XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4692



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE GIROLAMO, ARCHI, BIASOTTI, CALABRIA, CAON, CARFAGNA, CAUSIN, LUIGI CESARO, CRIMI, FITZGERALD NISSOLI, GARNERO SANTANCHÈ, GELMINI, ALBERTO GIORGETTI, LABOCCETTA, LABRIOLA, LAFFRANCO, MILANATO, OCCHIUTO, PALESE, PALMIZIO, POLVERINI, PRESTIGIACOMO, ROMELE, RUSSO, SARRO, SANDRA SAVINO, SQUERI, VALENTINI

Introduzione del divieto dell'uso anonimo della rete internet e disposizioni in materia di tutela del diritto all'oblio

Presentata il 10 ottobre 2017


      Onorevoli Colleghi! — La rete internet è da sempre considerata l'ultimo baluardo delle libertà di pensiero, espressione e opinione, dato che per sua stessa natura è aperta a chiunque e non prevede particolari formalità nell'accesso o nella fruizione dei servizi. Tuttavia la rete internet, alla pari della maggior parte delle invenzioni e degli strumenti tecnologici, può essere utilizzata in modo produttivo o distruttivo. Purtroppo non mancano nella cronaca quotidiana molti esempi del secondo tipo: notizie diffuse sul web senza alcun criterio che offendono interessi primari della persona (immagine, reputazione e dignità), compromettendo finanche il diritto all'oblio. L'era digitale ha difatti cambiato anche il senso del dimenticare, disegnando un mondo in cui ogni informazione è sempre attuale, sempre accessibile e sempre disponibile.
      Da più di qualche anno, si osserva la costante evoluzione di notizie false, fake news o bufale, che circolano a una velocità impressionante e che hanno già determinato le reazioni della Francia (dove le iniziative sono state assunte da diversi media che hanno fatto fronte comune con Facebook) e dalla Germania.
      In particolare, in Germania è stata da poco approvata una legge che obbliga i

 

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social-media a eliminare i contenuti falsi entro 24 ore dalla loro individuazione, con multe fino a 5 milioni di euro per le piattaforme che non si siano attivate a sufficienza nell'eliminare notizie false e contenuti inappropriati (come quelli d'incitamento all'odio).
      Tale evoluzione è stata certamente facilitata, oltre che dalla diffusione dei sistemi di elaborazione e dei servizi di comunicazione personali a basso costo (il personal computer, la rete internet e l’e-mail), dalla disponibilità di una rete di comunicazioni capillarmente diffusa, facilmente accessibile e fruibile come internet.
      È ovvio che le caratteristiche peculiari di un sistema ad architettura di rete come internet costituiscano un vantaggio informativo e comunicativo che assicura un'elevata visibilità informativa e permette agli inserzionisti di legittimarsi, virtualmente, come controparte esistente ma anonima, quindi per definizione non identificabile in modo formale.
      Purtroppo non è possibile valutare come rischio o minaccia un qualcosa che non è stato precedentemente identificato; rischio e minaccia esistono solo se sono conosciuti o conoscibili, dato che non possiamo prendere alcun tipo di contromisura verso l'ignoto.
      Entra pertanto in gioco il problema dell'anonimato: si rende necessaria l'introduzione di una procedura di registrazione che permetta alle autorità preposte, in caso di necessità, di ottenere il riconoscimento di un individuo sconosciuto del quale è stato evidenziato un potenziale comportamento sospetto sulla rete internet.
      Da queste considerazioni, nonché dall'assoluta mancanza di global governance del villaggio globale, è scaturita la presente proposta di legge, che si compone di due articoli.
      L'articolo 1, al comma 1, pone il divieto di inserire contenuti on line di qualsiasi genere in forma anonima. Al fine di contrastare l'anonimato, il comma 2 obbliga tutte le piattaforme digitali, non solo quindi quelle che oggi costituiscono i colossi della rete internet, a registrare gli utenti tramite nome utente, password, indirizzo di posta elettronica e codice fiscale. Terminata la procedura di registrazione, il sistema deve inviare una e-mail di conferma dell'iscrizione all'indirizzo di posta elettronica inserito, attraverso la quale il destinatario, ove diverso dall'utente registrato, può effettuare l'apposita segnalazione. È prevista un'ammenda pari a 5 milioni di euro per le piattaforme digitali che non si attivino in tal senso.
      L'obiettivo della disposizione è quello di regolamentare la rete internet e ottenere, di conseguenza, una forma «civilizzata» di spazio telematico.
      L'articolo 2 prevede la possibilità di chiedere la rimozione dal web di contenuti diffamatori o di dati e informazioni personali trattati violando la normativa vigente. In caso di mancata ottemperanza, il comma 2 prevede la facoltà di rivolgersi all'autorità giudiziaria e il comma 3 estende tale diritto agli eredi. È poi prevista una deroga, al comma 4, per i dati la cui pubblicazione sia stata effettuata da un giornalista professionista, nell'esercizio della sua professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, oppure dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti. In tal modo, la proposta di legge intende salvaguardare le finalità informative perseguite dai giornalisti con il trattamento dei dati personali di terzi. La diffusione di dati altrui (nella specie, la pubblicazione) da parte di detti professionisti è, infatti, sottoposta all'osservanza del codice deontologico e presuppone il rispetto dei princìpi di proporzionalità e non eccedenza, di indispensabilità rispetto all'esercizio del dovere giornalistico di cronaca, di veridicità dei fatti e di reale interesse del pubblico a essere informato su aspetti di dettaglio. È infine prevista, al comma 5, un'ipotesi in cui il diritto all'oblio prevale nella comparazione con il diritto all'informazione: la ripubblicazione telematica di vecchi articoli giornalistici per i quali l'utente stesso non ritenga sussistente, al momento della ripubblicazione, l'interesse pubblico all'informazione.
      La disposizione mira a garantire il più volte citato diritto all'oblio, istituto di grande attualità che negli ultimi tempi ha assunto
 

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una crescente rilevanza a seguito di diverse pronunce della Corte di cassazione e dell'entrata in vigore del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, che ha recepito pienamente i princìpi che sono alla base di tale diritto. Secondo la citata giurisprudenza, il diritto del soggetto a pretendere che le proprie vicende passate e personali siano pubblicamente dimenticate trova un limite solo quando vi sia l'attuale e concreta utilità della notizia che deve, comunque, essere sempre riportata entro i limiti della «continenza espositiva». La Corte di cassazione ha infatti da tempo affermato che «è riconosciuto un “diritto all'oblio”, cioè il diritto a non restare indeterminatamente esposti ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all'onore e alla reputazione, salvo che, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico all'informazione».
      La proposta di legge, infine, cerca di allineare la legislazione italiana anche ai princìpi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella nota decisione sul caso Google Spain che ha, di fatto, «formalizzato» il diritto all'oblio quale espressione del diritto alla riservatezza nelle vicende personali diffuse via web che non siano più di pubblico interesse.
      Se già vi sono esempi di tribunali, compreso quello della capitale, che hanno applicato concretamente i princìpi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, oggi più che mai appare il momento giusto affinché la politica dia un contributo concreto alla regolamentazione di un fenomeno che non si può lasciare solo alle aule dei tribunali, senza un intervento legislativo coerente con i tempi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Misure per contrastare l'anonimato on line).

      1. È vietato immettere in maniera anonima nella rete internet contenuti in qualsiasi forma, testuale, sonora, audiovisiva o informatica, comprese le banche dati. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita, se il fatto non costituisce più grave reato, con un'ammenda pari a euro 25.000.
      2. Al fine di contrastare l'anonimato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le piattaforme informatiche destinate alla pubblicazione o alla diffusione di informazioni presso il pubblico devono registrare gli utenti tramite il nome dell'utente, la parola d'accesso, l'indirizzo di posta elettronica e il codice fiscale. Terminata la procedura di registrazione, il sistema deve inviare un messaggio elettronico di conferma dell'iscrizione all'indirizzo di posta elettronica inserito, attraverso il quale il destinatario, ove diverso dall'utente registrato, può effettuare l'apposita segnalazione. Il gestore della piattaforma informatica che viola l'obbligo previsto dal presente comma è punito con un'ammenda pari a euro 5 milioni.

Art. 2.
(Diritto all'oblio).

      1. I soggetti dei quali sono state pubblicate immagini o ai quali sono stati attribuiti atti, pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità possono chiedere che siano cancellati, dai siti della rete internet e dai motori di ricerca, i contenuti diffamatori o i dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge e le notizie sulla loro persona che non rivestono rilevanza attuale o motivo di pubblico interesse.

 

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      2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere all'autorità giudiziaria o a quella amministrativa avente funzioni di vigilanza di ordinare la rimozione delle immagini o dei dati dai siti della rete internet e dai motori di ricerca, ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione. Qualora l'autorità giudiziaria o quella amministrativa abbia ordinato la rimozione ovvero inibito l'ulteriore diffusione delle immagini o dei dati, il gestore del sito o del motore ricerca che ha rifiutato od omesso la cancellazione ovvero che non a sospeso la diffusione delle immagini o dei dati è punito con un'ammenda pari a 1 milione di euro.
      3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui ai commi 1 e 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.
      4. A salvaguardia del diritto all'informazione, la rimozione di cui al presente articolo non può essere chiesta relativamente ai dati pubblicati da un giornalista professionista nell'esercizio della sua professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, ovvero dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, salvo che il fatto costituisca reato accertato con sentenza definitiva.
      5. Nel caso di ripubblicazione telematica di vecchi articoli da parte dei soggetti di cui al comma 4, l'interessato che non ritenga sussistente, al momento della ripubblicazione, l'interesse pubblico all'informazione può chiederne la rimozione ai sensi del presente articolo.