CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4675 |
Onorevoli Colleghi! — Istituto giuridico nato e sviluppatosi in contesti internazionali, il trust è sempre più diffuso anche in Italia, anche grazie al suo riconoscimento all'interno del nostro ordinamento attraverso la ratifica e l'esecuzione – disposte dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364 – della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1° luglio 1985.
Strumento estremamente versatile e fornito di elevata possibilità di personalizzazione, il trust permette di conseguire molteplici obiettivi meritevoli di tutela, come peraltro è anche dimostrato dal suo riconoscimento all'interno della legge 22 giugno 2016, n. 112 (cosiddetta legge sul «dopo di noi»), ma il suo impiego risulta funzionale, più in generale, all'assistenza di tutti i soggetti deboli, oltre che per organizzare la trasmissione di patrimoni familiari e per realizzare operazioni di natura commerciale.
Per essere riconosciuto nel nostro ordinamento, il trust deve necessariamente sostanziarsi in un rapporto giuridico per mezzo del quale un soggetto (disponente) trasferisce a un altro soggetto (gestore o trustee) – per atto inter vivos o mortis causa – beni o diritti, affinché quest'ultimo li amministri in favore di soggetti terzi (beneficiari) ovvero per il raggiungimento di un determinato scopo.
Il motivo del successo che il trust ha ottenuto anche nel nostro paese risiede nella considerazione che esso è uno strumento che consente di tutelare interessi lasciati in secondo piano dall'invecchiamento delle nostre categorie giuridiche. Ciò che ancor oggi ne pregiudica l'effettiva diffusione in Italia non è più il carattere pionieristico dell'istituto sul versante dell'impianto civilistico, bensì la parziale lacuna normativa ancora esistente sul piano fiscale. Infatti, mentre sul versante dell'imposizione diretta ha trovato espressa regolamentazione sin dal 2007 nel testo unico
1. La presente legge disciplina il trattamento fiscale applicabile ai trust ai fini dell'imposizione indiretta.
2. L'effettiva finalità del trust determina il trattamento fiscale dei correlati atti aventi contenuto patrimoniale.
3. L'imposizione indiretta relativa all'attribuzione di beni ai trust è regolata distintamente per i casi in cui esso abbia finalità liberale e per quelli in cui esso abbia finalità non liberale secondo le disposizioni della presente legge.
1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge, si intende per:
a) «trasferimento dei beni ai beneficiari»: l'atto o gli atti con cui il trustee trasferisce ai beneficiari, in tutto o in parte, i beni, i diritti o i rapporti giuridici, attivi o passivi, compresi nel fondo in trust, secondo le disposizioni dell'atto istitutivo;
b) «atto dispositivo»: l'atto mediante il quale il disponente o qualsiasi altro soggetto trasferisce beni, diritti e rapporti giuridici, attivi e passivi, in trust;
c) «atto istitutivo»: il documento comprovante l'istituzione del trust. Nella definizione è compreso qualunque successivo atto modificativo o integrativo delle disposizioni dell'atto istitutivo;
d) «beneficiario»: il soggetto o la pluralità di soggetti, persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche fisiche, con o
e) «disponente»: il soggetto o la pluralità di soggetti, persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche, con o senza personalità giuridica, dotati di capacità di agire, i quali istituiscono il trust secondo quanto disposto dalla Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1° luglio 1985, ratificata ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, di seguito denominata «Convenzione dell'Aja», trasferendo propri beni al trustee, affinché provveda alla gestione degli stessi in favore di un beneficiario ovvero per uno scopo prefissato dal disponente;
f) «fondo in trust»: l'insieme dei beni, dei diritti e dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti al trustee, i quali costituiscono una massa distinta rispetto al patrimonio personale di quest'ultimo;
g) «operazioni effettuate durante la vita del trust»: le operazioni di sostituzione del trustee, indipendentemente dalla residenza fiscale di tale soggetto, nonché i trasferimenti del fondo in trust da un trust liberale residente in Italia a un altro trust liberale, residente o non residente in Italia, avente i medesimi beneficiari, o viceversa;
h) «trust»: il rapporto giuridico istituito dal disponente, con atto tra vivi ovvero mortis causa, secondo quanto disposto dalla Convenzione dell'Aja;
i) «trust per uno scopo»: il trust istituito per perseguire uno o più scopi prefissati dal disponente, anche di pubblica utilità, in conformità a quanto stabilito dalla legge regolatrice del trust;
l) «trust per beneficiari»: il trust istituito nell'interesse di uno o più beneficiari;
m) «trust liberale»: il trust istituito da un disponente con finalità di pianificazione successoria o liberale, nonché il trust istituito a scopo caritativo o di pubblica utilità;
n) «trust non liberale»: il trust istituito da un disponente e non compreso
o) «trustee»: il soggetto, persona fisica o giuridica, al quale è trasferita la titolarità del fondo in trust e che è tenuto alla sua amministrazione e disposizione secondo quanto previsto nell'atto istitutivo.
1. L'imposta sul valore aggiunto si applica all'atto dispositivo di trust secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'applicabilità dell'imposta sul valore aggiunto secondo il criterio soggettivo, oggettivo e territoriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi riferita sia ai trust liberali sia ai trust non liberali.
3. Nei casi di inapplicabilità dell'imposta sul valore aggiunto, l'atto dispositivo è soggetto all'imposta di registro stabilita ai sensi dell'articolo 40 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero all'imposta sulle successioni e donazioni disciplinata dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in base all'effettiva finalità del trust, secondo quando disposto dai capi III e IV della presente legge.
1. All'articolo 11 della tariffa, parte prima, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: «Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda,
1. Ogni modifica o integrazione dell'atto istitutivo che ne muti le finalità o i beneficiari,
1. Salvo che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'atto dispositivo mediante il quale un soggetto trasferisce in un trust liberale beni, diritti e rapporti giuridici, attivi e passivi è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni disciplinata dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
2. Il comma 1 dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituito da seguente:
«1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, nonché alla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni dell'articolo 2, commi 47, 48, 49 e 49-bis, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, compresi gli atti dispositivi relativi a trust liberali».
3. Dopo l'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. – (Modalità di determinazione delle aliquote e delle franchigie per gli atti dispositivi relativi a trust liberali). – 1. Nell'applicazione dell'imposta agli atti dispositivi relativi a trust liberali, le aliquote e le franchigie di cui all'articolo 2, comma 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono determinate avendo riguardo al rapporto intercorrente tra il soggetto che effettua il trasferimento in trust e i beneficiari del trust, come determinati o determinabili secondo
2. La disposizione del comma 1 si applica sia ai trasferimenti effettuati mediante testamento sia ai trasferimenti effettuati per atto tra vivi. L'eventuale successiva sostituzione dei beneficiari di cui al medesimo comma 1 da parte dei loro discendenti non comporta ulteriore applicazione dell'imposta.
3. Qualora tra i beneficiari di cui al comma 1 vi siano soggetti ai quali si applicano aliquote e franchigie differenti, l'imposta è calcolata in relazione a ciascun beneficiario nato o esistente alla data dell'atto dispositivo, dividendo il valore complessivo dei beni oggetto di trasferimento in trust per il numero dei beneficiari determinati o determinabili secondo quanto previsto nell'atto istitutivo, nati o esistenti alla data dell'atto dispositivo, e applicando su ciascuna quota l'aliquota e la franchigia previste per ciascun beneficiario.
4. Qualora ai beneficiari del trust determinati o determinabili si applichino la medesima aliquota proporzionale e la medesima franchigia, si procede applicando tante franchigie quanti sono i beneficiari determinati o determinabili del trust, nati o esistenti alla data dell'atto dispositivo, e applicando sull'eventuale importo residuo l'aliquota prevista.
5. In deroga a quanto stabilito dai commi 3 e 4, qualora le quote o i beni destinati a ciascun beneficiario siano già individuati nell'atto istitutivo, l'imposta e la relativa franchigia sono calcolate sul valore della quota o dei beni trasferiti a ciascun beneficiario.
6. Le aliquote e le franchigie sono applicate ai sensi del presente articolo sul valore dei beni al momento del loro trasferimento al trust. L'eventuale mutamento successivo della composizione qualitativa del fondo in trust rispetto ai beni inizialmente trasferiti non comporta alcun effetto sul calcolo dell'imposta.
7. Nel caso in cui il disponente e il beneficiario siano lo stesso soggetto, all'atto dispositivo, in quanto atto privo di contenuto patrimoniale, si applica l'imposta di
4. L'atto dispositivo mediante il quale un soggetto trasferisce beni, diritti e rapporti giuridici, attivi e passivi, in un trust liberale è soggetto alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, secondo le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
5. Ai fini fiscali l'atto che produce l'effetto segregativo dei beni, diritti e rapporti giuridici, attivi e passivi, trasferiti in un trust liberale si intende assorbito nell'atto dispositivo.
1. Le operazioni di sostituzione del trustee di un trust liberale, indipendentemente dalla residenza fiscale di esso, nonché i trasferimenti dei beni, diritti e rapporti giuridici, attivi e passivi, costituenti il fondo in trust da un trust liberale fiscalmente residente in Italia, secondo quanto previsto dall'articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a un altro trust liberale avente i medesimi beneficiari, sia esso residente o non residente, o viceversa, sono soggette all'imposta di registro in misura fissa in quanto atti privi di contenuto patrimoniale.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 11 della tariffa, parte prima, e 4 della tariffa, parte seconda, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come da ultimo modificati dall'articolo 4 della presente legge.
3. I trasferimenti effettuati durante la vita del trust liberale, in conseguenza della sostituzione del trustee, sono soggetti altresì alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa ai sensi dell'articolo 4 della tariffa e dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
1. Fatte salve norme specifiche e salvo che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il trasferimento dei beni ai beneficiari del trust liberale non realizza un presupposto impositivo ulteriore ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni disciplinata dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del valore del fondo in trust non rilevano ai fini fiscali.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, nel caso in cui il trasferimento dei beni avvenga, per qualunque causa, a favore di soggetti differenti, in tutto o in parte, dai beneficiari, determinati o determinabili secondo quanto disposto nell'atto istitutivo di trust al momento dell'atto dispositivo, l'imposta è ricalcolata con riferimento ai nuovi beneficiari, assumendo come base imponibile il valore dei beni al momento dell'atto dispositivo da parte del disponente e applicando le aliquote e le franchigie applicabili ai nuovi beneficiari, determinati o determinabili, nelle misure vigenti alla data dell'atto dispositivo.
3. Ove le aliquote e le franchigie applicabili ai sensi del comma 2 risultino differenti da quelle applicate in relazione all'atto dispositivo, il trustee procede al conseguente conguaglio. Qualora si realizzi una variazione in aumento rispetto all'imposta determinata al momento dell'atto dispositivo, è integrata la differenza relativa a ciascun beneficiario individuato al momento dell'atto devolutivo. Nel caso si realizzi una variazione in diminuzione, al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari ciascun beneficiario può presentare istanza di rimborso per la differenza ad esso spettante.
4. Qualora l'atto dispositivo non sia stato soggetto a imposizione in forza a una disposizione speciale, comprese quelle previste dall'articolo 1, comma 4-bis, e dall'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero
1. L'atto dispositivo mediante il quale un soggetto trasferisce beni, diritti e rapporti giuridici, attivi e passivi, in un trust per uno scopo che lo qualifichi come trust liberale è soggetto all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della tariffa, parte prima, e dell'articolo 4 della tariffa, parte seconda, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come da ultimo modificati dall'articolo 4 della presente legge, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa ai sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 della presente legge, l'atto dispositivo mediante il quale un soggetto trasferisce beni, diritti e rapporti giuridici, attivi e passivi, in un trust non liberale è soggetto all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della tariffa, parte prima, e dell'articolo 4 della tariffa, parte seconda, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come da ultimo modificati dall'articolo 4 della presente legge.
2. L'atto dispositivo con il quale un soggetto trasferisce beni, diritti e rapporti giuridici, attivi e passivi, in un trust non
1. Le operazioni di sostituzione di trustee di un trust non liberale, indipendentemente dalla residenza fiscale di esso, sono soggette all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della tariffa, parte prima, e dell'articolo 4 della tariffa, parte seconda, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come da ultimo modificati dall'articolo 4 della presente legge.
2. I trasferimenti effettuati durante la vita del trust non liberale, in conseguenza della sostituzione del trustee, sono soggetti altresì alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa ai sensi dell'articolo 4 della tariffa e dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
1. Salvo che sussistano i presupposti per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'atto di trasferimento dei beni ai beneficiari del trust non liberale è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. L'imposta di cui al comma 1 è applicata tenendo conto dell'effettiva finalità del