XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4587



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CIVATI, ANDREA MAESTRI, BRIGNONE, PASTORINO

Istituzione della Procura nazionale della Repubblica per i reati finanziari e delle relative direzioni distrettuali

Presentata il 13 luglio 2017


      Onorevoli Colleghi! — Negli ultimi anni, con le varie crisi bancarie che si sono succedute e che sono ancora in corso, sono emersi importanti e ricorrenti reati finanziari ai quali i grandi mezzi di comunicazione danno purtroppo assai meno risalto di quanto non facciano rispetto ad altre fattispecie criminose. Si tratta di reati particolarmente odiosi, perché commessi dai più forti ai danni dei più deboli, da parte di chi ha strumenti, informazioni, conoscenze e una posizione sociale di vantaggio nei confronti, molto spesso, di persone più deboli e meno preparate che, a causa della spregiudicatezza dei primi, vengono a trovarsi in forti difficoltà.
      Ma le conseguenze dannose di questi reati hanno colpito l'intero sistema economico. In un Paese con una situazione debitoria molto pesante e che continua a mancare occasioni di sviluppo, continuando a crescere assai meno di altri, il sistema economico e finanziario è stato gravato anche dalle ripetute crisi bancarie alle quali si collegano appunto gravi – gravissimi – reati.
      Si tratta spesso di costruzioni criminose sofisticate, sia da un punto di vista fattuale sia per quanto concerne il loro inquadramento giuridico, con forti intrecci di potere e con stretti patti criminogeni che rendono particolarmente difficile l'emersione. Ciò determina la necessità di indagini complesse, che richiedono una particolare specializzazione, oltre che molto tempo, che si aggiunge spesso al ritardo con cui gli episodi emergono, soprattutto in alcune realtà di provincia dove anche la posizione sociale delle persone coinvolte determina resistenze alla stessa denuncia o comunque difficoltà di emersione dell'illecito.

 

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      Tutto ciò ha portato più volte a suggerire (in realtà sin dalla scorsa legislatura) l'opportunità di istituire – con modalità sostanzialmente analoghe a quelle previste per la Procura nazionale antimafia e (adesso) antiterrorismo – una Procura nazionale per i reati finanziari. Essa – coadiuvata da direzioni distrettuali istituite presso le procure – assicurerebbe la necessaria specializzazione per i reati finanziari specificamente individuati. Si tratterebbe di una specializzazione richiesta al momento dell'individuazione dei magistrati da destinare a queste funzioni ma anche destinata ad accrescersi attraverso un'attività così mirata. Inoltre la presenza di una Procura nazionale, che si avvarrebbe delle Forze dell'ordine con particolare riferimento ai nuclei specializzati in materia e al Corpo della guardia di finanza, assicurerebbe anche un migliore coordinamento territoriale, senza considerare che usufruire dell'attività di vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa e della Banca d'Italia avrebbe probabilmente maggiore possibilità di risultare utile.
      Lo scopo della presente proposta di legge è quindi quello di rendere più celere l'accertamento delle responsabilità, con rilevanti vantaggi in termini economici (anche dal punto di vista dei risarcimenti) e sociali. Da quest'ultimo punto di vista, naturalmente, vengono in considerazione anzitutto le persone colpite dai reati e dalle conseguenze ulteriori che questi hanno determinato in termini di perdite economiche, ma poi anche la generalità dei cittadini. Gli episodi criminosi realizzatisi nell'ambito della finanza, infatti, creano una forte sfiducia da parte dei cittadini non solo nelle istituzioni finanziarie ma anche nelle istituzioni repubblicane, i cui rappresentanti in molti casi hanno dato prova di scarso coraggio nel contrastare i suddetti crimini, quando addirittura non hanno fatto emergere loro personali coinvolgimenti o conflitti d'interessi. C'è bisogno di recuperare questa fiducia, anche su questo fronte e certamente una Procura nazionale specializzata nei reati finanziari, con maggiori possibilità di arrivare a una positiva conclusione delle indagini, andrebbe in questo senso.
      La presente proposta di legge si rifà, quindi, al sistema previsto per la Procura nazionale antimafia, istituendo presso la Corte di cassazione una Procura nazionale, diretta dal Procuratore nazionale, coadiuvato da due aggiunti, di cui uno con funzioni vicarie, e un certo numero (non inferiore a dodici) di sostituti. Le nomine seguono naturalmente le norme costituzionali e di legge in materia, salvo la necessità che siano rispettati criteri oggettivi che denotino una sicura esperienza nell'attività inquirente e nel particolare ambito dei reati finanziari. Importanti sono le funzioni di coordinamento in materia, sia rispetto alle Forze dell'ordine (tra le quali assume specifico rilievo il Corpo della guardia di finanza), sia con le procure territoriali.
      In queste ultime, come anticipato, sono infatti istituite direzioni distrettuali la cui specializzazione e il cui coordinamento con la Procura nazionale, curati dallo stesso Procuratore nazionale, sono volti a realizzare quei vantaggi nelle indagini ai quali abbiamo fatto riferimento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Procura nazionale della Repubblica per i reati finanziari).

      1. È istituita presso la Corte di cassazione la Procura nazionale della Repubblica per i reati finanziari, di seguito denominata «Procura nazionale», con competenza specializzata a sovrintendere e a coordinare le indagini di polizia giudiziaria nonché a promuovere e ad esercitare l'azione penale per i reati finanziari, identificati in particolare nei reati di: bancarotta; bancarotta fraudolenta; falso in bilancio; mendacio e falso interno bancario; false comunicazioni sociali; false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori; riciclaggio; auto riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; manipolazione del mercato; abuso di informazioni privilegiate; aggiotaggio; usura; anatocismo.
      2. Alla direzione della Procura nazionale è posto il Procuratore nazionale per i reati finanziari, scelto tra magistrati della Corte di cassazione idonei alle funzioni direttive superiori, che hanno svolto, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni le funzioni di pubblico ministero o di giudice per le indagini preliminari e che hanno maturato specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. L'incarico ha durata di sette anni e non può essere rinnovato.
      3. Il Procuratore nazionale per i reati finanziari è coadiuvato da due procuratori aggiunti, di cui uno da lui delegato alle funzioni vicarie. Le funzioni di procuratore aggiunto possono essere attribuite a magistrati della Corte di cassazione che hanno svolto, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a sei anni le

 

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funzioni di pubblico ministero o di giudice per le indagini preliminari e che hanno maturato specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
      4. Alla Procura nazionale sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati in numero non inferiore a dodici con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte di appello, che hanno svolto, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a quattro anni le funzioni di pubblico ministero o di giudice per le indagini preliminari, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
      5. Il Procuratore nazionale per i reati finanziari organizza e dirige gli uffici e il lavoro della Procura nazionale, in particolare provvedendo, per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, ad acquisire ed elaborare notizie, informazioni e dati attinenti ai reati di cui al comma 1 nonché a impartire ai procuratori di cui al comma 3 specifiche direttive volte a prevenire o a risolvere contrasti riguardanti le modalità di coordinamento nell'attività di indagine.
      6. Il Procuratore nazionale per i reati finanziari sovrintende e vigila sull'esercizio dell'azione penale nei reati di cui al comma 1, esercitando altresì funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di promuovere e di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e la tempestività delle investigazioni.
      7. Il Procuratore nazionale per i reati finanziari può delegare uno dei procuratori aggiunti a esercitare, per casi determinati, per categorie di reati o per zone territoriali, nei modi determinati con lo stesso atto di delega, le funzioni di cui ai commi 5 e 6.
 

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      8. La Procura nazionale si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine e in particolare dei nuclei specializzati per i reati economici e del Corpo della guardia di finanza.
      9. La Procura nazionale si avvale altresì dell'attività di vigilanza svolta dalla Banca d'Italia e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Art. 2.
(Istituzione delle direzioni distrettuali per i reati finanziari).

      1. Al fine di assicurare il coordinamento delle indagini per la trattazione dei procedimenti di competenza della Procura nazionale, ogni procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto istituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale per i reati finanziari, designando i magistrati che ne fanno parte, per un periodo non inferiore a tre anni, tenendo conto delle specifiche attitudini ed esperienze professionali.
      2. Salvo che nell'ipotesi di prima istituzione della direzione distrettuale per i reati finanziari, la designazione dei magistrati avviene sentito il Procuratore nazionale per i reati finanziari. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione distrettuale, il procuratore distrettuale informa preventivamente il Procuratore nazionale per i reati finanziari.
      3. La composizione e le variazioni della direzione distrettuale per i reati finanziari sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
      4. Ciascun procuratore distrettuale per i reati finanziari o un suo delegato è preposto all'attività della direzione distrettuale e cura che i magistrati designati ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini, nonché eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e per l'impiego della polizia giudiziaria.