XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4618



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GIORGIA MELONI, RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, MURGIA, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA, TOTARO

Modifiche all'articolo 2233 del codice civile e al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e altre disposizioni in materia di compenso delle prestazioni professionali e di termine di prescrizione per l'azione di responsabilità professionale

Presentata il 2 agosto 2017


      Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge persegue l'intento di tutelare il diritto del professionista di ottenere un giusto ed equo compenso nei rapporti contrattuali che lo riguardano, concretizzando il principio già sancito dall'articolo 2233 del codice civile, secondo il quale «la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione».
      Ad oggi la tutela di questo principio è del tutto assente in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, non essendo prevista alcuna sanzione di nullità, il professionista non può far valere l'inadeguatezza del compenso in presenza di un accordo che lo preveda in misura irrisoria, neanche sotto il profilo dell'articolo 36 della Costituzione.
      La presente proposta di legge va, peraltro, nella direzione più volte proclamata dal Governo di dare un'effettiva tutela contrattuale al professionista, tenendo in ogni caso in considerazione anche il diritto del cittadino/consumatore di ottenere una prestazione di qualità, impossibile da garantire al di sotto degli standard minimi di compenso previsti dai parametri ministeriali.
      È questa, pertanto, un'iniziativa legislativa che rappresenta un punto di riferimento importante per tutti i professionisti, perché tende a ristabilire un necessario riequilibrio nei rapporti tra operatori economici,

 

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impedendo situazioni che in certi casi si possono definire, senza mezzi termini, di prevaricazione e di abuso della posizione dominante da parte del committente/cliente verso il professionista.
      Con la presente proposta di legge, inoltre, si dà completa attuazione anche per i professionisti (che, peraltro, versano in un momento di grande difficoltà economica), a quanto previsto dall'articolo 36 della Costituzione, rendendo concreto il principio costituzionale per il quale senza un'equa e giusta retribuzione non c'è «dignità per chi lavora».
      È un fatto notorio che esistono numerose convenzioni in cui i committenti, godendo di una posizione «forte» dal punto di vista contrattuale, impongono compensi irrisori e del tutto sproporzionati rispetto all'opera prestata o al servizio reso, unitamente ad altre clausole «capestro» in cui si impongono al professionista autonomo immotivate rinunce o ingiusti sacrifici.
      Per rendere effettiva la norma civilistica e garantire un'equa e giusta retribuzione anche ai lavoratori professionisti, l'articolo 1 della presente proposta di legge aggiunge due commi all'articolo 2233 del codice civile.
      Il primo dei commi aggiuntivi sanziona la nullità di pattuizioni che prevedano un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all'opera prestata o al servizio reso, intendendosi per tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi individuati con i valori stabiliti dai parametri o dalle tariffe fissati con decreto ministeriale per le professioni regolamentate o a quelli fissati ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense. La convenzione, il contratto e anche le gare predisposte dal committente, nonché qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore a tali valori potranno essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale del luogo ove il professionista ha la residenza o il domicilio, al fine di fare valere la nullità e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso stabilito. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri o le tariffe ministeriali in vigore relative alle attività svolte dal professionista e tenuto conto dell'opera effettivamente prestata, potendo chiedere a quest'ultimo di acquisire il parere di congruità dell'ordine o del collegio professionale, che costituisce piena prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento si prevede, pertanto, un espresso divieto di avvalersi della consulenza tecnica. Il parere di congruità, infatti, essendo espresso da un organismo di rilevanza pubblica, ha una valenza sicuramente superiore a quella del semplice ausiliario del giudice.
      Il secondo comma aggiuntivo prevede, invece, sempre al fine di assicurare un'equa e giusta retribuzione e la dignità del professionista, la nullità di qualsiasi pattuizione che vieti allo stesso di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l'anticipazione di spese o che – comunque – attribuisca al committente/cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.
      L'articolo 2 stabilisce l'obbligo di stabilire disposizioni deontologiche al fine di assicurare il rispetto, in sede di redazione di un preventivo o di sottoscrizione di una convenzione, delle nuove norme e l'obbligo, qualora la stessa sia predisposta dal professionista, di informativa della nullità della pattuizione di un compenso iniquo.
      L'articolo 3 prevede la possibilità per il professionista che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento e a quelle previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, possa acquistare l'efficacia di titolo esecutivo, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non abbia proposto opposizione ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile davanti all'autorità giudiziaria nei termini stabiliti. Tale procedimento di opposizione si svolge
 

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davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio che ha emesso il parere.
      L'articolo 4 stabilisce che il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale. In questo modo si evita la possibilità per il professionista di essere soggetto all'azione di responsabilità all'infinito.
      L'articolo 5 disciplina l'istituzione di un fondo presso i singoli ordini territoriali per la copertura delle spese per i servizi professionali resi su questioni urgenti o indifferibili in favore delle classi sociali meno abbienti.
      L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 7 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le nuove norme si applicano anche alle prestazioni svolte dopo la data di entrata in vigore della legge, se svolte in forza di convenzioni sottoscritte prima della sua entrata in vigore, facendo obbligo al professionista di darne avviso all'altro contraente.
      L'articolo 8, infine, prevede l'abrogazione delle norme di legge che hanno nei fatti determinato la situazione alla quale si vuole porre rimedio con la presente proposta di legge, cioè l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha sancito l'abrogazione delle norme che prevedevano l'obbligatorietà delle tariffe fisse o minime con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali; l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha stabilito l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, è invece abrogato dall'articolo 1 della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 2233 del codice civile e al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).

      1. All'articolo 2233 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «Ai sensi del secondo comma sono nulle tutte le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenuto anche conto dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri o dalle tariffe per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore a tali valori possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale del luogo ove il professionista ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri ministeriali o le tariffe in vigore relative alle attività svolte dal professionista e tenuto conto dell'opera effettivamente prestata, richiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere di congruità sul compenso o sugli onorari, che costituisce piena prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla

 

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complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. È fatto divieto al giudice di avvalersi della consulenza tecnica in tale procedimento.
      Sono altresì nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso».

      2. All'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è abrogato;

          b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento alle tariffe o ai parametri vigenti all'epoca della prestazione, stabiliti con decreto del Ministro vigilante».

Art. 2.
(Disposizioni deontologiche).

      1. Gli ordini e collegi professionali provvedono a stabilire disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione da parte del professionista dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e in applicazione dei parametri o delle tariffe ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri fissati dalle disposizioni di cui all'articolo 1.

 

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Art. 3.
(Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo).

      1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone innanzi all'autorità giudiziaria opposizione, ai sensi dell'articolo 702-bis del codice procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.
      2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1.

Art. 4.
(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale).

      1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale.

Art. 5.
(Fondo per servizi professionali urgenti).

      1. Presso gli ordini territoriali di ciascuna professione è istituito un fondo compartecipato dallo Stato per la copertura delle spese per i servizi professionali resi su questioni urgenti o indifferibili in favore delle classi sociali meno abbienti.
      2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti per i singoli ordini professionali adottano un regolamento per

 

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definire le modalità di istituzione del fondo di cui al comma 1, i requisiti per l'ammissione a esso e le prestazioni professionali che possono essere finanziate.

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.
(Disposizioni transitorie).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, per le prestazioni svolte dopo la data di entrata in vigore della medesima legge, anche alle convenzioni sottoscritte prima di tale data e in corso alla stessa data.
      2. È fatto obbligo deontologico al professionista, per le convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della presente legge, di darne avviso all'altro contraente.

Art. 8.
(Abrogazione).

      1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogata.