XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4655



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PETRINI, FREGOLENT, CARELLA, FRAGOMELI, LODOLINI, MORETTO, SCHIRÒ, PREZIOSI, PAOLA BOLDRINI, PICCIONE, PELILLO, AMATO, MARCHETTI, MARCHI, PATRIARCA, SALVATORE PICCOLO, SGAMBATO

Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie

Presentata il 22 settembre 2017


      Onorevoli Colleghi! — I crediti deteriorati delle banche (non-performing loans – NPLs) sono esposizioni verso soggetti che, a causa di un peggioramento della loro situazione economica e finanziaria, non sono in grado di adempiere in tutto o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali. La profonda e prolungata recessione che ha colpito l'economia italiana e la lunghezza delle procedure di recupero dei crediti anche in considerazione della vetustà della normativa vigente introdotta dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), hanno concorso a determinare un elevato livello di crediti deteriorati nel sistema bancario italiano. Secondo la Banca d'Italia, a dicembre 2016 i crediti deteriorati delle banche ammontavano a 349 miliardi di euro al lordo delle svalutazioni già contabilizzate. Di questi, 215 miliardi di euro erano relativi a debitori insolventi (sofferenze cosiddette bad loans); i crediti deteriorati al netto delle svalutazioni erano pari a 173 miliardi di euro; le sofferenze nette erano pari a 81 miliardi di euro (rispettivamente pari al 9,4 e al 4,4 per cento dei prestiti netti). Le sofferenze facevano capo per circa tre quarti alle imprese, per la parte restante alle famiglie. Il valore stimato delle garanzie reali detenute dalle banche a fronte delle sofferenze era pari a 92 miliardi di euro. Elevati livelli di crediti deteriorati possono penalizzare l'offerta

 

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di credito in quanto riducono la profittabilità delle banche e richiedono accantonamenti di bilancio onerosi, vincolando elevati livelli di capitale per il maggior rischio delle attività deteriorate; inoltre i crediti deteriorati innalzano il costo della raccolta per il maggior rischio percepito dagli investitori associato ad alti volumi di NPLs.
      La conseguenza diretta di tale situazione è quella di generare malfunzionamenti nel meccanismo di allocazione del credito, limitando la possibilità di accesso delle imprese e delle famiglie ai finanziamenti, con evidenti ripercussioni sul sistema economico nel suo complesso e sulla crescita del Paese. Fino a qualche anno fa gli assetti organizzativi delle banche nel comparto creditizio erano definiti prevalentemente in funzione dell'erogazione dei prestiti e del monitoraggio della relazione creditizia. L'attenzione dedicata alla fase di recupero del credito era invece assai inferiore. A questa fase, evidentemente ritenuta poco profittevole e con connotazioni puramente amministrative, sono stati spesso assegnati risorse e personale insufficienti. Con l'acuirsi della crisi economica e finanziaria, il processo, tipicamente caratterizzato da un basso livello di informatizzazione, dall'assenza di basi di dati ben organizzate e da modalità di lavorazione prevalentemente cartacee, ha registrato difficoltà nel gestire l'incremento del flusso di partite anomale; si è così verificato un allungamento dei tempi di lavorazione, con impatti negativi anche sulla capacità di recupero, che è strettamente connessa alla tempestività delle azioni avviate dall'intermediario.
      Per affrontare il fenomeno dei crediti deteriorati occorre comprenderne le cause, che le evidenze scientifiche indicano principalmente nella recessione e nella lentezza delle procedure di recupero. Politiche creditizie imprudenti, pratiche di tolleranza eccessiva nei confronti dei debitori inadempienti, erogazioni in conflitto di interessi o apertamente fraudolente costituiscono altrettante aggravanti, che spiegano la differenza tra le banche più «virtuose» e quelle meno «virtuose». Pertanto, oggi più che mai, è necessario intervenire per migliorare il sistema creditizio italiano intervenendo sulla situazione di persistente morosità mettendo in campo misure correttive capaci, da un lato, di aumentare e di migliorare il recupero del credito e, dall'altro, di aiutare chi non è più in grado di adempiere alle proprie obbligazioni finanziarie per cause non dipendenti dalla propria volontà e dal proprio comportamento, riprendendo quale metro di valutazione la meritevolezza del debitore. Il sistema economico del Paese non funziona se tutti, sia i privati sia la pubblica amministrazione, non adempiono responsabilmente alle obbligazioni assunte in ogni ambito: fiscale, business to business e business to consumer. L'elevata mole di crediti NPLs ad oggi presenti in Italia dimostra quindi la debolezza del sistema economico. Ma se da un lato è necessario agire in modo risoluto verso chi non intende pagare, dall'altro è necessario mettere in campo tutte le misure di sostegno possibili verso chi vuole pagare anche se con difficoltà.
      Tutto questo, però, deve essere regolato in modo giusto e con equità facendo sì che possano accedere alle forme di sostegno solo i debitori che, per motivi oggettivi e soggettivi, documentabili e riscontrabili nelle loro dichiarazioni finanziarie e reddituali, si sono trovati in difficoltà rientrando perciò nella definizione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento, la legge 27 gennaio 2012, n. 3, la quale prevede, all'articolo 6, comma 2, lettera a), che il sovraindebitamento è «la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente». La presente proposta di legge intende fornire un valido aiuto anche nella fase successiva al recupero di crediti, prevedendo, all'articolo 11, l'istituzione del Fondo di solidarietà a sostegno del reddito per intervenire nei casi di diminuzione della capacità reddituale delle famiglie dovuta a eventi improvvisi quali, ad esempio, la cassa integrazione guadagni, la perdita del posto di lavoro, il
 

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venire meno della capacità lavorativa del coniuge eccetera. All'intervento di sostegno economico si affianca, inoltre, l'attività di consulenza e di orientamento nei confronti di persone che hanno una situazione debitoria complicata.
      La ratio alla base della presente proposta di legge, quindi, oltre a basarsi sul principio di meritevolezza, trova il suo fondamento anche nella garanzia della libertà economica. Essa infatti prevede la possibilità per il debitore gravato da un debito che non è in grado di onorare di addivenire a una transazione con la banca concretizzando così un doppio vantaggio nel complesso dell'operazione: sia il ritorno in bonis di molti debitori che possono nuovamente avvicinarsi al sistema bancario per nuovi investimenti produttivi che stimolerebbero anche la crescita e il prodotto interno lordo (PIL), sia il miglioramento del senso di fiducia verso le banche che si liberano dal peso dei crediti deteriorati, con tutto vantaggio per un'altra categoria meritevole, soprattutto in questo ultimo periodo di tutele maggiori, cioè i risparmiatori.
      Più nello specifico, con l'approvazione della presente proposta di legge si avrebbe il vantaggio che il valore della transazione non sarebbe legato obbligatoriamente al prezzo di cessione massiva da parte della banca; inoltre vi sarebbero dei risparmi di spesa e di tempo dovuti all'incasso di tali somme, rispetto a un eventuale recupero stragiudiziale e poi giudiziale, che spesso gli istituti bancari affidano in outsourcing con ulteriore aggravio di costi.
      La presente proposta di legge è ispirata ai princìpi cardini del bene comune affinché in un futuro prossimo si possa realizzare una cultura del credito che aiuti il debitore a rispettare le proprie obbligazioni per evitare un aumento dei crediti deteriorati nel sistema bancario, i quali oggi rappresentano il frutto di una mancanza di regole certe e tali regole non possono che scaturire da una concertazione tra una pluralità di stakeholder uniti per il bene comune.
      In particolare, l'articolo 9 della presente proposta di legge, al fine di garantire parità di accesso al mercato dei servizi di gestione del credito e di assicurare il progressivo adattamento alle evoluzioni del settore, istituisce l'Organismo nazionale pluralistico per il controllo e la regolazione dei servizi di tutela del credito, che è sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia, un Ministero pienamente competente avendo il monitoraggio di tutta la filiera del recupero credito end to end, cioè dalla lavorazione stragiudiziale o mediazione fino all'eventuale recupero legale.
      Il citato Organismo è formato, a garanzia della pluralità delle parti, da sette membri: un componente indicato dal Ministro della giustizia, che lo presiede, due componenti designati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), due componenti designati dalla Confindustria e dalla Rete imprese Italia in rappresentanza delle principali società che acquisiscono servizi di gestione del credito e due componenti in rappresentanza delle associazioni di imprese finanziarie e bancarie. I membri sono nominati per un triennio e non sono rinnovabili.
      L'Organismo rappresenta il cardine stesso della riforma proposta poiché, come detto, racchiude in sé una pluralità di stakeholder uniti per il bene comune e ogni decisione assunta è quindi mediata nell'interesse della collettività.
      Con l'introduzione di queste novità si intende cambiare il rapporto tra gli intermediari finanziari e i consumatori garantendo maggiore trasparenza tra le parti e addivenendo, ove se ne ravvisino le condizioni, ad accordi transattivi in quanto è pacifico che un accordo transattivo sarà il migliore risultato possibile per le parti.
      Dal lato delle banche e quindi, in via indiretta, anche a tutela dei risparmiatori, in termini economici e patrimoniali la transazione stragiudiziale sarà sicuramente migliore rispetto alle lungaggini legate ai tentativi di composizione giudiziaria e avrà il pregio di ridare dignità a tanti debitori marginalizzati dalla crisi ma meritevoli di aiuto e di sostegno.
      Ovviamente tale normativa, al contempo, non deve destabilizzare il sistema bancario attuale nonché il mercato delle cessioni
 

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NPLs che, lo ricordiamo, trattandosi di un'attività economica imprenditoriale, è soggetto a logiche diverse da quelle consumeristiche (essendo presenti il rischio di impresa, la gestione economica e altro).
      Perciò è necessario che la transazione effettuata con il debitore o consumatore relativa a un credito NPLs, prima che l'istituto finanziario decida per la cessione a terzi, sia regolamentata lasciando una giusta discrezionalità all'istituto in merito alla percentuale di stralcio e di valore di realizzo del credito, anche in considerazione che ogni posizione debitoria è diversa da un'altra.
      Solo in questo modo si realizza, grazie al dialogo tra parti normalmente contrapposte, il bene comune.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge per posizioni a sofferenza si intendono i rapporti giuridici tra le banche o gli intermediari finanziari individuati ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e i loro debitori, classificati a sofferenza, secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia, e risultanti tali alla data del 31 dicembre 2016 presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
      2. Ai fini della presente legge per servizi per la tutela del credito si intendono i servizi di consulenza, gestione, incasso, sollecito e recupero in via epistolare, telematica, telefonica e domiciliare per conto di terzi di crediti insoluti.
      3. I servizi di cui al comma 2 si concretizzano nelle attività di contatto e, ove occorra, nella ricerca del debitore anche con la consultazione dei pubblici registri, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché nello svolgimento delle attività connesse e strumentali, compresi il ritiro dei beni, la consulenza per la valutazione della recuperabilità del credito e la redazione delle relazioni negative in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero.

Art. 2.
(Regime giuridico).

      1. Ai soggetti esercenti l'attività di servizi per la tutela del credito è consentito l'acquisto pro soluto, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, di crediti considerati irrecuperabili dal cedente, esclusivamente con mezzi propri ovvero senza ricorrere al credito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al

 

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decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53.

Art. 3.
(Procedura ed effetti dell'accordo transattivo).

      1. All'atto della classificazione a sofferenza della posizione, l'intermediario finanziario classificante è tenuto a specificare che il credito potrebbe essere oggetto di cessione a terzi, trascorsi sessanta giorni dalla data di classificazione, informando per scritto in tempo utile il debitore al fine di permettere al debitore di proporre un'istanza di transazione.
      2. Qualora una banca o un intermediario finanziario intenda cedere a terzi in tutto o in parte una posizione a sofferenza, il debitore ha diritto di proporre al creditore cedente una transazione che sia parametrata alla capacità di spesa desumibile dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, in alternativa, da un'autocertificazione del debitore.
      3. Il creditore, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, è tenuto a fornire una risposta scritta al debitore sia in caso di approvazione del piano da formalizzare con atto di transazione sia in caso di diniego.
      4. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non ottemperi all'obbligo di risposta scritta di cui al comma 3 od ottemperi in ritardo si applicano le sanzioni stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento; in caso di ritardo tali sanzioni sono proporzionate alla durata del ritardo medesimo.
      5. L'atto di transazione, a pena di nullità, deve essere sempre redatto in forma scritta e deve prevedere l'espressa rinuncia del creditore al maggior credito e a tutte le garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell'ultimo effettivo pagamento a saldo, previsto dall'accordo transattivo. Gli oneri per l'eventuale cancellazione

 

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di ipoteche, nei casi previsti dal presente comma, sono totalmente a carico dell'intermediario finanziario creditore.
      6. Con il pagamento integrale di quanto concordato dalle parti nell'atto di transazione il debitore è libero da tutte le obbligazioni verso il creditore.
      7. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione scritta del creditore, effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare detenuto alla data dell'istanza di cui al comma 1 e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo di cui al comma 5. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al precedente periodo solo qualora l'atto dispositivo preannunciato dal debitore possa compromettere la sua capacità patrimoniale di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo perfezionato. Il debitore, a fronte del diniego del creditore, può ricorrere al giudice ordinario con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

Art. 4.
(Ripristino non novativo del contratto).

      1. Per tutti i crediti ipotecari classificati a sofferenza alla data del 31 dicembre 2016, per i quali era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, la banca o l'intermediario finanziario e il debitore possono concordare, in alternativa all'accordo transattivo di cui all'articolo 3, il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni. Il ripristino del contratto di finanziamento secondo quanto previsto dal precedente periodo comporta, a seconda dei casi e sempre che il creditore non vi rinunci espressamente, l'obbligatoria applicazione di quanto previsto dagli articoli 48-bis e 120-quinquiesdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Si applicano in ogni caso gli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

 

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Art. 5.
(Effetti fiscali dell'accordo transattivo).

      1. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non aderisca alla proposta del debitore di formalizzare la transazione ai sensi dell'articolo 3 le eventuali perdite future registrate sui relativi crediti nei quattro anni solari successivi non sono fiscalmente deducibili. In ogni caso, qualora il credito oggetto della proposta di transazione rigettata sia ceduto a terzi, non sono fiscalmente deducibili le perdite commisurate alla differenza tra il valore proposto dal debitore e l'eventuale minor prezzo di cessione realizzato sul relativo credito ceduto.
      2. Le maggiori perdite della banca o dell'intermediario finanziario derivanti dal perfezionamento dell'accordo transattivo di cui all'articolo 3 sono interamente deducibili ai fini fiscali nell'esercizio in cui sono state effettivamente registrate, con una maggiorazione compresa tra un minimo dell'1 e un massimo del 10 per cento in funzione lineare crescente della differenza tra il valore netto di bilancio del credito oggetto di transazione al 31 dicembre 2016 e l'importo effettivamente versato dal debitore a seguito della transazione concordata.

Art. 6.
(Inadempienza del debitore).

      1. In tutti casi in cui, in presenza di un accordo transattivo formalizzato tra la banca o l'intermediario finanziario e il debitore ai sensi della presente legge, il debitore non provvede al pagamento di quanto dovuto entro sessanta giorni dalle singole scadenze previste dall'accordo transattivo o dal ripristinato finanziamento ipotecario, la banca o l'intermediario finanziario ha diritto di pretendere l'intero importo del debito originariamente dovuto dal debitore.
      2. A fronte dell'inadempienza di pagamento del debitore agli impegni assunti di cui al comma 1 l'intermediario finanziario beneficia, nel periodo d'imposta successivo, di una deducibilità fiscale pari al 50 per cento del valore del credito azionato.

 

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Art. 7.
(Cancellazione della posizione dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia).

      1. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi della presente legge comporta l'automatica cancellazione della posizione di sofferenza del debitore segnalata nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, attribuendo al contempo al debitore un codice univoco di identificazione dell'avvenuta transazione, al fine di distinguerlo dai debitori ordinari.

Art. 8.
(Registro degli esercenti servizi per la tutela del credito).

      1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 3, ai soggetti esercenti i servizi per la tutela del credito per conto di terzi è richiesta obbligatoriamente l'iscrizione al Registro degli esercenti servizi per la tutela del credito, di seguito denominato «Registro», istituito presso il Ministero della giustizia e tenuto dall'Organismo nazionale pluralistico di cui all'articolo 9, che rilascia apposita autorizzazione. L'iscrizione nel Registro abilita allo svolgimento delle attività.
      2. Il Registro è tenuto in formato elettronico ed è pubblico, liberamente consultabile attraverso il sito internet istituzionale del Ministero della giustizia.

Art. 9.
(Organismo nazionale pluralistico per il controllo e la regolazione dei servizi per la tutela del credito).

      1. Al fine di garantire parità di accesso al mercato dei servizi per la tutela del credito e di assicurare il progressivo adattamento dei medesimi servizi alle evoluzioni del settore è istituito l'Organismo nazionale pluralistico per il controllo e la regolazione dei servizi per la tutela del credito, di seguito denominato «Organismo», sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia.

 

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      2. L'Organismo opera sulla base di princìpi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità e persegue gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese.
      3. Con decreto del Ministro della giustizia è approvato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto dell'Organismo. Lo statuto indica la composizione e le modalità di nomina degli organi e i princìpi generali di funzionamento dell'Organismo. In particolare, lo statuto stabilisce le modalità di convocazione e di approvazione degli atti dell'Organismo, le modalità di gestione del Registro, i limiti e i criteri per il contributo annuale di funzionamento, determinato ai sensi del comma 5, e le modalità di nomina e di composizione dell'organo deputato alla revisione dei conti.
      4. Lo statuto prevede altresì che l'Organismo sia composto da sette membri, di cui uno, con funzioni di presidente, indicato dal Ministro della giustizia, due designati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), due designati dalla Confindustria e dalla Rete imprese Italia in rappresentanza delle principali società che acquisiscono servizi per la tutela del credito e due componenti in rappresentanza delle associazioni di imprese finanziarie e bancarie. I componenti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia e restano in carica per tre anni, non rinnovabili.
      5. I costi di funzionamento dell'Organismo sono coperti da un contributo versato dai gestori dei servizi per la tutela del credito in misura proporzionale al fatturato derivante dall'esercizio delle attività soggette a regolazione. Il contributo è determinato annualmente con atto dell'Organismo, sottoposto ad approvazione del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 

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Art. 10.
(Funzioni dell'Organismo).

      1. Sono funzioni dell'Organismo la regolazione del mercato dei servizi per la tutela del credito, la definizione dei requisiti minimi necessari per l'esercizio dell'attività e la vigilanza sul rispetto dei requisiti stessi da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 8 e sui livelli minimi di competenza e di qualificazione professionale degli addetti. L'Organismo è preposto alla registrazione, alla sospensione e alla cancellazione dal Registro di cui all'articolo 8 degli esercenti i servizi per la tutela del credito.
      2. In particolare sono funzioni dell'Organismo:

          a) stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi, con specifico riferimento alla riservatezza e alla conservazione dei dati, alle modalità di interazione verso il debitore, alla sicurezza delle dotazioni tecnologiche e degli accessi alle informazioni e ai dati messi a disposizione del cliente;

          b) definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi da parte delle amministrazioni pubbliche e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle gare;

          c) definire i percorsi formativi e i corsi periodici di aggiornamento e di qualificazione professionale, al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente da parte dei soggetti abilitati;

          d) rilevare le violazioni espressamente indicate dalle norme vigenti e trasmetterle, per le opportune sanzioni, agli organi competenti in materia di garanzia dei diritti;

          e) valutare i reclami, le istanze e le segnalazioni degli utenti e dei consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi da parte dei soggetti esercenti il servizio e trasmetterli, ove necessario, agli organismi di conciliazione o di mediazione competenti per la relativa procedura;

 

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          f) coadiuvare le competenti amministrazioni pubbliche ai fini dell'individuazione degli ambiti di miglioramento dei servizi nell'interesse generale mediante l'adozione di pareri che può rendere pubblici;

          g) promuovere e diffondere le iniziative di informazione sulla tutela del credito rivolte ai cittadini, nonché di formazione e di addestramento professionale destinate ai dipendenti pubblici e privati;

          h) effettuare il monitoraggio, anche a campione, della qualità dei servizi e del rispetto delle norme in materia di servizi per la tutela del credito.

      3. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Organismo, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato, richiede a chi ne ha l'obbligo di custodia o di registrazione, le informazioni e l'esibizione dei documenti che si ritengono necessari.
      4. Per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, per la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di tutela del credito e per la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o di documenti richiesti ai sensi del comma 3, l'Organismo può applicare nei confronti degli iscritti le seguenti sanzioni:

          a) il richiamo scritto;

          b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;

          c) la cancellazione dal Registro.

      5. Per le violazioni previste dal comma 4, l'Organismo, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, applica con delibera motivata una delle sanzioni di cui al medesimo comma 4, commisurate alla rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione della sanzione è pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del soggetto sanzionato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, e nel sito

 

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internet istituzionale del Ministero della giustizia.
      6. L'Organismo dispone altresì la cancellazione dal Registro nei seguenti casi:

          a) perdita di uno dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività definiti dall'Organismo ai sensi del comma 1;

          b) inattività protratta per oltre un biennio;

          c) cessazione dell'attività.

      7. I soggetti cancellati dal Registro possono richiedere una nuova iscrizione decorsi tre anni dalla pubblicazione della cancellazione.
      8. In casi di necessità e di urgenza, l'Organismo può disporre in via cautelare la sospensione dal Registro per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di tutela del credito.

Art. 11.
(Istituzione del Fondo di solidarietà a sostegno del reddito).

      1. Al fine di tutelare i cittadini in temporanea difficoltà economica, in base a criteri di mutualità e sussidiarietà è istituito, presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, il Fondo di solidarietà a sostegno del reddito, di seguito denominato «Fondo», per intervenire nei casi di diminuita capacità reddituale del singolo o delle famiglie dovuta a eventi improvvisi e inaspettati provocati dalla crisi economica e lavorativa.
      2. Il Fondo è costituito come patrimonio separato dalla CONSAP Spa, alla quale sono demandate le funzioni di gestione e di controllo, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
      3. Il patrimonio del Fondo è costituito dai contributi annuali delle società creditrici e dai contributi dei soggetti debitori stabiliti nei contratti di finanziamento. I costi connessi alla gestione del Fondo sono

 

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a carico del patrimonio del Fondo medesimo.
      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è approvato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto del Fondo. Lo statuto indica la composizione e le modalità di nomina degli organi e i princìpi generali di funzionamento del Fondo. In particolare lo statuto stabilisce le modalità di convocazione e di approvazione degli atti del Fondo, i limiti e i criteri per i contributi annuali di cui al comma 3, avendo riguardo alla fissazione del limite massimo di contribuzione da parte dei soggetti debitori che non deve in ogni caso superare il 10 per cento del totale della contribuzione, nonché le modalità di nomina e di composizione dell'organo incaricato della revisione dei conti.

Art. 12.
(Abrogazioni).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli da 115 a 120 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati.