CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 4152 |
Onorevoli Colleghi! – Il nostro dettato costituzionale, da sempre, è posto in bella mostra nei programmi scolastici della scuola da realizzare, tuttavia, «... avviando, appena possibile, la conoscenza del testo costituzionale, (che) assumerà la forma di una considerazione sui valori umani e sociali insiti nell'esperienza di vita comunitaria dell'alunno (la famiglia, il gruppo, la comunità scolastica ...)».
Nel passato e fin dagli anni cinquanta si sono succeduti con alterne vicende vari tentativi di introdurre l'insegnamento della Costituzione all'interno della cosiddetta educazione civica (1956), dell'educazione alla convivenza democratica (1985), dell'educazione civica e cultura costituzionale (1996), dell'educazione alla convivenza civile (2003) e, per ultimo, della cittadinanza e Costituzione (2008). Ottimi ma incoerenti e contraddittori propositi affidati pressoché esclusivamente alla buona volontà dei docenti nell'impegno a esporre una sorta di «non materia» e, quindi, senza alcuna valutazione finale.
Queste premesse e le esperienze negative degli anni dal dopoguerra ad oggi ci spingono a presentare questa proposta di legge che intende affermare, seppure con un colpevole ritardo di quasi settanta anni, l'importanza decisiva dello studio del nostro dettato costituzionale nella formazione dei giovani, all'interno di un percorso scolastico che deve far emergere in un
1. L'insegnamento della Costituzione è materia di studio nelle scuole primarie e secondarie.
2. L'insegnamento della Costituzione, inteso come contributo essenziale al processo formativo affinché gli studenti acquisiscano la consapevolezza di essere soggetti attivi e protagonisti della comunità civile, è parte integrante dei programmi e dell'attività didattici a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'insegnamento della Costituzione è articolato su un orario di almeno un'ora settimanale a cura dei docenti delle discipline e delle aree letterarie nei licei, e dai docenti di diritto negli istituti tecnici, e comprende anche la partecipazione e il coinvolgimento delle istituzioni e dei principali attori della storia italiana, prevedendo l'analisi del processo di elaborazione, nascita, attuazione e riforma del dettato costituzionale.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i piani di studio delle scuole primarie e secondarie al fine di adeguarli a quanto disposto dalla medesima legge.
5. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.