XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3355



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GEBHARD, ALFREIDER, PLANGGER, SCHULLIAN, OTTOBRE, MARGUERETTAZ

Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche nonché per la tutela dell'uso della lingua dei segni delle minoranze linguistiche storiche

Presentata il 9 ottobre 2015


      Onorevoli Colleghi! In un recente passato, le persone sorde erano praticamente prive di qualsiasi diritto sul piano giuridico e sociale: equiparate a soggetti incapaci di intendere e di volere, erano escluse da ogni facoltà giuridica e non avevano diritto all'istruzione, se non presso istituti religiosi o precettori privati. La loro esistenza nella società era, nei fatti, negata. Grazie all'associazionismo e alla forza vitale delle persone colte da questa disabilità, per fortuna la situazione è cambiata, ma molto dobbiamo ancora fare.
      In Italia le persone sorde sono circa 5 milioni, di cui almeno 60.000 sordi perlinguali. Una delle difficoltà maggiori per le persone nate sorde, o che perdono l'udito entro i primi anni di vita, è che non possono acquisire naturalmente la lingua italiana parlata. Questo crea una maggiore difficoltà al loro normale inserimento sociale. In questo contesto emerge prepotentemente l'importanza della lingua dei segni italiana (LIS), che è la lingua utilizzata dalle persone sorde appartenenti alla comunità dei sordi italiani. Tale lingua, che presenta tutte le caratteristiche di una vera lingua, cioè articolazione, composizione, arbitrarietà, grammatica, sintassi eccetera, facilita il percorso scolastico e

 

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l'inclusione sociale dei sordi ma anche dei sordo-ciechi nella sua variante tattile.
      Negli ultimi anni si sono realizzati notevoli progressi in diverse discipline quali la medicina, l'audiologia, la pedagogia e la logopedia nonché nelle tecnologie, progressi che hanno contribuito in maniera significativa all'integrazione delle persone sorde nella società.
      Dagli anni settanta del secolo XX inoltre si è cominciato a vivere un cambiamento nel modo di intendere la disabilità, che è culminato in una nuova maniera di affrontare tale tema.
      Il completo inserimento delle persone portatrici di disabilità nella vita sociale e il ripristino in loro favore dell'esistenza di quelle uguali condizioni di partenza, che costituiscono un'irrinunciabile diritto di ogni cittadino, sono per fortuna ormai princìpi generalmente accettati dalla coscienza civile e presenti, con maggiore o minore incisività, nelle legislazioni di tutti i Paesi civili.
      Purtroppo ad oggi l'Italia non ha ancora riconosciuto, attraverso un atto normativo, la LIS, intervento che risponderebbe all'esigenza di una piena tutela e integrazione della comunità dei sordi nella nostra società. Tutto questo ci porta a essere il «fanalino di coda» nel mondo, infatti sono ben quarantaquattro i Paesi che hanno riconosciuto, ufficializzandola, una propria lingua dei segni.
      La legislazione nazionale prevede un richiamo alle lingue dei segni nei princìpi degli articoli 3 e 6 della Costituzione e nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, ma a livello internazionale sono molti gli atti adottati in materia: dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992 e alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 379 del 7 dicembre 1998.
      L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nelle regole di cui alla risoluzione n. 48/96 del 20 dicembre 1993, alla regola 5, lettera b), numero 7, esorta a considerare «di utilizzare il linguaggio dei segni nell'educazione dei bambini sordi, nell'ambito delle loro famiglie e delle loro comunità. Alla stessa maniera, devono prestarsi servizi di interpretariato nella lingua dei segni per facilitare la comunicazione fra le persone sorde e le altre persone». Allo stesso tempo, al numero 6, si stabilisce l'obbligo degli Stati di utilizzare «tecnologie appropriate per dare l'accesso all'informazione orale alle persone con disabilità uditiva».
      Anche l'Unione europea attraverso la Carta dei diritti fondamentali e il Consiglio d'Europa attraverso la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, riconoscono il diritto di tutte le persone di fronte alla legge e alla protezione contro la discriminazione. L'Unione europea riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità a beneficiare di misure che garantiscano la loro autonomia, la loro integrazione sociale e la loro partecipazione alla vita nella comunità. Da parte sua, l'Agenzia europea per le esigenze educative speciali, nel suo documento del 2003 sui princìpi fondamentali dell'educazione di esigenze speciali, raccomanda agli Stati un quadro legislativo e politico che appoggi l'integrazione con dotazione di mezzi che amplifichino lo sviluppo e i processi che operano per l'inclusione.
      Il Consiglio dei ministri del Consiglio d'Europa ha elaborato una raccomandazione sulla protezione della lingua dei segni negli Stati membri (raccomandazione n. 1598 del 17 marzo 2003), riconoscendo la lingua dei segni come mezzo di comunicazione naturale e completo con capacità di promuovere l'integrazione delle persone con limitazioni uditive nella società e di facilitare il loro accesso all'educazione, all'impiego e alla giustizia.
 

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Sulla stessa linea, la raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1492 del 2001 sui diritti delle minoranze nazionali ha raccomandato agli Stati membri che riconoscano ufficialmente la lingua dei segni. Allo stesso modo, e nello stesso senso, la dichiarazione scritta del Parlamento europeo n. 1 del 12 aprile 2004 sui diritti delle persone sordo-cieche indica che «le persone sordo-cieche devono avere gli stessi diritti come tutti gli altri cittadini dell'Unione europea e che questi diritti devono essere garantiti mediante una legislazione adeguata in ogni Stato membro».
      In Italia sembra che solo l'iniziativa delle singole regioni abbia potuto normare la lingua dei segni; infatti, in virtù della ratifica della citata Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi che riconoscono la LIS a livello regionale, nonché azioni a tutela dei diritti delle persone sorde e che ne promuovono l'inclusione sociale. Ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107, recante «Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche», la sordo-cecità è definita come disabilità specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella menzionata dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordo-cieche n. 1 del 2014.
      Le persone sorde vivono in una società formata da una maggioranza di persone udenti e normodotate e ciò comporta la necessità di rimuovere le barriere della comunicazione che impediscono, in ogni ambito della vita quotidiana, l'accesso all'informazione, ai servizi e in generale alle risorse della nostra società.
      Il linguaggio è il principale strumento di comunicazione: la conoscenza e l'uso della lingua favoriscono e rendono possibile l'accesso e la trasmissione della conoscenza e delle informazioni, oltre a essere la spina dorsale delle relazioni individuali e sociali. La lingua non è una semplice manifestazione della libertà individuale, ma trascende gli ambiti personali e diventa uno strumento insostituibile per la vita in società.
      Non si può parlare di una partecipazione reale ed effettiva della cittadinanza nell'ambito di un sistema democratico senza l'accesso all'informazione e alla comunicazione e senza l'espressione di idee e di volontà attraverso una lingua.
      La presente proposta di legge, che si compone di quattordici articoli, ha l'obiettivo di individuare gli strumenti primari per rimuovere tali barriere, altrettanto gravi e invalidanti di quelle architettoniche, nonché di promuovere l'accesso all'informazione e alla comunicazione per le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva.
      L'articolo 1 sancisce l'impegno della Repubblica a rimuovere le barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva alla vita collettiva, in armonia con i princìpi della citata Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
      Ai fini della piena integrazione sociale l'articolo 2 afferma il principio della libertà di scelta: le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva o i loro familiari nel caso di minori, hanno il diritto di scegliere la modalità di comunicazione e di accesso alle informazioni nel pieno rispetto delle loro autonomia e identità.
      L'articolo 3 prevede misure volte a prevenire la sordità e strumenti atti ad attenuare, correggere o eliminare il deficit uditivo.
      L'articolo 4 definisce le linee generali per l'accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione.
      Gli articoli 5 e 6 intervengono nell'ambito della scuola e della formazione universitaria e post-universitaria, prevedendo che le amministrazioni pubbliche competenti garantiscano la prestazione di tutti i servizi per il sostegno e per l'integrazione degli studenti sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva e impegnando la Repubblica ad abbattere le barriere della comunicazione, linguistiche, tecnologiche e di altra natura, al fine di garantire pari
 

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opportunità e autonomia allo studente sordo, sordo-cieco o con disabilità uditiva.
      L'articolo 7 definisce le linee generali per la realizzazione di una piena inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva nei luoghi di lavoro.
      Gli articoli 8 e 9 prevedono che le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono l'accessibilità alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e di cura, del patrimonio artistico e culturale, il turismo accessibile, la fruizione di eventi culturali, la pratica sportiva, le manifestazioni e gli eventi ricreativi.
      L'articolo 10 definisce le modalità di intervento nelle stazioni di trasporto: sono previsti servizi di interpretariato in LIS, di sottotitolazione e di informazione accessibile.
      L'articolo 11 prevede misure per rendere accessibile e pienamente fruibile la partecipazione politica, alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva.
      L'articolo 12 coinvolge le amministrazioni pubbliche competenti al fine di attuare, monitorare e sanzionare le disposizioni della legge.
      L'articolo 13 contiene la clausola di salvaguardia a tutela delle minoranze linguistiche storiche riconosciute dalla Costituzione e prevede che nei territori dove insistono tali minoranze è garantito l'uso della lingua dei segni delle minoranze linguistiche. A tale fine le disposizioni della legge, con particolare riguardo all'uso della lingua dei segni, si applicano compatibilmente alla tutela già riconosciuta dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482.
      L'articolo 14 stabilisce la clausola di invarianza degli oneri finanziari stabilendo che le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste con le risorse disponibili a legislazione vigente.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Diritti delle persone sorde e rimozione delle barriere della comunicazione).

      1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, volta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere della comunicazione che limitano la partecipazione delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva alla vita collettiva.
      2. La Repubblica tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità, quali lo screening neonatale, la protesizzazione precoce con protesi digitali e tecniche di riabilitazione e logopedia. In merito alla comunicazione riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile promuovendo altresì l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, l'oralismo e il bilinguismo della lingua italiana parlata e della LIS. La Repubblica garantisce altresì la diffusione di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati a garantire inclusione sociale e accesso all'informazione per le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato in LIS e ogni altra azione volta alla piena autonomia, all'integrazione

 

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e alla realizzazione umana, nel rispetto delle scelte delle stesse persone e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 2.
      3. Per le finalità di cui alla presente legge, nella provincia di Bolzano la lingua dei segni tedesca e la lingua tattile tedesca sono equiparate alla LIS e alla LIS tattile.

Art. 2.
(Libertà di scelta e non discriminazione).

      1. La Repubblica riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale. Garantisce altresì che le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva possano liberamente fare uso della LIS e dei mezzi di sostegno alla comunicazione orale in tutti i settori pubblici e privati, con il fine di rendere effettivo l'esercizio dei loro diritti e delle loro libertà costituzionali e in particolare il libero sviluppo della personalità, la formazione nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché il diritto all'educazione e alla piena partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale.
      2. Nessuna persona può essere discriminata né trattata in maniera disuguale, direttamente o indirettamente, mentre esercita il suo diritto di opzione all'uso della LIS o di mezzi di sostegno alla comunicazione orale in qualsiasi ambito, sia pubblico sia privato.

Art. 3.
(Prevenzione della sordità e strumenti atti ad attenuare, correggere o eliminare il deficit uditivo).

      1. La Repubblica promuove, attraverso l'uso di strumenti idonei a prevenire e identificare precocemente la sordità e la sordocecità, quali le indagini preventive in

 

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gravidanza, lo screening neonatale universale, la diagnosi audiologica e oculistica pediatrica e, più in generale, ogni intervento diagnostico precoce abilitativo e riabilitativo, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
      2. La Repubblica promuove interventi di sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, nonché interventi informativi e di sostegno pedagogico e psicologico per le rispettive famiglie, da attivare contestualmente alla comunicazione della diagnosi di sordità o sordocecità, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
      3. La Repubblica promuove nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano la costituzione di centri specializzati idonei a rendere effettive le misure previste nel presente articolo, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Art. 4.
(Accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione).

      1. Ai fini di cui alla presente legge si intende per accessibilità universale la realizzazione delle condizioni necessarie affinché gli ambienti, i processi, i beni, i prodotti e i servizi, nonché gli oggetti, gli strumenti, gli utensili e i dispositivi siano comprensibili, utilizzabili e praticabili da parte di tutte le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile.
      2. Ai fini di cui al comma 1, gli edifici e gli ambienti circostanti, in particolare se di nuova costruzione, devono essere resi accessibili alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, con particolare

 

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attenzione all'eliminazione di barriere e all'adattamento di apparati e di strumenti, avendo cura di realizzare negli edifici medesimi soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni, nonché ai sistemi di automazione e di domotica, ai sistemi di sicurezza e antincendio, quali ascensori, impianti di allarme e rilevazione di fughe di gas, nonché videocitofoni.
      3. Ai fini di cui al comma 1, sono promossi la diffusione e l'utilizzo della LIS, della LIS tattile e delle tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, ai programmi di attualità, ai film, alle fiction e ai documentari, ai messaggi promozionali e a ogni altro contenuto trasmesso dalle reti di Stato o private.
      4. Ai fini di cui al comma 1, le campagne pubblicitarie istituzionali, nonché le pagine e i portali internet di pubblica utilità o finanziati da fondi pubblici devono essere resi accessibili alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva mediante sistemi integrati di sottotitolazione e di interpretariato in LIS. Le amministrazioni pubbliche che promuovono o sovvenzionano congressi, giornate di studio, simposi e seminari ai quali partecipano persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva assicurano la prestazione di servizi di interpretariato in LIS e di sistemi di sottotitolazione e di stenotipia.
      5. Ai fini di cui al comma 1, è garantito l'accesso delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva a tutti i servizi di emergenza e di pronto intervento anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, quali applicazioni per smartphone, tablet e altri dispositivi, nonché ai messaggi relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e di allarme per eventi eccezionali che coinvolgono la popolazione.
      6. Ai fini di cui al comma 1, è promossa in ogni sede giurisdizionale e in ogni rapporto con la pubblica amministrazione l'uso di ogni metodologia comunicativa, in lingua italiana scritta e parlata, in LIS o in
 

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LIS tattile e di ogni strumento tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva. Sono altresì promosse, in favore delle medesime persone, la prestazione di servizi di interpretariato in LIS e in LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti ai soggetti normodotati.
      7. L'amministrazione giudiziaria e l'amministrazione penitenziaria promuovono la formazione del personale e assicurano la disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e in LIS tattile nei confronti delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva.

Art. 5.
(Scuola).

      1. Le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono la prestazione di tutti i servizi per il sostegno e per l'integrazione degli studenti sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva, attraverso la presenza dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione, di ausili tecnologici, nonché di altre risorse e di altri operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche. È garantita allo studente e alla sua famiglia la libertà di scelta tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento.
      2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce l'apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva che hanno optato per tali lingue, nonché l'accesso a modelli educativi che promuovono il bilinguismo della lingua italiana parlata e della LIS e l'oralismo, che sono di libera scelta da parte degli alunni sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva e delle loro famiglie.
      3. I piani di studio possono includere l'apprendimento della LIS come materia facoltativa da parte di tutti gli studenti,

 

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facilitando l'inclusione sociale degli studenti sordi, sordo-ciechi o con disabilità uditiva, secondo i valori di uguaglianza e di rispetto delle diversità linguistiche e culturali.
      4. Al fine di disporre di professionisti qualificati per l'insegnamento della LIS e della LIS tattile, nonché per i ruoli di assistente alla comunicazione e di interprete di LIS, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina, sentite le associazioni di tutela e di rappresentanza delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, i titoli di studio e l’iter formativo per l'accesso a tali professioni e favorisce la loro formazione iniziale e permanente.

Art. 6.
(Formazione universitaria e post-universitaria).

      1. La Repubblica garantisce l'accessibilità all'istruzione universitaria e post-universitaria attraverso la possibilità di accedere a tutti gli strumenti e i servizi per l'abbattimento delle barriere della comunicazione, linguistiche, tecnologiche o di altra natura, tesi a garantire pari opportunità e autonomia dello studente sordo, sordo-cieco o con disabilità uditiva.
      2. Ai fini di cui al comma 1 e nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post-lauream, sono promossi l'insegnamento e l'uso, da parte degli studenti, della LIS e della LIS tattile e di altre tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione e l'accesso all'informazione da parte delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva.

Art. 7.
(Inclusione lavorativa e formazione permanente).

      1. Nei luoghi di lavoro sono garantite pari opportunità e piena accessibilità ad

 

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ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi, nonché ad ogni altro aspetto che riguardi la vita lavorativa, mediante l'utilizzo di strumenti innovativi e di ausili tecnologici atti a realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva nei luoghi di lavoro.

Art. 8.
(Tutela della salute).

      1. Le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e di cura, promuovendo l'utilizzo di canali comunicativi e linguistici, nonché di tecnologie, atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva.
      2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le campagne informative e preventive in materia di salute siano accessibili alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva attraverso la LIS e i sistemi di sottotitolazione.

Art. 9.
(Arte, cultura e tempo libero).

      1. Le amministrazioni pubbliche competenti promuovono e garantiscono la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale, il turismo accessibile, la fruizione di eventi culturali, la pratica sportiva, le manifestazioni e gli eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato in LIS e di sistemi di sottotitolazione degli stessi.
      2. Le amministrazioni pubbliche competenti promuovono, in particolare, le iniziative finalizzate a far conoscere e rendere fruibile il patrimonio culturale alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità

 

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uditiva, quali la formazione al personale, le visite guidate in LIS, le videoguide, la realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, le applicazioni tecnologiche e ogni sistema atto a migliorare la fruibilità di attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero.

Art. 10.
(Trasporti).

      1. Nelle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo sono previsti servizi di interpretariato in LIS, di sottotitolazione e di informazione accessibile, in particolare nei punti di informazione e di contatto con il pubblico.
      2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni e le istruzioni su norme di funzionamento, di sicurezza e di emergenza nei trasporti siano diffuse anche in LIS e siano sottotitolate.

Art. 11.
(Partecipazione politica).

      1. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono a rendere accessibili e pienamente fruibili campagne informative, norme, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali, alle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva, attraverso l'utilizzo della LIS, di strumenti di sottotitolazione, nonché di ogni altro strumento adeguato.
      2. La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono servizi di interpretariato e sottotitolazione in LIS nelle riunioni plenarie di carattere pubblico e in qualsiasi altro evento di interesse generale.

Art. 12.
(Attuazione, monitoraggio e sanzioni).

      1. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono a monitorare, secondo

 

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le proprie competenze e in base alle proprie responsabilità, l'attuazione dei princìpi e delle disposizioni contenuti nella presente legge, predisponendo opportune sanzioni in caso di inadempienze.

Art. 13.
(Disposizioni per la tutela delle minoranze linguistiche storiche).

      1. Nei territori dove insistono minoranze linguistiche storiche riconosciute dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, è garantito l'uso della lingua dei segni delle minoranze linguistiche. A tale fine le disposizioni della presente legge, con particolare riguardo all'uso della lingua dei segni, si applicano compatibilmente alla tutela già riconosciuta dalla citata legge n. 482 del 1999, nonché, con riguardo alla regione Friuli Venezia Giulia, alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alla regione Valle d'Aosta, dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 14.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

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