XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262-4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R-bis



 

Pag. 1

PROPOSTE DI LEGGE

2352

d'iniziativa dei deputati
TONINELLI, COZZOLINO, DADONE, D'AMBROSIO,
DIENI, FRACCARO, LOMBARDI, NUTI

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

Presentata il 6 maggio 2014

2690

d'iniziativa del deputato GIACHETTI

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali

Presentata il 29 ottobre 2014

3223

d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Nuove norme in materia di elezione della Camera dei deputati

Presentata l'8 luglio 2015
 

Pag. 2

3385

d'iniziativa del deputato LAURICELLA

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati

Presentata il 28 ottobre 2015

3986

d'iniziativa dei deputati
LOCATELLI, PASTORELLI, LO MONTE

Modifiche alla legge 6 maggio 2015, n. 52, e delega al Governo per la definizione delle modalità di svolgimento delle prime elezioni della Camera dei deputati successive al 1° luglio 2016

Presentata il 20 luglio 2016

4068

d'iniziativa del deputato ORFINI

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'introduzione del turno unico di votazione e del premio di governabilità

Presentata il 3 ottobre 2016

4088

d'iniziativa del deputato SPERANZA

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali

Presentata il 12 ottobre 2016

4092

d'iniziativa dei deputati
MENORELLO, VACCARO, GIGLI, QUINTARELLI

Modifica del termine iniziale di efficacia della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati

Presentata il 13 ottobre 2016
 

Pag. 3

4128

d'iniziativa dei deputati
LUPI, MISURACA

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 maggio 2015, n. 52

Presentata il 2 novembre 2016

4142

d'iniziativa dei deputati
VARGIU, MATARRESE

Abrogazione della legge 6 maggio 2015, n. 52, e della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recanti disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti

Presentata il 9 novembre 2016

4166

d'iniziativa dei deputati
NICOLETTI, ZAMPA, COVA, BAZOLI, BENAMATI, BORGHI, MARCO DI MAIO, SERENI, ALFREIDER, BERGONZI, STELLA BIANCHI, CARLONI, CRIVELLARI, DELL'ARINGA, DONATI, FANUCCI, FEDI, IORI, MIGLIORE, OTTOBRE, PARRINI, PINNA, PLANGGER, PREZIOSI, QUARTAPELLE PROCOPIO, SCHIRÒ, SENALDI, TARICCO, TENTORI, ZANIN

Abrogazione della legge 6 maggio 2015, n. 52, e della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ripristino dell'efficacia delle disposizioni preesistenti nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali

Presentata il 7 dicembre 2016

4177

d'iniziativa dei deputati
PARISI, ABRIGNANI

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della
 

Pag. 4

Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali

Presentata il 16 dicembre 2016

4182

d'iniziativa dei deputati
DELLAI, DE MITA, TABACCI, GIGLI, BARADELLO, BINETTI, BUTTIGLIONE, CAPELLI, CARUSO, CERA, FAUTTILLI, FITZGERALD NISSOLI, GITTI, MARAZZITI, PIEPOLI, SANTERINI, SBERNA, RUBINATO

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

Presentata il 21 dicembre 2016

4183

d'iniziativa del deputato LAURICELLA

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali

Presentata il 21 dicembre 2016

4240

d'iniziativa del deputato CUPERLO

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con sistema proporzionale e voto personalizzato. Deleghe al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

Presentata il 23 gennaio 2017

4262

d'iniziativa dei deputati
TONINELLI, DIENI, CECCONI, COZZOLINO, DADONE, D'AMBROSIO, NUTI, AGOSTINELLI, ALBERTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, CRIPPA, DA VILLA, DAGA, DALL'OSSO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, NESCI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PISANO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TERZONI, TOFALO, TRIPIEDI, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZOLEZZI
 

Pag. 5

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale del 25 gennaio 2017

Presentata il 31 gennaio 2017

4265

d'iniziativa del deputato RIGONI

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica mediante sistema maggioritario a doppio turno con ballottaggio. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

Presentata il 1° febbraio 2017

4272

d'iniziativa del deputato MARTELLA

Abrogazione delle leggi 21 dicembre 2005, n. 270, e 6 maggio 2015, n. 52, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e delega al Governo per il coordinamento normativo

Presentata il 2 febbraio 2017

4273

d'iniziativa dei deputati
INVERNIZZI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, FEDRIGA, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI, SIMONETTI
 

Pag. 6

Abrogazione delle leggi 21 dicembre 2005, n. 270, e 6 maggio 2015, n. 52, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e dei commi secondo e terzo dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, concernente la sospensione dello svolgimento dei referendum in caso di anticipato scioglimento delle Camere

Presentata il 2 febbraio 2017

4281

d'iniziativa dei deputati
VALIANTE, RUBINATO, CAPELLI, MELILLA, FOLINO, GINEFRA, LATTUCA, CARLONI, BRUNO BOSSIO, MARRONI, MOGNATO, TARICCO

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'eliminazione della disciplina speciale per i capilista

Presentata l'8 febbraio 2017

4284

d'iniziativa dei deputati
TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, SEGONI

Abrogazione delle leggi 21 dicembre 2005, n. 270, e 6 maggio 2015, n. 52, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata l'8 febbraio 2017

4287

d'iniziativa del deputato MARCO MELONI

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'eliminazione della disciplina speciale per i capilista

Presentata il 9 febbraio 2017
 

Pag. 7

4309

d'iniziativa dei deputati
LA RUSSA, GIORGIA MELONI, RAMPELLI, CIRIELLI, MURGIA, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA, TOTARO

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 17 febbraio 2017

4318

d'iniziativa dei deputati
D'ATTORRE, SCOTTO, ROBERTA AGOSTINI, QUARANTA

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 22 febbraio 2017

4323

d'iniziativa del deputato QUARANTA

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali

Presentata il 23 febbraio 2017

4326

d'iniziativa dei deputati
MENORELLO, MONCHIERO, VACCARO

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 23 febbraio 2017
 

Pag. 8

4327

d'iniziativa dei deputati
BRUNETTA, OCCHIUTO, SISTO, CALABRIA, RAVETTO, GELMINI, BALDELLI, GREGORIO FONTANA, CARFAGNA, ARCHI, BERGAMINI, BIANCOFIORE, CATANOSO, LUIGI CESARO, DE GIROLAMO, GIACOMONI, GIAMMANCO, ALBERTO GIORGETTI, GULLO, MILANATO, PALMIERI, PALMIZIO, POLIDORI, POLVERINI, PRESTIGIACOMO, ROMELE, RUSSO, SANTELLI, SARRO, SECCO, ELVIRA SAVINO, SANDRA SAVINO, VITO

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi circoscrizionali e uninominali

Presentata il 23 febbraio 2017

4330

d'iniziativa dei deputati
LUPI, MISURACA

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali

Presentata il 24 febbraio 2017

4331

d'iniziativa dei deputati
COSTANTINO, FRATOIANNI, AIRAUDO, DANIELE FARINA, FASSINA, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, MARCON, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PLACIDO

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 24 febbraio 2017
 

Pag. 9

4333

d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 24 febbraio 2017

4363

d'iniziativa dei deputati
FRAGOMELI, MALPEZZI, ROTTA

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 13 marzo 2017

(Relatore per la minoranza: TONINELLI)
 

Pag. 10


      Colleghi deputati! – La legge elettorale è l'architrave sul quale si reggono gli equilibri e la funzionalità di ogni democrazia rappresentativa. Da questa prospettiva la storia italiana recente si presenta come una sorta di perfetto «manuale» di quanto in questo delicato ed essenziale ambito non dovrebbe esser fatto. Il provvedimento in discussione rappresenta l'ultimo drammatico capitolo di questa galleria degli orrori. È un provvedimento che va capito bene, per cogliere la dannosità e la pericolosità della proposta di legge in esame.
      Nella corrente legislatura, poco dopo il suo avvio, abbiamo assistito alla dichiarazione senza precedenti dell'illegittimità costituzionale della legge elettorale – il cosiddetto «Porcellum» – con la quale l'attuale Parlamento si è formato, ciò che ne ha leso gravemente la rappresentatività e la legittimazione politica. Ma il modo in cui si è scelto di rimediare a questa ferita ha rappresentato una cura addirittura peggiore del male: una nuova legge elettorale, comunemente nota come «Italicum», i cui evidenti vizi sono stati denunciati con forza durante tutto l’iter legislativo all'interno e all'esterno delle aule parlamentari e che ciononostante è stata approvata attraverso un percorso costellato di forzature che è culminato addirittura con l'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo, fatto che ha provocato una ferita profonda nell'ambito di procedimenti che, riguardando le regole democratiche necessarie per il funzionamento del sistema nel suo complesso, dovrebbero interessare esclusivamente il Parlamento e non dovrebbero essere appannaggio esclusivo della maggioranza politica contingente, per giunta tale in virtù di una legge costituzionalmente illegittima.
      Questo modo di procedere è successivamente sfociato in una nuova, ulteriore declaratoria di incostituzionalità, che ha colpito per la seconda volta consecutiva in poco tempo il sistema alla base della rappresentanza politica.
      Per queste ragioni una cautela del tutto eccezionale dovrebbe essere adottata nell'elaborazione di una terza legge elettorale: ciò non solo alla luce di questi gravissimi precedenti ma per via dell'ulteriore circostanza che questa nuova proposta giunge in prossimità della fine della legislatura. Questo implica la violazione delle raccomandazioni – come quelle della Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto – che per tutelare la democraticità dei sistemi politici prescrivono di evitare questa pratica ma anche un'ulteriore grave criticità: la prossimità delle nuove elezioni farà sì che la Corte costituzionale, investita della questione di legittimità della nuova legge, non potrà esprimersi prima dello svolgimento della consultazione elettorale, con il rischio evidente e gravissimo della formazione di un nuovo Parlamento sulla base di una legge elettorale illegittima e lesiva della possibilità di scelta dei rappresentanti da parte dei cittadini.
      La premessa fin qui svolta è necessaria per raggiungere il livello minimo di consapevolezza necessario alla discussione.
      La proposta di legge elettorale in questione, infatti, lungi dall'ispirarsi a sistemi o modelli noti nel panorama delle democrazie stabilizzate, proprio per evitare per quanto possibile rischi di incostituzionalità, adotta un modello del tutto eccentrico e privo di razionalità.
      Dal punto di vista dei suoi effetti politici, infatti, il sistema previsto dalla proposta – quasi speculare in ambedue le Camere – è un sistema in parte proporzionale (per il 63% circa dei seggi) e in parte maggioritario (per il 37% circa dei seggi), in cui la prevalenza della parte proporzionale fa sì che gli effetti comunemente ritenuti «benefici» del sistema uninominale maggioritario (compattamento delle forze politiche affini, riduzione della frammentazione politica) vengono del tutto contraddetti

 

Pag. 11

dalla parte proporzionale (che invece favorisce la disgregazione); la soglia di sbarramento nazionale (3%) è infatti molto bassa; a questo si aggiunge la previsione per la quale i voti delle liste che raggiungano la soglia dell'1% in coalizioni che raggiungono complessivamente almeno il 10% vengono contati per la determinazione della cifra nazionale, previsione che nei fatti si traduce in un abbassamento della soglia per le forze politiche al di sotto del 3% che potranno accedere al Parlamento se contemporaneamente avranno candidati nei collegi uninominali «sicuri», producendo ulteriore frammentazione. Come se non bastasse, la Commissione ha ulteriormente peggiorato il testo su questo punto! Dopo tali peggioramenti, tutte le liste producono seggi a vantaggio della coalizione anche se ottengono meno dell'1% dei voti, alla sola – assurda – condizione che la lista si sia presentata nei 2/3 delle circoscrizioni.
      La possibilità che i candidati nei collegi uninominali siano abbinati ad una pluralità di liste nel collegio plurinominale favorisce coalizioni disomogenee, le quali affiancano proposte politiche difformi (in modo da far confluire sul nome del candidato nel collegio i voti di elettorati anche molto disomogenei): così si abbinano i difetti del collegio uninominale (clientele, campagne personalistiche a livello locale) a quelli del sistema elettorale proporzionale con liste bloccate (frammentazione, eccessivo potere degli organi di direzione dei partiti nella scelta dei candidati).
      Ma se questi sono i nefasti effetti politici che dall'approvazione della proposta di legge potrebbero prodursi rendendo il sistema irrazionale dal punto di vista di un eventuale obiettivo di governabilità, addirittura peggiori e certe sono le storture provocate nella rappresentanza.
      Con questo sistema, infatti, attraverso un solo voto, i cittadini eleggono differenti rappresentanti in due diversi «canali», quello «maggioritario» e quello «proporzionale». Ciò avviene senza alcuna previsione di «scorporo», sicché l'elettore che ha votato per il candidato vincente nel collegio uninominale (ed è dunque già rappresentato) partecipa poi anche alla elezione di un candidato nella parte proporzionale, con un effetto che sostanzialmente moltiplica il suo voto.
      Con questo sistema, votando il solo candidato del collegio uninominale, il voto dell'elettore ha l'effetto più probabile di eleggere uno dei candidati della lista o delle liste proporzionali, giacché il candidato uninominale potrebbe risultare non eletto anche conseguendo moltissimi voti «diretti», dato che nella parte maggioritaria il seggio è attribuito soltanto a chi vince anche per un singolo voto in più degli avversari. Viceversa, quei voti «diretti» al candidato uninominale possono determinare l'elezione del candidato di una delle liste bloccate della sua coalizione, che si spartisce i voti con le liste della coalizione ma concorrenti in misura proporzionale.
      Il sistema, addirittura su quattro livelli (uninominale, plurinominale, circoscrizionale, nazionale), determina slittamenti molto forti tra un collegio plurinominale e l'altro; così l'elettore, che vede la lista del suo collegio, finisce per eleggere candidati di altri collegi, nella totale inconsapevolezza degli effetti del suo voto; questo effetto è perfino accentuato dal ricorso a coalizioni, che il sistema incentiva, dove è possibile che il voto dell'elettore di un partito politico determini l'elezione del candidato di un'altra lista.
      Ma non basta: l'espressa previsione delle coalizioni, che diventa la via maestra «imposta» a chi voglia vincere nei collegi uninominali maggioritari, rende ancora meno conoscibili gli effetti del voto, perché, per espressa previsione della stessa proposta di legge, le singole forze politiche unite in coalizione presentano ognuna il proprio programma e ognuna il proprio «capo». Pertanto quella sorta di funzione di «sintesi» che nei sistemi finora sperimentati in Italia comunque operava attraverso questi elementi per orientare il voto alle coalizioni e renderlo veicolo, seppur impropriamente e forzatamente, di una forma di manifestazione di volontà dell'elettore per una certa proposta politica, nella proposta di legge in esame è del tutto negata e questi elementi divengono fattori di distinzione
 

Pag. 12

tra forze politiche che attraverso i loro programmi e i loro leader apparentemente si contendono i voti ma concretamente eleggono gli stessi candidati.
      Attraverso il sistema delle coalizioni viene aggirata la condizione posta dalla Corte costituzionale per garantire la conoscibilità dei candidati in assenza di designazione espressa mediante preferenze da parte degli elettori, ovvero la «brevità» delle liste in cui i candidati vengono eletti senza preferenza: se da un lato le liste previste dalla legge potendo includere al massimo quattro candidati possono apparire «corte», dall'altro è evidente che una somma di liste «corte» all'interno di una stessa coalizione produce sostanzialmente l'effetto di rendere incerta e scarsamente collegata al voto anche l'elezione del candidato scelto in queste liste.
      Una serie di storture, quelle fin qui sinteticamente elencate, – che minano palesemente la natura personale, libera, uguale e diretta del voto scolpita nell'articolo 48 della Costituzione e resa inequivocabilmente cogente delle pronunce del giudice delle leggi – che si presentano come totalmente irrazionali e irragionevoli in quanto non possono in alcun modo essere giustificate in ottica di bilanciamento neanche da obiettivi diversi di omogeneità della rappresentanza parlamentare o chiarezza nell'indicazione della forza politica che attraverso la rappresentanza parlamentare si candida alla guida del Governo.
      Non può essere taciuta, infine, la questione del disegno dei collegi uninominali, che nella proposta in esame viene affidata al Governo attraverso una delega legislativa, che dovrà a tal fine operare in tempi ridottissimi, di cui risentirà anche il successivo controllo parlamentare, di natura non vincolante e attraverso un procedimento che non prevede adeguate garanzie di neutralità e terzietà. In un sistema elettorale in cui anche una difficilmente percettibile variazione nel disegno dei collegi è suscettibile di predeterminare la vittoria o la sconfitta di certi candidati, se questo venisse realizzato in siffatte modalità, ciò rischierebbe di porre l'Italia al di fuori del perimetro delle democrazie consolidate.
      Il Gruppo parlamentare del Movimento Cinque Stelle presenta in questa sede una serie di proposte di modifiche: la prima, che riscrive interamente la proposta della maggioranza, ha lo scopo di offrire un'alternativa politicamente chiara e costituzionalmente legittima al legislatore in materia elettorale.
      Le successive rappresentano invece dei doverosi tentativi non di sanare le storture di un sistema insostenibile nell'idea di base che lo sorregge, il che sarebbe impossibile senza una sua completa riscrittura, ma almeno di contenerne gli effetti più perversi.
      La principale proposta di modifica, quindi, riscrive interamente il sistema elettorale sulla base di un modello coerente, ovvero con una base essenzialmente proporzionale dotata di adeguati e proporzionati correttivi, conosciuto peraltro tra quelli in vigore tra le maggiori democrazie occidentali in quanto ispirato al sistema elettorale presente in Germania. Questo sistema è peraltro quello più vicino al dettato costituzionale anche sotto il profilo procedurale, dal momento che è quello sul quale si è già realizzata una amplissima convergenza delle forze politiche presenti in Parlamento.
      Le altre proposte emendative possono solo tentare di ridurre gli effetti delle storture dalla proposta in esame, attraverso una serie di interventi: l'introduzione del voto di preferenza; l'introduzione di una doppia scheda per distinguere l'elezione dei candidati nella parte maggioritaria dei collegi uninominali da quella quelli della parte proporzionale delle liste plurinominali; l'introduzione dello scorporo dei voti che hanno già ottenuto rappresentanza nei collegi uninominali affinché non si violi il principio di uguaglianza degli elettori; l'introduzione del voto disgiunto sulla stessa scheda tra candidati uninominali e liste plurinominali; l'obbligo per le forze che vogliano unirsi in coalizione di presentarsi agli elettori con lo stesso programma e con un unico leader.
      Da tutto quanto qui illustrato discende l'evidente e insanabile incostituzionalità del sistema derivante dalla proposta in discussione e l'appello a tutte le forze politiche
 

Pag. 13

del Parlamento ad opporsi con ogni mezzo all'approvazione di una proposta di legge che presenta evidenti vizi addirittura più gravi di quelle già dichiarate illegittime, per evitare l'introduzione di un sistema elettorale nuovamente antidemocratico il cui unico effetto certo sarà l'elezione di un Parlamento nuovamente delegittimato.

Danilo TONINELLI,
relatore di minoranza.