CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4632 |
Onorevoli Colleghi! — L'Italia, patria della vite dai tempi dell'imperatore Probo, con il suo potenziale vitivinicolo unico al mondo, è indiscussa protagonista, sia a livello europeo che internazionale, nella produzione di eccellenze.
Nell'articolo 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino», recentemente approvata dal Parlamento, si specifica che «Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale»; il vino non è pertanto solo un prodotto ma è anche, e soprattutto, una cultura.
Accanto alla produzione enologica si è affermata negli anni una forma particolare di turismo legato al vino che oggi costituisce un asset strategico per il territorio nazionale; intorno allo sviluppo della vitivinicoltura infatti nascono «strade» e «percorsi» legati a storia e tradizioni locali che affascinano i turisti di tutto il mondo e che meritano un'attenzione particolare. A questo turismo va riconosciuta una sua peculiarità nell'ambito delle forme tradizionali di attività turistiche e tuttavia esso va integrato con queste ultime nei casi in cui i percorsi legati al vino costituiscano luoghi ed eventi cardine del turismo di alcune regioni.
La legge 27 luglio 1999, n. 268, riconosce le strade del vino quali percorsi lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole, singole o associate, aperte al pubblico; le attività di ricezione, ospitalità e
1. Con il termine «enoturismo» o «turismo del vino» si intendono tutte le attività di conoscenza del prodotto vino espletate in prossimità del luogo di produzione.
2. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali, la vendita di prodotti locali e dell'artigianato, nonché l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte dalle aziende agricole nell'ambito delle attività di enoturismo e dalle cantine vinicole, ad esclusione dei soli imbottigliatori, possono essere ricondotte alle attività agrituristiche.
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività enoturistica, le aziende agricole e le cantine devono rispondere a requisiti di certificazione e svolgere attività di accoglienza secondo parametri qualitativi come definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000 .
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività enoturistica, il responsabile delle attività enoturistiche deve essere in possesso della qualifica di sommelier.
3. Le regioni disciplinano i tempi e le modalità per l'adeguamento, il riconoscimento e la revoca, in base alle disposizioni della presente legge, dell'attività enoturistica.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.