CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4621 |
Onorevoli Colleghi! — La proposta di legge che si presenta, in materia di agevolazioni fiscali per l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella produzione di beni, si impone alla luce della profonda evoluzione che il mondo industriale vivrà da oggi ai prossimi venti anni: l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, unito ai costanti progressi nella robotica, ci pone di fronte a un concreto rischio di obsolescenza della forza lavoro umana.
Rappresenta, infatti, un'acquisizione ormai pacifica quella per la quale, in poco meno di venti anni, moltissime figure professionali, specie nel comparto industriale e manifatturiero, saranno sostituite da robot intelligenti i quali svolgeranno a costi nettamente inferiori i medesimi compiti; il tutto con conseguenti, immediati, effetti negativi sull'occupazione.
Ovviamente, non si può pensare di arrestare il progresso scientifico, né di trascurare gli effetti positivi di simili evoluzioni, ma si ritiene indispensabile prevenire e ridurre le negatività che siffatti cambiamenti, specie se non governati, sono in grado produrre sul mercato del lavoro e, in primis, sui livelli occupazionali.
L'impiego massiccio dei robot può, infatti, creare un'improvvisa e incontrollata contrazione della domanda di forza lavoro umano in ampi settori dell'industria e a farne le spese sarebbero, ovviamente, solo i lavoratori, i quali non potrebbero competere affatto con i sistemi produttivi robotizzati.
Occorre dunque fare in modo che il crescente utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale cammini di pari passo con la capillare riconversione (e aggiornamento) della forza lavoro umana, creando nuove
1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società, disciplinata dal titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è del 25 per cento qualora l'attività di produzione dell'impresa sia realizzata e gestita in modo prevalente da sistemi di intelligenza artificiale e robotica.
2. Si applica l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo dell'aliquota prevista dal comma 1 del presente articolo, se l'impresa ha investito nel relativo anno d'imposta una somma pari allo 0,5 per cento dei propri ricavi in progetti di riqualificazione professionale dei propri lavoratori dipendenti ovvero in strumenti di welfare aziendale.
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.