XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4738



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZARDINI, ROTTA

Modifiche alla legge 4 novembre 2005, n. 230, in materia di limite massimo di età per il collocamento a riposo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca, e al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per l'assunzione di ricercatori presso i medesimi enti

Presentata il 16 novembre 2017


      Onorevoli Colleghi! — La Costituzione annovera, tra i suoi princìpi fondamentali, la promozione e lo sviluppo «della cultura e la ricerca scientifica e tecnica».
      Nonostante la garanzia costituzionale, il nostro Paese pone storicamente scarsa attenzione ai ricercatori, quelli che poi trasformano il dettato costituzionale da principio a fatto, destinando risorse troppo esigue alla ricerca. Eppure possiamo vantare significativi risultati in termini di produzione scientifica, tanto che il numero di pubblicazioni su riviste scientifiche di eccellenza è superiore alla media mondiale. L'Italia ottiene risultati in linea con quelli dei maggiori Paesi dell'Unione europea ma migliori rispetto ai Paesi emergenti, i cosiddetti BRIC (Brasile, Russia, India, Cina), e a quelli asiatici (esclusi Giappone e Corea).
      Complessivamente l'Italia presenta elevate performance, nel rapporto tra la produzione scientifica e la spesa in ricerca destinata al settore pubblico, all'istruzione terziaria e al numero di ricercatori attivi. Rispetto a questi ultimi, la produttività italiana risulta costante nel quadriennio 2011-2014, attestandosi sui livelli della Francia e superando quelli della Germania.
      Livelli difficilmente mantenibili poiché si stima che, da oggi al 2020, l'Italia perderà circa 30.000 ricercatori. Una perdita anche economica, poiché la loro formazione è costata alle casse pubbliche, cioè ai contribuenti italiani, una cifra pari a 5 miliardi di euro. Al danno si aggiungono le beffe poiché saranno Paesi stranieri a godere

 

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del frutto dello studio dei nostri giovani ricercatori i quali, impossibilitati oggettivamente a rimanere in Italia, sono costretti a emigrare all'estero dove contribuiranno allo sviluppo economico di quei Paesi che, con lungimiranza, li ospitano e li ospiteranno per consentire loro di svolgere la propria missione: l'attività di ricerca scientifica necessaria per garantire un progresso materiale e morale, «contribuendo alla creazione di una società aperta, capace di non temere i suoi nemici».
      Il confronto della situazione domestica con quella delle nazioni europee di riferimento è impietoso. Molte di esse hanno un numero di ricercatori tale da garantire un «bilancio in pareggio» o addirittura «saldi positivi». Ci riferiamo a Germania, Svizzera e Svezia, Paesi che hanno registrato un incremento di ricercatori pari al 20 per cento. Più limitati ma sempre in attivo sono i risultati conseguiti dal Regno Unito, che registra un incremento dell'8 per cento, o dalla Francia, che registra un saldo positivo pari a oltre il 4 per cento. Anche la Spagna, la cui economia non è florida, ottiene risultati migliori, registrando una perdita contenuta all'1 per cento. Una situazione che si traduce in un impoverimento del nostro capitale umano a scapito dello sviluppo dell'intero Paese.
      Ciò accade nonostante sia ormai noto a tutti che la ricerca scientifica produce un indotto fortemente positivo per il sistema Paese, se solo si investissero in essa maggiori risorse. Invece l'Italia investe meno di altri Paesi in ricerca e sviluppo: solo l'1,33 per cento del prodotto interno lordo (PIL), contro una media europea pari al 2,03 per cento (dati EUROSTAT). Conseguentemente, abbiamo un numero inferiore di ricercatori rapportato alla popolazione: la nostra percentuale di ricercatori ogni mille occupati è pari al 4,73 per cento, contro una media europea del 7,40 per cento (dati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).
      Perseguendo politiche miopi, abbiamo perso intere generazioni di ricercatori, tanto che quelli in servizio hanno un'età che parte da 40 anni. I trentenni li abbiamo formati ma poi non siamo stati capaci di dar loro prospettive serie e se ne sono andati.
      A ciò si aggiunga il fatto che non stiamo cercando di far esprimere al meglio quelli rimasti, proseguendo la loro missione e continuando nella loro ricerca. Ciò accade anche a causa di una politica pensionistica che ignora non solo la realtà fattuale, ma anche la volontà di molti ricercatori, appassionati, che vorrebbero, al culmine della propria attività intellettuale, scientifica e umana, proseguire nell'impegno quotidiano nel proprio lavoro, sia per raggiungere risultati nei filoni di ricerca intrapresi, sia per formare al meglio quei pochi giovani ricercatori i quali, tra mille difficoltà e spesso anche a costo di gravi difficoltà economiche, con coraggio scelgono di proseguire la loro attività di ricerca in Italia.
      L'ordinamento giuridico, in tema di pensione, è infatti variegato e non sempre razionale. I nostri ricercatori sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età, un'età che dovrebbe consentire loro di raccogliere il frutto dell'impegno di una vita. Possono però continuare la propria missione e rimanere in servizio fino al compimento dell'età anagrafica necessaria per la pensione di vecchiaia, nel caso in cui abbiano maturato l'anzianità contributiva prima di tale momento, in accordo con quanto previsto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
      È ad essi preclusa, purtroppo, a legislazione vigente, la possibilità di chiedere il mantenimento in servizio per un ulteriore periodo perché le varie norme pensionistiche, succedutesi compulsivamente e ben poco razionalmente nell'ultimo lustro, lo hanno «vietato». In un Paese dove (quasi) tutti anelano la messa a riposo vi è una categoria, un piccolo manipolo di visionari che ritiene il lavoro un diritto al pari del meritato riposo e come un salmone nuota controcorrente, tra lo stupore degli altri, perché reclama a gran voce il diritto a proseguire la propria attività, il proprio lavoro, non per cupidigia, ma per amore della scienza e per poter condividere il
 

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progresso frutto della ricerca scientifica con chiunque.
      Lo scopo di questa proposta di legge è quindi razionale, perché vuole garantire il diritto dei ricercatori a proseguire il proprio lavoro. La pensione deve essere un diritto, non un dovere contro la volontà dell'interessato. Spesso i ricercatori vivono il loro pensionamento come una violazione personale e in contrasto con l'interesse del Paese intero di godere collettivamente del frutto della ricerca scientifica da essi condotto. Si consideri che, mediamente, tra i sessantacinque e i settantacinque anni, un ricercatore universitario è nel fiore delle sue capacità intellettuali e proprio in ragione dell'esperienza acquisita rappresenta una preziosa fonte di competenze, conoscenza e capacità professionali. Capacità, accumulate in decenni di studio e attività di ricerca, uniche nel loro genere.
      Questo patrimonio di competenze, conoscenza e capacità professionali dei ricercatori prossimi alla pensione non è sostituibile, nel medio termine, attraverso un semplice meccanismo di ricambio generazionale.
      La convinzione nasce dalla «ricerca sul campo» e a supporto citiamo i dati dello studio condotto per conto della Commissione europea dalla «Hewitt Associates Feasibility Study far a pan European Pension Fund far EU Researchers», nel periodo compreso tra il giugno 2009 e l'aprile 2010, dal quale si evince l'utilità sociale del mantenimento in servizio di personale intellettuale in età pensionabile. In pratica, lo studio ci dice che è preferibile mantenere in attività i lavoratori più esperti, quelli più anziani, perché sono in grado di trasferire competenze e conoscenze ai colleghi più giovani i quali, in futuro, potranno giovarsi di queste maggiori conoscenze, da trasferire poi alle future generazioni, generando un gioco a somma positiva.
      In numerosi Paesi di tradizione anglosassone l'applicazione virtuosa di modelli alternativi di collaborazione, come ad esempio tipologie di fellowship, dimostra che i ricercatori in età pensionabile possono continuare a lavorare con grande profitto e a vantaggio della collettività, sia proseguendo nell'attività di ricerca sul campo, sia occupandosi della formazione di ricercatori più giovani.
      Persino dopo la pensione i ricercatori sono utili se continuano la propria attività. Una ricerca del 2011 della professoressa Thody, dal titolo «Emeritus professors of an English university: how is the wisdom of the aged used?» dimostra che, dopo il pensionamento, circa la metà dei professori universitari del Regno Unito continua a collaborare attivamente con le istituzioni di provenienza, sia nel campo della ricerca, sia in quello dell'insegnamento.
      Anche in questa materia, ci soccorre il «vincolo esterno», il diritto dell'Unione europea. Ci riferiamo alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Il considerando (25) della direttiva contiene l'affermazione di un importante principio generale: «Il divieto di discriminazione basata sull'età costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità nell'occupazione». Concetti, questi, ben applicati dal legislatore domestico ai docenti universitari, che hanno la soglia anagrafica per il pensionamento pari a 70 anni. Anche i docenti universitari svolgono un lavoro prezioso, formando le classi dirigenti del futuro, se prima non saranno costretti, come ora, a emigrare divenendo, con espressione spesso abusata, «cervelli in fuga». Ebbene, per i professori universitari il legislatore è intervenuto, poiché per i lavori nei quali sono importanti lo studio continuo e la sua applicazione pratica, la nozione di vecchiaia e di anzianità è relativa, non comparabile con quella di chi svolge lavori ugualmente preziosissimi ma fisicamente ben più pesanti, i notissimi lavori usuranti o pesanti. Questi lavoratori devono essere tutelati in modo differente per garantire uguaglianza sostanziale nel pieno rispetto dell'articolo 3 della Costituzione, grazie alla previsione legislativa che garantisce un'età di pensionamento adeguata alla durezza delle condizioni nelle
 

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quali si svolge il loro lavoro, tutelando tutti i lavoratori che, svolgendo mansioni capaci di incidere in modo particolare sullo stato psico-fisico dell'individuo, giustificano la cessazione anticipata dell'attività lavorativa.
      Parliamo, per essere chiari, di chi lavora in galleria nelle cave o miniera, di chi lavora in cassoni ad aria compressa, dei palombari, di chi lavora ad alte temperature come negli altiforni a ciclo continuo e via continuando.
      A volte, l'uguaglianza sostanziale deve differire dall'uguaglianza formale, se si vuole realizzare una forma di uguaglianza diffusa, quindi socialmente giusta.
      I politici attuali, i rappresentanti del popolo, seguono troppo spesso la pancia della società, assecondando le pretese più turpi, i desideri più irrealizzabili, promettendo l'irrealizzabile e realizzando l'inutile e persino l'ingiusto. In tema di pensioni poi, dopo gli anni delle «vacche grasse», che oggi scontiamo amaramente, con gli interessi, condannando i nostri giovani a lavori precari o all'esodo e a nessuna pensione, grazie a un disegno scellerato messo in atto da una partitocrazia particolarmente attiva negli degli anni settanta, che ha regalato al popolo le baby pensioni e a se stessa i vitalizi garantiti, un solo uomo politico, sin dagli anni ’80, aveva compreso l'importanza della pensione come diritto e non come dovere. Marco Pannella, durante un comizio a Bologna, il 7 maggio 1987, rispondendo a un cittadino che invocava pensioni a 50 anni, rispose: «La pensione a 50 anni, che era una battaglia di liberazione sessant'anni fa, oggi rischia di essere una condanna a morte civile di donne e uomini che hanno il diritto, la fierezza, la capacità di lavorare. Noi dobbiamo rivendicare il diritto al tempo libero e il diritto al lavoro, per tutti e per tutte. A settant'anni si è giovani, se si vuole, a settant'anni ci si può amare, fare carezze, essere ricchi della propria saggezza, e teneri e dolci, e forti e capaci di dare grandi contributi».
      La lucida e anticipatrice visione citata ha ispirato questa proposta di legge perché, equiparando l'età pensionabile dei ricercatori, uniformandola a quella dei docenti universitari, si vuole preservare, incrementare e trasmettere al meglio un preziosissimo patrimonio di conoscenze. Si pensi ai ricercatori dell'Agenzia spaziale italiana, a quelli del Consiglio nazionale delle ricerche e a quelli dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, che stanno svolgendo un'attività di ricerca avanzata anche nel difficile, complesso e molto importante campo delle Low Energy Nuclear Reaction (come perfino riportato nel rapporto della Defence Intelligence Agency statunitense sulle ricerche condotte da alcuni specifici gruppi sperimentali), ammirata e presa a modello dalla comunità scientifica di tutto il mondo per l'altezza dei risultati raggiunti e che potrebbe ancor meglio raggiungere se i suoi ricercatori fossero messi in grado di proseguire la propria missione senza essere costretti a interromperla, perché «messi a riposo» grazie alla pensione utilizzata contro di loro come un'arma per fermarli, magari perché in grado di modificare il modo con il quale attualmente si produce energia, più sicuro, più economico, più rispettoso dell'ambiente rispetto alle fonti e alle metodologie ora in uso, o ancora ai ricercatori dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, balzato agli onori delle cronache «grazie» al sisma devastante che ha colpito lo scorso anno l'Italia centrale, e a tanti altri ancora.
      Solo garantendo il diritto al lavoro di questi lavoratori particolarissimi potremo garantire al Paese la salvaguardia del prezioso patrimonio di competenze, conoscenza e capacità professionali che i ricercatori prossimi al pensionamento ci potrebbero portare in dono.
      Solo garantendo il diritto e non l'obbligo alla pensione dei ricercatori avremo la possibilità di far proseguire il cammino della scienza, che non garantisce «verità» assolute, ma piccoli e continui avvicinamenti, innalzamenti verso stati di maggiore conoscenza e consapevolezza.
      Popper ci ha ricordato la virtù della società aperta e ci ha indicato i suoi nemici. A costo di apparire velleitari o più semplicemente illusi riteniamo che solo la conoscenza data dalla continua ricerca scientifica
 

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possa metterci al riparo dal dogma totalitario fondato su preconcetti e falsità. Poiché la conoscenza è infinita e la ricerca non ha mai fine, noi dobbiamo apprendere continuamente e possiamo modificare le nostre interpretazioni in funzione delle nuove esperienze e conoscenze raggiunte. Quindi le conclusioni non possono mai essere definitive e per poter progredire verso nuove conoscenze abbiamo bisogno dei nostri ricercatori più esperti, del loro lavoro, perché solo attraverso la critica scientifica, qualsiasi teoria, una volta controllata e «falsificata», potrà essere sostituita con una migliore.
      Noi, con questa proposta di legge, vogliamo combattere il dogma imperante, quello che ci impedisce di capire che la pensione, a volte, può essere un'arma o una prigione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Diritto alla permanenza in servizio dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca).

      1. Dopo il comma 17 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, è inserito il seguente:

          «17-bis. Quanto previsto dal comma 17 si applica, su richiesta dagli interessati, anche ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca. I ricercatori acquisiscono il diritto alla permanenza in servizio presentando la relativa domanda al presidente dell'ente di appartenenza, almeno sei mesi prima della data di collocamento a riposo».

Art. 2.
(Piano triennale sperimentale per l'assunzione di nuovi ricercatori negli enti pubblici di ricerca).

      1. Al titolo II del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

          «Art. 9-bis. – (Piano triennale sperimentale per l'assunzione di nuovi ricercatori).1. In deroga a quanto previsto dal presente titolo, è autorizzato un piano triennale sperimentale, nel triennio 2018-2020, che consente agli enti pubblici di ricerca di assumere personale avente la qualifica di ricercatore, in misura non superiore al 10 per cento del personale avente la medesima qualifica alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 3 milioni di euro annui per la copertura delle spese necessarie per garantire

 

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il diritto dei ricercatori alla permanenza in servizio e pari a 7 milioni di euro annui per la copertura delle spese necessarie a garantire l'assunzione di nuovi ricercatori, a decorrere dall'anno 2018, si provvede, per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.