CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4655 |
Onorevoli Colleghi! — I crediti deteriorati delle banche (non-performing loans – NPLs) sono esposizioni verso soggetti che, a causa di un peggioramento della loro situazione economica e finanziaria, non sono in grado di adempiere in tutto o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali. La profonda e prolungata recessione che ha colpito l'economia italiana e la lunghezza delle procedure di recupero dei crediti anche in considerazione della vetustà della normativa vigente introdotta dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), hanno concorso a determinare un elevato livello di crediti deteriorati nel sistema bancario italiano. Secondo la Banca d'Italia, a dicembre 2016 i crediti deteriorati delle banche ammontavano a 349 miliardi di euro al lordo delle svalutazioni già contabilizzate. Di questi, 215 miliardi di euro erano relativi a debitori insolventi (sofferenze cosiddette bad loans); i crediti deteriorati al netto delle svalutazioni erano pari a 173 miliardi di euro; le sofferenze nette erano pari a 81 miliardi di euro (rispettivamente pari al 9,4 e al 4,4 per cento dei prestiti netti). Le sofferenze facevano capo per circa tre quarti alle imprese, per la parte restante alle famiglie. Il valore stimato delle garanzie reali detenute dalle banche a fronte delle sofferenze era pari a 92 miliardi di euro. Elevati livelli di crediti deteriorati possono penalizzare l'offerta
1. Ai fini della presente legge per posizioni a sofferenza si intendono i rapporti giuridici tra le banche o gli intermediari finanziari individuati ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e i loro debitori, classificati a sofferenza, secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia, e risultanti tali alla data del 31 dicembre 2016 presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
2. Ai fini della presente legge per servizi per la tutela del credito si intendono i servizi di consulenza, gestione, incasso, sollecito e recupero in via epistolare, telematica, telefonica e domiciliare per conto di terzi di crediti insoluti.
3. I servizi di cui al comma 2 si concretizzano nelle attività di contatto e, ove occorra, nella ricerca del debitore anche con la consultazione dei pubblici registri, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché nello svolgimento delle attività connesse e strumentali, compresi il ritiro dei beni, la consulenza per la valutazione della recuperabilità del credito e la redazione delle relazioni negative in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero.
1. Ai soggetti esercenti l'attività di servizi per la tutela del credito è consentito l'acquisto pro soluto, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, di crediti considerati irrecuperabili dal cedente, esclusivamente con mezzi propri ovvero senza ricorrere al credito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al
1. All'atto della classificazione a sofferenza della posizione, l'intermediario finanziario classificante è tenuto a specificare che il credito potrebbe essere oggetto di cessione a terzi, trascorsi sessanta giorni dalla data di classificazione, informando per scritto in tempo utile il debitore al fine di permettere al debitore di proporre un'istanza di transazione.
2. Qualora una banca o un intermediario finanziario intenda cedere a terzi in tutto o in parte una posizione a sofferenza, il debitore ha diritto di proporre al creditore cedente una transazione che sia parametrata alla capacità di spesa desumibile dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, in alternativa, da un'autocertificazione del debitore.
3. Il creditore, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, è tenuto a fornire una risposta scritta al debitore sia in caso di approvazione del piano da formalizzare con atto di transazione sia in caso di diniego.
4. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non ottemperi all'obbligo di risposta scritta di cui al comma 3 od ottemperi in ritardo si applicano le sanzioni stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento; in caso di ritardo tali sanzioni sono proporzionate alla durata del ritardo medesimo.
5. L'atto di transazione, a pena di nullità, deve essere sempre redatto in forma scritta e deve prevedere l'espressa rinuncia del creditore al maggior credito e a tutte le garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell'ultimo effettivo pagamento a saldo, previsto dall'accordo transattivo. Gli oneri per l'eventuale cancellazione
1. Per tutti i crediti ipotecari classificati a sofferenza alla data del 31 dicembre 2016, per i quali era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, la banca o l'intermediario finanziario e il debitore possono concordare, in alternativa all'accordo transattivo di cui all'articolo 3, il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni. Il ripristino del contratto di finanziamento secondo quanto previsto dal precedente periodo comporta, a seconda dei casi e sempre che il creditore non vi rinunci espressamente, l'obbligatoria applicazione di quanto previsto dagli articoli 48-bis e 120-quinquiesdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Si applicano in ogni caso gli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
1. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non aderisca alla proposta del debitore di formalizzare la transazione ai sensi dell'articolo 3 le eventuali perdite future registrate sui relativi crediti nei quattro anni solari successivi non sono fiscalmente deducibili. In ogni caso, qualora il credito oggetto della proposta di transazione rigettata sia ceduto a terzi, non sono fiscalmente deducibili le perdite commisurate alla differenza tra il valore proposto dal debitore e l'eventuale minor prezzo di cessione realizzato sul relativo credito ceduto.
2. Le maggiori perdite della banca o dell'intermediario finanziario derivanti dal perfezionamento dell'accordo transattivo di cui all'articolo 3 sono interamente deducibili ai fini fiscali nell'esercizio in cui sono state effettivamente registrate, con una maggiorazione compresa tra un minimo dell'1 e un massimo del 10 per cento in funzione lineare crescente della differenza tra il valore netto di bilancio del credito oggetto di transazione al 31 dicembre 2016 e l'importo effettivamente versato dal debitore a seguito della transazione concordata.
1. In tutti casi in cui, in presenza di un accordo transattivo formalizzato tra la banca o l'intermediario finanziario e il debitore ai sensi della presente legge, il debitore non provvede al pagamento di quanto dovuto entro sessanta giorni dalle singole scadenze previste dall'accordo transattivo o dal ripristinato finanziamento ipotecario, la banca o l'intermediario finanziario ha diritto di pretendere l'intero importo del debito originariamente dovuto dal debitore.
2. A fronte dell'inadempienza di pagamento del debitore agli impegni assunti di cui al comma 1 l'intermediario finanziario beneficia, nel periodo d'imposta successivo, di una deducibilità fiscale pari al 50 per cento del valore del credito azionato.
1. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi della presente legge comporta l'automatica cancellazione della posizione di sofferenza del debitore segnalata nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia, attribuendo al contempo al debitore un codice univoco di identificazione dell'avvenuta transazione, al fine di distinguerlo dai debitori ordinari.
1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 3, ai soggetti esercenti i servizi per la tutela del credito per conto di terzi è richiesta obbligatoriamente l'iscrizione al Registro degli esercenti servizi per la tutela del credito, di seguito denominato «Registro», istituito presso il Ministero della giustizia e tenuto dall'Organismo nazionale pluralistico di cui all'articolo 9, che rilascia apposita autorizzazione. L'iscrizione nel Registro abilita allo svolgimento delle attività.
2. Il Registro è tenuto in formato elettronico ed è pubblico, liberamente consultabile attraverso il sito internet istituzionale del Ministero della giustizia.
1. Al fine di garantire parità di accesso al mercato dei servizi per la tutela del credito e di assicurare il progressivo adattamento dei medesimi servizi alle evoluzioni del settore è istituito l'Organismo nazionale pluralistico per il controllo e la regolazione dei servizi per la tutela del credito, di seguito denominato «Organismo», sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia.
1. Sono funzioni dell'Organismo la regolazione del mercato dei servizi per la tutela del credito, la definizione dei requisiti minimi necessari per l'esercizio dell'attività e la vigilanza sul rispetto dei requisiti stessi da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 8 e sui livelli minimi di competenza e di qualificazione professionale degli addetti. L'Organismo è preposto alla registrazione, alla sospensione e alla cancellazione dal Registro di cui all'articolo 8 degli esercenti i servizi per la tutela del credito.
2. In particolare sono funzioni dell'Organismo:
a) stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi, con specifico riferimento alla riservatezza e alla conservazione dei dati, alle modalità di interazione verso il debitore, alla sicurezza delle dotazioni tecnologiche e degli accessi alle informazioni e ai dati messi a disposizione del cliente;
b) definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi da parte delle amministrazioni pubbliche e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle gare;
c) definire i percorsi formativi e i corsi periodici di aggiornamento e di qualificazione professionale, al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente da parte dei soggetti abilitati;
d) rilevare le violazioni espressamente indicate dalle norme vigenti e trasmetterle, per le opportune sanzioni, agli organi competenti in materia di garanzia dei diritti;
e) valutare i reclami, le istanze e le segnalazioni degli utenti e dei consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi da parte dei soggetti esercenti il servizio e trasmetterli, ove necessario, agli organismi di conciliazione o di mediazione competenti per la relativa procedura;
f) coadiuvare le competenti amministrazioni pubbliche ai fini dell'individuazione degli ambiti di miglioramento dei servizi nell'interesse generale mediante l'adozione di pareri che può rendere pubblici;
g) promuovere e diffondere le iniziative di informazione sulla tutela del credito rivolte ai cittadini, nonché di formazione e di addestramento professionale destinate ai dipendenti pubblici e privati;
h) effettuare il monitoraggio, anche a campione, della qualità dei servizi e del rispetto delle norme in materia di servizi per la tutela del credito.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Organismo, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato, richiede a chi ne ha l'obbligo di custodia o di registrazione, le informazioni e l'esibizione dei documenti che si ritengono necessari.
4. Per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, per la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di tutela del credito e per la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o di documenti richiesti ai sensi del comma 3, l'Organismo può applicare nei confronti degli iscritti le seguenti sanzioni:
a) il richiamo scritto;
b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno;
c) la cancellazione dal Registro.
5. Per le violazioni previste dal comma 4, l'Organismo, contestati gli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, applica con delibera motivata una delle sanzioni di cui al medesimo comma 4, commisurate alla rilevanza delle infrazioni accertate. La delibera di applicazione della sanzione è pubblicata, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del soggetto sanzionato, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, e nel sito
a) perdita di uno dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività definiti dall'Organismo ai sensi del comma 1;
b) inattività protratta per oltre un biennio;
c) cessazione dell'attività.
7. I soggetti cancellati dal Registro possono richiedere una nuova iscrizione decorsi tre anni dalla pubblicazione della cancellazione.
8. In casi di necessità e di urgenza, l'Organismo può disporre in via cautelare la sospensione dal Registro per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di tutela del credito.
1. Al fine di tutelare i cittadini in temporanea difficoltà economica, in base a criteri di mutualità e sussidiarietà è istituito, presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, il Fondo di solidarietà a sostegno del reddito, di seguito denominato «Fondo», per intervenire nei casi di diminuita capacità reddituale del singolo o delle famiglie dovuta a eventi improvvisi e inaspettati provocati dalla crisi economica e lavorativa.
2. Il Fondo è costituito come patrimonio separato dalla CONSAP Spa, alla quale sono demandate le funzioni di gestione e di controllo, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il patrimonio del Fondo è costituito dai contributi annuali delle società creditrici e dai contributi dei soggetti debitori stabiliti nei contratti di finanziamento. I costi connessi alla gestione del Fondo sono
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli da 115 a 120 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati.