mezzo ai debiti assunti»;

          2) all'articolo 12-bis, comma 3, le parole: «quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali,» sono soppresse.

 

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VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
 

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VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatrice: Simona Flavia MALPEZZI)

RELAZIONE
sul
DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (4768)
e relativa nota di variazioni (4768/I)

      La VII Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 4768 Governo, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020», per le parti di competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 1.

      Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

      13-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:

          «i-decies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione di ragazzi di età compresa tra 8 e 14 anni appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro, a corsi di musica presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o presso scuole inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché presso i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60».

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –20.000.000;

          2019: –23.600.000;

          2020: –23.600.000.

      Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

      35-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, secondo

 

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le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 35-ter, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. Sono imprese culturali e creative tutte le imprese o i soggetti di cui al titolo II del libro primo del codice civile che svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia, e che abbiano quale oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle necessità di coordinamento con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente comma e sono previste adeguate forme di pubblicità.
      35-ter. Le imprese di cui al comma 35-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis»). Il credito d'imposta di cui al comma 35-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
      35-quater. Le disposizioni applicative dei commi 35-bis e 35-ter, con riferimento, in particolare, al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 17.085.300 euro per l'anno 2018 e di 52.868.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020.

      Al comma 187, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          a) all'articolo 10, comma 1, al primo periodo, prima delle parole: «Non sono ammissibili» sono inserite le seguenti: «Fatta eccezione per i beni culturali immobili di

 

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cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.».

      Dopo il comma 188, inserire il seguente:

      188-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i contributi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è abrogato l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 31, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: «dagli articoli 35 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo».

      Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

          2019: –10.000.000;

          2020: –20.000.000.

      Dopo il comma 189 aggiungere il seguente:

      189-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica, i circuiti teatrali regionali e le associazioni, non si applica l'articolo 50, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66.

      Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –20.000.000;

          2019: –20.000.000;

          2020: –20.000.000.

      Al comma 192, primo periodo, sostituire le parole: pari a 3 milioni di euro con le seguenti: pari a 5 milioni di euro.

      Conseguentemente:

          al comma 193, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o altre spese individuate dal decreto di cui al comma 195, anche in relazione all'assenza di librerie sul territorio comunale;

          al comma 624, sostituire le parole: «di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029» con le seguenti: «di 15.585.300 euro per l'anno 2018 e di 51.868.200 euro per l'anno 2019, di 133.812.100 euro per l'anno 2020, 178.008.500 euro per l'anno 2021, di 167.304.300 euro per l'anno 2022, di 121.800.700 euro per l'anno 2023, di 106.596.400 euro per l'anno 2024, di 137.392.100 euro per l'anno 2025, di 147.387.900 euro per l'anno 2026, di 139.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 142.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029.».

      Al comma 192, aggiungere, infine, il seguente periodo: A decorrere dal 2019, al Fondo affluisce altresì una quota parte delle risorse destinate alla carta di cui all'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed eventualmente non utilizzate. Detta quota è accertata con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dal termine previsto per l'utilizzo della carta. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad

 

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apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      Dopo il comma 196, aggiungere il seguente:

      196-bis. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di assicurare il completamento del percorso del loro risanamento, nonché di favorire le erogazioni liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:

          a) all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

          b) all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole «entro l'esercizio finanziario 2018» sono sostituite dalla seguenti: «entro l'esercizio finanziario 2019»;

          c) all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, parole: «entro l'esercizio 2018» sono sostituite dalla seguenti: «entro l'esercizio 2019».

      Conseguentemente:

          a) al comma 47, primo periodo, sostituire le parole: «di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro» con le seguenti: «di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 25 milioni di euro»;

          b) al comma 124, lettera b), le parole «dall'anno 2018» con le seguenti: «dall'anno 2019»;

          c) al comma 133, sopprimere le parole: «di euro 5.000.000 per l'anno 2018»;

          d) al comma 624, sostituire le parole: «di 17.585.300 euro per l'anno 2018» con le seguenti: «di 12.585.300 euro per l'anno 2018».

      Dopo il comma 261 aggiungere i seguenti:

      261-bis. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
      261-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 261-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

      Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:

      333-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali.
      333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 45,8 milioni nel 2018 ed euro 171,75 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

      Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:

      333-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) oltre le ordinarie facoltà assunzionali, nella misura di:

          a) 2.500 posti di collaboratore scolastico e 500 di assistente amministrativo nell'anno scolastico 2018/2019;

 

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          b) tutti i posti vacanti e disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

      333-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, lettera a), pari ad euro 23,9 milioni nel 2018 ed euro 73,73 milioni a decorrere dal 2019 e dal comma 1, lettera b), pari ad euro 21,8 milioni nel 2019 ed euro 81,7 a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

      Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:

      333-bis. Nell'anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
      333-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 333-bis pari ad euro 16,94 milioni nel 2018 ed euro 25,40 milioni nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

      Dopo il comma 334 aggiungere i seguenti:

      334-bis. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all'articolo 400, comma 01, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
      334-ter. Sino al termine di validità, le graduatorie di tutti gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso.

      Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:

      336-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 150,88 milioni nel 2018, euro 152,70 milioni nel 2019, euro 165,62 milioni nel 2020, euro 177,78 milioni nel 2021, euro 189,31 milioni nel 2022, euro 206,42 milioni nel 2023, euro 219,06 milioni nel 2024, euro 231,79 milioni nel 2025, euro 244,60 milioni 2026, euro 256,55 milioni nel 2027, euro 267,54 milioni a decorrere dal 2028. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono pari a 10.000 posti comuni e a 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.
      336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 150,88 milioni nel 2018, euro 152,70 milioni nel 2019, euro 165,62 milioni nel 2020, euro 177,78 milioni nel 2021, euro 189,31 milioni nel 2022, euro 206,42 milioni nel 2023, euro 219,06 milioni nel 2024, euro 231,79 milioni nel 2025, euro 244,60 milioni 2026, euro 256,55 milioni nel 2027, euro 267,54 milioni a decorrere dal 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

      Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:

      336-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali di supporto alle medesime dell'Amministrazione

 

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centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materie che richiedono competenze tecniche specialistiche non facilmente reperibili all'interno delle stesse Istituzioni scolastiche quali, ad esempio, la gestione del contenzioso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, di n. 510 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti tecnici, 5 dirigenti amministrativi e 500 funzionari, area III, posizione economica F1.
      336-ter. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 417-bis c.p.c., a seguito delle assunzioni del personale all'esito delle procedure concorsuali di cui al precedente comma 1, per la gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola, i dirigenti territorialmente competenti ed i direttori generali degli Uffici scolastici regionali possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche esclusivamente nella fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva e non possono delegare ai medesimi la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione.
      336-quater. Alle risorse umane necessarie per l'attuazione dei commi 336-bis e 336-ter si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      336-quinques. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 336-bis avvengano in deroga sia alle ordinarie procedure autorizzatorie sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
      336-sexies. Per l'attuazione dei commi da 336-bis a 336-quinquies è autorizzata la spesa di euro 1.544.949,84 per l'anno 2018 e di euro 20.084.347,92 a decorrere dall'anno 2019.
      336-septies. Al maggior onere di cui al presente articolo, pari ad euro 1.544.949,84 per l'anno 2018, si provvede con lo stanziamento di pari importo a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero previste per gli anni 2017 e 2018.
      336-octies. All'onere di euro 20.084.347,92 a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per un importo di euro 1.544.949,84, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previste per gli anni 2017 e 2018, per il restante importo di euro 18.539.398,08 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

      Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:

      336-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 73,26 milioni nel 2018, euro 74,12 milioni nel 2019, euro 80,15 milioni nel 2020, euro 85,86 milioni nel 2021, euro 91,30 milioni nel 2022, euro 99,39 milioni nel 2023, euro 105,40 milioni nel 2024, euro 111,48 milioni nel 2025, euro 117,61 milioni nel 2026, euro 123,31 milioni nel 2027, euro 128,49 milioni a decorrere dal 2028. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono pari a 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.
      336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari a 73,26 milioni nel 2018, euro 74,12 milioni nel 2019, euro 80,15 milioni nel 2020, euro 85,86 milioni nel 2021, euro 91,30 milioni nel 2022, euro 99,39 milioni nel 2023, euro 105,40 milioni nel 2024, euro 111,48 milioni nel 2025, euro 117,61 milioni nel 2026, euro 123,31 milioni nel 2027, euro 128,49 milioni a decorrere dal 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del

 

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decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

      Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:

      336-bis. Ai fini di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il contingente dell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e incrementato di 1.700 posti comuni e di 300 posti di sostegno agli alunni con disabilità.
      336-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 336-bis, pari ad 21,27 milioni di euro nel 2018, 67,77 milioni nel 2019, 68,05 milioni nel 2020, 69,04 milioni nel 2021, 69,99 milioni nel 2022, 71,41 milioni nel 2023, 72,49 milioni nel 2024, 73,58 milioni nel 2025, 74,69 milioni nel 2026, 75,71 milioni nel 2017 e 76.62 milioni a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

      Dopo il comma 337, aggiungere il seguente:

      337-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo formativo del potenziamento delle discipline motorie e dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano di cui all'articolo 1, comma 7, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della predetta legge il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.

      All'articolo 1, comma 344, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: «docenti universitari» con le seguenti: «professori e ricercatori universitari» e le parole: «dall'articolo 8» con le seguenti: «dagli articoli 6, comma 14, e dall'articolo 8» e, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «su base premiale»;

          b) al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

          c) aggiungere, in fondo al comma, i seguenti periodi: «Per i professori e i ricercatori universitari che maturano il triennio nel corso dell'anno 2017, l'effetto economico del passaggio al regime di progressione biennale decorre comunque dalla data del 1° gennaio 2020. A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o hanno preso servizio tra il 1º gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2015, è attribuito, negli anni 2018 e 2019, un importo ad personam una tantum in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'importo ad personam una tantum cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera. Al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aumentato di 60 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

 

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      Conseguentemente, al comma 347 apportare le seguenti modifiche:

          a) nel secondo periodo sostituire la parola «l'obiettivo» con le seguenti: «gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché»;

          b) nel terzo periodo, dopo le parole «si fa riferimento» aggiungere le seguenti: «per l'obiettivo del riequilibrio, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore; per l'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca»;

          c) aggiungere, in fondo, i seguenti periodi:

      «A decorrere dall'anno 2018, senza maggiori oneri per lo Stato, le facoltà assunzionali delle Università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le Università statali, con esclusione degli Istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre dell'anno precedente hanno un numero di ricercatori a tempo indeterminato e di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, inferiore al numero di professori di II fascia, il numero di ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge, deve essere almeno pari al numero di professori di I e II fascia reclutati nel medesimo periodo maggiorato del 50 per cento nei limiti delle risorse disponibili. Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027 le percentuali di cui all'articolo 1, comma 315, lettera a) e lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento».

      Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:

      347-bis. All'articolo 1, comma 303, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere la seguente lettera:

          «c-bis) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca le università statali sono esonerate dall'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I conseguenti risparmi di spesa sono ottenuti mediante la riduzione di 3 milioni di euro dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 2018».

      Dopo il comma 347, aggiungere il seguente:

      348-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole «nel limite» sono sostituite dalle parole «sulla base dell'utilizzazione integrale» e, dopo la parola «nonché» sono aggiunte le seguenti: «nel limite».

      Dopo il comma 352, aggiungere il seguente comma:

      352-bis. Al fine di perseguire i medesimi obiettivi cui al comma 352, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993 n. 573, è incrementato di ulteriori 9,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. L'assegnazione degli ulteriori fondi previsti dal presente comma alle singole Università è effettuata con il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 1. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2018 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

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      Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:

      359-bis. I Nuclei di valutazione delle istituzioni di Alta formazione artistica e musicale previsti dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2015 n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione oltre che al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche all'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini.
      359-ter. L'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR) verifica l'adozione nelle relazioni di cui al comma 359-bis dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 comunicando al MIUR entro 90 giorni le proprie valutazioni in merito.
      359-quater. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è così modificato: «Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle Istituzioni seguendo i criteri e le linee guida relative elaborati dall'ANVUR».
      359-quinquies. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti attribuiti all'ANVUR, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2017, di 1 unità di Area terza del CCNL Ministeri (1 funzionario valutatore tecnico nel settore AFAM), mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      359-sexies. Per i fini di cui ai commi da 359-bis a 359-quinquies, è autorizzata la spesa annua di euro 200.000 a decorrere dal 2018.

      Conseguentemente:

          alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –200.000;

          2019: –200.000;

          2020: –200.000.

      Dopo il comma 359, aggiungere i seguenti:

      359-bis. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
      359-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), che abbia maturato, entro l'anno accademico 2017-2018, almeno 3 anni anche non consecutivi di insegnamento, è istituita una graduatoria nazionale ad esaurimento, utile per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di posti che risultino vacanti e disponibili in subordine alle graduatorie nazionali previste al comma 359-bis ed all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
      359-quater. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

 

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      359-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei comma 359-bis, 359-ter e 359-quater pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

      Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:

      359-bis. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica nell'ambito degli Enti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanati i regolamenti di cui all'articolo 2 comma 7, lettere a), b), g) e i), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. A seguito dell'emanazione di tali regolamenti gli Istituti Superiori di Studi Musicali in ottemperanza di quanto previsto all'articolo 2 comma 7 lettera h) in combinato disposto con l'articolo 2 comma 8 lettera i) della legge 21 dicembre 1999 n. 508, possono ai sensi della presente legge costituirsi in Poli di ambito regionale o interregionale sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e dell'integrazione e valorizzazione dell'offerta formativa, con istituti che operano nell'ambito dell'alta formazione pubblici o privati. La costituzione dei Poli è autorizzata con decreto del Ministro dell'università e ricerca sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui alla lettera g) tenendo conto dell'identità e dell'integrità degli istituti che vi confluiscono.
      359-ter. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
      359-quater. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1-ter del presente articolo nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      359-quinquies. Dall'anno accademico 2018-2019, il turn over del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
      359-sexies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi da 359-bis a 359- quinquies, valutati in euro 2.522.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi del comma 624.

      Al comma 484, lettera a), capoverso «485» aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì assegnati, nel limite degli spazi finanziari di cui al periodo precedente, 5 milioni di euro annui per il triennio 2018, 2019 e 2020, destinati ai Comuni delle prime dieci

 

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città in graduatoria nella procedura di selezione per il conferimento del titolo «Capitale Italiana della Cultura» di cui all'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014.

      Al comma 484, lettera a), capoverso «485» aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì assegnati, nel limite degli spazi finanziari di cui al periodo precedente, 5 milioni di euro annui per il triennio 2018, 2019 e 2020, destinati ai progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di «Capitale Italiana della Cultura». Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni.

TAB. 2.

      Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 Fondi da assegnare (33 A), apportare le seguenti variazioni:

          2018:
CP: –500.000;
CS: –500.000.

          2019:
CP: –500.000;
CS: –500.000.

          2020:
CP: –500.000;
CS:- 500.000.

      Conseguentemente, alla Tabella 13 – Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma: Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale, azione: Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei, apportare le seguenti variazioni.

          2018:
CP: +500.000;
CS: +500.000.

          2019:
CP: +500.000;
CS: +500.000.

          2020:
CP: +500.000;
CS: +500.000.

TAB. 13.

      Allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apportare le seguenti variazioni:

          a) Missione 21 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici), Programma 12 (Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio):

          2018:
CP: + 250.000;
CS: + 250.000.

          2019:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.

          2020:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.

          b) Missione 31 (Turismo), programma 1 (Sviluppo e competitività del turismo):

          2020:
CP: +2.000.000;
CS: +2.000.000.

      Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Missione 21 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici), Programma 13 (Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale), apportare le seguenti variazioni:

          2018:
CP: – 250.000;
CS: – 250.000.

          2019:
CP: – 500.000;
CS: – 500.000.

          2020:
CP: – 2.500.000;
CS: – 2.500.000.

 

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VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 

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VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatrice: Enrico BORGHI)

RELAZIONE
sul
DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (4768)
e relativa nota di variazioni (4768/I)

      La VIII Commissione,

          esaminato il disegno di legge di bilancio 2018, limitatamente alle parti di competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          1) siano finanziati interventi di promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI En 13432, prevedendo al contempo dal 2019 il divieto di commercializzazione e produzione sul territorio nazionale dei c.d. «cotton fioc» non biodegradabili;

          2) si preveda la detrazione fiscale del 65 per cento per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio e siano sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro;

          3) si ricomprenda fra gli interventi che beneficiano degli incentivi attualmente previsti per la riqualificazione energetica, anche le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, a prescindere dalla realizzazione degli interventi;

          4) si preveda che le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro;

          5) si prevedano la destinazione delle risorse di cui al comma 477 del disegno di legge al Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, istituito dall'articolo 3 della legge n. 158 del 2017, nonché la definizione di misure di sostegno alla formazione del personale dei piccoli comuni per l'attuazione della medesima normativa e delle riforme adottate nel corso della presente legislatura;

 

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          6) si includano le misure di incentivazione agli interventi di efficienza energetica e di promozione della generazione da fonti rinnovabili e della mobilità sostenibile nel novero delle politiche di decarbonizzazione necessarie per il rispetto degli accordi internazionali contro i cambiamenti climatici;

          7) si preveda la revisione triennale della Strategia Energetica Nazionale e la trasmissione annuale al Parlamento di una relazione sull'attuazione di tale Strategia, nonché la definizione di un piano clima energia sulla base della medesima Strategia;

          8) si preveda una proroga al 31 dicembre 2018 del termine, attualmente fissato al 31 dicembre 2017, per la piena entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

      e con le seguenti osservazioni:

          a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere adeguate risorse per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali, dando così attuazione all'impegno assunto dal Governo con l'approvazione da parte della VIII Commissione, in data 8 novembre 2017, della risoluzione 8-00267;

          b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre misure finalizzate ad accelerare lo smaltimento dei reiterati residui del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a migliorare le performance delle spese infrastrutturali e di quelle relative al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con particolare riferimento ai temi della tutela del territorio, anche prevedendo specifici stanziamenti per le zone del territorio di Livorno, recentemente colpito da eventi alluvionali;

          c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere per cinque anni per persone fisiche e per persone giuridiche la detrazione del 65 per cento in caso di sostituzione dei tetti in amianto con impianti fotovoltaici, contemplando anche la cessione della detrazione alle imprese che realizzano gli interventi;

          d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specifici stanziamenti per le spese di diagnosi sismiche e energetiche degli edifici scolastici, attraverso la procedura di cui alla legge n. 107 del 2015;

          e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di ripristinare la corretta concorrenza tra produttori di imballaggi, prevedendo a carico di coloro che richiedono l'autorizzazione provvisoria all'avvio di un sistema autonomo l'onere di presentare un'idonea fideiussione bancaria a garanzia delle responsabilità ambientali per la corretta gestione dei rifiuti di imballaggio da questi stessi prodotti, integrando quindi la previsione attuale della sospensione dell'onere contributivo che rischia di avere gravi conseguenze sulla stessa concorrenza tra i produttori di imballaggi, consentendo ad alcuni di loro di sottrarsi agli obblighi ambientali ancor prima che se ne sia verificata in concreto l'effettiva operatività e la rispondenza ai requisiti di legge e sottraendo risorse finanziarie al sistema consortile difficilmente recuperabili nel caso di mancato riconoscimento definitivo del sistema autonomo;

          f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la cumulabilità delle tariffe incentivanti la produzione elettrica rinnovabile previste nel 2011 con la detassazione ambientale prevista dalla cosiddetta «Tremonti-Ambiente» nei limiti del 20 per cento inteso quale risparmio al costo sostenuto dall'impresa iscritto a bilancio per l'acquisizione del bene agevolato;

          g) valuti la Commissione di merito l'opportunità di istituire un fondo per consentire la manutenzione straordinaria e l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei territori del Delta del Po, e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti delle province di Ferrara e Rovigo;

          h) valuti la Commissione di merito l'opportunità di esentare dagli oneri generali

 

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afferenti il sistema elettrico le utenze di fornitura di energia elettrica per il sollevamento e lo scolo delle acque degli impianti dei consorzi bonifica costituiti ai sensi dell'articolo 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n.215 e delle rispettive leggi regionali;

          i) valuti la Commissione di merito l'opportunità di attribuire al CIPE funzioni di coordinamento delle politiche orientate al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015;

          j) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la concessione di contributi in favore dei comuni, per finalità di compensazione ambientale, in relazione all'insediamento e alla gestione di impianti per il compostaggio, il trattamento, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti urbani, nonché di impianti per il trattamento e lo stoccaggio di sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 e le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

          k) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre ulteriori misure volte al rafforzamento delle Autorità di bacino distrettuale istituite ai sensi della legge n. 221 del 2015, con particolare riguardo alle autorità competenti nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

          l) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare la ricostruzione e il rilancio economico e sociale dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 nelle regioni dell'Italia centrale, con particolare riguardo: alla rateizzazione dei tributi sospesi; alla cd. «busta paga pesante» anche in caso di successiva revoca della richiesta del beneficio o cessazione del rapporto di lavoro; all'accesso ai benefici delle zone franche urbane per i comuni dell'Allegato 2 del decreto-legge n. 189/2016; all'introduzione di contributi per gli edifici già danneggiati dagli eventi sismici Marche-Umbria 1997; alla possibilità di acquisizione da parte dei comuni di immobili destinati all'esecuzione di piani di recupero di centri storici o collabenti; alla concessione di contributi anche alle pertinenze esterne danneggiate di immobili agibili; all'equiparazione dei comuni del cd «cratere sismico» ai comuni della zona a rischio sismico 1 ai fini dell'accesso al finanziamento dei costi di progettazione definitiva ed esecutiva di edifici destinati all'edilizia scolastica;

          m) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prorogare – sulla scorta di quanto prevede il comma 461 del disegno di legge per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento – le concessioni idroelettriche delle altre regioni per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, nonché di prevedere, nelle more del completamento di tali procedure, che gli attuali concessionari assicurino le misure di compensazione territoriale, la consistenza e la qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso;

          n) valuti la Commissione di merito la compatibilità della disciplina relativa alla quota dei lavori dei contratti che devono essere affidati mediante procedura ad evidenza pubblica da parte dei titolari di concessioni con la salvaguardia dei livelli occupazionali dei concessionari medesimi;

          o) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'introduzione di uno specifico credito d'imposta per le imprese che utilizzano nel proprio processo produttivo materie prime seconde ottenute dal riciclo di plastiche miste e di un fondo per la prevenzione e la gestione dei rifiuti;

          p) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prorogare al 1° dicembre 2018 le misure di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabile diverse dal fotovoltaico per gli impianti di

 

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piccola taglia, con particolare riguardo alla tecnologia del mini-idroelettrico;

          q) valuti la Commissione di merito la possibilità di prevedere la detrazione fiscale del 65 per cento per le caldaie a condensazione Classe A con contestuale regolazione in sistemi ibridi e di sopprimere, nel contempo, la misura della detrazione del 50 per cento per le caldaie a condensazione di classe B;

          r) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la normativa di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, al fine di introdurre ulteriori misure di semplificazione fiscale e burocratica, nonché di ampliare l'ambito di applicazione della legge ad altri prodotti in coerenza con le finalità di solidarietà sociale e di limitazione degli sprechi previste dalla legge medesima;

          s) valuti la Commissione di merito l'opportunità di istituire un fondo di rotazione finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per gli interventi di demolizione di opere abusive e per la chiusura delle procedure di sanatoria edilizia ancora aperte;

          t) valuti la Commissione di merito l'opportunità di incentivare l'utilizzo di materiali provenienti dal riciclo negli interventi infrastrutturali e nella realizzazione di edifici pubblici, per un verso, fissando obblighi crescenti di utilizzo di materiali e, per l'altro, aumentando il costo del conferimento in discarica;

          u) valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire misure volte ad agevolare la raccolta dei rifiuti di toner e cartucce per stampanti e di pile e accumulatori portatili presso i locali del punto vendita del distributore;

          v) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire modifiche alla normativa in materia di fanghi di depurazione, allo scopo di superare le incertezze relative ai valori limite ed assicurare la prosecuzione del servizio di depurazione;

          w) valuti la Commissione di merito l'opportunità di disporre che nel documento inviato all'utente per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) debba essere indicata anche la componente della tariffa a copertura degli oneri per il trasporto ed il conferimento dei rifiuti in impianti situati fuori dal territorio regionale nel quale gli stessi sono prodotti, al fine di garantire la massima trasparenza e diffondere le informazioni relative ai costi per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

          x) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 303 del disegno di legge al fine di prevedere che il Piano straordinario ivi previsto faccia riferimento anche alla realizzazione degli interventi per il recupero della capacità di accumulo degli invasi esistenti;

          y) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare il comma 39 del disegno di legge al fine di inserire tra le finalizzazioni anche la riqualificazione elettrica e la riconversione dei mezzi già in uso in veicoli ad emissioni di CO2 pari a zero;

          z) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire ulteriori misure relative alla gestione della dismissione del reattore 1 di ISPRA in ottemperanza all'Accordo con l'Unione europea del 2009 e al fine di evitare ulteriori infrazioni e sanzioni;

          aa) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere specifiche disposizioni per favorire la rigenerazione urbana e il recupero delle facciate degli immobili siti nei centri storici nei comuni con popolazione inferiore ai 15.0000 abitanti;

          bb) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere specifiche disposizioni in favore del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del Club Alpino Italiano (CAI) per assicurare l'attività di servizio alla collettività;

          cc) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre l'esenzione degli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dal versamento del contributo unificato ai sensi dell'articolo 27-bis dell'Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 642 e degli articoli 10 e 13,

 

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comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

          dd) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare la pianta organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di prevedere l'assunzione di personale tecnico-specialistico dotando la struttura anche di organi ispettivi, al fine di assicurare effettività all'azione di controllo in campo ambientale da parte del Ministero e al fine di garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali;

          ee) valuti la Commissione di merito l'opportunità di una riforma della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali.

 

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IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
 

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IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Anna Maria CARLONI)

RELAZIONE
sui
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (4768)
e relativa nota di variazioni (4768/I)

      La IX Commissione,

          esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge recante bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (A.C. 4768), la nota di variazioni (A.C. 4768/I), nonché gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10);

          premesso che il disegno di legge di bilancio:

              fissa l'obiettivo del decremento dell'indebitamento netto nominale, dal –1,6 per cento del PIL nel 2018, al –0,9 per cento del PIL per il 2019 e a –0,2 per cento del PIL per il 2020;

              determina il saldo netto da finanziare programmatico, in termini di competenza, nel limite massimo di –45,2 miliardi nel 2018, –25,3 miliardi nel 2019 e –13,3 miliardi nel 2020, e registra il miglioramento del risparmio pubblico (che passa da 2,903 miliardi di euro del 2017 a 14,735 miliardi di euro nel 2018 in termini si competenza, per giungere nell'ultimo anno del triennio a 35,366 miliardi di euro), nonché il livello di ricorso al mercato (che cala dai 305,519 miliardi di euro del 2017 a 258,122 miliardi di euro del 2018, in termini di competenza, per giungere a 238,506 miliardi di euro nell'ultimo anno del triennio);

          considerato che:

              il comma 13 consente la detraibilità al 19 per cento, delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino a un massimo di 250 euro e introduce agevolazioni fiscali per i «buoni TPL»;

              il comma 39 consente di destinare parte delle risorse del fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale ai progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile;

              il comma 274 definisce le procedure per la modifica del regime delle notificazioni di atti giudiziari e delle violazioni delle norme del codice della strada, al fine di dar seguito alle norme della legge n. 124 del 2017 che hanno abrogato la riserva a Poste italiane per l'esecuzione di tale servizio;

              i commi da 325 a 327 autorizzano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

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ad assumere a tempo indeterminato 100 unità di personale, coprendo tali oneri al comma 380 con quota parte degli incrementi tariffari relativi ad alcune operazioni di motorizzazione civile;

              il comma 328 riforma le norme relative al sostegno del lavoro temporaneo portuale di cui all'articolo 17, comma 15-bis della legge n. 84 del 1994;

              il comma 329 interviene nel settore del trasporto marittimo con alcuni modesti stanziamenti a copertura dei costi perla concessione gratuita alle Autorità di sistema portuale dell'uso della piattaforma logistica nazionale;

              il comma 332 dispone un limitato incremento, a far data dal 2018, degli oneri finanziari per i volontari del Corpo delle capitanerie di porto fondamentalmente diretto a coprire le attività volte a fronteggiare il fenomeno migratorio;

              il comma 463 reca un modesto stanziamento per l'istituzione di un Comitato paritetico Stato-Regione incaricato di curare l'istruttoria diretta a conseguire il riconoscimento per la Sardegna dello status di «regione ultraperiferica»;

              i commi da 598 a 617 recano una complessa disciplina in tema di assegnazione delle frequenze per lo sviluppo delle reti 5G e la rimodulazione delle assegnazioni di frequenze televisive sulla base delle bande che rimarranno disponibili per le trasmissioni televisive digitali;

              il comma 618 novella l'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012 al fine di precisare i soggetti cui si applicano taluni obblighi a carico degli operatori di call center;

              il comma 669, alla lettera b), proroga fino al 31 dicembre 2018 il divieto di incroci proprietari tra televisione e comunicazione ed editoria;

              il comma 671 proroga al 31 ottobre 2018 il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il salvamento acquatico;

              il comma 672 proroga fino all'anno 2020 la durata della carica del commissario per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina;

          Rilevato che, con riguardo alla Tabella 2:

              il programma 13.8 «Sostegno allo sviluppo del trasporto», per la parte iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento di 4.960,8 milioni, con un incremento rispetto al bilancio assestato 2017, che vede un importo in conto competenza di circa 3.700 milioni di euro e una somma di residui di 1200 milioni di euro;

              la missione 15, programma 15.3 «Servizi postali» prevede una spesa di 321,7 milioni, in riduzione rispetto al bilancio assetato per il 2017 (pari a 448 milioni di euro), con un calo peraltro legato all'esaurimento di oneri per annualità pregresse che non incide sull'attuale contratto di servizio;

          con riguardo alla Tabella 3:

              il programma 15.5 « Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione dell'inquinamento elettromagnetico», ha uno stanziamento 2018 di 10,8 milioni di euro, leggermente inferiore al dato assestato per il 2017 (11,8 milioni);

              il programma 15.8 «Servizi di Comunicazione elettronica, di Radiodiffusione e Postali», prevede uno stanziamento che passa da poco meno di 14 milioni del bilancio assestato per il 2017 a 27,4 milioni;

              il programma 15.9 «Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti», introdotto dal 2017, vede uno stanziamento di circa 42 milioni di euro per il 2018, leggermente superiore rispetto ai 40 milioni dell'anno precedente;

              il programma 17.18 «Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione», ha uno stanziamento per il

 

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2018 di 8,5 milioni di euro, in linea con gli anni precedenti;

              nell'ambito del programma 11.6 «Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali», si contabilizza il contributo di 300 milioni di euro per il 2018 a favore di Alitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 148 del 2017;

          con riguardo alla Tabella 10:

              lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo le modifiche introdotte al Senato, espone per il 2018 spese finali per 14.839,4 milioni, in aumento rispetto al 2017 e rappresenta, in termini di competenza, il 2,4 per cento della spesa finale del bilancio statale;

              la missione 13 «Diritto alla mobilità», vede un incremento per oltre 750 milioni (da 7.528,3 a 8.291,2 milioni), sia pure inferiore allo stanziamento 2018 a legislazione vigente (che prevedeva 8.443,6 milioni);

              il programma 13.2 «Autotrasporto ed intermodalità» presenta un importo complessivo pari a 418 milioni, in netto aumento rispetto al dato assestato (286 milioni di euro) ma in linea con il bilancio a legislazione vigente (428 milioni);

              il programma 13.4 «Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo» presenta un importo complessivo di 158,5 milioni, con un incremento sostanziale rispetto al dato assestato del 2017 (84,3 milioni), ma con una flessione rispetto al bilancio a legislazione vigente (pari a circa 169,7 milioni);

              il programma 13.5 «Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario» reca uno stanziamento di 1.077 milioni, in forte aumento rispetto alle previsioni assestate per il 2017 (545,6 milioni) ma con una leggera flessione rispetto al bilancio a legislazione vigente (1.083 milioni);

              il programma 13.6 «Sviluppo e sicurezza della mobilità locale» reca uno stanziamento di 5.776 milioni, in aumento rispetto al dato assestato (5.628 milioni) e con una leggera flessione rispetto al bilancio a legislazione vigente (5.785 milioni) anche in relazione alla riduzione di 58 milioni, per gli anni 2019 e 2020, nonché per gli anni 2021 e successivi del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale il cui importo, fissato dal decreto-legge n. 50 del 2017 a 4.932.554 mila euro, viene ridotto a 4.874.544 mila euro;

              il programma 13.9 «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne» reca un importo complessivo pari a 588 milioni, in flessione rispetto alle previsioni assestate per il 2017 (700 milioni, in linea con il bilancio a legislazione vigente pari a 703 milioni);

              il programma 13.1 «Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale» reca uno stanziamento complessivo di 272,2 milioni, con una flessione sia rispetto al dato assestato (286,51 milioni) sia rispetto al bilancio a legislazione vigente (272,9 milioni);

              il programma 7.7 «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», dopo la Nota di variazioni conseguente alle modifiche apportate al Senato, reca uno stanziamento pari a 728,03 milioni, con una flessione rispetto al bilancio assestato per il 2017 (744,7 milioni) e al bilancio a legislazione vigente (732 milioni);

              il programma 14.11 «Sistemi stradali, autostradali ed intermodali» reca, per il 2018, 73 milioni di stanziamenti del Fondo per la realizzazione di ciclovie turistiche e di interventi per la sicurezza della ciclabilità, di cui 72 milioni sul capitolo 7582 (ciclovie turistiche e sicurezza della ciclabilità cittadina) ed 1 milione sul cap. 7583 (Fondo «cammini»);

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti osservazioni:

          a) con riguardo alla novella recata dal comma 328 all'articolo 17, comma 15-bis della legge n. 84 del 1994, si proceda

 

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a uniformare la riforma delle norme relative al sostegno del lavoro temporaneo portuale con quanto indicata nel parere approvato dalla Commissione lo scorso 22 novembre sull'Atto del Governo n. 455, recante lo schema di decreto legislativo correttivo al decreto legislativo concernente le Autorità portuali (decreto legislativo n. 169 del 2016);

          b) nell'ambito delle disposizioni sulle agevolazioni fiscali, si verifichi la possibilità di inserire previsioni volte a supportare le spese sostenute dai lavoratori marittimi italiani per il conseguimento nonché il rinnovo di specifici certificati e abilitazioni, richiesti dalle disposizioni sovranazionali;

          c) nell'ambito delle misure di rilancio dell'economia, per le finalità di sviluppo della logistica e dei trasporti in ambito portuale, si ponga particolare attenzione all'esigenza di consentire che l'istituzione delle cosiddette «zone economiche speciali», previste dal decreto n. 91 del 2017, dopo un necessario e adeguato periodo di sperimentazione, possa avvenire secondo criteri meno restrittivi di quelli attualmente previsti;

          d) dovrebbe verificarsi la possibilità di introdurre misure volte a consentire il potenziamento dell'organico dell'ENAC, che versa in una situazione di grave carenza di organico, peraltro destinata ad acuirsi nel prossimo futuro, a fronte di un forte aumento del volume di traffico aereo;

          e) in ragione degli effetti distorsivi del mercato in ambito portuale, si abbia cura di uniformare l'applicazione della disciplina riguardante il calcolo dell'IMU nei porti italiani, risultando esso non conforme, in alcuni casi, alle direttive impartite fin dal 2009 dal Ministero dell'economia e delle finanze volte a classificare tutte le aree concesse all'interno dei porti in categoria E1;

          f) con riferimento al comma 274, capoverso 97-bis, si abbia cura di verificare se il riferimento all’«unico operatore» non sia in contraddizione con la nuova disciplina per la gestione dei pieghi e degli avvisi di ricevimento, anche in virtù della recente previsione introdotta dalla ultima legge annuale per il mercato e la concorrenza che ha liberalizzato il servizio di notifica degli atti giudiziari e delle multe comminate per violazioni del Codice della strada;

          g) valuti la Commissione Bilancio l'esigenza di estendere al 2019 la dotazione del fondo per le vittime a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti (di cui al comma 278 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016 n. 208 del 2015), nonché di intervenire sulle modalità di erogazione al fine di comprendere tra i beneficiari non solo eredi e superstiti ma anche gli stessi lavoratori interessati e, inoltre, di precisare che la liquidazione del danno può derivare, oltre che da sentenza esecutiva, anche da verbale di conciliazione giudiziale;

          h) con riguardo al settore dell'autotrasporto e della sicurezza stradale, si individuino misure normative efficaci ad impedire che possa essere effettuato a bordo del veicolo il riposo settimanale regolare di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento (CE) n. 561 del 2006, prevedendo anche un adeguato apparato sanzionatorio;

          i) si individuino ulteriori misure efficaci a favorire la mobilità sostenibile, con particolare riguardo all'esigenza di incentivare le immatricolazioni di veicoli elettrici e la predisposizione di strutture per la relativa ricarica; al riguardo, sarebbe necessario favorire la diffusione della tecnologia vehicle to grid anche attraverso la definizione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia;

          j) al fine di favorire gli investimenti in automazione leggera e la digitalizzazione della logistica, si inserisca una norma che consenta al soggetto attuatore della Piattaforma logistica nazionale, di cui al comma 329, la facoltà di contrarre per un importo congruo un mutuo presso la BEI e di procedere alla redazione del progetto preliminare, eventualmente cedendo quote del proprio

 

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capitale sociale alle Autorità di sistema portuale.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 1.

      Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

      13-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 11-bis è sostituito dal seguente: «11-bis. – In caso di mancata esibizione di un idoneo titolo di viaggio a richiesta degli agenti accertatori e, previa esibizione di un valido documento di identità, la sanzione comminata è annullata qualora sia possibile dimostrare, entro 3 giorni lavorativi dall'accertamento/notificazione della violazione, con presentazione del documento di viaggio nominativo regolarizzato prima dell'accertamento, presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto pubblico, il possesso del titolo. Resta ferma l'applicazione di una sanzione da definirsi con legge regionale almeno pari a quella comminata in caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 9 e 10».

      Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

      13-bis. All'articolo 27, comma 12-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «di affidamento» sono sostituite dalle seguenti: «di evidenza pubblica per l'affidamento».

      Dopo il comma 39, inserire i seguenti:

      39-bis. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il testing e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le Smart Road, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni Smart Road e di guida connessa e automatica. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottata, a tal fine, una direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.
      39-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

      Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –1.000.000;

          2019: –1.000.000.

      Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

      39-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) «Lo 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo è destinato annualmente alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

      Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:

      327-bis. All'articolo 2, comma terzo del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'uso del car-pooling nel percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro deve intendersi sempre necessitato, per gli effetti positivi sulla riduzione dell'inquinamento e dei costi del trasporto, a condizione che il lavoratore che intende attivare un servizio di auto condivisa nel percorso casa-lavoro (car pooling) dia preventiva comunicazione per iscritto al datore di lavoro del veicolo

 

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utilizzato, dei soggetti che condividono il servizio, dell'abilitazione alla guida del conducente o dei conducenti il veicolo, del percorso e della relativa fascia oraria almeno 7 giorni prima della data di attivazione del nuovo sistema di trasporto»;

          b) all'ultimo periodo le parole: «, in questo caso,» sono sostituite dalle seguenti: «, in ogni caso,».

      Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:

      327-bis. All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, dopo le parole «apparecchi radiotelefonici» sono aggiunte le seguenti: «smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi,»;

          b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 a euro 647. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 a euro 1294 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi».

      2. Alla Tabella dei punteggi previsti all'articolo 126-bis sostituire la voce articolo 173, con la seguente:

      «Art. 173

      Comma 3

      5

      Comma 3-bis

      10»

      Dopo il comma 327, aggiungere i seguenti:

      327-bis. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «Tali sistemi di ritenuta per bambini devono essere equipaggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono rispondente alle specifiche tecnico-costruttive stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
      327-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme anti-abbandono di cui al comma 1.
      327-quater. La disposizione di cui al comma 327-bis si applica decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 327-ter.

      Dopo il comma 327, inserire il seguente:

      327-bis. Al fine di potenziare la capacità degli aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita la nuova disciplina per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento CEE n. 95/93 del Consiglio del 18 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni. Tale disciplina individua la ripartizione delle attribuzioni in materia tra gli organi dello Stato e il coordinatore, di cui assicura l'indipendenza e lo svolgimento delle attività di competenza in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilendo, altresì, le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento del servizio di coordinamento, con la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato.

      Dopo il comma 329, aggiungere i seguenti:

      329-bis. Al fine di dare attuazione alle azioni 3.6 e 7.3 del Piano strategico nazionale

 

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della portualità e della logistica recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015:

          a) al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono aggiunte le seguenti: «e alle modalità di trasporto strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare»;

          b) al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1. alla lettera f) del comma 2, dell'articolo 1, dopo le parole: «strada-mare,» sono aggiunte le seguenti: «strada-fiume, strada-canale, strada-lago, canale-mare e fiume-mare,»;

              2. alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono aggiunte le seguenti: «e della modalità di trasporto per vie navigabili interne»;

              3. all'articolo 3, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

      «6-bis. Ai fini della tutela dell'ambiente e del territorio, agli operatori della logistica che optino per la modalità di trasporto della merce, di qualunque tipo, per via navigabile interna nazionale o fluviomarittima in luogo della modalità stradale è corrisposto un contributo pari ad euro 2,5 per ogni tonnellata di merce trasportata dal porto di imbarco al porto di sbarco. Se la merce è trasportata in contenitori, il contributo include il conteggio del peso del contenitore ed è erogato anche per il viaggio a vuoto del contenitore imbarcato sull'unità navale. È esclusa la corresponsione del contributo nel caso di trasporto merci da e verso le isole. Le modalità e la procedura per la corresponsione del contributo sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

      329-ter. Agli oneri derivanti dal comma 329-bis, valutati in euro 1.500.000,00, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

      Dopo il comma 329, aggiungere il seguente:

      329-bis. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Partenariato per la logistica ed i trasporti cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti e delle associazioni di categoria più rappresentative, che svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio e di consulenza per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore della logistica e dei trasporti e si avvale della Società RAM – Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. per le funzioni di segretariato tecnico. Per il funzionamento del Partenariato per la logistica ed i trasporti è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per l'anno 2018, e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il Partenariato per la logistica ed i trasporti presenta annualmente alle Camere un rapporto sullo stato della logistica e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate la composizione del Partenariato e le modalità di organizzazione e gestione delle attività.

      Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

          2018: –500.000;

          2019: –100.000;

          2020: –100.000.

 

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      Dopo il comma 639, aggiungere il seguente:

      639-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al primo periodo, le parole: «in costruzione» sono sostituite dalle seguenti: «e alle linee tramviarie ivi compreso il materiale rotabile» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il riparto delle predette risorse e dei successivi rifinanziamenti è effettuato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

 

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X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
 

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X COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

(Relatore: Angelo SENALDI)

RELAZIONE
sul
DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (4768)
e relativa nota di variazioni (4768/I)

      La X Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 4768 Governo recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni per le parti di propria competenza;

          esaminati gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13), limitatamente alle parti di competenza;

          condivisi gli assi portanti individuati nelle politiche del Ministero dello sviluppo economico volti al consolidamento della fase espansiva in atto e del ciclo degli investimenti privati così da rafforzare anche le risorse disponibili per innovazione, ricerca e sviluppo;

          valutati positivamente il rifinanziamento degli interventi a favore dell'accesso al credito e per le imprese, in particolare il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e la cosiddetta «Nuova Sabatini»;

          apprezzate le principali linee di attività del Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene al sostegno all'innovazione con specifico riguardo alle iniziative volte a sostenere il piano denominato «Industria 4.0» per la parte degli investimenti sia materiali che immateriali e per quelli destinati alla formazione;

          valutati positivamente gli interventi in materia di erogazione di servizi finanziari a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana così come le misure finalizzate all'efficientamento del Fondo rotativo per le concessioni di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione e per il finanziamento parziale della quota di capitale di rischio di imprese italiane in imprese estere;

          sottolineato favorevolmente il rifinanziamento del «Piano made in Italy» e le disposizioni introdotte in materia di tutela e valorizzazione del made in Italy;

          apprezzati gli stanziamenti previsti per il programma nazionale di ricerche aerospaziali (cap.7238) nonché le disposizioni a favore dell'industria aerospaziale dei piccoli satelliti;

          raccomandata l'approvazione presso la Commissione referente delle proposte emendative

 

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deliberate presso la X Commissione, trasmesse in allegato alla presente relazione,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

      Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

      8-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020» e sono aggiunte, in fine le seguenti: «nonché le strutture ricettive all'aperto, come definite dalla normativa vigente e le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali»;

          b) al comma 5, le parole: «e di 60 milioni di euro nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 75 milioni di euro nell'anno 2020, di 30 milioni di euro nell'anno 2021 e di 15 milioni di euro nell'anno 2022».

      8-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
      8-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

      Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

      20-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) All'allegato A, sezione «Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti» le parole: «macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici» sono sostituite dalle seguenti: «macchine operanti con laser ed altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni, protoni e fotoni) elettroerosione, processi elettrochimici, ionizzazioni»;

          b) All'allegato A, sezione «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità» le parole da: «sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali» a: «sistema informativo aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi per l'ispezione, la caratterizzazione, la verifica e la diagnosi (ad esempio macchine di prova di materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi o diagnosi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche e morfologiche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni, caratteristiche fisiche di composizione) e di generare opportuni report da inserire, nei casi richiesti, all'interno del sistema informativo aziendale».

      20-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 20-bis, pari a euro 0,7 milioni per il 2018, euro 2,8 milioni per il 2019, euro 3 milioni per il 2020, euro 3,1 milioni per il 2021, euro 3,3 milioni per il 2022 e euro 2,5 milioni per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

      Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:

      139-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice

 

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civile, gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche, sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile»;

          b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

      «5-bis. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.»;

          c) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

      «5-ter. Lo scioglimento di un ente cooperativo è comunicato dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni all'Agenzia delle entrate anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».

      139-ter. All'articolo 2542 del codice civile, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, comma 2, si applica la disposizione prevista dal comma 2 dell'articolo 2383.».
      139-quater. All'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, sono apportate le seguenti modifiche:

          al primo comma, le parole: «irregolare funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi»;

          al terzo comma le parole: «di cui ai commi precedenti» sono sostituite con le parole: «di cui al comma seguente.»;

          dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.».

      Dopo il comma 215, aggiungere i seguenti:

      215-bis. Anche in coerenza con quanto previsto dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158, ed in particolare dall'articolo 11 della medesima legge, al fine di sostenere le produzioni locali italiane di qualità, in particolare artigianali e agroalimentari, nonché la relativa filiera commerciale collocata nei centri storici a vocazione turistica, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali possono prevedere forme e modalità di riduzione dei tributi locali e, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, procedimenti amministrativi con livelli ulteriori di semplificazione rispetto a quelli previsti dal citato decreto, nonché politiche di sostegno per le attività produttive o esercizi commerciali da riqualificare o dismessi, a condizione che siano in grado di rafforzare la produzione locale di qualità e l'esperienza turistica dei visitatori, sia collocati nei centri storici a vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud Italia e alle aree interne.
      215-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 215-bis, sono concessi contributi ai sistemi di aggregazione delle attività produttive, degli esercizi commerciali e delle imprese che offrono servizi turistici e ristorativi sia collocati nei centri storici a

 

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vocazione turistica, con particolare riferimento ai piccoli comuni, come definiti dalla legislazione vigente, e alle aree del sud Italia e alle aree interne. I contributi sono concessi, con procedura pubblica a seguito di pubblicazione di avviso pubblico per l'anno in corso ed i due anni successivi alla data dell'entrata in vigore della presente norma entro il limite dell'importo annuale di euro 5.000.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
      215-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del comma 215-ter, con particolare riferimento a:

          a) le tipologie di sistemi di aggregazione, ed i relativi esercizi commerciali, attività produttive e imprese che possono fame parte, ammessi al contributo;

          b) le tipologie di servizi turistici e ristorativi, destinati alla valorizzazione della produzione locale di qualità e alla relativa commercializzazione, che i sistemi di aggregazione devono offrire per essere ammessi al contributo;

          c) le procedure e i criteri per l'ammissione al contributo, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 215-ter.

      Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;

          b) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».

      Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)

          2018:
CP: –250.000.000;
CS: –250.000.000.

          2019:
CP: –250.000.000;
CS: –250.000.000.

          2020:
CP: –250.000.000;
CS: –250.000.000.

      Al comma 291, capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;

          b) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».

      Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)

          2018:
CP: –250.000.000;
CS: –250.000.000.

          2019:
CP: –250.000.000;
CS: –250.000.000.

          2020:
CP: –250.000.000;
CS: –250.000.000.

 

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      Dopo il comma 313, aggiungere il seguente:

      313-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 3, secondo capoverso, sostituire le parole «idroelettrici ed eolici» con le seguenti «e idroelettrici» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica del progetto autorizzato, consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche progettuali, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento. I titolari di impianti eolici di cui al periodo precedente sono tenuti a versare una tantum, in favore del Comune dove insistono gli impianti, un importo pari 1,5 euro per KW di potenza nominale per ciascuno degli aerogeneratori interessati dagli interventi di cui al periodo precedente, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale, paesaggistico e della naturalità».

      Dopo il comma 331, aggiungere i seguenti:

      331-bis. Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 nonché tra i professionisti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive in due anni.
      331-ter. Nei contratti di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al presente comma e di informarlo dei conseguenti diritti.
      331-quater. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al comma 2, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
      331-quinquies. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.
      331-sexies. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.
      331-septies. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico può definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l'autolettura senza oneri a carico dell'utente.
      331-octies. Entro il 1° luglio 2019, il Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, permette ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico. Le disposizioni per l'attuazione del primo periodo sono adottate con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nel rispetto delle

 

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norme in materia di protezione dei dati personali, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
      331-novies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità tecniche e operative che il servizio postale deve osservare per assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori di servizi di pubblica utilità.
      331-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 331-bis a 331-novies si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:

          a) per il settore elettrico, alla data di entrata in vigore della presente legge;

          b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;

          c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.

      Dopo il comma 533, aggiungere i seguenti:

      533-bis. Al fine di garantire il pieno funzionamento del sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 e, conseguentemente, contrastare i fenomeni di elusione e evasione di imposte nel settore della distribuzione di GPL, al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) agli articoli 8 e 13 nel comma 2 alla lettera a) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2359» aggiungere le parole: «, comma 1, numeri 1) e 2)»;

          b) agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «e proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2, comma, lettera a), comma 1, numeri 1) e 2)»;

          c) all'articolo 10, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

      «8. In alternativa alle procedure di cui ai precedenti commi 2, 5 e 7, l'azienda distributrice può avere la disponibilità delle cauzioni ed è obbligata a prestare idonea copertura assicurativa o bancaria a garanzia della restituzione delle suddette cauzioni, ivi comprese quelle istituite precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
      9. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 8, l'azienda distributrice è tenuta a far pervenire al Ministero per lo sviluppo economico copia della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria corrispondente all'ammontare delle cauzioni in carico al momento dell'entrata in vigore della presente legge. L'azienda distributrice adegua annualmente l'importo della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria all'ammontare delle cauzioni detenute, dandone comunicazione al Ministero per lo sviluppo economico.»;

          d) all'articolo 18, comma 12, le parole: «Nel caso previsto dal comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti nei commi 1, 2, 3 e 7»;

          e) all'articolo 18, dopo il comma 14, è inserito il seguente: «15. Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 1, chiunque non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non può esercitare l'attività di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni competenti periferiche adottano i relativi provvedimenti inibitori dell'attività».

      533-ter. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge controllano o sono controllate da società titolari dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 3) del codice civile si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 533-bis, lettera a) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.
      533-quater. I consorzi costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 533-bis, lettera b), entro dodici mesi dalla

 

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data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

      Dopo il comma 533, aggiungere il seguente:

      533-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi «in deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 20 per cento e l'80 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo»;

          b) al comma 5, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) le violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo ai sensi del secondo periodo del presente comma;».

      Dopo il comma 640, aggiungere il seguente:

      640-bis. A decorrere dall'anno 2018 il Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 1, comma 202, lettera b) della legge 13 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 50 milioni di euro.

      Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300, con le parole: 7.585.300 inoltre alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: – 40.000.000;

          2019: – 50.000.000;

          2020: – 50.000.000.

 

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XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
 

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XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

(Relatrice: Marialuisa GNECCHI)

RELAZIONE
sul
DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (4768)
e relativa nota di variazioni (4768/I)

      La XI Commissione,

          esaminati, limitatamente alle parti di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4768, approvato dal Senato della Repubblica, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, e la Tabella n. 4, recante lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, nonché la relativa Nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato);

          considerato che il disegno di legge interviene su numerosi ambiti materiali riconducibili alle competenze della XI Commissione;

          espresso apprezzamento per le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 50 e seguenti, del disegno di legge, che recano una riduzione di carattere strutturale dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro privati, con riferimento a nuove assunzioni di giovani lavoratori con contratto a tempo indeterminato;

          apprezzate, a tale riguardo, le disposizioni dell'articolo 1, commi 496 e 497, ai sensi delle quali i Programmi operativi nazionali e i Programmi operativi complementari per l'anno 2018, possono prevedere misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero soggetti di età superiore a 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

          osservato che, con riferimento a tali interventi, nel parere reso dalla XI Commissione sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII. n. 5-bis), si era richiamata l'esigenza che fossero adottati interventi di carattere strutturale e di misura costante nel tempo volti a ridurre l'ampiezza del cuneo contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato, indirizzati in primo luogo ai giovani in cerca di occupazione;

          ritenuto che, nel quadro delle misure volte a promuovere un'occupazione stabile, debba considerarsi l'opportunità di incrementare l'indennità dovuta dal datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tutele crescenti;

 

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          condivise le finalità delle disposizioni dell'articolo 1, comma 76, che introduce una deroga, limitatamente agli anni 2018 e 2019, ai limiti massima di durata, previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con più di cento dipendenti, che presentino una rilevanza economica strategica anche a livello regionale e notevoli problematiche occupazionali, con esuberi significativi nel contesto territoriale;

          ritenuto, su un piano più generale, che, in un contesto produttivo nel quale permangono gli effetti sul piano occupazionale della profonda e prolungata crisi economica degli ultimi anni, testimoniati dagli oltre centocinquanta tavoli di crisi ancora aperti presso il Ministero dello sviluppo economico, sia opportuno introdurre elementi di maggiore flessibilità, anche con riferimento alla durata degli interventi, che consentano il rafforzamento della copertura assicurata dall'indennità di disoccupazione, anche con riferimento ai lavoratori stagionali, e dagli ammortizzatori sociali;

          rilevato che l'articolo 1, comma 78, introducendo l'articolo 24-bis nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, estende l'istituto dell'assegno individuale di ricollocazione a lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale, sperimentando forme di maggiore integrazione tra politiche attive e passive del lavoro;

          rilevato che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono stati inseriti i commi da 82 a 94 dell'articolo 1, che recano un insieme di misure in materia previdenziale, elaborate a seguito del confronto svolto tra il Governo e le organizzazioni sindacali;

          considerato che, in tale ambito, il comma 90 prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori, recependo in questo modo istanze più volte segnalate dalla XI Commissione nel corso della presente legislatura;

          apprezzato altresì che il comma 93 dell'articolo 1 prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali;

          ritenuto che le relazioni sui lavori delle predette Commissioni, che dovranno essere trasmesse alle Camere nel mese di ottobre del prossimo anno, potranno offrire importanti elementi di conoscenza e di valutazione per i decisori politici, anche ai fini dell'adozione di futuri interventi legislativi in materia previdenziale;

          segnalata l'esigenza, con riferimento all'articolo 1, comma 97, di realizzare un intervento sulla disciplina delle forme di anticipo del pensionamento introdotte dalla legge di bilancio 2017, che consenta di ampliare il novero dei soggetti che possono accedervi, anche in considerazione dei dati emersi in sede di monitoraggio delle domande accolte, che indicano la presenza di un numero di beneficiari inferiore a quello stimato al momento dell'adozione delle disposizioni;

          condivise le modifiche, introdotte dai commi da 107 a 114 dell'articolo 1, al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, al fine di ampliare la platea di destinatari del beneficio economico e di incrementarne il valore, aumentando altresì la quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali;

          ricordato che nel parere espresso dalla XI Commissione sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza

 

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2017 (Doc. LVII. n. 5-bis) si era indicata l'esigenza, in conformità all'obiettivo di sostenere i redditi delle famiglie più povere, indicato dalla medesima Nota di aggiornamento e dalla relazione di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di definire un percorso di progressivo incremento delle risorse destinate al finanziamento del Reddito di inclusione, al fine di procedere, attraverso il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, nella direzione dell'estensione della misura fino all'integrale copertura dei nuclei familiari in condizioni di povertà e dell'incremento dell'importo del beneficio economico fino alla copertura della differenza tra il reddito disponibile e la soglia di uscita dalla povertà assoluta;

          preso atto con favore che l'articolo 1, comma 370, ridetermina in aumento gli oneri a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche e dai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico, fissandoli in misura pari a 300 milioni di euro per il 2016, a 900 milioni di euro per il 2017 e a 2.850 milioni di euro annui a decorrere dal 2018;

          condivise le disposizioni dell'articolo 1, comma 676, del disegno di legge che recano proroghe relative a termini di vigenza di graduatorie e di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni;

          osservato, a tale riguardo, che le richiamate disposizioni danno seguito agli impegni assunti dal Governo con l'approvazione dalla parte della XI Commissione, nella seduta dell'8 novembre 2017, delle risoluzioni n. 7-01337 Ciprini, n. 7-01371 Damiano e n. 7-01379 Rizzetto, recanti iniziative in materia di proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici e di assunzione dei vincitori e degli idonei collocati nelle graduatorie vigenti;

          rilevata l'esigenza che all'articolo 1, comma 676, lettera a), sia precisato che le graduatorie oggetto della proroga sono quelle vigenti alla data del 31 dicembre 2017;

          segnalata l'opportunità che, al fine di garantire il regolare funzionamento delle amministrazioni pubbliche, sia prorogato al 1° gennaio 2019 il termine entro il quale le stesse amministrazioni possono continuare ad avvalersi di contratti di collaborazione coordinata e continuativa che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e con modalità di esecuzioni organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro;

          rilevata l'esigenza di provvedere alla revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro al fine di rafforzarne l'efficienza, attraverso una migliore individuazione delle competenze dei rispettivi organi, la più precisa definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti;

          richiamati, a tale riguardo, i contenuti del testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 556 Damiano, Atto Camera n. 2210 Baldassarre e Atto Camera n. 2919 Placido, recante modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, elaborato dalla XI Commissione nel corso della presente legislatura;

          raccomandata l'approvazione delle proposte emendative approvate dalla XI Commissione, trasmesse in allegato alla presente relazione,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 1.

      Al comma 58, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          c) dottori di ricerca, per i quali il requisito anagrafico è soddisfatto rispetto

 

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agli anni compiuti al momento dell'ammissione al dottorato.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: – 8.000.000;

          2019: – 8.000.000;

          2020: – 8.000.000.

      Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:

      76-bis. Entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018, ai lavoratori delle imprese per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono aperti tavoli di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico è riconosciuta, su richiesta, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la proroga fino al 30 giugno 2018 della mobilità in essere al 31 dicembre 2017.

      Conseguentemente, dopo il comma 624, aggiungere i seguenti:

      624-bis. Al fine di garantire e promuovere la continuità, l'efficienza e l'efficacia delle attività nel campo della prevenzione connesse ai bisogni di salute, le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un maggior gettito su base annua non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
      624-ter. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 624-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:

      79-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i datori di lavoro che ricorrono a licenziamenti rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, sono tenuti a riconoscere una indennità non inferiore a otto mensilità e non superiore a trentasei mensilità, nonché un'indennità fissa pari a 1.000 euro, rivalutabili annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzata ad incrementare le dotazioni finanziarie destinate all'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

      Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:

      79-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 33, è aggiunto il seguente: «33-bis. Il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nei casi di risoluzione di diritto del contratto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione».

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: – 10.000.000;

          2019: – 10.000.000;

          2020: – 10.000.000.

      Al comma 80, sostituire le parole: dell'assegno di ricollocazione, escluse le spese di personale, con le seguenti: delle misure nazionali di politica attiva del lavoro, ivi compresi l'assegno di ricollocazione e l'alternanza scuola-lavoro.

      Dopo il comma 81, aggiungere il seguente:

      81-bis. All'articolo 15, comma 15-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole: «1° luglio 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

      Sostituire il comma 97 con il seguente:

      97. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 166, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019»;

 

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          b) alla lettera a) del comma 179 e alla lettera a) del comma 199, dopo le parole: «procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,», sono inserite le seguenti: «ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato»;

          c) alla lettera a) del comma 179 e alla lettera a) del comma 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; salvo che lo stato di disoccupazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non derivi dalla volontà del lavoratore, la mancata fruizione di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale a seguito della cessazione dei rapporto di lavoro non comporta l'esclusione dalle misure di cui al presente comma»;

          d) al comma 179, la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) sono lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono o hanno svolto, per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, rispetto al momento del pensionamento, ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso il loro svolgimento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni; per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca a tempo determinato si prende a riferimento il limite minimo di almeno 102 giornate di lavoro ogni anno e per i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative il limite minimo di almeno nove mesi di lavoro ogni anno»;

          e) dopo il comma 179, è inserito il seguente: «179-bis. Ai fini dei riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di un anno per ogni figlio, nei limite massimo di due anni»;

          f) al comma 186, primo periodo, le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2017, di 688,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 740,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 336,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 103,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 9,4 milioni di euro per l'anno 2023»;

          g) al comma 186, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte risultino risparmi di spesa, le conseguenti economie confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per essere nuovamente destinate al beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185»;

          h) al comma 199, la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) sono lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate nell'allegato E annesso alla presente legge che svolgono o hanno svolto, per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, al momento del pensionamento, ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso il loro svolgimento, ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67; per gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca a tempo determinato si prende a riferimento il limite minimo di almeno 102 giornate di lavoro ogni anno e per i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative il limite minimo di almeno nove mesi di lavoro ogni anno»;

      Conseguentemente:

          a) dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

      97-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli allegati C ed E annessi alla legge 11

 

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dicembre 2016, n. 232, sono sostituiti dall'allegato B annesso alla presente legge;

          b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: – 40.000.000;

          2019: – 50.000.000;

          2020: – 50.000.000.

      Dopo il comma 97, aggiungere il seguente:

      97-bis. L'istituto del cumulo dei periodi assicurativi di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applica anche ai fini dell'accesso a una delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, commi da 212 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché dell'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: – 20.000.000;

          2019: – 20.000.000;

          2020: – 20.000.000.

      Dopo il comma 99, aggiungere il seguente:

      99-bis. Tenuto conto della particolare gravosità del lavoro organizzato in turni di dodici ore, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: – 10.000.000;

          2019: – 10.000.000;

          2020: – 10.000.000.

      Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

      104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

Art. 1.
(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

      1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.
      2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il consiglio di strategia e vigilanza;

          d) il direttore generale;

          e) il collegio dei sindaci.

      3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano

 

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tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
      4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
      5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
      6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:

          a) delibera ogni triennio il piano industriale;

          b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

          c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

          d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;

 

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          e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

          f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

          g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;

          h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;

          i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

      7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
      8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
      9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
      10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
      11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
      12. il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
      13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:

          a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;

          b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;

          c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali

 

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e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

          d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

          e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;

          f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

          g) predispone e adotta il bilancio sociale;

          h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

      14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
      15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.
      16. Il direttore generale:

          a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

          b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;

          c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;

          d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;

          e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;

          f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;

          g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

          h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;

          i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

      17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.
      18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza

 

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del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o de ceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.
      19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.
      20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non da titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.
      21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.
      22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.
      23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
      24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non da diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
      25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente
 

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dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze».

      104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
      104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
      104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.

      Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

      104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

      1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.
      2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il consiglio di strategia e vigilanza;

          d) il direttore generale;

          e) il collegio dei sindaci.

      3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
      4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere

 

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favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque pro cedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
      5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
      6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:

          a) delibera ogni triennio il piano industriale;

          b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

          c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

          d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;

          e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

          f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

 

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          g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;

          h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;

          i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

      7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
      8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
      9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
      10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
      11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
      12. il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
      13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:

          a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;

          b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;

          c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

          d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

          e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;

          f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente

 

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di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

          g) predispone e adotta il bilancio sociale;

          h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

      14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
      15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.
      16. Il direttore generale:

          a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

          b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;

          c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;

          d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;

          e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;

          f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;

          g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

          h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;

          i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

      17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.
      18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di

 

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cui agli articoli da 2403 a 2409 del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.
      19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.
      20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non da titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.
      21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.
      22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.
      23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
      24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non da diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
      25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze”».

      104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
      104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
      104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica,

 

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adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.

      Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

      104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

      1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.
      2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il consiglio di strategia e vigilanza;

          d) il direttore generale;

          e) il collegio dei sindaci.

      3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
      4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

 

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ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
      5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
      6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:

          a) delibera ogni triennio il piano industriale;

          b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

          c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

          d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;

          e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

          f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

          g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;

          h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;

          i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

      7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

 

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      8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
      9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
      10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
      11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
      12. il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
      13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:

          a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;

          b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;

          c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

          d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

          e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;

          f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

          g) predispone e adotta il bilancio sociale;

          h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

      14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

 

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      15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.
      16. Il direttore generale:

          a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

          b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;

          c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;

          d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;

          e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;

          f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;

          g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

          h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;

          i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

      17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.
      18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.
      19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.
      20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico,

 

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presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non da titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.
      21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.
      22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.
      23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
      24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non da diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
      25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze”».

      104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
      104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
      104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.

 

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      Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

      104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

      1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.
      2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il consiglio di strategia e vigilanza;

          d) il direttore generale;

          e) il collegio dei sindaci.

      3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
      4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti

 

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del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
      5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
      6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:

          a) delibera ogni triennio il piano industriale;

          b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

          c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

          d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;

          e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

          f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

          g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;

          h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;

          i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

      7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
      8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

 

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      9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
      10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
      11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
      12. il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
      13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:

          a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;

          b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;

          c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

          d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

          e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;

          f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

          g) predispone e adotta il bilancio sociale;

          h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

      14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
      15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.

 

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      16. Il direttore generale:

          a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

          b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;

          c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;

          d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;

          e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;

          f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;

          g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

          h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;

          i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

          17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.

          18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.

          19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.

          20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte

 

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dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non da titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.

          21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.

          22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.

          23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

          24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non da diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.

          25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze”».

      104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
      104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
      104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.

      Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

      104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

      1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni

 

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sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.
      2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il consiglio di strategia e vigilanza;

          d) il direttore generale;

          e) il collegio dei sindaci.

      3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
      4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

 

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      5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
      6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:

          a) delibera ogni triennio il piano industriale;

          b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

          c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

          d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;

          e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

          f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

          g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;

          h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;

          i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

      7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
      8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
      9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.

 

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      10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
      11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
      12. il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
      13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:

          a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;

          b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;

          c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

          d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

          e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;

          f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

          g) predispone e adotta il bilancio sociale;

          h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

      14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
      15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.
      16. Il direttore generale:

          a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

          b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;

          c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;

          d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;

 

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          e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;

          f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;

          g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

          h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;

          i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

      17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.
      18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.
      19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.
      20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non da titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.
      21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.

 

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      22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.
      23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
      24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non da diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
      25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze”».

      104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
      104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
      104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.

      Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

      104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

      1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere

 

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generale indicati dal presente articolo.
      2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il consiglio di strategia e vigilanza;

          d) il direttore generale;

          e) il collegio dei sindaci.

      3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
      4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
      5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
      6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:

          a) delibera ogni triennio il piano industriale;

          b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance

 

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di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

          c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

          d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;

          e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

          f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

          g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;

          h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;

          i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

      7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
      8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
      9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
      10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
      11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
      12. il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è

 

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incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
      13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:

          a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;

          b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;

          c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

          d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

          e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;

          f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

          g) predispone e adotta il bilancio sociale;

          h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

      14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
      15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.
      16. Il direttore generale:

          a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

          b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;

          c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;

          d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;

          e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;

          f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;

          g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

          h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;

          i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

 

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      17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.
      18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.
      19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.
      20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non da titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.
      21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.
      22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.
      23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente

 

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riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
      24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non da diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
      25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze”».

      104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
      104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
      104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.

      Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

      104-bis. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.
(Ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

      1. Il presente articolo disciplina l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'amministrazione, in particolare attraverso la specifica individuazione delle competenze dei rispettivi organi e la definizione dei processi decisionali, la separazione tra le funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza e le attività di gestione, nonché la rappresentanza delle parti sociali negli organi dei medesimi istituti. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'ordinamento degli istituti di cui al presente comma è determinato mediante regolamenti emanati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai criteri di carattere generale indicati dal presente articolo.
      2. Sono organi degli istituti di cui al comma 1:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il consiglio di strategia e vigilanza;

          d) il direttore generale;

          e) il collegio dei sindaci.

      3. Gli organi di cui al comma 2, nello svolgimento delle proprie funzioni cooperano tra loro nel rispetto del principio di

 

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leale collaborazione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuno degli organi collegiali di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
      4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla proposta è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza assoluta dei loro componenti. Contestualmente alla richiesta di parere di cui al secondo periodo, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di strategia e vigilanza, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone di comprovate competenza, professionalità ed esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'istituto e in possesso di requisiti di indiscussa moralità e indipendenza, anche provenienti dalle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero estranee alla pubblica amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Per la nomina di componenti del consiglio di amministrazione in sostituzione di componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti si applica la procedura di cui al presente comma. Per tutta la durata dell'incarico i componenti del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, nonché incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali o incarichi all'interno dell'istituto. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato anche in deroga ai rispettivi ordinamenti. Si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
      5. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni definendone l'ordine del giorno, e può assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. Il presidente adotta, in caso di comprovata necessità e urgenza, al fine di evitare pregiudizi all'istituto, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione, con l'obbligo di presentarli per la ratifica nella prima riunione utile e, comunque, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza dell'atto.
      6. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di strategia e vigilanza:

          a) delibera ogni triennio il piano industriale;

          b) approva, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza, il piano della performance e la relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

          c) predispone i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

          d) nell'ambito della programmazione, approva i piani annuali di attività definendo le relative priorità, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;

          e) delibera il regolamento organico del personale, sentite le associazioni sindacali

 

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maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

          f) sentito il consiglio di strategia e vigilanza, individua, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, qualora i due incarichi non coincidano, il responsabile per la trasparenza di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

          g) propone la nomina del direttore generale ai sensi del comma 15 e nomina, su sua proposta, i dirigenti generali;

          h) trasmette al consiglio di strategia e vigilanza una relazione trimestrale sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e ai profili finanziari, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza;

          i) esercita ogni altra funzione di indirizzo amministrativo non attribuita alla competenza degli altri organi dell'istituto.

      7. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
      8. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INPS è composto da quindici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
      9. Il consiglio di strategia e vigilanza dell'INAIL è composto da sedici membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e i restanti quattordici per metà in rappresentanza delle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e per metà in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e delle funzioni dell'istituto.
      10. Il presidente del consiglio di strategia e vigilanza è eletto dal consiglio stesso tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti.
      11. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenze ed esperienze maturate in posizioni di responsabilità pubbliche o private. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni di cui ai commi 8 e 9.
      12. il possesso dei requisiti di cui al comma 11 è comprovato dal curriculum del componente del consiglio di strategia e vigilanza, pubblicato nel sito internet istituzionale dell'istituto. La carica di componente del consiglio di strategia e vigilanza è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
      13. Il consiglio di strategia e vigilanza esercita funzioni di indirizzo strategico e di vigilanza dell'attività dell'istituto e in particolare:

          a) definisce i programmi generali e le linee di indirizzo dell'istituto;

          b) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;

          c) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e di disinvestimento deliberati dal consiglio di amministrazione, entro sessanta

 

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giorni dalla deliberazione del medesimo consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza e di mancato accordo tra i due organi, decorso tale termine l'approvazione definitiva è rimessa al Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

          d) esprime la propria intesa sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

          e) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni;

          f) esercita funzioni di vigilanza avvalendosi anche dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, acquisendo dati ed elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

          g) predispone e adotta il bilancio sociale;

          h) presenta alle Camere, entro il 30 luglio di ciascun anno, una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali rispetto agli indirizzi strategici.

      14. Le decisioni del consiglio di strategia e vigilanza sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
      15. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'istituto ovvero tra soggetti esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'istituto medesimo in possesso di elevate capacità manageriali. La durata dell'incarico è stabilita nel provvedimento di nomina e non può, in ogni caso, eccedere la residua durata in carica del consiglio di amministrazione che ha formulato la proposta di nomina.
      16. Il direttore generale:

          a) ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'istituto, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

          b) sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi dell'istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;

          c) riferisce almeno trimestralmente al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e sull'attuazione degli indirizzi formulati e delle determinazioni adottate dal medesimo consiglio;

          d) assegna alla dirigenza le risorse umane, finanziarie e strumentali per il perseguimento degli interventi programmati;

          e) formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'istituto e di consistenza degli organici ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal consiglio di amministrazione;

          f) propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti generali;

          g) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

          h) può assistere alle riunioni del consiglio di strategia e vigilanza;

          i) esercita il potere di sospendere l'esecuzione delle decisioni dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi e delle casse, ai sensi dell'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

      17. In caso di mancata o parziale attuazione degli indirizzi o delle decisioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale, per responsabilità a lui attribuibili, il consiglio di amministrazione può proporre la revoca del suo incarico.
      18. Il collegio dei sindaci è composto da sette membri effettivi, uno dei quali con incarico di presidente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i dirigenti generali del medesimo Ministero e tre membri effettivi sono designati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze tra i

 

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dirigenti del medesimo Ministero. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presidente. Per ciascuno dei membri effettivi è nominato un supplente. I membri effettivi sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni, possono essere confermati una sola volta e cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio anche qualora siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui agli articoli da 2403 a 2409 del codice civile e quelle di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.1 componenti del collegio dei sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e dei comitati previsti per le varie gestioni.
      19. L'organismo indipendente di valutazione della performance istituito presso gli istituti di cui al comma 1, è costituito in forma collegiale con tre componenti. I componenti sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza.
      20. Presso ciascun istituto di cui al comma 1 opera un comitato scientifico, presieduto dal Presidente dell'istituto e i cui membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio di strategia e vigilanza, tra esperti in possesso di elevata qualificazione tecnico-scientifica e riconosciuta esperienza nelle materie di competenza dell'istituto. Il comitato scientifico, i cui componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, esercita funzioni consultive in materia di pianificazione strategica e di supervisione delle attività di ricerca svolte dall'istituto. La partecipazione al comitato scientifico ha natura onorifica e non da titolo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. La composizione e le funzioni del comitato scientifico nonché le sue modalità di funzionamento sono determinate dai regolamenti di cui al comma 1.
      21. Continuano ad operare, presso l'INPS, i comitati regionali e provinciali, di cui agli articoli da 33 a 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui al Capo II della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché, presso l'INAIL, i comitati consultivi provinciali di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1712, e i loro coordinamenti regionali.
      22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono determinate le indennità di carica spettanti agli organi degli istituti di cui al comma 1.
      23. Agli oneri derivanti dalle indennità di carica di cui al comma 22 e dai rimborsi delle spese di cui al comma 20, si provvede nei limiti delle risorse destinate, sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle indennità di carica degli organi degli istituti di cui al comma 1, che sono incrementate di 700.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
      24. Fermo restando quanto previsto dai commi 22 e 23, la partecipazione all'attività degli organi degli istituti di cui al comma 1, non da diritto alla corresponsione di emolumenti connessi alla presenza.
      25. All'articolo 38 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 37 sovraintende un comitato amministratore composto, oltre che dal presidente dell'istituto, che lo presiede, dagli altri componenti del consiglio di amministrazione e da due componenti in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze”».
 

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      104-ter. Gli articoli da 2 a 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono abrogati.
      104-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al rinnovo degli organi dell'INPS e dell'INAIL, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.
      104-quinquies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono emanati i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'INPS e dell'INAIL, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come sostituito dal comma 104-bis del presente articolo.

      Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

      104-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le associazioni e le fondazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà delle stesse di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori secondo le modalità e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati e anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi».
      104-ter. Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in considerazione della specifica missione istituzionale da essi svolta, non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 624 del presente articolo.

      Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:

      140-bis. L'estensione sperimentale delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto, istituito presso l'INAIL, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermata per gli anni 2018, 2019, 2020, a valere sulle risorse disponibili nel medesimo Fondo, e fino a loro eventuale esaurimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo modalità attuative

 

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definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      140-ter. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

      Dopo il comma 120, aggiungere i seguenti:

      120-bis. Il congedo di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, si applica anche alle persone molestate sui luoghi di lavoro.
      120-ter. Al fine di stabilire misure atte a prevenire e a contrastare le molestie e le molestie sessuali ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nei luoghi e nei rapporti di lavoro, la lavoratrice o il lavoratore che denuncia una molestia sul luogo di lavoro ai sensi dell'articolo 26, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune di natura informativa e formativa al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro, i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e contrasto di cui al presente comma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2018.

      Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026 e di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 16.483.300 euro per l'anno 2018, di 52.869.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020, 179.008.500 euro per l'anno 2021, di 168.304.300 euro per l'anno 2022, di 122.800.700 euro per l'anno 2023, di 107.596.400 euro per l'anno 2024, di 138.392.100 euro per l'anno 2025, di 148.387.900 euro per l'anno 2026 e di 140.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 143.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029.

      Dopo il comma 228, aggiungere il seguente:

      228-bis. Nei limiti di reddito di cui al comma 228, i contributi previdenziali sono versati alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

      Dopo il comma 509, aggiungere i seguenti:

      509-bis. I datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

          a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

 

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          b) strumenti di pagamento elettronico;

          c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro;

          d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

      509-ter. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
      509-quater. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 509-bis, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
      509-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 509-bis e 509-ter non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 509-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
      509-sexies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 509-bis, 509-ter e 509-quater. Gli obblighi di cui ai commi 509-bis, 509-ter e 509-quater e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –100.000.

      Al comma 676, lettera a), sostituire le parole: vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

      Al comma 676, lettera a), sostituire le parole: vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

      Al comma 676, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

          g-bis) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019».

 

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XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
 

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XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

(Relatore: Donata LENZI)

RELAZIONE
sul
DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (4768)
e relativa nota di variazioni (4768/I)

      La XII Commissione,

          esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 4768, approvato dal Senato, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato) per le parti di propria competenza;

          esaminati gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4), limitatamente alle parti di competenza, e del Ministero della salute (Tabella 14);

          espresso apprezzamento, per quanto riguarda la materia delle politiche sociali, per la previsione di una serie di disposizioni, a partire da quelle volte ad estendere la platea dei beneficiari e ad incrementare il beneficio economico collegato al Reddito di inclusione – ReI, la misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale recentemente introdotta dal decreto legislativo n. 147 del 2017;

          apprezzate, altresì, sempre in materia di politiche sociali, le norme concernenti, rispettivamente, la stabilizzazione dell'assegno di natalità (cosiddetto bonus bebè) e l'istituzione di un Fondo per il sostegno del caregiver familiare, nonché l'incremento del finanziamento della spesa per il Terzo settore e il rifinanziamento del Fondo per le non autosufficienze per 450 milioni di euro;

          valutato, al contrario, negativamente il definanziamento di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;

          sottolineata, in termini generali, la necessità, più volte ribadita dalla Commissione Affari sociali, per cui le dotazioni dei fondi volti a sostenere diritti e politiche sociali devono essere vincolate affinché le regioni non possano disporne al fine di assicurare il raggiungimento di obiettivi di pareggio di bilancio, come è già accaduto attraverso intese raggiunte in sede di Conferenza Stato-regioni;

          evidenziata, con riferimento alla materia della salute, l'assenza di disposizioni volte a fornire una risposta alle numerose questioni rimaste aperte in questo settore, dall'incremento del Fondo sanitario nazionale ai fabbisogni di personale in sanità, dal rinnovo dei contratti del personale sanitario alla stabilizzazione dei ricercatori;

          stigmatizzato, in particolare, il fatto che il Fondo sanitario nazionale per il

 

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2018, che sulla base di quanto previsto dalla legge di stabilità 2017 sarebbe dovuto ammontare a 114 miliardi di euro, ammonta invece a 113,4 miliardi, a causa dei circa 600 milioni di euro che le regioni a statuto ordinario devono allo Stato a causa del rifiuto delle amministrazioni a statuto.

      Dopo il comma 71 inserire il seguente:

      71-bis. Al fine di poter completare le procedure di liquidazione dei danni già accertati alla data di entrata in vigore della presente legge derivanti da calamità naturali riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 2015, n. 91, la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme eventualmente eccedenti la copertura dei danni già accertati vanno ad integrare la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14, decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –2.000.000;

          2019: –2.000.000;

          2020: –2.000.000.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

      Al comma 249, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La determinazione dell'AIFA avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera individua l'importo spettante a ciascuna regione e provincia autonoma e costituisce titolo per l'iscrizione nel bilancio della stessa regione e provincia autonoma della quota ad essa spettante.

      Al comma 249, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il ripiano di cui al periodo precedente è determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

      Conseguentemente, dopo il comma 251, aggiungere il seguente:

      251-bis. L'AIFA determina il ripiano per l'anno 2017 in modo tale che, in caso di superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto della spesa farmaceutica convenzionata, i titolari di AIC di uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto, per i quali non siano disponibili i dati di vendita relativi ai 12 mesi dell'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche per la determinazione degli oneri di ripiano accertati dall'AIFA a decorrere dall'anno 2018.

      Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

      253-bis. All'articolo 48, comma 19, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

      «5) alla copertura degli eventuali maggiori oneri relativi alla spesa farmaceutica derivanti dalla rimozione della preclusione per i medici di medicina generale della prescrizione di terapie innovative e di comprovata efficacia e sicurezza, come le terapie orali a beneficio di pazienti affetti da diabete di tipo 2 che agiscono sul sistema incretinico quali i DPP-4I nonché di LAMA/LABA e ICS, anche in associazione, a beneficio di pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva».

 

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      Dopo il comma 259, aggiungere i seguenti:

      259-bis. È istituita presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018.
      259-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di registrazione delle DAT presso la banca dati di cui al comma precedente.

      Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –5.000.000;

          2019: –;

          2020: –.

      Al comma 260, capoverso comma 16, sostituire le parole: articolo 64, comma 2 con le seguenti: articolo 64, commi 2 e 3.

      Dopo il comma 261, aggiungere i seguenti:

      261-bis. Al fine di garantire e promuovere la continuità, l'efficienza e l'efficacia delle attività nel campo della prevenzione connesse ai bisogni di salute, le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore a 604 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
      261-ter. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 261-bis, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      261-quater. Il maggior gettito di cui al comma 261-bis confluisce nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

      Dopo il comma 261, aggiungere il seguente:

      261-bis. Le risorse della retribuzione individuale di anzianità del personale del Servizio sanitario nazionale cessato dal servizio, con decorrenza dal 1o gennaio 2018, incrementano i corrispettivi fondi individuati nelle aree contrattuali per la contrattazione decentrata integrativa e non rilevano ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. I contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità di attribuzione agli specifici fondi contrattuali favorendo la tendenziale perequazione tra gli enti del Servizio sanitario nazionale della stessa regione o provincia autonoma.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –45.000.000;

          2019: –45.000.000;

          2020: –45.000.000.

      Dopo il comma 264, aggiungere i seguenti:

      264-bis. Le risorse destinate alla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, comprensivi della rivalutazione dell'indennità integrativa, erogati dalle regioni a statuto ordinario, sono incrementate di 130 milioni di euro per l'anno 2018.
      264-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 264-bis, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del

 

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Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

      Dopo il comma 264, aggiungere il seguente:

      264-bis. Fra i beneficiari dell'equa riparazione prevista dall'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono inclusi anche i familiari dei deceduti danneggiati, anche se agiscono solo iure proprio, a condizione che abbiano fatto domanda di accesso all’iter transattivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro la data del 19 gennaio 2010.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –1.000.000;

          2019: –1.000.000;

          2020: –1.000.000.

      Dopo il comma 270, aggiungere i seguenti:

      270-bis. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei principi della Carta europea del Ricercatore (raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005) e per consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, è istituito presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito denominati «Istituti», un ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.
      270-ter. Il rapporto di lavoro dei ricercatori è disciplinato da specifica sezione del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area autonoma dirigenziale di contrattazione collettiva della sanità con esclusione dell'estensione degli istituti tipici della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, mentre per il personale di supporto alla ricerca è disciplinato da specifica sezione del CCNL del comparto sanità.
      270-quater. Ai fini del presente articolo, gli atti aziendali degli Istituti prevedono una specifica ed autonoma sezione dedicata alla dotazione organica per le funzioni di ricerca.
      270-quinquies. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti possono assumere, per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse finanziarie disponibili trasferite dal Ministero della salute, nonché di quelle provenienti da altri finanziamenti destinati alla ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto dei CCNL di cui al 270-ter, da destinare alla ricerca sanitaria ed alle attività di supporto alla ricerca.
      270-sexies. Previo Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il reclutamento del personale della ricerca sanitaria e dell'attività di supporto avviene con i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali definiti, per le diverse figure professionali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dei CCNL di cui al comma 270-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.
      270-septies. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento di cui ai commi 270-quinquies e 270-sexies, per la specifica funzione professionale, previa verifica della disponibilità finanziaria. I vincitori sono immessi in servizio con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori cinque anni, previa valutazione. Modalità, criteri e condizioni per la valutazione di idoneità sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la

 

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semplificazione e la pubblica amministrazione.
      270-octies. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale e dei requisiti di accesso previsti dalla disciplina concorsuale per i rispettivi profili, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica, possono procedere all'inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale del personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva.
      270-novies. Il personale di cui al presente articolo, che opera in strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.
      270-decies. In sede di prima applicazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del contratto collettivo di cui al comma 270-ter, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporto di lavoro flessibile instaurato a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque anni, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina prevista nel decreto di cui al comma 270-septies.
      270-undecies. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'assunzione di cui al comma 270-decies, gli Istituti possono continuare ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma 270-decies attraverso la proroga dei contratti in essere.
      270-duodecies. Per le finalità di cui ai commi da 270-bis a 270-undecies, nei limiti delle risorse di cui al comma 270-quinquies, i contratti a tempo determinato di cui ai predetti commi sono stipulati in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
      270-terdecies. Gli oneri derivanti dai commi da 270-bis a 270-duodecies sono valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2018 e in 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

      Conseguentemente:

          a) sostituire il comma 625 con il seguente:

      625. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 6.050.000 euro per l'anno 2018, di 25.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 68.700.000 euro per l'anno 2025, di 90.900.000 euro per l'anno 2026 e di 94.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

          b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –20.000.000;

          2019: –20.000.000;

          2020: –20.000.000.

      Dopo il comma 264, aggiungere il seguente:

      264-bis. All'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

      «4-bis. Al fine di rafforzare, su tutto il territorio nazionale, la garanzia di uniformi e rigorosi livelli di qualità e sicurezza dei processi produttivi trasfusionali, il Centro nazionale sangue svolge attività di verifica e controllo ai fini della certificazione di conformità delle attività e dei prodotti dei servizi trasfusionali alle disposizioni normative nazionali ed europee, quale strumento di garanzia propedeutico al rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome, previsti dall'articolo 20 della presente legge e dall'articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, e a supporto delle stesse.

 

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      4-ter. Con decreto del Ministro della salute, acquisita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento, in seno al Centro nazionale sangue, del sistema nazionale di verifica, controllo e certificazione, anche con riferimento ai rapporti con le regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
      4-quater. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 4-bis della presente legge, è destinata, in modo vincolato, alle attività del Centro nazionale sangue la somma di 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 1o gennaio 2018, a valere sulle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

      Dopo il comma 431, aggiungere il seguente:

      431-bis. All'articolo 1, comma 680, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione delle risorse destinate al Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e delle risorse destinate al Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché delle risorse destinate al Fondo per l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112.».

      Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), Programma 23.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

          2018:
CP: –5.000.000;
CS: –5.000.000;

          2019:
CP: –5.000.000;
CS: –5.000.000;

          2020:
CP: –
CS: –

      Conseguentemente, alla Tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro delle politiche sociali, Missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), Programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12), apportare le seguenti variazioni:

          2018:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

          2019:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

          2020:
CP: –
CS: –

 

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XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
 

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XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

(Relatore: Mino TARICCO)

RELAZIONE
sul
DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (4768)
e relativa nota di variazioni (4768/I)

      La XIII Commissione,

          esaminato il disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», approvato dal Senato) (A.C.4768) recante, nella prima sezione, numerosi interventi a favore del settore agricolo, e nella seconda sezione, lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tab. 12 – articolo 13 del DDL);

          preso atto positivamente che il provvedimento contiene numerose disposizioni a favore del comparto agricolo che si pongono in linea con gli indirizzi approvati dalla Commissione Agricoltura in sede di approvazione della relazione sulla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2017;

          considerato, in particolare, rilevante per il rilancio dell'occupazione giovanile in agricoltura la previsione dell'esonero contributivo totale per i primi tre anni e dello sgravio contributivo, al 66 per cento nel quarto anno e al 50 per cento nel quinto anno, a favore degli imprenditori agricoli che non hanno raggiunto i 40 anni di età e che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018;

          preso atto positivamente che le disposizioni a favore dei giovani sono state integrate al Senato con l'introduzione del contratto di affiancamento tra i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni e gli imprenditori agricoli o coltivatori diretti di età superiore a sessantacinque anni o pensionati, con il quale viene garantito l'accesso prioritario ai mutui agevolati per gli investimenti;

          ritenuto particolarmente utile, per garantire alle imprese agricole la corresponsione entro tempi certi delle misure disposte sui fondi PAC e sviluppo rurale, il differimento introdotto al Senato al 31 dicembre 2018 dell'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei fino a 25 mila euro;

          considerato, tuttavia, che tale misura rischia di non risultare adeguata per garantire alle imprese agricole il pagamento dei premi e dei contribuiti cui hanno diritto, stante l'aggravio amministrativo cui gli uffici saranno chiamati per adempiere al disposto normativo richiamato, rendendosi, pertanto, necessario, meglio articolare la proroga, in modo da differenziare tra le richieste di fondi europei oltre le 25 mila euro e quelle entro tale soglia, escludendo, comunque, dalle suddette proroghe i certificati

 

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antimafia richiesti per la partecipazione a bandi per la concessione di terreni agricoli pubblici;

          considerata, con favore, la stabilizzazione del personale precario presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi di economia agraria (CREA);

          preso atto favorevolmente della proroga delle cd. misure di super ammorta mento e di iper ammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati;

          considerato, con riferimento alle misure da ultimo richiamate, che le imprese agricole non hanno potuto aver accesso a tali agevolazioni in quanto soggette a tassazione in base alle regole catastali e che occorre, pertanto, al fine di consentire agli imprenditori agricoli di utilizzare le opportunità offerte dagli incentivi di Industria 4.0, sostituire, per le sole aziende agricole soggette a forfettizzazione per attività connesse, il vantaggio derivanti dall'iper e del super ammortamento dell'investimento in un equivalente credito d'imposta;

          considerate, altresì, importante l'istituzione dei distretti del cibo che andrebbe, comunque, integrata con una previsione specifica sui distretti biologici;

          ritenuto assolutamente necessario l'intervento introdotto al Senato a favore del comparto della pesca, al quale sono state riconosciute le adeguate risorse finanziarie per corrispondere l'indennità giornaliera per il fermo pesca obbligatorio e per quello non obbligatorio, rifinanziando, altresì, per il 2019 il programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019;

          considerato, al riguardo, opportuno completare il quadro di intervento delineato, prevedendo la detassazione dell'indennità giornaliera per il fermo pesca obbligatorio, il finanziamento anche per il 2018 del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 ed uno specifico finanziamento a favore del Fondo di solidarietà nazionale della pesca, predisponendo, al contempo, specifiche risorse per completare le procedure di liquidazione dei danni già accertati;

          preso atto con favore che il provvedimento in esame innalza, come disposto già negli anni precedenti, la percentuale di compensazione IVA per le carni vive bovine e suine prevedendo che la stessa sia stabilita in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 per cento e all'8 per cento per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020;

          ritenuto importante, al riguardo, permettere, in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente, la detraibilità in capo al cessionario del maggiore importo addebitato;

          ritenuto, comunque, particolarmente urgente fornire un sostegno al comparto della zootecnia, incentivando la produzione estensiva praticata nelle zone montane e nelle zone svantaggiate, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017;

          ritenuto, altresì, strategico per il settore prevedere uno specifico Fondo per favorire la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e per incentivare l'aggregazione e l'organizzazione del relativo comparto;

          considerato, altresì, particolarmente rilevante, anche in considerazione dell'impegno chiesto in tale senso nella risoluzione n. 8-00249, approvata dalla XIII Commissione in data 26 luglio 2017, che siano state previste risorse finanziarie pari a 250 milioni di euro per la realizzazione del piano straordinario degli invasi e ritenuto, al riguardo, importante specificare che occorra dare priorità alla realizzazione degli interventi in stato di progettazione avanzata;

          considerato con favore lo stanziamento di specifiche risorse finanziarie per contrastare gli effetti del batterio della Xylella fastidiosa;

          ritenuto, al riguardo, che occorra destinare specifiche risorse aggiuntive per la concessione di misure che possano rilanciare le imprese agricole colpite dal Citrus

 

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Tristeza Virus e dagli insetti infestanti Liothrips oleae, Halyomorpha hayls e Dryocosmus kuriphilus e per rafforzare la ricerca finalizzata a contrastare le suddette fitopatie;

          considerato, altresì, necessario assicurare un contributo per la copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari alle imprese che hanno subito danni in seguito a calamità naturali nell'anno 2017;

          ritenuta di interesse strategico la definizione dell'attività di enoturismo, unitamente alla sua relativa disciplina fiscale, che andrebbe, comunque, meglio delineata individuando esattamente i riferimenti normativi di connessione all'attività agricola prevedendo, altresì, il concerto con il Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo nella definizione delle linee guida sugli standard di qualità che debbono presiedere all'esercizio di tale attività;

          considerato particolarmente rilevante considerare tra le attività connesse le attività di fornitura di beni e servizi, compresa la ricezione e l'ospitalità, svolte dalle aziende faunistico-venatorie;

          preso atto che il provvedimento prevede un credito di imposta per la sistemazione a verde di aree scoperte di edifici e immobili esistenti, valida anche per impianti di irrigazione e la realizzazione di pozzi, copertura a verde e giardini pensili;

          ritenuta di particolare importanza una previsione che disponga un ulteriore credito d'imposta per acquistare beni strumentali che utilizzano tecniche ecologiche per abbattere erbe infestanti nel verde urbano e nelle aree agricole;

          ritenuto necessario, considerata l'evoluzione normativa al riguardo, sancire, nelle disposizioni riguardanti i contratti agrari, l'equiparazione degli imprenditori agricoli professionali ai coltivatori diretti, prevedendo, altresì, che per i contratti di affitto si applichi ad entrambi l'imposta minima di registro ridotta del 20 per cento;

          ritenuto particolarmente utile al settore che gli imprenditori agricoli possano comprovare la conduzione dei terreni in comodato verbale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

          considerato quanto mai urgente chiarire che le cooperative di imprenditori agricoli che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, forniscono ai soci beni o servizi diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico rientrino, ai fini dell'esenzione dell'IRAP, tra i soggetti che operano nel settore agricolo;

          ritenuto, altresì, rilevante definire il regime fiscale al quale sono soggetti i redditi derivanti dall'attività di raccolta dei tartufi per permettere l'emersione di tali proventi e rendere così maggiormente tracciabile il prodotto;

          considerato, altresì, opportuno prevedere talune riduzioni di imposta, articolate a seconda dell'ammontare di produzione effettuata ogni anno, a favore della produzione di birra artigianale;

          ritenuto, poi, rilevante che gli impianti di biogas di potenza fino a 300kW possano aver diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

          ritenuto, altresì, particolarmente rilevante assicurare un sostegno alle famiglie che non riescono a garantire l'accesso alle mense scolastiche, finalizzando, all'uopo, specifiche risorse finanziarie;

          considerato, infine, necessario assicurare e promuovere la cooperazione agroalimentare delle filiere agricole, rifinanziando le iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli,

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

      con le seguenti condizioni:

          1) venga previsto che le disposizioni di cui agli articoli 25, comma 1, lett. c) e 28, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161,

 

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in materia di acquisizione dell'informazione e della documentazione antimafia per i terreni agricoli, siano prorogate al 31 dicembre 2018 per coloro che usufruiscono di fondi europei di importo superiore a 25.000 euro e al 31 dicembre 2019 per coloro che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a 25.000 euro, stabilendo, altresì, che le suddette proroghe non si applichino in caso di acquisizione dei certificati antimafia per la partecipazione a bandi per la concessione di terreni agricoli pubblici;

          2) venga disposto a favore degli imprenditori agricoli che intendono effettuare gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione;

          3) venga inserita una specifica nell'ambito della disposizione riguardante i distretti del cibo volta ad includere, definendoli, i distretti biologici;

          4) venga completato il quadro di interventi riguardanti il settore della pesca, prevedendo la detassazione dell'indennità giornaliera, il finanziamento anche per il 2018 del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 nonché uno specifico finanziamento a favore del Fondo di solidarietà nazionale della pesca, predisponendo, al contempo, specifiche risorse per completare le procedure di liquidazione dei danni già accertati;

          5) venga integrato l'intervento nel settore della zootecnia, fornendo un sostegno finanziario all'allevamento estensivo praticato nelle zone montane e nelle zone svantaggiate, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017;

          6) venga prevista la detraibilità dell'IVA corrisposta in misura superiore a quella effettiva;

          7) venga istituito uno specifico Fondo dotato di adeguate risorse finanziarie per favorire la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e per incentivare l'aggregazione e l'organizzazione del relativo comparto;

          8) venga precisato, nell'ambito delle disposizioni che prevedono l'avvio del piano invasi garantendo a tal fine uno stanziamento pari a 250 milioni che venga assicurata priorità alla realizzazione degli interventi in stato di progettazione avanzata;

          9) venga valutata la possibilità di aumentare lo stanziamento disposto per contrastare gli effetti del batterio della Xylella fastidiosa;

          10) vengano previste specifiche risorse finanziarie per la concessione di misure che possano rilanciare le imprese agricole colpite dal Citrus Tristeza Virus e dagli insetti infestanti Liothrips oleae, Halyomorpha hayls e Dryocosmus kuriphilus, e per rafforzare la ricerca finalizzata a contrastare le suddette fitopatie;

          11) venga assicurato un contributo per la copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari alle imprese che hanno subito danni in seguito a calamità naturali nell'anno 2017;

          12) nell'ambito delle disposizioni riguardanti la disciplina dell'attività di enoturismo e relativa disciplina fiscale, vengano individuati esattamente i riferimenti normativi di connessione all'attività agricola prevedendo, altresì, il concerto con il Ministero dei beni culturali nella definizione delle linee guida sugli standard di qualità che debbono presiedere all'esercizio di tale attività;

          13) venga previsto che le aziende faunistiche-venatorie possano svolgere, qualora esercitate dall'imprenditore agricolo mediante utilizzazione prevalente dell'azienda, attività connesse le attività di fornitura di beni e servizi, compresa la ricezione e l'ospitalità;

          14) venga previsto un credito di imposta per acquistare beni strumentali che utilizzano tecniche ecologiche per abbattere erbe infestanti nel verde urbano e nelle aree agricole;

          15) venga stabilita l'equiparazione, nelle disposizioni riguardanti i contratti agrari, ai coltivatori diretti degli imprenditori agricoli professionali, prevedendo che per i

 

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contratti di affitto si applichi ad entrambi l'imposta minima di registro ridotta del 20 per cento;

          16) venga previsto che gli imprenditori agricoli possano comprovare la conduzione dei terreni in comodato verbale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

          17) venga chiarito che le cooperative di imprenditori agricoli che forniscono ai soci beni o servizi diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico rientrano, ai fini dell'esenzione dell'IRAP, tra i soggetti che operano nel settore agricolo;

          18) venga prevista una specifica disposizione in merito al regime fiscale applicabile ai redditi derivanti dall'attività di raccolta dei tartufi;

          19) vengano previste specifiche riduzioni di imposta, articolate a seconda dell'ammontare di produzione effettuata ogni anno, a favore della produzione di birra artigianale;

          20) venga previsto che gli impianti di biogas di potenza fino a 300kW possano aver diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

          21) venga assicurato un sostegno alle famiglie che non riescono a garantire l'accesso alle mense scolastiche, finalizzando, all'uopo, specifiche risorse finanziarie;

          22) vengano previste specifiche risorse per finanziare le iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli.

      La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti:

ART. 1.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:

      2-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 8 dicembre 1997, n. 471, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro».

      Al comma 3, lettera b), punto n. 2), alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

      Conseguentemente:

          dopo il comma 1-sexies.1. inserire il seguente: «1-sexies.2. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 per interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo e nei manufatti contenenti amianto strumentali all'attività agricola, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all'attività agricola, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi».

          dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1-sexies.2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 3 del presente articolo sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2018,10 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per l'anno 2020.»;

          alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –5.000.000;

          2019: –10.000.000;

          2020: –15.000.000.

      Al comma 4, sostituire le parole: Per l'anno 2018, con le seguenti: per gli anni 2018 e 2019.

 

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      Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

      4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.200 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

      6-bis. Al fine di promuovere la regolarizzazione fiscale del mercato dei biocombustibili legnosi, per le spese documentate relative all'acquisto di legna da ardere per l'alimentazione di generatori di calore finalizzati alla climatizzazione invernale degli edifici ad uso residenziale, spetta in via sperimentale e nel limite massimo di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, una detrazione dall'imposta lorda, in un'unica quota annuale, per una quota pari al 14 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 150 euro per contribuente. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ad uso residenziale in grado di comprovare l'effettivo acquisto tramite i documenti fiscali previsti dalla vigente legislazione.

      Conseguentemente:

          al comma 7 sostituire le parole: di cui ai commi da 4 a 6 con le seguenti: di cui ai commi da 4 a 6-bis.

          al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: è incrementato di 297 milioni di euro per gli anni 2018, 2019, 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

      6-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dopo le parole: «le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,» aggiungere le seguenti: «le cooperative e gli altri enti di diritto privato di cui sopra che operano nel campo dell'utilizzazione e della commercializzazione del legname e della filiera foresta-legno-energia,».

      Dopo il comma 20 inserire i seguenti:

      20-bis. Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 che acquistano beni strumentali nuovi che utilizzano tecniche ecologiche, quali la tecnica del diserbo fisico, per abbattere le erbe infestanti nel verde urbano e nelle aree agricole, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
      20-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del benefìcio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine

 

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del rispetto del limite di spesa di cui al comma 20-quater e al relativo monitoraggio.
      20-quater. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 20-bis non può comportare oneri superiori a 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –2.000.000;

          2019: –2.000.000;

          2020: –2.000.000.

      Dopo il comma 24, inserire il seguente:

      24-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

      Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

          2018: –5.000.000;

          2019: –15.000.000;

          2020: –20.000.000.

      Dopo il comma 24, inserire i seguenti:

      24-bis. Agli imprenditori agricoli che svolgono attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, produttive di reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e altre attività agricole di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione; ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
      24-ter. Le disposizioni di cui al comma 39-bis si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
      24-quater. Il credito di imposta di cui al comma 39-bis si applica in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinano n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo Il e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
      24-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative con particolare riguardo alla conoscibilità delle risorse finanziarie disponibili, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento dei beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni

 

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applicative, anche con riguardo alla fruizione del reddito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 39-sexies e al relativo monitoraggio.
      24-sexies. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 24-bis al 24-quinquies non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      Dopo il comma 35, inserire i seguenti:

      35-bis. Agli imprenditori agricoli che svolgono attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3 del codice civile, produttive di reddito agrario ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e altre attività agricole di cui all'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
      35-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
      35-quater. Il credito di imposta di cui al comma 35-bis si applica in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
      35-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le necessarie disposizioni applicative, con particolare riguardo alla conoscibilità delle risorse finanziarie disponibili, all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta per l'ottenimento del beneficio ed alle relative cause di decadenza e revoca, all'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo alla fruizione del credito di im posta al fine del rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 35-sexies e al relativo monitoraggio.
      35-sexies. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

      Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –15.000.000;

          2019: –15.000.000;

          2020: –15.000.000.

      Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

      35-bis. Al fine di promuovere la sperimentazione e la ricerca agraria, il credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 spetta anche ai progetti delle aziende agrarie sperimentali di proprietà delle università nazionali in materia di adattamenti ai cambiamenti climatici, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

 

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      35-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità e criteri di finanziamento dei progetti di cui al comma 1.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –1.000.000;

          2019: –1.000.000;

          2020: –1.000.000.

      Dopo il comma 35, inserire il seguente:

      35-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 15 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

      Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –15.000.000;

          2019: –15.000.000;

          2020: –15.000.000.

      Dopo il comma 65, inserire il seguente:

      65-bis. Al fine di promuovere la sperimentazione e la ricerca agraria, il credito d'imposta, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014 spetta anche ai progetti delle aziende agrarie sperimentali di proprietà delle università nazionali in materia di adattamenti ai cambiamenti climatici, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2011 e 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità e criteri di finanziamento dei progetti di cui al presente comma.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2017: –1.000.000;

          2018: –1.000.000;

          2019: –1.000.000.

      Dopo il comma 70, inserire il seguente:

      70-bis. Le indennità di cui al precedente comma nonché le indennità di cui all'articolo 1, comma 346, legge 11 dicembre 2016, n. 232, non concorrono alla formazione del reddito.

      Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –5.000.000;

          2019: –5.000.000;

          2020: –5.000.000.

      Al comma 71, dopo la parola: integrata, inserire le seguenti: di 3 milioni di euro per l'anno 2018 e.

      Conseguentemente:

          al medesimo comma 71, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri per l'anno 2018 derivante dal precedente periodo, nella misura pari a 3 milioni di euro si provvede utilizzando quota parte delle

 

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risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154. A tal fine le predette risorse, nella misura di 3 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018 per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

          alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –3.000.000;

          2019: –3.000.000;

          2020: –3.000.000.

      Dopo il comma 71 inserire i seguenti:

      71-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica ed a basso impatto ambientale, dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241 e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, Gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
      71-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vengono riportate le modalità, i criteri ed i soggetti beneficiari di cui al comma 71-bis.

      Conseguentemente, al comma 624 sostituire la cifra: 17.585.300 con la seguente: 7.585.300.

      Dopo il comma 71 inserire il seguente:

      71-bis. Al fine di poter completare le procedure di liquidazione dei danni già accertati alla data di entrata in vigore della presente legge derivanti da calamità naturali riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 2015, n. 91, la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme eventualmente eccedenti la copertura dei danni già accertati vanno ad integrare la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14, decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –2.000.000;

          2019: –2.000.000;

          2020: –2.000.000.

      Al comma 72 sostituire le parole: sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per l'anno 2020.

      Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –5.000.000;

          2019: –8.000.000;

          2020: –13.000.000.

      Al comma 72, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020, con le seguenti: 3 milioni di euro per l'anno 2018, 7 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per l'anno 2020.

      Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro per l'anno 2018 e dì 53.868.200 euro per l'anno 2019,

 

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di 135.812.100 euro per l'anno 2020, con le seguenti: 14.585.300 euro per l'anno 2018 e di 48.868.200 euro per l'anno 2019, dì 130.812.100 euro per l'anno 2020.

      Dopo il comma 72 aggiungere il seguente:

      72-bis. In relazione agli effetti non concorrenziali derivanti dall'importazione di prodotti agricoli, in particolare il riso, provenienti dalla Cambogia e dal Myanmar è concesso un contributo una tantum pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2018 in favore delle imprese risicole delle province di Novara, Vercelli, Pavia.

      Conseguentemente, al comma 624 la cifra: 17.585.000 è sostituita dalla seguente: 12.585.000.

      Dopo il comma 74 aggiungere il seguente:

      74-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

      1-bis. Al fine di superare le emergenze derivate dagli organismi nocivi Liothrips oleae e Halyomorpha halys, dal Citrus Tristeza Virus e dal Dryocosmus kuriphilus, il Fondo di cui al comma 1 è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite da Liothrips oleae e Halyomorpha halys, nonché al settore agrumicolo nelle aree colpite dal Citrus Tristeza Virus, nonché al settore castanicolo nelle aree colpite da Dryocosmus kuriphilus.
      1-ter. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato, per le finalità di cui al comma 1-bis, di 12 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 da destinare, in misura pari a 3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, all'attuazione di misure di contrasto degli organismi nocivi Liothrips oleae e Halyomorpha halys; in misura pari a 6 milioni di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, alla ricostituzione del potenziale produttivo agrumicolo danneggiato dal Citrus Tristeza Virus ed al sostegno della ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dal medesimo virus alle condizioni e modalità previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102; in misura pari a 3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 all'attuazione di misure di contrasto del Dryocosmus kuriphilus.
      1-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui ai commi 1-bis ed 1-ter del Fondo, ivi comprese l'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo dei benefici, la documentazione richiesta per l'ottenimento dei benefici stessi e le relative cause di decadenza e revoca, l'effettuazione dei controlli, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riferimento all'applicazione di nuove tecniche colturali, di controllo e di contenimento ed al relativo monitoraggio.

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio dei settori colpiti da fitopatie e organismi nocivi».

      Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni:

          2018: – 12.000.000;

          2019: – 12.000.000;

          2020: – 12.000.000.

      Dopo il comma 74 aggiungere i seguenti:

      74-bis. Al fine di sostenere l'apparato produttivo delle imprese agricole, in stato di difficoltà temporanea, con particolare riferimento al mantenimento dell'occupazione, è istituito un Fondo di sostegno, nello stato di previsione del Ministro dello sviluppo economico con una dotazione 30

 

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milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
      74-ter. Possono accedere agli interventi del Fondo di cui al comma 74-bis le imprese, che versano in uno stato di transitoria difficoltà ai sensi del successivo comma 74-quater, qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa e ricorrano i seguenti ulteriori requisiti:

          a) l'impresa sia in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assicurativi obbligatori nei confronti dei propri dipendenti;

          b) l'impresa e i suoi amministratori siano in regola con la certificazione antimafia;

          c) gli amministratori dell'impresa non siano stati in precedenza dichiarati falliti;

      74-quater. I requisiti di cui al comma 74-bis devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa e devono essere mantenuti per tutto il periodo di durata di tale stato, a pena della revoca del contributo erogato, ai sensi del comma 9.
      74-quinquies. La domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa è presentata al Ministero dello sviluppo economico. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

          a) lo stato patrimoniale e il conto dei profitti e delle perdite dell'impresa relativi all'ultimo esercizio finanziario;

          b) l'andamento dell'indebitamento alla data di presentazione della domanda;

          c) una relazione contenente il piano economico-finanziario per la ristrutturazione dell'impresa e la descrizione delle possibili conseguenze economiche e sociali derivanti dall'eventuale cessazione dell'attività.

      74-sexies. Alla domanda di cui al precedente comma deve, altresì, essere allegata una dichiarazione con la quale l'imprenditore si impegna, in caso di concessione dei contributi previsti dalla presente legge, a salvaguardare per tutto il periodo di difficoltà i livelli occupazionali delle imprese di cui al comma 1 esistenti alla data di presentazione della domanda.
      74-septies. Entro un mese dalla data di presentazione della domanda il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ove ne riscontri i presupposti, dichiara lo stato di difficoltà temporanea delle imprese, definendo, altresì, le date di inizio e di fine del periodo di crisi.
      74-octies. Il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e i criteri di priorità da applicare nell'accoglimento delle domande, nonché la definizione di eventuali riserve in favore di imprese appartenenti a determinati settori o aventi determinati requisiti.
      74-nonies. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori che prevedono una disciplina più restrittiva rispetto a quella della presente legge o del citato regolamento (CE) n. 1998/2006.
      74-decies. Le risorse del Fondo di cui al comma 74-bis, sono erogate alle imprese fino all'esaurimento delle stesse.
      74-undecies. Ferme restando le disposizioni penali previste in materia, qualora successivamente all'erogazione del contributo sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge ai fini della sua concessione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone la revoca del contributo smesso.

 

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      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

          2018: –30.000,000;

          2019: –30.000.000;

          2020: –30.000.000.

      Dopo il comma 74, inserire il seguente:

      74-bis. – (Esenzione IMU terreni agricoli in affitto). – A decorrere dall'anno 2018 e per i quattro periodi d'imposta successivi, l'esenzione di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trova applicazione ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tali qualifiche.

      Conseguentemente, al comma 624, le parole: 17.585.300 euro sono sostituite con le seguenti: 12.585.300 euro, le parole: 53.868.200 euro sono sostituite con le seguenti: 48. 868.200 euro e le parole: 135.812.100 euro con le seguenti: 130.812.100 euro.

      Dopo il comma 74, inserire il seguente:

      74-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –250.000;

          2019: –250.000;

          2020: –250.000.

      Dopo il comma 74, inserire il seguente:

      74-bis.(Qualifica imprenditore agricolo professionale). – Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.

      Dopo il comma 74 inserire il seguente:

      74-bis.(Prodotti energetici per imprese agricole unite in rete). – Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche le imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

      Conseguentemente, al comma 624, le parole: 17. 585.300 euro sono sostituite con le seguenti: 16. 585.300 euro, le parole: 53.868.200 euro sono sostituite con le seguenti: 52.868.200 euro e le parole: 135.812.100 euro con le seguenti: 134.812.100 euro.

      Dopo il comma 74, inserire il seguente:

      74-bis. Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, il Fondo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è esteso al settore zootecnico e conseguentemente incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per ciascuna della annualità 2019 e 2020 da destinare ad interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate. Gli interventi sono erogati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, alla condizioni e con i criteri, anche di natura altimetrica, stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

 

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      Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

          2018: –10.000.000;

          2019: –5.000.000;

          2020: –5.000.000.

      Dopo il comma 74, inserire il seguente:

      74-bis. L'applicazione dell'articolo 2 della legge 28 luglio 2016, n. 154 è prorogata al 1° gennaio 2019.

      Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

      74-bis. È istituito presso il Servizio Fitosanitario Nazionale un fondo per la ricerca e la sperimentazione di metodi di lotta contro la Cimice asiatica (Halyomorpha halys), privilegiando sistemi biologici o comunque a basso impatto ambientale, da realizzarsi anche in collaborazione con Regioni, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe. Per le attività connesse alla attuazione del presente comma il fondo ha una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019. Il Ministero delle politiche agricole e agroalimentari con proprio provvedimento ne definisce condizioni e modalità di attuazione, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –5.000.000;

          2019: –5.000.000.

      Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

      74-bis. Al fine di incentivare l'aggregazione, gli accordi di filiera, l'internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo, nonché l'aggregazione e l'organizzazione del comparto medesimo, anche attraverso il sostegno ai contratti ed agli accordi di filiera, con una dotazione pari 7 milioni di euro per ciascuna della annualità 2018, 2019 e 2020. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo, attribuendo priorità alla aziende aderenti alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

      Conseguentemente, all'articolo 1, comma 631, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

          2018: –7.000.000;

          2019: –7.000.000;

          2020: –7.000.000.

      Al comma 84, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'allegato B di cui al precedente periodo, dopo la lettera n), inserire la seguente:

          n-bis) coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.».

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –2.000.000;

          2019: –2.000.000;

          2020: –2.000.000.

 

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      Dopo il comma 89, inserire i seguenti:

      89-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita una pensione di base finanziata dalla fiscalità generale, di importo pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, rivalutabile ai sensi delle medesime disposizioni. L'importo della pensione di base è riconosciuto pro quota sulle pensioni liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2018, in ragione di un quinto per anno fino al raggiungimento della quota di cinque quinti nell'anno 2022 ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla Gestione separata che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e ai lavoratori iscritti ai fondi artigiani, ai commercianti e ai coltivatori diretti. Ai fini dell'accesso alla pensione di base di cui al periodo precedente è obbligatorio il possesso dei seguenti requisiti: quindici anni di contribuzione, anche se non continuativa, in una o più gestioni di previdenza obbligatoria; aver compiuto sessantacinque anni di età fatta eccezione per le lavoratrici per le quali l'età può essere anticipata di due anni per ogni figlio, fermo restando come limite minimo aver compiuto sessanta anni di età per avere accesso alla pensione. La pensione complessivamente posta in pagamento non può comunque superare l'importo dato dalla somma del trattamento pensionistico spettante a calcolo e l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, annualmente rivalutato secondo le norme vigenti.
      89-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai lavoratori iscritti per la prima volta a forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995 e iscritti alla Gestione separata o ad una delle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi, si applicano meccanismi differenziati di calcolo della pensione, articolati secondo l'anzianità di contribuzione effettiva, nella forma di una maggiorazione fino a un massimo del 20 per cento dei coefficienti di trasformazione applicabili ovvero di un incremento dell'aliquota di computo, entro il limite applicabile ai lavoratori dipendenti.
      89-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 50 milioni di euro ogni due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, si provvede per pari importo, per ogni biennio corrispondente, mediante riduzione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni dello Stato, fino alla copertura del fabbisogno complessivo.

      Dopo il comma 139, inserire il seguente:

      139-bis. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Il socio della cooperativa agricola può partecipare a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzo della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza dover instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro.».

      Al comma 291, capoverso ART. 13, comma 5, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,.

      Al comma 291, capoverso ART. 13, comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

          g-bis) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori in cui agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori, enti locali abbiano stipulato e sottoscritto un protocollo per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione, per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle Regioni che abbiano adottato una normativa specifica in merito ai biodistretti e/o ai distretti biologici, la definizione sarà quella riportata nella legge medesima.

      Dopo il comma 291, aggiungere il seguente:

      291-bis. Al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo della ristorazione collettiva scolastica, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui destinato a garantire agli

 

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studenti delle scuole di ogni ordine e grado l'accesso al servizio di ristorazione collettiva scolastica, da ritenersi ai sensi di legge parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche. Le risorse sono destinate in via principale al sostegno delle famiglie che non riescono a garantire l'accesso ai medesimi servizi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al presente comma.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –5.000.000;

          2019: –5.000.000;

          2020: –5:000.000.

      Dopo il comma 291, inserire il seguente:

      291-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, comma 4, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ai sensi del comma 3 del citato articolo 2135.

      Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

      Al comma 294, dopo le parole: standard minimi di qualità inserire le seguenti: con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio.

      Dopo il comma 292, inserire i seguenti:

      292-bis. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio, culturale immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su di un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita, è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.
      292-ter. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.
      292-quater. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni c province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      292-quinques. Per l'attuazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
      292-sexies. Per attuazione del Piano è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: – 500.000;

          2019: – 500.000;

          2020: – 500.000.

      Al comma 293, primo periodo, sostituire le parole: di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 con le seguenti: di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

      Al comma 294, primo periodo, dopo le parole: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

 

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      Dopo il comma 295, inserire i seguenti:

      295-bis. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
      295-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 295-bis è fissata ad euro 100,00 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe ATECO 02.30.
      295-quater. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 295-bis, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non fanno cumulo con altri redditi della persona fisica.
      295-quinquies. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.
      295-sexies. Per le operazioni di acquisto del prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 295-quinquies, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 295-bis, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
      295-septies. I raccoglitori imprenditori agricoli che effettuano cessioni di prodotto sono assoggettati ai regimi fiscali del settore agricolo.
      295-opties. All'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovunque presente, la parola «occasionale» è eliminata.
      295-nonies. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola «occasionale» è eliminata.
      295-decies. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n.122 è abrogato.

      Conseguentemente, alla tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni:

          2018: –;

          2019: – 8.400.000;

          2020: – 4.100.000.

      Dopo il comma 296 aggiungere il seguente:

      296-bis. Al fine di migliorare la competitività al settore agro alimentare e favorire la trasparenza nei rapporti tra gli operatori del settore suinicolo, è previsto un contributo, pari a 1,5 milioni di euro per l'annualità 2018, a favore delle aziende di macellazione tenute all'obbligo di classificazione delle carcasse suine ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, per l'acquisto, l'installazione e la messa in funzione di strumenti, apparecchiature, attrezzature e impianti idonei alla classificazione delle carcasse suine. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

      Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: di 17.585.300 euro per l'anno 2018 con le seguenti: di 16.085.300 euro per l'anno 2018.

      Al comma 297, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          b-bis) avviamento di allevamenti avicoli con metodo biologico.

 

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      Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

      300-bis. Alle imprese agricole che hanno subito danni in seguito alle calamità naturali ed agli eventi atmosferici avversi nell'anno 2017 dichiarati eccezionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è riconosciuto un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti, negli anni 2018 e 2019, per interessi su mutui bancari contratti alla data del 31 dicembre 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente misura e di istruttoria delle domande, anche avvalendosi degli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché di soggetti specializzati iscritti all'Albo degli Intermediari Finanziari non bancari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le ulteriori disposizioni applicative, anche con riguardo al rispetto del limite di spesa previsto dalla presente disposizione ed al relativo monitoraggio. L'attuazione della presente disposizione non può comportare oneri superiori a 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019.

      Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

          2018: –20.000.000;

          2019: –20.000.000;

          2020: –0.

      Dopo il comma 301, inserire i seguenti:

      301-bis. I comuni nei quali ricadono i luoghi di produzione del patrimonio eno-gastronomico italiano, nonché della cultura rurale tipica italiana assumono la denominazione di città di identità.
      301-ter Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli e della filiera agroalimentare, nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità con finalità agroalimentari.
      301-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 2.
      301-quinques. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al comma 301-ter si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      Dopo il comma 301 aggiungere il seguente:

      301-bis. All'articolo 25, comma 1 lettere c) e d) della legge 12 dicembre 2016, n. 238 le parole: «di almeno due anni» sono soppresse.

      Dopo il comma 301 aggiungere i seguenti:

      301-bis. Rientrano tra le attività connesse, dì cui all'articolo 2135 del codice civile, le attività di fornitura di beni e servizi, ivi compresa la ricezione e l'ospitalità, svolte da aziende faunistico-venatorie ed esercitate dall'imprenditore agricolo mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola.
      301-ter. Le Regioni e le Province autonome, su richiesta degli interessati, possono autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, con le caratteristiche indicate all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche aventi scopo di lucro.

 

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      301-quater. Le disposizioni di cui ai commi 301-bis e 301-ter si applicano con effetto retroattivo, a partire dalla data di costituzione dell'azienda.

      Dopo il comma 301 aggiungere i seguenti:

      301-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, apportare le seguenti modifiche:

          a) sostituire il comma 3-bis con il seguente:

      «3-bis. Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della legge 1354 del 1962, l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno:

      < 5.000 hl/anno – riduzione del 50 per cento;

      < 10.000 hl/anno – riduzione del 40 per cento;

      < 20.000 hl/anno – riduzione del 30 per cento;

      < 40.000 hl/anno – riduzione del 20 per cento».

          b) dopo il comma 7 inserire il seguente:

      «7-bis. Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della legge 1354 del 1962, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese. Con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite modalità particolari per l'esercizio dei controlli, senza, tuttavia, imporre ulteriori oneri amministrativi rispetto alla tenuta del registro di carico e scarico della produzione effettuata di cui al periodo precedente».

      301-ter. Ai i maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 301-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

      Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:

      301-bis. All'articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo le parole: «di fondi precedentemente affittati singolarmente.», sono aggiunte le seguenti: «Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola».
      301-ter. Per i contratti di affitto a coltivatori diretti ed a soggetti equiparati ai sensi dell'articolo 7, della legge 3 maggio 1982, n. 203, ferma restando comunque l'esenzione ai fini IVA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, punto 8) del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e l'esclusione dall'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal punto 25 della TABELLA allegato B decreto del Presidente della Repubblica 642/72, l'imposta di registro minima è ridotta del 20 per cento.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: – 6.000.000;

          2019: – 6.000.000;

          2020: – 6.000.000.

      Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:

      301-bis. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi appartenenti alla classe ATECO 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta

 

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sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
      301-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 301-bis è fissata ad euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe ATECO 02.30.
      301-quater. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 301-bis, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non supera il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.
      301-quinquies. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 306-bis con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.
      301-sexies. Per le operazioni di acquisto prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 301-quinques, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 306-bis, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: – 3.000.000;

          2019: – 3.000.000;

          2020: – 3.000.000.

      Dopo il comma 301, inserire i seguenti:

      301-bis. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale-immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita, è adattato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.
      301-ter. Il Piano di cui al comma 301-bis promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.
      301-quater. Il Piano di cui al comma 301-bis è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      301-quinquies. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 301-bis, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).
      301-sexies. Per attuazione del Piano di cui al comma 301-bis è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

      Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: – 500.000;

          2019: – 500.000;

          2020: – 500.000.

      Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:

      301-bis. All'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sopprimere

 

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le parole da «ad uso abitativo» alle parole «di cui all'articolo 2135 del codice civile».

      Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:

      301-bis. Al comma 2, dell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 convertito dalla legge n. 116 del 2014 come modificato dalla legge n. 199 del 2016, le parole: «tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura,» sono sostituite dalle seguenti: «quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e da un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole.».

      Dopo il comma 301, inserire il seguente:

      301-bis. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche le imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

      Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:

      306-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2017: –250.000;

          2018: –250.000;

          2019: –250.000.

      Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:

      301-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601», sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –1.000.000;

          2019: –1.000.000;

          2020: –1.000.000.

      Al comma 303, sostituire le parole: per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione, con le seguenti: per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni,.

      Dopo il comma 306, inserire il seguente:

      306-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2017: –250.000;

          2018: –250.000;

          2019: –250.000.

      Dopo il comma 306, inserire il seguente:

      306-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601», sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –1.000.000;

          2019: –1.000.000;

          2020: –1.000.000.

 

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      Dopo il comma 331, inserire il seguente:

      331-bis. Gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW che presentano richiesta di accesso agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dai relativi decreti di attuazione hanno diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti. L'accettazione delle richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016 cessa, per gli impianti di cui all'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto, decorsi trenta giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date:

          a) il 1° dicembre 2019;

          b) la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2 del decreto ministeriale medesimo.

      Dopo il comma 346, aggiungere il seguente:

      346-bis. A decorrere dall'anno 2018 le regioni a statuto ordinario e gli enti strumentali ad esse collegati, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 466 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il rispetto del limite di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono superare il limite di spesa, previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente alle assunzioni indispensabili a garantire l'esercizio delle funzioni di difesa fitosanitaria obbligatoria.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –3.000.000;

          2019: –5.000.000;

          2020: –7.000.000.

      Dopo il comma 508, aggiungere il seguente:

      508-bis. Fermo restando l'impegno di spesa assunto ed i tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, finanziati dalla Gestione Commissariale ex Agensud, cessata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con la legge n. 91 del 2015, in favore di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di qualità, assegnati ad organismi associativi di produttori ai sensi dell'articolo 1, punto ter, comma 2, lettera c), della legge 11 novembre 2005, n. 231 e dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con la legge 3 agosto 2009, n. 102, e non formalmente già definiti alla data del 30 giugno 2017, è prorogato d'ufficio al 30 giugno 2018 il termine per la presentazione e/o l'esame da parte dei competenti uffici ministeriali, della documentazione di spesa relativa ai suddetti finanziamenti. Alla suddetta data è demandata altresì ogni verifica sulla congruità e legittimità della spesa certificata.

      Dopo il comma 533, inserire il seguente:

      533-bis. Ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte di accisa di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 gli imprenditori agricoli che effettuano le lavorazioni di cui al medesimo punto 5 su terreni condotti in comodato verbale devono disporre di documentazione comprovante la conduzione anche nelle forme di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

      Dopo il comma 533, inserire il seguente:

      533-bis. Gli imprenditori agricoli possono comprovare la conduzione dei terreni in comodato verbale nelle forme di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, anche ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui al punto 5 della Tabella A allegata al decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

      Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:

      621-bis. In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190

 

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recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2015), articolo 1, comma 650 e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1° gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete «fisica» nella misura del 33 per cento e per il «gioco a distanza» nella misura del 37 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
      621-ter. Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse raggiunga 23 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 28 per cento e per il «gioco a distanza» al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete «fisica» al 23 per cento e per il «gioco a distanza» al 27 per cento.
      621-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.
      621-quinquies. Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.
      621-sexies. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169 dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e 1 ’accantonamento da destinarsi a Jackpot.
      621-septies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione.
      621-octies. Qualora dall'applicazione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies del presente articolo derivasse un minor gettito il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto può stabilire l'aumento delle aliquote stabilite al comma 3-bis in misura tale da assicurare il conseguimento di maggiori entrate.
      621-novies. Al fine di migliorare la qualità e l'organizzazione delle corse dei cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
 

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forestali, entro novanta giorni, avvia la riforma del settore attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare l'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b) della Legge 28 luglio 2016, n. 154. Le disposizioni al presente comma valgono come proroga e definizione dei termini di ulteriori sei mesi dell'articolo 15, comma 3, lettera b) di cui alla Legge 28 luglio 2016, n. 154.

      Dopo il comma 640, aggiungere il seguente:

      640-bis. Al fine di rafforzare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per le finalità di cui ai commi dal 2 al 6, dell'articolo 42 del decreto-legge 22/06/2012, n. 83. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

      Dopo il comma 673, inserire il seguente:

      673-bis. Nelle materie di interesse del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è disposta la seguente proroga di termini: «All'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: “a partire dal mese di gennaio 2018” sono sostituite dalle seguenti: “a partire dal mese di gennaio 2019”.».

      Sostituire il comma 674 con il seguente:

      674. Le disposizioni di cui agli articoli 25, comma 1, lettera c) e 28, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n.161, in materia di acquisizione dell'informazione e della documentazione antimafia per i terreni agricoli, sono prorogate al 31 dicembre 2018 per coloro che usufruiscono di fondi europei di importo superiore a 25.000 euro e al 31 dicembre 2019 per coloro che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a 25.000 euro. Le suddette proroghe non si applicano in caso di acquisizione dei certificati antimafia per la partecipazione a bandi per la concessione di terreni agricoli pubblici.

      Al comma 674, dopo le parole: le disposizioni di cui all'articolo sono inserite le seguenti: 25, comma 1, lettera c) e di cui all'articolo.

      Conseguentemente, al medesimo comma, le parole: dell'informazione sono sostituite dalle seguenti: della documentazione.

      Al comma 674, dopo le parole: le disposizioni di cui all'articolo, inserire le seguenti: 25, comma 3-bis e di cui all'articolo.

      Al comma 674, sostituire le parole: non superiore a 25.000 euro, con le seguenti: non superiore a 50.000 euro.

      Dopo il comma 674, aggiungere il seguente:

      674-bis. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), e all'articolo 28, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, è differita al 20 novembre 2018.

      Dopo il comma 674, inserire il seguente:

      674-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 20 novembre 2017.

      Dopo il comma 679, inserire il seguente:

      679-bis. Nelle Tabelle B) e C) di cui all'Allegato 1 al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2021». L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare minori entrate superiori a 10 milioni di euro annui.

      Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

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      Dopo il comma 679, inserire il seguente:

      679-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, nonché all'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2019».

      Dopo il comma 680, aggiungere il seguente:

      680-bis. 1. All'articolo 88 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

      6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1 lettere c) e d), si applicano ai vini ottenuti a partire dalla vendemmia 2020. Restano fino ad allora in vigore i limiti di cui all'articolo 11 comma 1 lettere d) ed e) della legge n. 82 del 2006.

      Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:

      684-bis. Il pagamento dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21, riferita agli anni 2014 e 2015, può essere effettuato, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 giugno 2018.

      Dopo il comma 684 aggiungere il seguente:

      684-bis. Il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come rifinanziato dall'articolo 56-bis della legge 21 giugno 2017, n. 96 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, e di 6 milioni di euro per l'anno 2020.

      Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –5.000.000;

          2019: –5.000.000;

          2020: –6.000.000.

      Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2018: –2.000.000;

          2019: –2.000.000;

          2020: –2.000.000.

      Conseguentemente, alla Tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali, Unità di voto 1.3, Missione 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, Azione 2 Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura, capitolo 7350 Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura per danni alle strutture produttive e alla produzione, apportare le seguenti variazioni:

          2018:
CP: +2.000.000;
CS: +2.000.000.

          2019:
CP: +2.000.000;
CS: +2.000.000.

          2020:
CP: +2.000.000;
CS: +2.000.000.

 

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XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
 

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XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Relatore: Marina BERLINGHIERI)

RELAZIONE
sul
DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (4768)
e relativa nota di variazioni (4768/I)

      La XIV Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 4768 Governo, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020», per le parti di competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE