XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 953



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RUOCCO, BARBANTI, PISANO, CANCELLERI, CASO, CASTELLI, BUSINAROLO, FICO, SORIAL, CARIELLO

Temporanea impignorabilità delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale o a luogo di lavoro, nonché norme in materia di tutela dei compensi di lavoro dal pignoramento

Presentata il 15 maggio 2013


      Onorevoli Colleghi! La forte recessione che ha colpito il nostro Paese ha creato un disagio diffuso e rischia di gettare in povertà molti cittadini: si parla già di sette milioni di persone che versano in condizioni di povertà soprattutto a causa della disoccupazione e della perdita del posto del lavoro derivante dal fallimento di numerose piccole e medie imprese.
      Si consideri che il progressivo impoverimento delle classi sociali più deboli è causato anche dall'aumento del costo della vita, soprattutto del costo dei beni di prima necessità, assolutamente sproporzionato rispetto al diminuito potere di acquisto dei salari e degli stipendi, in seguito all'adozione dell'euro.
      Dall'acuirsi della crisi, trasformatasi in recessione, ad oggi si sono intensificati i casi di gesti davvero disperati di piccoli imprenditori e padri di famiglia, che non riescono più a mantenere la propria famiglia e spesso compiono gesti estremi contro se stessi e, nei casi più drammatici, anche nei confronti dei propri cari.
      È necessario che la classe politica adotti al più presto provvedimenti per far ripartire l'economia e sostenere le classi sociali più disagiate.
      È ingiusto che i cittadini paghino con la vita l'incapacità della classe dirigente del Paese, che da anni detiene il potere e che non è stata in grado di predisporre iniziative dirette a prevenire e fronteggiare

 

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gli effetti di una crisi economica internazionale devastante.
      Si ritiene opportuno varare tempestivamente disposizioni che garantiscano ai cittadini almeno il diritto a conservare la propria abitazione e il proprio stipendio destinato alla sussistenza, oltre a provvedimenti diretti a recuperare risorse per rifinanziare la cassa integrazione, per sospendere il pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima casa e per sostenere il settore produttivo.
      Sempre più numerosi sono i casi di contribuenti che, oltre a non arrivare a fine mese e, oltre al disagio di aver perso l'occupazione, non possono neanche far fronte al pagamento delle rate del mutuo verso le banche ovvero dei debiti tributari maturati nei confronti dello Stato e degli enti locali.
      Al mancato pagamento seguono il pignoramento di beni e l'iscrizione di ipoteche, che spesso riguardano proprio la prima casa.
      Il decorso dei procedimenti portano alla vendita all'asta del bene primario suddetto, creando un disagio e una disperazione che possono indurre a comportamenti auto-lesivi e violenti.
      Con la presente proposta di legge, finché perdura la grave attuale crisi economica e occupazionale, intendiamo evitare i pignoramenti sulla prima casa ovvero sospendere le procedure già avviate almeno fino al 2015, anno in cui ci si augura possa iniziare un periodo di crescita, seppur moderata, del prodotto interno lordo.
      L'articolo 1, al comma 1, prevede che fino al 31 dicembre 2015 non si può procedere al pignoramento dell'abitazione e dell'immobile adibito a luogo di lavoro per il mancato pagamento di crediti di natura bancaria e fiscale.
      Il comma 2 esclude tale divieto, per ovvi motivi, nei casi si dovesse procedere alla confisca e al sequestro di beni immobili in seguito ai reati di criminalità organizzata.
      Il comma 3 sospende le procedure esecutive già avviate alla data di entrata in vigore della legge.
      L'articolo 2 impone alle banche, alla società poste italiane Spa e ogni altro istituto di pagamento di predisporre per i conti correnti e gli strumenti di pagamento, un'apposita sezione nella quale confluiscono le somme trasferite a titolo di stipendio, salario e, ogni altra indennità relative a rapporti di lavoro o di impiego, anche dovute a causa di licenziamento. L'articolo in esame è preposto a risolvere la problematica sollevata dalla Corte di cassazione con la sentenza 17178 del 2012, con la quale la Corte stessa ha ritenuto non applicabili i limiti di pignorabilità di cui all'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento alle somme trasferite a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, che confluiscono su conti correnti o depositi bancari.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Impignorabilità dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o a luogo di lavoro).

      1. In considerazione della attuale grave crisi economica e sociale, fino al 31 dicembre 2015 è disposta l'impignorabilità per crediti di natura bancaria e fiscale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o a luogo di lavoro.
      2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai provvedimenti di sequestro e confisca disposti in attuazione della legislazione contro la criminalità organizzata.
      3. I pignoramenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge e le procedure esecutive in corso alla medesima data relativamente ai crediti di cui al comma 1, aventi ad oggetto l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o a luogo di lavoro, fermo restando in ogni caso quanto previsto al comma 2, sono sospesi fino alla scadenza indicata dal citato comma 1, tenuto conto delle eventuali proroghe.
      4. I creditori interessati muniti di titolo esecutivo, fino al termine di cui al comma 1, possono iscrivere privilegio speciale temporaneo sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o a luogo di lavoro con riferimento alla quale opera l'impignorabilità o la sospensione della procedura esecutiva ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 3.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di pignoramento sui conti correnti, depositi e strumenti di pagamento).

      1. Le banche, la società Poste italiane Spa e gli istituti di pagamento sono tenuti

 

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a predisporre, per i conti correnti, i depositi bancari e gli strumenti di pagamento, un'apposita sezione nella quale confluiscono le somme trasferite a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. Per le somme di cui al presente articolo si applicano i limiti di pignorabilità di cui all'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.