XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4649



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOLTENI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI, SIMONETTI

Modifiche al codice penale concernenti l'applicazione della diminuzione di pena e delle circostanze attenuanti generiche agli imputati minorenni

Presentata il 20 settembre 2017


      Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge propone il tema dell'applicazione automatica di sconti di pena in relazione alle persone minori di età. Come è risaputo il codice penale, all'articolo 98, prescrive che «È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita».
      In altre parole, per il solo fatto di essere minorenni il reo ottiene uno sconto di pena, normalmente pari a un terzo.
      Purtroppo di recente abbiamo assistito a casi di cronaca molto gravi che hanno allarmato l'opinione pubblica. Si pensi, da ultimo, sia al caso degli stupri commessi a Rimini da un «branco» di immigrati, formato – secondo gli investigatori – da tre minorenni (due fratelli marocchini e un nigeriano) e da G.B. maggiorenne e sia al caso del diciassettenne che ha confessato ai carabinieri di aver ucciso la ragazza di 16 anni, scomparsa il 3 settembre 2017 da Specchia, nel Salento, e ha poi indicato agli inquirenti il posto nel quale aveva occultato il cadavere.
      Purtroppo questi casi dimostrano come probabilmente la minore età – seppure la pena deve essere per ciascuno, e in particolare per le persone minorenni, sempre improntata alla rieducazione e all'attenuazione di responsabilità – non possa essere di per sé sola un motivo che consenta di

 

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applicare tout court una diminuzione di pena.
      Con questo non si mette in discussione il diritto internazionale che promuove una cultura dell'infanzia fondata sull'affermazione della dignità dell'essere in ogni età e in ogni condizione e che ha favorito lo sviluppo di linee direttive per gli interventi a tutela e a promozione del minore. Nell'ambito della devianza minorile, ha accentuato la necessità di tenere conto anche in tale contesto del maggiore «interesse del minore», riconducibile, primariamente, al diritto all'educazione quale premessa al pieno sviluppo di una personalità armonica, e ha predisposto gli indirizzi per una più equa e calibrata giustizia nelle direzioni principali del garantismo e del minimalismo.
      Occorre però lasciare al giudice la discrezionalità al fine di poter decidere se quel determinato caso di reato efferato e grave, aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi, possa beneficiare (poiché vi è stata un'azione o azioni positive di rieducazione e di pentimento) dello sconto di pena di cui all'articolo 98 del codice penale.
      Anche la Corte di cassazione ha avuto modo di sottolineare che non è sufficiente la minore età per poter applicare le attenuanti generiche di cui all'articolo 62-bis del codice penale, «se il comportamento sia stato, comunque, cinico ed impietoso nell'arco di tutta la vicenda (Cassazione, sezione I, sentenza n. 5901 del 14 febbraio 1980, in Ced Cassazione, rv. 145247), positivizzare la norma è prevedere in modo ineludibile che, in ogni caso la minore età non può essere, per ciò sola, posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche».
      In questo senso la presente proposta di legge modifica i citati articoli 98 e 62-bis del codice penale, prevedendo, nel primo, che la diminuzione di pena possa non essere concessa, salva diversa e motivata decisione da parte del giudice, per il reato di omicidio volontario di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 576, primo comma, numero 5) o 5.1), o dell'articolo 577, primo comma, numero 1), 3) o 4), oppure per il reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis, aggravato dalle ipotesi previste dall'articolo 609-ter, ovvero per il reato di violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies dello stesso codice penale, e prevedendo, nel secondo, che la minore età non può essere, per ciò sola, posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 98 del codice penale è inserito il seguente:

      «La diminuzione di pena di cui al primo comma non è applicata, salva diversa e motivata decisione da parte del giudice, per i delitti di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 576, primo comma, numero 5) o 5.1), o dell'articolo 577, primo comma, numeri 1), 3) o 4), di cui all'articolo 609-bis, aggravato ai sensi dell'articolo 609-ter, ovvero di cui all'articolo 609-octies».

Art. 2.

      1. All'articolo 62-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «In ogni caso, la minore età non può essere, per ciò sola, posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui al primo comma».