XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4733



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZARDINI, BORGHI, COMINELLI, CRIVELLARI, D'ARIENZO, GANDOLFI, TINO IANNUZZI, MANZI, MARIANI, NARDUOLO, PASTORELLI, REALACCI, ROTTA, GIOVANNA SANNA

Modifiche all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti l'efficacia della copertura assicurativa nei casi di uso condiviso di veicoli privati

Presentata il 10 novembre 2017


      Onorevoli Colleghi! — Si avvertono sempre di più alcune problematiche (riscaldamento globale, inquinamento, tutela della salute) che investono il pianeta, le nazioni e i centri urbani. Oggi le città e i centri urbani sono profondamente cambiati e hanno bisogno sempre di più di risolvere alcuni problemi fondamentali, quali l'inquinamento, la congestione del traffico e la salute dei cittadini, che possono essere affrontati con una pluralità di interventi, tra i quali l'utilizzo di mezzi alternativi all'automobile privata per recarsi al lavoro.
      Occorre non solo attuare i contenuti dei trattati internazionali per scongiurare la crisi ambientale che interessa l'intero pianeta, ma anche scoprire e adottare nuovi strumenti per contrastare gli effetti negativi derivanti dall'uso spregiudicato delle risorse. Il sistema dei trasporti privati vive un'epoca di profondi cambiamenti su scala globale. Sono in numero sempre crescente, soprattutto nelle città e nei grandi centri urbani, i cittadini che cercano e sperimentano soluzioni per la mobilità urbana, più economiche e più sostenibili, rispetto alla tradizionale automobile di proprietà. Il car pooling, cioè l'uso condiviso di veicoli privati, si è trasformato in una realtà tangibile e concreta. Per tale motivo e per gli effetti sulla riduzione dell'inquinamento e dei costi occorre adeguare la legislazione alle

 

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nuove esigenze con l'introduzione dell'infortunio in itinere per coloro che utilizzano il car pooling per recarsi al lavoro.
      Inoltre, occorre tenere presente che la dipendenza dall'estero in materia energetica impone all'Italia di promuovere forme alternative di trasporto che incidano positivamente sul consumo e sul risparmio energetici.
      In questa legislatura il Parlamento ha approvato alcune disposizioni che riconoscono l'infortunio in itinere per coloro che utilizzano la bicicletta durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
      La presente proposta di legge, riconoscendo l'infortunio in itinere anche per coloro che usano il car pooling, risponde alle esigenze sociali ed economiche di uno Stato moderno che pone attenzione:

          1) all'impatto ambientale (inquinamento acustico e atmosferico ed emissione di gas serra);

          2) ai costi legati alla mobilità urbana (carburanti);

          3) alla tutela della salute dei cittadini (aspettativa di vita più lunga e riduzione dello stress);

          4) al traffico sulle strade (decongestione del traffico e riduzione degli incidenti in itinere).

      Nella società del terzo millennio bisogna considerare che la crisi economica e l'importazione delle fonti di energia obbligano l'Italia a riorganizzare la mobilità urbana con nuovi strumenti che abbiano ricadute positive sul consumo e sul risparmio energetici, che in questo caso sono rappresentati dall'utilizzo del car pooling. Il car pooling genera benefìci per l'azienda e per i lavoratori:

          1) aumenta la soddisfazione dei lavoratori;

          2) consente ai dipendenti di arrivare puntuali al lavoro;

          3) diminuisce lo stress;

          4) determina meno assenze dovute agli scioperi dei mezzi di trasporto pubblico e ad altri imprevisti;

          5) porta alla diminuzione dei costi per il carburante.

      È urgente e fondamentale riconoscere in ogni caso ai lavoratori che utilizzano il car pooling nel caso di incidente la piena tutela derivante dall'infortunio in itinere per l'impatto positivo che tale mezzo di trasporto ha sul benessere sociale ed economico dei cittadini. Dalle considerazioni riportate muove la presente proposta di legge.
      Secondo la Cassazione (si veda, ad esempio, la sentenza n. 17685 del 7 settembre 2015) per «infortunio in itinere» si intende l'infortunio capitato al lavoratore durante il «normale percorso» di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro ovvero l'infortunio occorso al lavoratore durante il «normale percorso» che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro oppure durante il «normale percorso» di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.
      Per «normale percorso» tra casa e lavoro (e viceversa) si intende quello «più breve e diretto»; gli incidenti verificatisi nel corso di deviazioni o in differenti tragitti non vengono risarciti. In via eccezionale, è possibile scegliere il percorso più lungo, ma solo se giustificato da particolari condizioni di viabilità (traffico, ai lavori in corso in una strada eccetera). L'infortunio è riconosciuto in caso di interruzioni o deviazioni effettuate in attuazione di un ordine impartito dal datore di lavoro; per «necessità» e quindi dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti; è consentito l'utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato (è questo il caso in cui la zona dove si trova il posto di lavoro non è servita da mezzi pubblici o, per raggiungerla con tali mezzi, il tempo sarebbe eccessivo e troppo oneroso). Secondo la Cassazione è consentito utilizzare il mezzo privato quando non vi sono mezzi pubblici che servono la tratta in oggetto; esistono mezzi pubblici ma non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro, oppure sono eccessivamente

 

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disagevoli o gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore.
      La presente proposta di legge modifica il terzo comma dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al fine di prevedere la possibilità di riconoscere l'infortunio in itinere anche nel caso in cui si utilizzi un servizio condiviso di un veicolo privato nel percorso tra casa e lavoro (car pooling). In questo caso l'utilizzo di tale servizio deve intendersi sempre necessitato, per gli effetti positivi sulla riduzione dell'inquinamento e dei costi del trasporto, a condizione che il lavoratore che vuole attivare il servizio dia preventiva comunicazione per scritto al datore di lavoro del veicolo utilizzato, dei soggetti che condividono il servizio, dell'abilitazione alla guida del conducente o dei conducenti del veicolo, del percorso e della relativa fascia oraria almeno sette giorni prima della data di attivazione del servizio. In tal modo, il percorso effettuato tra il luogo di abitazione e quello di lavoro utilizzando un servizio di car-pooling è compreso nel «normale percorso» tra casa e lavoro e quindi il lavoratore può essere indennizzato nel caso di infortunio in itinere. Inoltre, si modifica il quarto periodo del terzo comma allo scopo di prevedere che «in ogni caso» siano esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione alla guida.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'uso condiviso di veicoli privati nel percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro deve intendersi sempre necessitato, per gli effetti positivi sulla riduzione dell'inquinamento e dei costi del trasporto, a condizione che il lavoratore che vuole attivare il servizio di uso condiviso dia preventiva comunicazione per scritto al datore di lavoro del veicolo utilizzato, dei soggetti che condividono il servizio, dell'abilitazione alla guida del conducente o dei conducenti del veicolo, del percorso e della relativa fascia oraria almeno sette giorni prima della data di attivazione del servizio stesso»;

          b) al quarto periodo, le parole: «, in questo caso,» sono sostituite dalle seguenti: «, in ogni caso,».